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Scadenze per Imposte sostitutive del 01-07-2013

Adempimento

Rideterminazione del valore delle partecipazioni possedute al 1° luglio 2011: versamento 2° rata imposta sostitutiva

Versamento della 2° rata, dell'imposta sostitutiva - nella misura del 2% per le partecipazioni non qualificate e del 4% per le partecipazioni qualificate - del valore risultante dalla perizia giurata di stima con l'applicazione degli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata

Rideterminazione del valore terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1° luglio 2011: versamento 2° rata imposta sostitutiva

Versamento della 2° rata, dell'imposta sostitutiva nella misura del 4% del valore risultante dalla perizia giurata di stima con applicazione degli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata

Rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni posseduti al 1° luglio 2011: Società di capitali: versamento 2° rata imposta sostitutiva

Versamento della 2° rata, dell'imposta sostitutiva - nella misura del 2% per le partecipazioni non qualificate e del 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni - del valore risultante dalla perizia giurata di stima con l'applicazione degli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata

Rideterminazione del valore delle partecipazioni possedute al 1° gennaio 2013: versamento in unica soluzione o come prima rata imposta sostitutiva

Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva - nella misura del 2% per le partecipazioni non qualificate e del 4% per le partecipazioni qualificate - del valore risultante dalla perizia giurata di stima. N.B. In caso di pagamento rateale, sulle restanti due rate annuali successive (da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2014 ed entro il 30 giugno 2015) sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata

Rideterminazione del valore terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio 2013: versamento in unica soluzione o come prima rata imposta sostitutiva

Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva nella misura del 4% del valore risultante dalla perizia giurata di stima N.B. In caso di pagamento rateale, sulle restanti due rate annuali successive (da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2014 ed entro il 30 giugno 2015) sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata

Persone fisiche non titolari di partita Iva e che non partecipano in enti soggetti agli studi di settore: 2° rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze conseguite a partire dal 01/07/1998

Versamento della 2° rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze conseguite a partire dal 01/07/1998 dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,14%

Contribuente