Tutte le guide
icona guida

COMUNICAZIONI SUI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI

(Gennaio 2024)

Indice guida
Indietro
Tutte le guide

1. IL CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI

Tipologie di controllo

L'attività di controllo sulle dichiarazioni dei contribuenti è effettuata dagli uffici dell'Agenzia delle entrate ed è finalizzata a verificare la correttezza dei dati in esse riportati.

Il controllo sulle dichiarazioni è di due tipi: automatico e formale.

Tipologie di controllo delle dichiarazioni
CONTROLLO A QUALI DICHIARAZIONI SI APPLICA IN COSA CONSISTE
automatico a tutte le dichiarazioni presentate procedura automatizzata di liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e di quelli risultanti nell'Anagrafe tributaria
formale alle dichiarazioni dei redditi selezionate a livello centrale in base a criteri fondati sull'analisi del rischio riscontro dei dati indicati nella dichiarazione con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati

Un'analoga attività di controllo viene eseguita sui versamenti delle imposte che il contribuente effettua direttamente, senza cioè la necessità di compilare una dichiarazione (come accade, per esempio, per l'imposta di registro, l'imposta di bollo).

ATTENZIONE

Prima della presentazione della dichiarazione annuale (sia quella dei sostituti d'imposta sia le dichiarazioni dei redditi e Iva), se vi è pericolo per la riscossione, l'ufficio può controllare la tempestiva effettuazione dei pagamenti dei tributi dovuti a saldo e in acconto, e iscrivere a ruolo a titolo definitivo le imposte non versate con le relative sanzioni e gli interessi.

Comunicazione al contribuente

Prima dell'iscrizione a ruolo dei tributi derivanti:

  • dalla liquidazione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni
  • dai controlli formali

il contribuente deve essere informato e invitato eventualmente a fornire chiarimenti o a produrre documenti.

In pratica, prima di far recapitare al contribuente la cartella di pagamento, quando dall'attività di controllo emerge una maggiore imposta rispetto a quella indicata nella dichiarazione, il contribuente riceve una comunicazione nella quale sono riportate le maggiori somme dovute con le relative sanzioni e gli interessi.

Può anche essere inviata una comunicazione senza richiesta di pagamento, come ad esempio in caso di riconoscimento di riporto di perdite diverso da quello indicato dal contribuente.

L'articolo 10 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 ha previsto la sospensione dell'invio delle comunicazioni dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre, esclusi i casi di indifferibilità e urgenza.

Oltre ai controlli automatico e formale, l'Amministrazione finanziaria effettua anche controlli di merito, un'ulteriore attività finalizzata a contrastare l'evasione totale o parziale di base imponibile.

A tal fine, l'Agenzia delle entrate pianifica annualmente i controlli sostanziali sulle imposte sul reddito, sull'Iva, sull'Irap, sulle altre imposte indirette.

In via generale, i controlli sostanziali sono realizzati mediante accessi, ispezioni o verifiche presso i contribuenti, mediante questionari, o con la convocazione del contribuente presso l'ufficio, per acquisire ulteriori elementi istruttori o per instaurare il contraddittorio.

Sulla base degli elementi istruttori acquisiti, la pretesa erariale (maggiore base imponibile e maggiore imposta) è portata formalmente a conoscenza del contribuente con l'avviso di accertamento.

Indice guida
Torna su
Tutte le guide

2. LE COMUNICAZIONI

Le comunicazioni sono emesse a seguito di:

  • controllo automatico
  • controllo formale
  • liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (Tfr, arretrati)

Le comunicazioni emesse dopo un controllo automatico

Il controllo automatico è effettuato sulla base di quanto previsto dagli articoli 36-bis del Dpr 600/1973 per le imposte sui redditi e 54-bis del Dpr 633/1972 per l'Iva.

Le comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di questo controllo evidenziano l'eventuale presenza di errori e permettono al contribuente di pagare le somme indicate (con una riduzione delle sanzioni) oppure di precisare all'Agenzia le ragioni per cui ritiene infondati gli addebiti.

Il controllo automatico consente di:

  • correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi
  • correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni
  • ridurre le detrazioni d'imposta e/o le deduzioni dal reddito indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni
  • ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni
  • controllare la corrispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.

A decorrere dall'anno d'imposta 2017 il controllo automatico è effettuato anche sulle "Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva". In questo caso, prima dell'emissione della comunicazione di irregolarità, le eventuali incoerenze riscontrate a seguito del controllo sono rese disponibili al contribuente attraverso un'apposita lettera di invito alla compliance, che viene pubblicata sia nel "Cassetto fiscale" - sezione L'Agenzia scrive, sia all'interno del servizio "Fatture e Corrispettivi" - sezione Consultazione - L'Agenzia scrive.

Le comunicazioni di irregolarità sono inviate:

  • con raccomandata A/R, al domicilio fiscale del contribuente che ha trasmesso direttamente la dichiarazione
  • tramite posta elettronica certificata (Pec), all'indirizzo risultante dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC)
  • attraverso il canale Entratel, all'intermediario che ha inviato in via telematica la dichiarazione.

L'invito a fornire chiarimenti è rivolto all'intermediario solo quando nel frontespizio del modello di dichiarazione (Sezione Firma del modello Unico) è stata barrata la casella "Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario" e lo stesso intermediario ha accettato la scelta del contribuente, barrando a sua volta (nella Sezione "Impegno alla presentazione telematica" del frontespizio del modello Unico) la casella "Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione".

Per il modello 730, la scelta va effettuata barrando la casella nel riquadro "Firma della dichiarazione" (il Caf o il professionista informerà poi il contribuente di volere o meno effettuare il servizio, utilizzando le apposite caselle della ricevuta modello 730-2 e nel prospetto di liquidazione).
Gli intermediari hanno l'obbligo di informare tempestivamente i propri clienti del ricevimento della comunicazione.

In assenza dell'opzione, gli esiti di irregolarità sono inviati al contribuente con le modalità ordinarie

Le comunicazioni derivanti dal controllo formale

Il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi è quello effettuato in base a quanto prevede l'articolo 36-ter del Dpr 600/1973.

Con questo controllo l'Agenzia verifica che i dati esposti in dichiarazione siano conformi alla documentazione conservata dal contribuente e ai dati rilevabili nelle dichiarazioni presentate da altri soggetti o a quelli forniti da enti esterni (per esempio, enti previdenziali e assistenziali).

Il contribuente può essere invitato dall'ufficio a esibire o trasmettere la documentazione attestante la correttezza dei dati dichiarati e a fornire chiarimenti, qualora emergano difformità tra i dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate e quanto esposto in dichiarazione.

Se la documentazione prodotta non risulta idonea a comprovare la correttezza dei dati dichiarati, o nelle ipotesi di mancata risposta al predetto invito, il contribuente riceve una comunicazione degli esiti del controllo formale contenente la richiesta delle somme dovute.

Il controllo formale consente di:

  • escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto
  • escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o ai dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate
  • determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti
  • liquidare la maggiore imposta e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificazioni relative allo stesso anno e allo stesso contribuente
  • correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

La comunicazione degli esiti del controllo formale è inviata con raccomandata A/R al domicilio fiscale del contribuente che ha presentato la dichiarazione e, in alcuni casi, tramite posta elettronica certificata (Pec), all'indirizzo risultante dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC)..

ATTENZIONE

Le comunicazioni, sia degli esiti del controllo automatico sia del controllo formale, non sono veri e propri atti impositivi, anzi, la loro funzione è rendere noti i risultati dei controlli e consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione, usufruendo della riduzione delle sanzioni ed evitando l'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella. Pertanto, non sono impugnabili autonomamente dinanzi alle Commissioni tributarie.

Le comunicazioni per la liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata

La liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata è l'operazione con la quale l'Agenzia determina l'imposta dovuta su determinati redditi assoggettati a un regime di favore e per i quali sono state già versate delle somme a titolo d'acconto (per esempio, il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti, gli arretrati di lavoro dipendente o di pensione, eccetera).

Sulla base dei redditi dichiarati dal contribuente nel quadro RM del modello Redditi o nel quadro D del modello 730, o di quelli riportati dal sostituto d'imposta nel modello 770, viene calcolata definitivamente la somma dovuta o il rimborso spettante.

Se emergono somme da versare, è inviata direttamente al contribuente una comunicazione contenente la richiesta di pagamento (senza sanzioni e interessi), mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e, in alcuni casi, tramite posta elettronica certificata (Pec), all'indirizzo risultante dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC)..

Queste comunicazioni si distinguono da quelle relative al controllo delle dichiarazioni, alle quali possono eventualmente aggiungersi.

Può accadere, pertanto, che il contribuente abbia prima ricevuto la comunicazione di irregolarità relativa alla dichiarazione e che, successivamente, ne riceva un'altra relativa a somme ancora dovute su redditi soggetti a tassazione separata.

Cosa fare quando si riceve una comunicazione di irregolarità

SE IL CONTRIBUENTE RICONOSCE LA VALIDITà DELLA COMUNICAZIONE.

Il contribuente che riconosce la validità della contestazione può regolarizzare la propria posizione pagando, entro un certo termine, una sanzione ridotta, oltre all'imposta oggetto della rettifica e i relativi interessi.

  1. La regolarizzazione delle comunicazioni relative ai controlli automatici deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o di quella definitiva emessa a seguito della eventuale rideterminazione delle somme a debito. Si effettua pagando l'imposta dovuta, gli interessi e la sanzione ridotta a 1/3 di quella ordinariamente prevista nei casi di omesso e tardivo versamento di imposte.

    In caso di avviso telematico all'intermediario che ha trasmesso la dichiarazione, il termine per effettuare il pagamento e fruire della sanzione ridotta è di 90 giorni dalla trasmissione dell'avviso.

  2. La regolarizzazione delle comunicazioni relative ai controlli formali deve essere effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, con il pagamento dell'imposta dovuta, dei relativi interessi e della sanzione ridotta a 2/3 di quella ordinaria.

    Il contribuente può usufruire della medesima riduzione anche a seguito della rideterminazione da parte dell'ufficio della pretesa comunicata, qualora segnali tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione degli esiti del controllo, la presenza di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente. In tal caso, per usufruire della riduzione della sanzione, deve versare le somme residue comunque entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione.

  3. Per le somme dovute sui redditi soggetti a tassazione separata non sono dovuti né interessi né sanzioni, se il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla data di rettifica della stessa, se corretta dall'ufficio. In caso di tardivo o mancato pagamento, sono dovute le sanzioni e gli interessi.

Il termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni e della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata è sospeso tra il 1° agosto e il 4 settembre di ogni anno (decreto legge n. 193/2016 - art. 7-quater).

Termini e sanzioni per regolarizzare le comunicazioni
TIPO DI COMUNICAZIONE TERMINE SANZIONE
Invito per errori formali (non incidenti sul pagamento del tributo) entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito Nessuna
Comunicazione relativa agli esiti del controllo automatico entro 30 giorni dal ricevimento dell'unica o ultima comunicazione 10%dell'imposta (sanzione ordinaria del 30% ridotta a 1/3)
Comunicazione dell'imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata Nessuna
Comunicazione relativa agli esiti del controllo formale entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione 20% dell'imposta (sanzione ordinaria del 30% ridotta a 2/3)

* il termine è sospeso tra il 1° agosto e il 4 settembre di ogni anno.

La sanzione applicabile in caso di omesso o tardivo pagamento di imposte è ordinariamente pari al 30% (art. 13 del decreto legislativo n. 471/97). Tale sanzione è ridotta alla metà (15%) se il versamento è effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni. Se si effettua il pagamento con ritardo inferiore a 15 giorni la sanzione è ulteriormente ridotta all'1% per ciascun giorno di ritardo.

Sanzione ridotta per i versamenti tardivi
GIORNI DI RITARDO SANZIONE ORDINARIA SANZIONE RIDOTTA A 1/3 (COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITà)
1 1% 0,33%
2 2% 0,67%
3 3% 1,00%
4 4% 1,33%
5 5% 1,67%
6 6% 2,00%
7 7% 2,33%
8 8% 2,67%
9 9% 3,00%
10 10% 3,33%
11 11% 3,67%
12 12% 4,00%
13 13% 4,33%
14 14% 4,67%
da 15-90 15% 5,00%
oltre 90 30% 10,00%

SE IL CONTRIBUENTE NON è D'ACCORDO CON LA COMUNICAZIONE

Il contribuente che non ritiene corretto l'esito del controllo può intraprendere le seguenti azioni.

  1. Se la comunicazione è emessa a seguito di controllo automatico, può rivolgersi:

    • a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, fornendo gli elementi comprovanti la correttezza dei dati dichiarati.

      Se l'ufficio provvede alla rettifica parziale della comunicazione, il termine per usufruire della riduzione della sanzione decorre dalla data di comunicazione della correzione da parte dell'ufficio. In questo caso, al contribuente viene consegnato un nuovo modello di pagamento con l'indicazione dell'importo rettificato.

      Trascorso il termine per usufruire della riduzione della sanzione (30 giorni) e in assenza del versamento richiesto, l'ufficio intraprende il procedimento ordinario di riscossione per il recupero dell'imposta, dei relativi interessi e della sanzione nella misura piena (iscrizione a ruolo)

    • alle Sezioni di assistenza multicanale telefonando ai numeri 800.90.96.96 (da telefono fisso - numero verde gratuito) o 06.97.61.76.89 (da telefono cellulare - costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore).

      Per avere assistenza sulla comunicazione ricevuta è disponibile, inoltre, il servizio telematico "Civis". Dopo aver fatto l'accesso nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate (con le proprie credenziali SPID, la Carta d'identità elettronica o la Carta nazionale dei servizi), bisogna selezionare la voce "Servizi" e scrivere "Civis" nel campo "Cerca il servizio". Quindi, va selezionata la voce "Assistenza comunicazioni e cartelle". Per inviare la documentazione eventualmente richiesta dall'ufficio per la trattazione dell'istanza, è possibile utilizzare il servizio "Consegna documenti e istanze", disponibile nella sezione "Suggerimenti" dell'area riservata.

  2. Se la comunicazione deriva dal controllo formale, il contribuente può segnalare (all'ufficio di competenza o attraverso il canale Civis) eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente dall'ufficio stesso.

    Se l'ufficio provvede alla rettifica parziale della comunicazione, il contribuente riceverà un nuovo modello di pagamento con l'indicazione delle somme da versare rideterminate e potrà usufruire della riduzione della sanzione effettuando il versamento entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione.

    Trascorso questo termine, l'ufficio intraprenderà il procedimento ordinario di riscossione per il recupero dell'imposta, dei relativi interessi e della sanzione in misura piena. Pertanto, il contribuente ha interesse ad anticipare quanto più possibile la segnalazione all'ufficio dei dati non considerati.

    Se il destinatario della comunicazione intende comunque versare (prima di rivolgersi all'ufficio territoriale) una parte dell'importo richiesto, non deve utilizzare il modello F24 precompilato ma predisporne un altro, indicando i codici tributo relativi alle somme da versare e il codice atto, entrambi riportati nella comunicazione. Naturalmente, anche in questo caso è possibile compensare gli importi da versare con eventuali crediti vantati.

L'istituto del "lieve inadempimento"

L'art. 3 del decreto legislativo n. 159/2015 ha introdotto l'istituto del "lieve inadempimento", che si applica anche al versamento delle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni.

In particolare:

  • se si effettua il pagamento con un ritardo non superiore a 7 giorni, saranno iscritti a ruolo le sanzioni e gli interessi commisurati all'importo pagato in ritardo
  • se si effettua un insufficiente pagamento delle somme richieste con la comunicazione (non superiore al 3%) sarà iscritto a ruolo la frazione non pagata, le sanzioni e gli interessi calcolati su tale frazione.

L'iscrizione a ruolo non viene eseguita in caso di ravvedimento operoso da effettuarsi entro 90 giorni dalla scadenza.

Indice guida
Torna su
Tutte le guide

3. RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DOVUTE

Come rateizzare

Le somme richieste con le comunicazioni di irregolarità possono essere rateizzate con le seguenti modalità:

  • fino a 5.000 euro, le somme possono essere pagate in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo
  • oltre 5.000 euro, le somme possono essere pagate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

La prima rata va versata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il termine di 30 giorni per il pagamento della prima rata è sospeso tra il 1° agosto e il 4 settembre di ogni anno (decreto legge n. 193/2016 - art. 7-quater).

Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione (la data di elaborazione è riportata sulla comunicazione stessa) fino al giorno di pagamento della rata.

Le rate successive scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Sul sito dell'Agenzia è presente un'applicazione (sezione Tutti i Servizi - Pagamenti) che consente di calcolare gli importi delle rate e dei relativi interessi, nonché di stampare i modelli F24.

Carente o tardivo versamento rateale

L'art. 3 del decreto legislativo n. 159/2015, ha previsto alcune ipotesi di "lieve inadempimento", al verificarsi delle quali non si decade dalla rateizzazione.

In particolare, se la rata viene versata per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro, si procede all'iscrizione a ruolo della frazione non pagata, dei relativi interessi e della sanzione commisurati all'importo non versato, ma non si perde il beneficio della rateizzazione.

Analogamente, non si decade dalla rateizzazione se la rata viene versata con una "lieve tardività":

  • non superiore a 7 giorni dalla scadenza, in caso di prima rata
  • entro il termine di pagamento della rata successiva, in caso di una rata diversa dalla prima, o entro 90 giorni dalla scadenza, in caso di ultima rata.

In tal caso, si procede all'iscrizione a ruolo degli interessi e della sanzione, commisurati all'importo versato in ritardo e ai giorni di ritardo.

Nelle ipotesi di "lieve inadempimento" è possibile evitare l'iscrizione a ruolo versando, a titolo di ravvedimento, entro la scadenza della rata successiva, o entro 90 giorni in caso di ultima rata:

  • la frazione non pagata, gli interessi legali e la sanzione in misura ridotta, nei casi di insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro
  • gli interessi legali e la sanzione in misura ridotta, nei casi di tardivo versamento.

Le stesse disposizioni si applicano anche alle somme da versare a seguito del ricevimento delle comunicazioni riguardanti l'esito dell'attività di liquidazione effettuata sui redditi soggetti a tassazione separata, nonché delle comunicazioni relative alle liquidazioni periodiche Iva.

Decadenza dalla rateizzazione

Può avvenire in una delle seguenti ipotesi:

  • quando la prima rata non viene pagata entro 37 giorni dal ricevimento della comunicazione (30 giorni previsti per il pagamento + 7 di lieve ritardo)
  • per insufficiente versamento di una qualsiasi rata per una frazione superiore al 3% o, in ogni caso, a 10.000 euro
  • se non si paga l'ultima rata entro 90 giorni dalla scadenza.

Al verificarsi di uno di questi casi di decadenza, gli importi residui dovuti a titolo di imposta, sanzioni e interessi sono iscritti a ruolo.

Indice guida
Torna su
Tutte le guide

4. PER SAPERNE DI PIù

I documenti di normativa e di prassi indicati sono reperibili attraverso il servizio curato dal CERDEF (Centro di Ricerche e Documentazione Economica e Finanziaria), presente sul sito del Dipartimento delle Finanze

Indice guida
Torna su