LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA 2023
(Ottobre 2022)
“Creare questo ambiente di fiducia e di emulazione, ecco uno dei mezzi principali per rinnovare la burocrazia e renderla atta al suo gravissimo compito”.
Luigi Einaudi, “La riforma tributaria”
La dichiarazione precompilata rappresenta un cambio di paradigma nel rapporto tra i cittadini e il fisco. Prima il contribuente autodichiarava i propri redditi, gli oneri detraibili e deducibili e poi l’Agenzia li controllava. Con la Precompilata invece i dati vengono proposti dall’Agenzia in dichiarazione e il contribuente può accettarla, integrarla o modificarla.
I contribuenti che accettano direttamente la dichiarazione proposta dall’Agenzia o la modificano tramite intermediari fiscali, con il visto di conformità, sono esclusi dai controlli documentali da parte dell’Agenzia.
Questo aspetto ritengo sia una ulteriore semplificazione oltre che un elemento di trasparenza e correttezza nel rapporto tributario.
Per accompagnare i cittadini nell’utilizzo della Precompilata 2023 abbiamo pensato a questa guida che intende offrire informazioni precise, dettagliate e semplici. Pensiamo così di dare una mano, rendendo più agevole la compilazione della dichiarazione e supportando chi decide di trasmettere direttamente la dichiarazione attraverso la nostra procedura online.
Ernesto Maria Ruffini
Direttore dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, sul proprio sito internet, la dichiarazione precompilata, sia per chi presenta il modello 730 sia per chi presenta il modello Redditi. Si tratta di una vera e propria dichiarazione precompilata dall’Agenzia, nella quale sono già inseriti i dati su redditi, ritenute, versamenti e numerose spese detraibili o deducibili. Il contribuente deve verificare se i dati inseriti sono corretti. Quindi, a seconda dei casi, può:
I coniugi possono presentare la dichiarazione precompilata in forma congiunta, direttamente tramite l’applicazione, a condizione che ci siano i requisiti richiesti per la presentazione del modello 730 in forma congiunta. Il contribuente può anche rivolgersi al proprio sostituto d’imposta, se presta assistenza fiscale, a un Caf o a un professionista abilitato, al quale deve consegnare un’apposita delega per l’accesso al 730 precompilato. |
A partire dal 2 maggio 2023, nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate è disponibile la dichiarazione precompilata 2023 (730 e Redditi) e il relativo foglio riepilogativo. Potrà essere inviata, se si sceglie il modello 730, fino al 2 ottobre 2023 (poiché il 30 settembre e il 1° ottobre sono sabato e domenica). Il 30 novembre 2023 è invece la scadenza per l’invio del modello Redditi. Per accedere occorre essere in possesso di:
Una volta autenticati, si può anche scegliere di operare in qualità di “tutore”, “amministratore di sostegno”, “curatore speciale”, “genitore”, persona di fiducia o “erede”, per presentare la dichiarazione di un tutelato, di un minore, di una persona che ha poca dimestichezza con le funzionalità web o non può gestirle direttamente e ci ha autorizzato a farlo nel suo interesse, o di una persona deceduta. Effettuato l’accesso, si possono visualizzare:
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Una importante novità, prevista da quest’anno, è la possibilità di annullare anche il modello Redditi Persone fisiche (e i modelli Redditi Persone fisiche correttivi ad esso collegati) inviato tramite l’applicativo web. A seconda se è stato predisposto o meno il modello F24, le scadenze per l’annullamento sono diverse (si veda il capitolo 5).
Ulteriori semplificazioni sono state introdotte nelle procedure che consentono al contribuente di richiedere l’abilitazione di una persona di sua fiducia ad accedere alla propria dichiarazione precompilata.
Sono state individuate modalità più agevoli per la presentazione del modulo di abilitazione che può essere effettuata direttamente dall’interessato, oltre che via PEC o presso gli uffici territoriali, anche attraverso una specifica funzionalità web o tramite il servizio online di videochiamata (informazioni dettagliate nel capitolo 3).
Il nuovo modulo da utilizzare è quello allegato al provvedimento del 22 settembre 2023, che ha modificato il provvedimento del 17 aprile 2023.
ONERI E SPESE
Nella dichiarazione precompilata 2023 sono stati inseriti nuovi dati, che vanno ad aggiungersi a quelli già considerati negli scorsi anni. In particolare, le novità riguardano:
I dati comunicati da tutti i soggetti appartenenti allo specifico elenco degli AFAM statali, trasmesso dal Ministero dell’Università e della Ricerca, vengono inseriti nel foglio informativo. Il contribuente potrà così inserire nel modello questi dati dopo aver verificato la presenza delle condizioni previste per richiedere il beneficio fiscale
Nel foglio informativo della dichiarazione precompilata sono riportati alcuni dati risultanti in Anagrafe Tributaria (tipologia di contratto, canone di locazione, numero di giorni di locazione, eventuali cointestatari). Il contribuente in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi, previsti dalla normativa attualmente in vigore, potrà così inserire tali dati nella dichiarazione precompilata e usufruire delle relative detrazioni
I dati disponibili in Anagrafe Tributaria (estremi del contratto di compravendita, agente immobiliare, spese sostenute con modalità tracciabili) sono riportati nel foglio informativo. Il contribuente, in presenza di tutte le condizioni soggettive previste per richiedere il beneficio fiscale, potrà così inserirli nel modello
Nel foglio informativo del beneficiario viene indicato l’importo del credito nella misura spettante (come stabilita dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2023). Il contribuente, in presenza delle condizioni previste per richiedere l’agevolazione fiscale, dovrà riportare tale importo nel rigo G15 del modello 730 (o nel rigo CR31 del modello Redditi Persone fisiche)
Sono utilizzati i dati riferiti al beneficio fiscale riconosciuto per le spese sostenute nel 2022, in base alle percentuali stabilite dal provvedimento dell’Agenzia dell’entrate del 3 aprile 2023. Questo dato andrà indicato nel rigo G15 del modello 730 (o nel rigo CR31 del modello Redditi persone fisiche).
Dal 2020 la detrazione del 19% della maggior parte degli oneri e delle spese spetta se il pagamento è stato effettuato con sistemi “tracciabili” (versamento bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Questa regola non si applica agli acquisti di medicinali e dispositivi medici e per il pagamento di prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Pertanto, la dichiarazione precompilata viene elaborata tenendo conto della regola sulla tracciabilità dei pagamenti, in base a quanto comunicato dagli enti esterni (per esempio, università, asili nido, Onlus, eccetera) e dal Sistema Tessera Sanitaria (per quanto riguarda le spese sanitarie).
Nella dichiarazione precompilata 2023 sono presenti:
Le spese sostenute nell’anno d’imposta, relative alle singole abitazioni, vengono riportate nel foglio informativo. Nella dichiarazione, infatti, vengono direttamente inserite solo le spese relative alle parti comuni condominiali. Per le spese sostenute negli anni precedenti, invece, la nuova rata viene sempre indicata in dichiarazione (sia che si tratti di spese condominiali che su abitazioni singole)
Con riferimento alle spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, che possono essere portati in detrazione o deduzione, l’Agenzia delle entrate individua i familiari da considerare fiscalmente a carico esclusivamente sulla base delle informazioni, anche reddituali, comunicate dai sostituti d’imposta con le Certificazioni Uniche trasmesse all’Agenzia delle entrate nei termini previsti. Se nelle comunicazioni trasmesse dai soggetti terzi non è individuata la persona che ha sostenuto la spesa, l’onere è inserito nelle dichiarazioni dei redditi dei soggetti dei quali il familiare (a cui la spesa si riferisce) risulta fiscalmente a carico, in proporzione alle percentuali di carico. In questo caso, l’onere è riportato nell’elenco delle informazioni sia del familiare fiscalmente a carico sia delle persone delle quali il familiare (a cui la spesa si riferisce) risulta fiscalmente a carico.
Se il familiare non ha i requisiti per essere considerato fiscalmente a carico o la spesa è stata sostenuta da un soggetto diverso, o in una percentuale diversa rispetto a quella risultante dal prospetto dei familiari a carico, il contribuente ha l’obbligo di modificare la dichiarazione proposta dall’Agenzia delle entrate. Non sono inserite nella dichiarazione precompilata le informazioni che l’Agenzia ritiene incomplete o incoerenti. Può accadere, per esempio, che dall’Anagrafe tributaria risulti l’atto di acquisto di un fabbricato di cui però l'Amministrazione finanziaria non conosce ancora la destinazione (concesso in comodato, tenuto a disposizione, eccetera); oppure, che siano stati comunicati spese per premi assicurativi per un contratto stipulato tre anni prima e il dato non è stato riportato dal contribuente nella dichiarazione dell’anno precedente. Questi dati sono comunque riportati in un prospetto riepilogativo, in modo da poter essere verificati ed eventualmente inseriti in dichiarazione da parte del contribuente. |
730 PRECOMPILATO
Oltre ad avere il modello già compilato, in cui sono stati già inseriti la maggior parte dei dati e calcolate le imposte da pagare o il rimborso da incassare, il contribuente che utilizza il 730 precompilato:
Vantaggi sui controlli A seconda che il contribuente accetti o modifichi la dichiarazione proposta dall’Agenzia, direttamente o tramite un soggetto delegato (sostituto, Caf o professionista), è prevista una diversa procedura sui controlli documentali.
non saranno controllati i documenti che attestano le spese indicate nella dichiarazione, i cui dati sono stati forniti all’Agenzia delle entrate da soggetti terzi (medici, strutture accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari, strutture autorizzate e non accreditate, farmacie e parafarmacie, professionisti sanitari, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica, università, banche, assicurazioni, enti previdenziali, imprese di pompe funebri, amministratori di condominio, asili nido pubblici e privati, istituti scolastici e dagli enti del terzo settore.
l’Agenzia potrà eseguire il controllo unicamente sui dati variati e non anche (come accadeva in passato) su tutti gli altri dati che non sono stati modificati. A prescindere dall’accettazione o dalla modifica della dichiarazione, l'Agenzia può comunque effettuare nei confronti del contribuente i controlli per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per usufruire delle agevolazioni fiscali e il controllo sui dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica (CU). La dichiarazione si considera modificata, per esempio, se vengono modificati i redditi e gli oneri o se sono inserite nuove voci non presenti nel modello precompilato. Si considera accettata, invece, quando il contribuente modifica i dati del sostituto che effettua il conguaglio o inserisce il codice fiscale del coniuge non a carico. Il controllo formale non viene comunque eseguito sui dati delle spese sanitarie che non sono stati modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non è richiesta la conservazione della documentazione. Il Caf, o il professionista, deve prendere in visione la documentazione esibita dal contribuente e verificare la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale solo sui documenti di spesa che non erano stati indicati nella dichiarazione precompilata. Salvo i casi di condotta dolosa del contribuente, l’eventuale pagamento di sanzioni sarà a carico del Caf o del professionista. Resta a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi. L'Agenzia può comunque effettuare nei confronti del contribuente i controlli per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di detrazioni o deduzioni: di questo rispondono sempre i contribuenti e non i Caf o i professionisti. Per esempio, per la detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale, può essere controllata l’effettiva destinazione ad abitazione principale dell’immobile. |
MODELLO REDDITI PRECOMPILATO
Da qualche anno i contribuenti hanno a disposizione anche il modello Redditi precompilato. Infatti, anche in questo modello l’Agenzia delle entrate ha inserito le informazioni presenti in Anagrafe tributaria. Sono presenti, per esempio, premi assicurativi, interessi sui mutui, contributi previdenziali, spese sanitarie, spese universitarie, spese funebri, contributi a forme di previdenza complementare, spese per l’acquisto di farmaci, spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati anche sulle parti comuni dei condomini, spese per la frequenza degli asili nido, spese scolastiche ed erogazioni liberali agli istituti scolastici (se comunicate dagli istituti), tasse scolastiche versate con modello di pagamento F24 ed erogazioni liberali agli enti del terzo settore. Il contribuente deve completarlo con gli altri dati non in possesso dell’Agenzia come, per esempio, i redditi di lavoro autonomo o d’impresa, i redditi di partecipazione in società di persone. Sul modello Redditi precompilato, presentato con o senza modifiche, l’Agenzia può effettuare i controlli documentali ordinari. |
L’accesso alla dichiarazione precompilata avviene autenticandosi con:
Una volta autenticati, si può scegliere di operare anche in qualità di “tutore”, “amministratore di sostegno”, “curatore speciale”, “genitore”, “erede” o “persona di fiducia”, per presentare la dichiarazione di un tutelato, di un minore, di una persona deceduta o di un altro soggetto che ci ha autorizzato a usare, nel suo interesse, i servizi online dell’Agenzia.
In tutti questi casi bisogna essere in possesso di una specifica abilitazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate. Le modalità per richiedere l’abilitazione all’accesso sono illustrate nel capitolo successivo.
Dopo essersi abilitati, per accedere alla dichiarazione precompilata della persona per la quale si vuole presentare la dichiarazione, occorre:
L’erede non deve cambiare utenza: una volta raggiunto il servizio, deve selezionare l’opzione “Accedi alla dichiarazione in qualità di erede”.
Effettuato l’accesso, si possono visualizzare:
Se la dichiarazione precompilata non è stata predisposta dall’Agenzia delle entrate, si può utilizzare l’applicazione “La tua dichiarazione precompilata” per compilare autonomamente e inviare la dichiarazione.
Oltre a visualizzare, accettare (solo il modello 730), modificare, integrare e inviare la dichiarazione precompilata 2023 è possibile consultare e, se necessario, correggere le dichiarazioni precompilate degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, purché inviate tramite l’applicazione web. L’apposita funzione “Cambia anno di dichiarazione” consente di selezionare la dichiarazione che interessa correggere.
Per le eventuali modifiche occorre utilizzare il modello Redditi 2018, 2019, 2020, 2021 o 2022 integrativo, che l’Agenzia mette a disposizione con i dati presenti nella dichiarazione inviata.
Il contribuente può chiedere di far vedere questi documenti (dichiarazione precompilata ed elenco riepilogativo dei dati inseriti):
In questi casi, è necessario che il contribuente rilasci preventivamente un’apposita delega nella quale deve indicare:
Il contribuente può scegliere autonomamente il modello precompilato dall’Agenzia delle entrate che ritiene più idoneo: modello 730 o modello Redditi. Può anche decidere di essere guidato nella scelta del modello rispondendo a delle semplici domande.
I modelli disponibili sono tre: 730, Redditi Web, Redditi Online
Modello 730
È il modello dedicato a lavoratori dipendenti e pensionati. Il contribuente che ha il sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) ottiene il rimborso direttamente nella busta paga o nella rata di pensione. Se, invece, deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione o dalla pensione.
Redditi web
È l’applicazione che consente di compilare i principali quadri del modello Redditi (fascicolo 1 e, in parte, fascicolo 2) senza scaricare alcun software.
Non possono utilizzare Redditi Web (ma devono utilizzare Redditi Online) i contribuenti soggetti a Isa (Indici sintetici di affidabilità fiscale), quelli che possiedono redditi da partecipazione o che devono presentare il modello Iva.
Redditi Online
È il software completo per la compilazione del modello Redditi (fascicoli 1, 2 e 3), utilizzabile da tutti i contribuenti. In questo caso bisogna installare sul proprio pc un apposito programma. Devono utilizzare Redditi Online i contribuenti soggetti agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), con redditi da partecipazione o che devono presentare il modello Iva.
L'accesso alla precompilata e, più in generale, ai servizi online da parte di coloro che operano nell’interesse di altri contribuenti è stato notevolmente semplificato negli ultimi anni.
Per l’accesso ai servizi online dell’Agenzia, tra i quali la dichiarazione precompilata, il contribuente può richiedere di abilitare una persona di sua fiducia. Quest’ultima, una volta che è stata abilitata, accede all’area riservata con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS e successivamente sceglie se operare per proprio conto oppure nell’interesse della persona che lo ha abilitato.
Ogni persona può designare una sola “persona di fiducia”. Ogni persona può essere designata quale “persona di fiducia” da non più di tre persone e disabilitata al massimo tre volte in un anno solare. Chi è stato disabilitato per tre volte non potrà, per quell’anno, essere ulteriormente abilitato come persona di fiducia.
La persona di fiducia, inoltre, deve agire al di fuori dell’esercizio dell’attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta.
ATTENZIONE
L’abilitazione della persona di fiducia ha validità fino al 31 dicembre dell’anno indicato dall’interessato nell’istanza. Questo termine non può essere superiore al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’abilitazione è attivata. Se non è stato indicato alcun termine, l’abilitazione scade il 31 dicembre dell’anno in cui è attivata.
Ad esempio, una persona abilitata il 2 maggio del 2023, nel caso in cui non sia stata indicata alcuna data di scadenza da parte del contribuente, è autorizzata ad operare nel suo interesse fino al 31 dicembre del 2023. Il contribuente che intende ampliare il periodo di tempo dell’abilitazione può indicare in modo esplicito di autorizzare la persona di fiducia, al più fino al 31 dicembre del 2025.
Come presentare la richiesta
Per abilitare (o disabilitare) la persona di fiducia occorre presentare il modulo di richiesta allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 settembre 2023 (Allegato 3), disponibile sul sito internet dell’Agenzia, che ha sostituito quello predisposto con il provvedimento del 17 aprile 2023.
Dopo la videochiamata, l’interessato può sottoscrivere il modulo con firma digitale, inviandolo in allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) o di posta elettronica ordinaria all’ufficio dell’Agenzia delle entrate contattato. In alternativa, può inviare a quest’ultimo la copia per immagine del modello cartaceo esibito a video insieme alla copia del proprio documento di identità in corso di validità
Solo se l’interessato è impossibilitato, a causa di patologie, a presentare la richiesta presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, il modulo può essere presentato dalla persona di fiducia.
In questi casi, la persona di fiducia deve recarsi presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate e consegnare il modulo a cui vanno allegati una copia del documento di identità dell’interessato e della persona di fiducia, oltre e all’attestazione dello stato di impedimento dell’interessato, rilasciata dal suo medico di medicina generale (medico di famiglia o suoi sostituti).
Se l’interessato è ricoverato, anche temporaneamente, presso una struttura sanitaria/residenziale, l’attestazione può essere rilasciata da un medico della struttura stessa, a ciò autorizzato per legge.
A tutela della riservatezza dell’interessato, le informazioni contenute nell’attestazione rilasciata dal medico non possono eccedere quelle riportate nel fac-simile disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.
L’esito della richiesta è comunicato al richiedente:
Se la documentazione è stata presentata in allegato a un messaggio PEC, l’esito è comunicato con un messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo PEC del mittente.
Nel caso di presentazione della richiesta in ufficio, anche in videochiamata, se la pratica non è trattata in tempo reale, l’esito è comunicato con le modalità concordate con il contribuente (e-mail, sms, contatto telefonico).
La disabilitazione
Con modalità analoghe a quelle della richiesta di abilitazione, è possibile richiedere, in qualsiasi momento, la disabilitazione della persona di fiducia.
Il modulo per richiedere la disabilitazione della persona di fiducia può essere presentato, oltre che dall’interessato, dal suo rappresentante legale. In questo caso, è necessario allegare al modulo la documentazione attestante tale condizione.
A tutela dell’interessato, anche quando lo stesso è impossibilitato a presentare l’istanza, la disabilitazione può essere eseguita d’ufficio.
Per la trasmissione di dichiarazioni, istanze, comunicazioni e documenti, la relativa responsabilità di sottoscrizione, conservazione ed esibizione su richiesta dell’Amministrazione finanziaria resta in capo all’interessato.
L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell’erede, preventivamente abilitato, la dichiarazione dei redditi della persona deceduta, completa dei dati reddituali, degli oneri detraibili e deducibili sostenuti dal de cuius e già comunicati all’Agenzia delle entrate da enti esterni (per esempio, spese sanitarie, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, eccetera) e delle altre informazioni presenti nell’Anagrafe Tributaria. L’erede, dopo aver modificato o integrato la dichiarazione, può inviarla direttamente tramite l’applicazione web.
Gli eredi abilitati per conto delle persone decedute nel 2022, o entro il 30 settembre 2023, possono utilizzare, oltre al modello Redditi Persone fisiche, anche il modello 730, se la persona deceduta era in possesso dei requisiti per presentare il 730, cioè se nel 2022 ha percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Invece, per le persone decedute successivamente al 30 settembre 2023, la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2022 può essere presentata utilizzando esclusivamente il modello Redditi Persone fisiche.
Come presentare la richiesta di abilitazione
Per richiedere l’abilitazione ad accedere alla dichiarazione precompilata in qualità di erede, è necessario dichiarare (ai sensi del Dpr n. 445/2000) la propria condizione di erede tramite l’apposito servizio “Autorizzazioni soggetti terzi”, disponibile nell’area riservata, al quale si accede con le proprie credenziali (SPID, CIE, CNS).
Effettuato l’accesso all’area riservata, bisogna scegliere “Dichiarazione precompilata”, selezionare “Profilo utente – Autorizzazioni soggetti terzi” e seguire la procedura per trasmettere la richiesta di abilitazione.
In alternativa, l’erede può:
Se un erede, autorizzato all’accesso, ha già inviato la dichiarazione 730 precompilata riferita alla persona deceduta, oppure ha iniziato a modificarla, gli altri eredi autorizzati all’accesso possono comunque visualizzare e stampare la dichiarazione, ma non possono effettuare le altre operazioni (per esempio, modificarla o inviarla).
Se l’erede è stato autorizzato ad accedere alla dichiarazione 730 precompilata nell’anno precedente, l’accesso è autorizzato anche per l’anno corrente.
L’ABILITAZIONE ALL’ACCESSO COME TUTORE, AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, CURATORE SPECIALE
In caso di prima nomina, il tutore, l’amministratore di sostegno o il curatore speciale, per ottenere l’abilitazione a presentare la dichiarazione dei redditi in qualità di rappresentante di persone legalmente incapaci, può inviare il modulo allegato al provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 22 settembre 2023 (Allegato 1), sottoscritto con firma digitale, oppure come copia per immagine di documento analogico sottoscritto con firma autografa, tramite il servizio online “Consegna documenti e istanze”, disponibile nell’area riservata.
Il modulo di richiesta, sottoscritto con firma digitale, può essere inviato anche in allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC), a una qualsiasi Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate. In questo caso, se il modulo è compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, può essere inviata la copia per immagine del documento analogico, insieme alla copia del documento d’identità del tutore, amministratore di sostegno, curatore speciale.
Un’altra modalità di presentazione del modulo è quella tramite il servizio online di videochiamata, disponibile nella sezione “Prenota un appuntamento” del sito dell’Agenzia delle entrate.
In questo caso, il modulo, compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, è esibito a video, insieme al documento di identità in corso di validità del rappresentato. A conclusione dell’appuntamento, il rappresentante può sottoscrivere il modulo con firma digitale, inviandolo in allegato a un messaggio PEC o di posta elettronica ordinaria all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate contattato. In alternativa, può inviarne a quest’ultimo la copia per immagine del modello cartaceo esibito a video, corredata della copia del proprio documento di identità in corso di validità.
In ogni caso, è sempre possibile recarsi personalmente a un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate ed esibire il modulo in originale con la relativa documentazione attestante la condizione di tutore, amministratore di sostegno o curatore speciale.
Se la richiesta e la documentazione sono documenti informatici firmati digitalmente, gli stessi possono essere trasmessi con un messaggio di posta elettronica ordinaria (e-mail) inviato all’indirizzo di posta elettronica di una Direzione Provinciale o di un ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.
L’abilitazione è valida fino al 31 dicembre dell’anno indicato dal rappresentante nell’istanza. Tale termine non può, in ogni caso, andare oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’abilitazione è attivata (per esempio, un’abilitazione attivata nel 2023, può essere valida al massimo fino al 31 dicembre 2025). Se non è indicato alcun termine, l’abilitazione scade il 31 dicembre dell’anno in cui è attivata.
Per gli anni successivi, se non sono intervenute modifiche ai requisiti necessari per ottenerla, la richiesta di rinnovo dell’abilitazione può essere inviata all’ufficio anche con una semplice e-mail, indicando gli estremi dell’istanza già depositata in occasione della prima richiesta (o allegando il provvedimento già depositato in ufficio) e la copia del documento di identità del tutore, amministratore di sostegno, curatore speciale.
L’ABILITAZIONE ALL’ACCESSO COME GENITORE
Il genitore può inviare il modulo allegato al provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 22 settembre 2023 (Allegato 2), disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, sottoscritto con firma digitale, oppure come copia per immagine di documento analogico sottoscritto con firma autografa, insieme alla copia del documento di identità del minore, tramite il servizio online “Consegna documenti e istanze”, disponibile nella sua area riservata.
Il modulo di richiesta sottoscritto con firma digitale può essere inviato anche come allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC), a una qualsiasi Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate. In questo caso, se il modulo di richiesta è compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, può essere inviato come copia per immagine di documento analogico, insieme alla copia del documento d’identità del genitore.
Un’altra modalità di presentazione del modulo è quella tramite il servizio online di videochiamata, disponibile nella sezione “Prenota un appuntamento” del sito dell’Agenzia delle entrate, secondo le modalità in essa indicate.
In tal caso, il modulo, compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, è esibito a video, insieme al documento di identità in corso di validità del minore. A conclusione dell’appuntamento, il genitore può sottoscrivere il modulo con firma digitale, inviandolo in allegato a un messaggio PEC o di posta elettronica ordinaria all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate contattato. In alternativa, può inviarne a quest’ultimo la copia per immagine del modello cartaceo esibito a video, corredata della copia del proprio documento di identità in corso di validità.
Il genitore può comunque presentare il modulo personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, esibendo il proprio documento di identità.
L’abilitazione è valida fino al 31 dicembre dell’anno indicato dal genitore nell’istanza. Tale termine non può, in ogni caso, andare oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’abilitazione è attivata (per esempio, un’abilitazione attivata nel 2023, può essere valida al massimo fino al 31 dicembre 2025).
Se non è indicato alcun termine, l’abilitazione scade il 31 dicembre dell’anno in cui è attivata.
Se, però, il genitore nell’anno precedente ha presentato la dichiarazione dei redditi per il figlio, utilizzando il servizio web “Dichiarazione precompilata”, è automaticamente abilitato ad operare per conto del figlio anche per l’anno successivo senza fare ulteriore richiesta, sempre che il figlio sia ancora minorenne.
ATTENZIONE
Quanto sopra vale solo per il genitore che l’anno precedente ha usato il servizio “Dichiarazione precompilata” e non anche per l’altro genitore. Non vale, inoltre, se la dichiarazione è stata presentata con altre modalità.
Dal 11 maggio 2023 è possibile accettare, modificare, integrare e inviare la dichiarazione 730 precompilata all’Agenzia delle entrate, direttamente tramite l’applicazione web.
Dalla stessa data del 11 maggio 2023 è possibile utilizzare la compilazione assistita per gli oneri detraibili e deducibili da indicare nel quadro E del modello 730.
Sempre dall’11 maggio 2023 è possibile modificare e inviare anche il modello Redditi precompilato. I contribuenti interessati a questo modello possono solo modificarlo, integrarlo e inviarlo all’Agenzia delle entrate.
Nell’applicazione web sarà poi possibile consultare la dichiarazione trasmessa e la ricevuta telematica dell’avvenuta presentazione.
DICHIARAZIONE 730 ACCETTATA O MODIFICATA
Se il modello 730 precompilato non richiede alcuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche e, di conseguenza, usufruire dei vantaggi previsti sui controlli. Se, invece, alcuni dati risultano non corretti o incompleti, o mancano del tutto, è necessario modificare o integrare la dichiarazione. Le operazioni di modifica o di integrazione possono essere effettuate direttamente dall’interessato o tramite un soggetto delegato (sostituto, Caf, professionista).
Il modello 730 precompilato si considera accettato se è trasmesso senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata oppure se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito complessivo o dell’imposta. Per esempio, quando:
Invece, la dichiarazione precompilata si considera modificata se vengono variati i redditi, gli oneri o le altre informazioni presenti in essa, oppure se sono inserite nuove voci non presenti nel modello precompilato.
MODIFICA DICHIARAZIONE “REDDITI WEB”
Per modificare e inviare il modello “Redditi web” occorre:
Per l’inserimento dei dati è stata prevista un’apposita funzione che facilita la ricerca dei “campi della dichiarazione” in cui vanno riportati.
I coniugi possono presentare la dichiarazione congiunta se:
Anche se l’anno precedente si è presentato il modello 730 in forma congiunta, l’Agenzia delle entrate predispone comunque due distinte dichiarazioni, una per ciascun coniuge.
Chi presenta la dichiarazione congiunta è indicato come “dichiarante”, l’altro è definito “coniuge”. Il dichiarante, dopo aver completato il suo modello, sceglie di congiungerlo a quello del coniuge (che a sua volta deve aver scelto la dichiarazione congiunta), selezionando nella sezione Dichiarazione congiunta “Sì, come dichiarante” e poi “Salva”. In tal modo, le informazioni contenute nella dichiarazione del coniuge confluiscono nel 730 congiunto, disponibile e visualizzabile solo nell’area autenticata del dichiarante.
ATTENZIONE
Non può essere trasmessa in forma congiunta la dichiarazione presentata per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso del coniuge avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.
In base ai dati inseriti dall’Agenzia delle entrate e a quelli modificati o integrati, il contribuente stesso può verificare se dalla dichiarazione risulta un credito, un debito o se non ci sono imposte né a credito né a debito (saldo zero).
730 PRECOMPILATO
Il rimborso o il pagamento delle imposte risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 precompilato avviene con le stesse modalità del 730 ordinario.
Pertanto, a prescindere dal fatto che la dichiarazione sia stata accettata o modificata, quando emerge un credito da rimborsare la somma si otterrà direttamente dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico. In alternativa, il credito (per intero o in parte) può essere utilizzato per pagare, mediante compensazione nel modello F24, altre imposte non comprese nel modello 730.
Se, invece, emerge un debito il datore di lavoro o l’ente pensionistico effettuerà la trattenuta.
730 precompilato senza sostituto d'imposta
I contribuenti che non hanno un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, per esempio perché hanno perso il lavoro nel corso dell’anno, ricevono l’eventuale rimborso direttamente dall’Agenzia delle entrate. Se il contribuente ha fornito all’Agenzia le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice Iban), il rimborso viene accreditato su quel conto.
Quando, al contrario, emerge un debito, il contribuente che invia direttamente la dichiarazione può effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione online (la procedura consente, infatti, di indicare l’Iban del conto corrente su cui effettuare l’addebito). Può anche stampare il modello F24 che l'Agenzia ha già precompilato con i dati necessari e pagare con le modalità ordinarie. Il contribuente, invece, che si rivolge per l’assistenza fiscale a un Caf o a un professionista abilitato, può trasmettere in via telematica il modello F24 all’Agenzia delle entrate tramite lo stesso intermediario, oppure versare con il modello F24 che gli sarà consegnato.
MODELLO REDDITI PRECOMPILATO
Il contribuente che presenta il modello Redditi precompilato può effettuare i versamenti e ottenere i rimborsi con le stesse modalità ed entro gli stessi termini descritti nelle istruzioni per la compilazione del modello Redditi Pf 2023.
Dall’11 maggio al 2 ottobre 2023 è possibile presentare la dichiarazione 730 precompilata 2023 tramite l’applicazione web all’Agenzia delle entrate.
Chi sceglie il modello Redditi precompilato può inviarlo a partire dall’11 maggio e fino al 30 novembre 2023.
La presentazione può essere effettuata, in alternativa:
PRESENTAZIONE DIRETTA DEL MODELLO 730 O REDDITI
Se il contribuente presenta direttamente il modello deve:
PRESENTAZIONE MODELLO 730 TRAMITE SOSTITUTO, CAF, PROFESSIONISTA
Chi presenta il modello 730 al proprio sostituto d’imposta, a un Caf o a un professionista abilitato, deve consegnare:
Al Caf o al professionista il contribuente deve sempre esibire i documenti necessari a verificare la conformità dei dati indicati nella dichiarazione.
DICHIARAZIONE INVIATA
Dopo la presentazione, in una apposita sezione è possibile visualizzare e stampare la dichiarazione inviata all’Agenzia delle entrate.
Inoltre, nella sezione “Ricevute” si possono controllare e stampare le ricevute dell’invio della dichiarazione e dei versamenti F24 effettuati.
ANNULLARE LA DICHIARAZIONE INVIATA
A partire dal 17 maggio 2023 il contribuente che ha già trasmesso il 730 o il modello Redditi e riscontra un errore, o si accorge di non aver indicato tutti gli elementi, può annullare la dichiarazione precedente e inviarne una nuova, tramite l’applicazione web.
Tutti i dati inseriti dal contribuente saranno cancellati e sarà di nuovo disponibile la dichiarazione precompilata dall’Agenzia delle entrate.
L’annullamento del modello 730 inviato può essere effettuato una sola volta, tramite le funzionalità dell’applicativo web, entro il 20 giugno 2023. Entro la stessa data è possibile annullare (sempre una sola volta) il modello 730 + Redditi correttivi già inviato con o senza F24.
Il 26 giugno 2023, invece, è l’ultimo giorno per annullare, tramite l’applicativo web, il modello Redditi (e i modelli Redditi Persone fisiche correttivi, ad esso collegati) già inviato, se è stato predisposto un modello F24.
Entro il 27 settembre 2023, infine, è possibile annullare il modello Redditi (e i modelli Redditi Persone fisiche correttivi, ad esso collegati) già inviato, se non è stato predisposto un modello F24.
Per annullare la dichiarazione è necessario che lo stato della ricevuta dell’invio risulti con la dicitura “Elaborato” e occorre accedere all’applicazione con le stesse credenziali utilizzate per l’invio.
Se è stato compilato anche Redditi aggiuntivo o correttivo del 730, bisogna prima cancellare i dati inseriti, cliccando su “Ripristina” nella sezione “Redditi aggiuntivo e correttivo/integrativo”.
Quando si annulla la dichiarazione inviata, automaticamente viene rimosso anche il modello F24 eventualmente predisposto e nella sezione “Ricevute” è possibile controllare e stampare le ricevute dell’annullamento.
Nel caso di dichiarazione congiunta, l’operazione di annullamento può essere richiesta solo dal dichiarante.
ATTENZIONE
Quando si annulla il 730, all’Agenzia delle entrate non risulta presentata alcuna dichiarazione e, pertanto, occorre trasmetterne una nuova, altrimenti la dichiarazione risulterà omessa. L’invio del nuovo 730 può essere fatto dopo che sono trascorse 24/48 ore dall’annullamento del precedente.
REDDITI AGGIUNTIVO E CORRETTIVO/INTEGRATIVO DOPO INVIO “730”
Se è già stato inviato un modello 730 e si ha la necessità di completare o correggere la dichiarazione, è possibile inviare, entro il 30 novembre 2023, “Redditi aggiuntivo” oppure “Redditi correttivo”.
Redditi aggiuntivo
Occorre presentare “Redditi aggiuntivo” se è stato inviato il 730 precompilato e, per esempio, sono stati percepiti nel 2022 redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva, plusvalenze di natura finanziaria o investimenti e attività finanziarie all’estero (quadri RM, RS, RT e RW).
Redditi correttivo
Se dopo aver inviato il modello 730 ci si accorge di aver dimenticato dei dati o di averli inseriti in modo errato, ed è già trascorso il periodo utile per poterlo annullare, occorre presentare “Redditi correttivo” entro il 30 novembre 2023. Dopo questa data è possibile presentare solo “Redditi integrativo”.
Se la nuova dichiarazione comporta un maggiore credito o un minor debito, si può chiedere l’eventuale rimborso. Se, invece, dalla nuova dichiarazione emerge un minor credito o un maggior debito, bisogna contestualmente pagare l’imposta dovuta, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e la sanzione ridotta come previsto dal ravvedimento operoso (art. 13 del decreto legislativo n. 472/97).
REDDITI AGGIUNTIVO E CORRETTIVO/INTEGRATIVO DOPO INVIO “REDDITI WEB”
Se dopo aver inviato il modello Redditi web ci si accorge di aver dimenticato dei dati o di averli inseriti in modo errato, ed è trascorso il periodo utile per poterlo annullare, occorre presentare “Redditi correttivo”, entro il 30 novembre 2023, per modificarli o integrarli. Dopo questa data è possibile presentare solo “Redditi integrativo”.
Redditi correttivo è predisposto con i dati già presenti nell’ultima dichiarazione inviata.
730 INTEGRATIVO “TIPO 2” (RETTIFICA DATI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA)
Se il sostituto d’imposta indicato comunica all’Agenzia un avviso di diniego nell’effettuare le operazioni di conguaglio fiscale, il contribuente riceve dall’Agenzia delle entrate una mail che lo invita ad accedere all’ultima dichiarazione 730 presentata per visualizzare comunicazioni importanti. Analoga comunicazione, inoltre, viene data al contribuente con apposito avviso nella sua area riservata. Il diniego del sostituto può verificarsi se dopo la presentazione della dichiarazione il contribuente ha un nuovo sostituto o nessun sostituto, per esempio perché ha cambiato lavoro dopo aver presentato il modello.
In questa situazione è possibile:
Se, oltre ad aggiornare i dati del sostituto di imposta, bisogna completare o correggere la dichiarazione, occorre invece inviare “Redditi aggiuntivo/correttivo” oppure “Redditi integrativo”. La presentazione del 730 integrativo di tipo 2 attraverso l’applicazione precompilata è disponibile fino al 10 novembre 2023. Dopo tale data il contribuente può inviare il modello Redditi.
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L’Agenzia delle entrate, come ogni anno, predispone un sito internet dedicato alla dichiarazione precompilata.
All’indirizzo https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/ sono presenti tutte le informazioni utili e i passi da seguire per accedere al modello precompilato e inviarlo direttamente e comodamente da casa.
Nel sito, inoltre, è presente l’elenco delle scadenze e altre utili sezioni quali: le principali novità, i vantaggi, le risposte alle domande più frequenti.
Si ricorda, infine, che l’Agenzia delle entrate garantisce, in ogni caso, il servizio di assistenza ai cittadini attraverso i seguenti canali:
Di seguito le date da ricordare per la dichiarazione precompilata 2022.
2 MAGGIO |
primo giorno per l'accesso alla dichiarazione precompilata 2023 |
11 MAGGIO |
da questa data è possibile:
utilizzare la compilazione assistita per gli oneri detraibili e deducibili da indicare nel quadro E |
17 MAGGIO |
da questa data è possibile:
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20 GIUGNO |
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26 GIUGNO |
se non è stato trasmesso il modello 730, ultimo giorno per annullare il modello Redditi (o Redditi correttivi collegati) inviato tramite l’applicativo web con modello F24 predisposto |
30 GIUGNO |
per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi, scade il termine per versare il saldo e il primo acconto |
30 LUGLIO |
per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi, scade il termine per versare, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse, il saldo e il primo acconto |
27 SETTEMBRE |
se non è stato trasmesso il modello 730, ultimo giorno per annullare il modello Redditi (o Redditi correttivi collegati) inviato tramite l’applicativo web senza modello F24 |
2 OTTOBRE |
scade il termine per presentare il 730 precompilato all’Agenzia delle entrate direttamente tramite l’applicazione web |
10 OTTOBRE |
scade il termine per comunicare al sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore |
25 OTTOBRE |
scade il termine per presentare, al Caf o professionista abilitato, il 730 integrativo (la presentazione è possibile solo se l’integrazione comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata) |
10 NOVEMBRE |
ultimo giorno per presentare all’Agenzia delle entrate il 730 integrativo (di tipo 2) direttamente tramite l’applicazione web |
30 NOVEMBRE |
scade il termine per:scade il termine per:
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28 FEBBRAIO 2024 |
ultimo giorno per presentare il modello Redditi precompilato "tardivo" (entro 90 giorni. dalla scadenza) e per scaricare il modello Redditi PF On line 2023 |
Dpr n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi)
Dpr n. 322/1998 (Regolamento su modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto)
Decreto legislativo n. 175/2014 (semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata)
Decreto legge n. 146/2021 – articolo 5-ter (controllo formale delle dichiarazioni precompilate)
Decreto legge n. 73/2022 – articolo 6 (disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi precompilata)
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 del 19 giugno 2023 (chiarimenti su deduzioni e detrazioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche)
Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 18 aprile 2023 (accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati)
Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 22 settembre 2023 (abilitazione all’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione da parte dei rappresentanti di persone fisiche e delle persone di fiducia)
SITO DI ASSISTENZA ALLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA:
https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/
SITO DI ASSISTENZA AI SERVIZI TELEMATICI:
https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (sito dell’Agenzia delle entrate):
“Modello 730/2023 e istruzioni”
I documenti di normativa e di prassi indicati sono reperibili attraverso il servizio curato dal CERDEF (Centro di Ricerche e Documentazione Economica e Finanziaria), presente sul sito del Dipartimento delle Finanze