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| Decreto ministeriale del 2 Aprile 1997 |
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto l'articolo 8, primo comma, del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle Finanze;
Visto il decreto ministeriale del 14 febbraio 1997, pubblicato nel Supplemento ordinario - serie generale - n. 34 alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997, con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione 740, nonchè le relative istruzioni e buste;
Visti i decreti ministeriali del 14 febbraio 1997, pubblicati nel Supplemento ordinario - serie generale - n. 35 alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997, con i quali sono stati approvati i modelli di dichiarazione 750, 760, 760-bis e 770, nonchè le relative istruzioni e buste;
Visto l'articolo 3, comma 2 del suddetto decreto ministeriale 14 febbraio 1997, recante l'approvazione dei modelli 760 e 760-bis, in base al quale con successivo decreto devono essere stabilite le specifiche tecniche di stampa dei predetti modelli che devono essere presentati dai soggetti che utilizzano sistemi informatici per la compilazione della dichiarazione;
Considerato che occorre modificare i predetti decreti ministeriali per tenere conto di provvedimenti normativi intervenuti successivamente all'approvazione dei detti modelli e per correggere errori materiali;
Considerato che occorre dare attuazione alle disposizioni contenute nel citato articolo 3, comma 2 del decreto ministeriale 14 febbraio 1997, di approvazione dei modelli 760 e 760-bis
1. Nelle istruzioni per la compilazione dei modelli allegati
al decreto ministeriale 14 febbraio 1997, recante l'approvazione
del modello 740 concernente la dichiarazione unica agli effetti
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta
locale sui redditi e il contributo al Servizio sanitario nazionale,
sono apportate le modificazioni di seguito elencate in corrispondenza
delle pagine del supplemento ordinario n. 34 alla Gazzetta Ufficiale
- serie generale- n. 38 del 15 febbraio 1996:
"Si fa presente che ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, le richieste di rimborso per l'anno 1997 non possono eccedere il limite di lire 500 milioni. Se il credito è di ammontare superiore, la differenza sarà restituita dall'ufficio competente con le ordinarie procedure e potrà essere richiesta al concessionario nel 1998. Il concessionario ha un termine di 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta per eseguire il rimborso, se ha disponibilità sui corrispondenti capitoli di bilancio";
- nella seconda colonna, nelle istruzioni al rigo F31, secondo periodo, dopo le parole "periodi precedenti." sono aggiunte le seguenti "Si precisa che il reddito agevolato da indicare in tale rigo deve comunque essere limitato all'importo che determina un risparmio di imposta non eccedente i limiti consentiti dalla UE. Per i soggetti che fruiscono dell'agevolazione secondo le regole "de minimis", l'ammontare del reddito agevolato deve essere limitato all'importo che determina un risparmio di imposta non eccedente i 100.000 ECU"; il periodo successivo è soppresso;
- nella terza colonna, nelle istruzioni al rigo F39, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti periodi: "Nello spazio riservato alle annotazioni del modello 740/97, da allegare al modello base in caso di variazioni di taluni dati e del calcolo dell'ILOR e del CSSN, deve essere indicato il numero complessivo dei mesi in cui i collaboratori familiari hanno svolto l'attività nell'ambito dell'impresa preceduto dalla dicitura: "Numero mesi collaboratori familiari e associati in partecipazione". Nel caso di più collaboratori deve essere indicata la somma dei mesi in cui ciascun collaboratore ha svolto l'attività nell'impresa: ad esempio in presenza di due collaboratori, di cui uno ha prestato lavoro nell'ambito dell'impresa per l'intero anno e l'altro soltanto per due mesi, va indicato il numero 14";
- rigo 16, le parole "nel rigo F51" sono sostituite dalle seguenti "nel rigo F50";
- settimo capoverso, le parole: "va indicata nel rigo F49 se positiva o nel rigo F55 se negativa" sono sostituite dalle seguenti: "va indicata nel rigo F48 se positiva o nel rigo F54 se negativa";
- nelle istruzioni al rigo F87, colonna 2: dopo le parole "ed i sistemi telefonici elettronici" sono aggiunte le seguenti "acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994. Ai fini della determinazione di tale valore occorre far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997";
- le istruzioni al rigo F87, colonna 3, sono sostituite dalle seguenti: "Nel rigo F87, colonna 3, va indicato il valore complessivo degli autoveicoli utilizzati dai soggetti che svolgono le attività indicate alle lettere da a) ad f) dell'elenco di seguito riportato ovvero il valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima categoria omogenea di cui all'art. 16 del DPR n. 600 del 1973, senza tenere conto dell'anno di acquisizione, utilizzati dai soggetti che svolgono le attività e i servizi indicati alle lettere g) e h) dello stesso elenco:
a) intermediari di commercio (da codice 51.11.0 a codice 51.19.0);
b) altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri (codice 60.21.0);
c) trasporto con taxi (codice 60.22.0);
d) altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri (codice 60.23.0);
e) altri trasporti terrestri di passeggeri (codice 60.24.0);
f) trasporto di merci su strada ( codice 60.25.0);
g) attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (codice 93.01.1);
h) servizi di lavanderie a secco, tintorie (codice 93.01.2).
Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997; il valore non va indicato se la riduzione non spetta.";
- nelle istruzioni al rigo G1, colonna 2, dopo le parole "ed i sistemi telefonici elettronici" sono aggiunte le seguenti "acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994. Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997";
- le istruzioni al rigo G1, colonna 3, sono sostituite dalle seguenti: "Nel rigo G1, colonna 3, va indicato il valore complessivo degli autoveicoli utilizzati dai soggetti che svolgono le attività indicate alle lettere da a) ad f) dell'elenco di seguito riportato ovvero il valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima categoria omogenea di cui all'art. 16 del DPR n. 600 del 1973, senza tenere conto dell'anno di acquisizione, utilizzati dai soggetti che svolgono le attività e i servizi indicati alle lettere g) e h) dello stesso elenco:
a) intermediari di commercio (da codice 51.11.0 a codice 51.19.0);
b) altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri (codice 60.21.0);
c) trasporto con taxi (codice 60.22.0);
d) altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri (codice 60.23.0);
e) altri trasporti terrestri di passeggeri (codice 60.24.0);
f) trasporto di merci su strada ( codice 60.25.0);
g) attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (codice 93.01.1);
h) servizi di lavanderie a secco, tintorie (codice 93.01.2).
Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997; il valore non va indicato se la riduzione non spetta.";
- nel terzo capoverso, dopo le parole "periodi precedenti." sono aggiunte le seguenti "Si precisa che il reddito agevolato da indicare in tale rigo deve comunque essere limitato all'importo che determina un risparmio di imposta non eccedente i limiti consentiti dalla UE. Per i soggetti che fruiscono dell'agevolazione secondo le regole "de minimis", l'ammontare del reddito agevolato deve essere limitato all'importo che determina un risparmio di imposta non eccedente i 100.000 ECU"; il capoverso successivo è soppresso;
- terza colonna, nelle istruzioni al rigo G28, alla fine del primo capoverso è aggiunto il seguente periodo: "Nello spazio riservato alle annotazioni del modello 740/97, da allegare al modello base in caso di variazioni di taluni dati e del calcolo dell'ILOR e del CSSN, deve essere indicato il numero complessivo dei mesi in cui i collaboratori familiari hanno svolto l'attività nell'ambito dell'impresa preceduto dalla dicitura: "Numero mesi collaboratori familiari e associati in partecipazione". Nel caso di più collaboratori deve essere indicata la somma dei mesi in cui ciascun collaboratore ha svolto l'attività nell'impresa: ad esempio in presenza di due collaboratori, di cui uno ha prestato lavoro nell'ambito dell'impresa per l'intero anno e l'altro soltanto per due mesi, va indicato il numero 14";
- nella prima colonna, nel penultimo trattino sono, in fine, aggiunti i seguenti periodi: "La colonna 4 va altresì utilizzata dai soggetti che intendono fruire dell'agevolazione secondo la regola "de minimis". In tal caso deve essere indicato l'importo complessivo degli investimenti effettuati, indipendentemente dall'area territoriale in cui gli stessi sono stati realizzati;
- nella seconda colonna, secondo trattino, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti che intendono fruire dell'agevolazione secondo la regola "de minimis" devono indicare per ciascuno dei periodi di imposta precedenti a quello agevolato l'importo complessivo degli investimenti effettuati, indipendentemente dall'area territoriale in cui gli stessi sono stati realizzati, al netto delle cessioni effettuate nel periodo stesso";
- nella seconda colonna, quinto capoverso dopo le parole: "dall'imposizione", sono aggiunte le seguenti: "(da indicare nel rigo F31 o nel rigo G23)";
- nella prima colonna nel quinto capoverso, in fine, le parole: " nel paragrafo 4.2" sono sostituite dalle seguenti: "nei paragrafi 4.2 e 11"; e nell'ottavo capoverso, in fine, le parole: " nel paragrafo 4.2" sono sostituite dalle seguenti: "nei paragrafi 4.2 e 11";
- nella seconda colonna, alla fine del paragrafo 4.2, è aggiunto il seguente periodo: "Per quanto riguarda la corretta applicazione delle limitazioni contenute nella disciplina comunitaria, si rinvia a quanto ulteriormente precisato nel paragrafo 11";
- nella seconda colonna, quinto capoverso, secondo trattino, sono aggiunti i seguenti periodi: "La colonna 4 va altresì utilizzata dai soggetti che intendono fruire dell'agevolazione secondo la regola "de minimis". In tal caso deve essere indicato l'importo complessivo degli investimenti effettuati, indipendentemente dall'area territoriale in cui gli stessi sono stati realizzati;
- nella seconda colonna, ultimo trattino è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti che intendono fruire dell'agevolazione secondo la regola "de minimis" devono indicare, per ciascuno dei periodi di imposta precedenti a quello agevolato, l'importo complessivo degli investimenti effettuati, indipendentemente dall'area territoriale in cui gli stessi sono stati realizzati, al netto delle cessioni effettuate nel periodo stesso.";
- terza colonna, nelle istruzioni al rigo A1 35 è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Con riferimento alla colonna
5 si precisa che il reddito agevolato da escludere dalla tassazione
(da indicare al rigo A1 5) va assunto al netto del reddito agevolabile
nel periodo di imposta precedente":
2. Nell'articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale 14
febbraio 1997 indicato nel comma precedente è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "I modelli stampati secondo
le predette caratteristiche non possono essere utilizzati per
la compilazione, con strumenti informatici, delle dichiarazioni
dei redditi da presentare all'Amministrazione Finanziaria".
1. Nei modelli e istruzioni per la compilazione degli stessi
allegati al decreto ministeriale 14 febbraio 1997, recante l'approvazione
del modello 750 concernente la dichiarazione unica agli effetti
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi,
sono apportate le seguenti modificazioni in corrispondenza delle
pagine del supplemento ordinario n. 35 alla Gazzetta Ufficiale
-serie generale- n. 38 del 15 febbraio 1997:
- nelle istruzioni al rigo A88, colonna 2: dopo le parole "ed i sistemi telefonici elettronici" sono aggiunte le seguenti "acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994. Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997";
- le istruzioni al rigo A88, colonna 3, sono sostituite dalle seguenti: "Nel rigo A88, colonna 3, va indicato il valore complessivo degli autoveicoli utilizzati dai soggetti che svolgono le attività indicate alle lettere da a) ad f) dell'elenco di seguito riportato ovvero il valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima categoria omogenea di cui all'art. 16 del DPR n. 600 del 1973, senza tenere conto dell'anno di acquisizione, utilizzati dai soggetti che svolgono le attività e i servizi indicati alle lettere g) e h) dello stesso elenco:
a) intermediari di commercio (da codice 51.11.0 a codice 51.19.0);
b) altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri (codice 60.21.0);
c) trasporto con taxi (codice 60.22.0);
d) altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri (codice 60.23.0);
e) altri trasporti terrestri di passeggeri (codice 60.24.0);
f) trasporto di merci su strada ( codice 60.25.0);
g) attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (codice 93.01.1);
h) servizi di lavanderie a secco, tintorie (codice 93.01.2).
Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997; il valore non va indicato se la riduzione non spetta.";
- nel primo trattino, dopo le parole "ed i sistemi telefonici elettronici" sono aggiunte le seguenti: "acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994. Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), del D.P.C.M. 27 marzo 1997";
- nel secondo trattino, le istruzioni relative al campo 3 sono sostituite dalle seguenti: "- nel campo 3, va indicato il valore complessivo degli autoveicoli utilizzati dai soggetti che svolgono le attività indicate alle lettere da a) ad f) dell'elenco di seguito riportato ovvero il valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima categoria omogenea di cui all'art. 16 del DPR n. 600 del 1973, senza tenere conto dell'anno di acquisizione, utilizzati dai soggetti che svolgono le attività e i servizi indicati alle lettere g) e h) dello stesso elenco:
a) intermediari di commercio (da codice 51.11.0 a codice 51.19.0);
b) altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri (codice 60.21.0);
c) trasporto con taxi (codice 60.22.0);
d) altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri (codice 60.23.0);
e) altri trasporti terrestri di passeggeri (codice 60.24.0);
f) trasporto di merci su strada ( codice 60.25.0);
g) attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (codice 93.01.1);
h) servizi di lavanderie a secco, tintorie (codice 93.01.2).
Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997; il valore non va indicato se la riduzione non spetta.";
- rigo 7, dopo il punto è aggiunto il seguente periodo: "Gli anni vanno computati considerando solo gli anni interi maturati nel corso del periodo d'imposta";
- rigo 16, il periodo: "In tal caso devono essere compilati i soli campi 1, 11 e 12" è sostituito dal seguente: "In tal caso devono essere compilati i soli campi 1, 9, 11 e 12";
- primo trattino sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La colonna 4 va altresì utilizzata dai soggetti che intendono fruire dell'agevolazione secondo la regola "de minimis". In tal caso deve essere indicato l'importo complessivo degli investimenti effettuati, indipendentemente dall'area territoriale in cui gli stessi sono stati realizzati;
- quarto trattino è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti che intendono fruire dell'agevolazione secondo la regola "de minimis", per ciascuno dei periodi di imposta precedenti a quello agevolato, devono indicare l'importo complessivo degli investimenti effettuati, indipendentemente dall'area territoriale in cui gli stessi sono stati realizzati, al netto delle cessioni del periodo stesso.";
- dopo le parole: "dall'imposizione", sono aggiunte le seguenti: "(da indicare nel rigo A39 o B23 o D1 5)";
- nella prima colonna, terzultimo rigo le parole: " nel paragrafo 4.2" sono sostituite dalle seguenti: "nei paragrafi 4.2 e 11";
- nella seconda colonna, secondo capoverso, in fine le parole: " nel paragrafo 4.2" sono sostituite dalle seguenti: "nei paragrafi 4.2 e 11";
- nella terza colonna, nel secondo capoverso, alla fine del paragrafo 4.2, è aggiunto il seguente periodo: "Per quanto riguarda la corretta applicazione delle limitazioni contenute nella disciplina comunitaria, si rinvia a quanto ulteriormente precisato nel paragrafo 11";
- nel rigo S2, il campo della colonna 4 è eliminato;
- nel rigo S6, nelle colonne 1, 2 e 3, i riferimenti agli anni
"1993, 1994 e 1995" sono sostituiti, rispettivamente,
con quelli agli anni "1992, 1993 e 1994".
2. Nell'articolo 2, comma 2 del decreto ministeriale 14
febbraio 1997 indicato nel comma precedente è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "I modelli stampati secondo
le predette caratteristiche non possono essere utilizzati per
la compilazione, con strumenti informatici, delle dichiarazioni
dei redditi da presentare all'Amministrazione Finanziaria".
1. Nelle istruzioni per la compilazione dei modelli allegati
al decreto ministeriale 14 febbraio 1997, recante l'approvazione
dei modelli 760 e 760-bis concernenti la dichiarazione unica agli
effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta
locale sui redditi, sono apportate le modificazioni di seguito
elencate in corrispondenza delle pagine del supplemento ordinario
n. 35 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale- n. 38 del 15 febbraio
1996:
- rigo 17, la parola "non" è eliminata.
- rigo 18, dopo le parole "a ciascuna attività", aggiungere "non".
- seconda colonna, nel secondo capoverso, dopo le parole "ed i sistemi telefonici elettronici" sono aggiunte le seguenti: "acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994. Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997";
- nel terzo capoverso, le istruzioni relative alla colonna 3, sono sostituite dalle seguenti: "Nella colonna 3, va indicato il valore complessivo degli autoveicoli utilizzati dai soggetti che svolgono le attività indicate alle lettere da a) ad f) dell'elenco di seguito riportato ovvero il valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima categoria omogenea di cui all'art. 16 del DPR n. 600 del 1973, senza tenere conto dell'anno di acquisizione, utilizzati dai soggetti che svolgono le attività e i servizi indicati alle lettere g) e h) dello stesso elenco:
a) intermediari di commercio (da codice 51.11.0 a codice 51.19.0);
b) altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri (codice 60.21.0);
c) trasporto con taxi (codice 60.22.0);
d) altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri (codice 60.23.0);
e) altri trasporti terrestri di passeggeri (codice 60.24.0);
f) trasporto di merci su strada ( codice 60.25.0);
g) attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (codice 93.01.1);
h) servizi di lavanderie a secco, tintorie (codice 93.01.2).
Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997; il valore non va indicato se la riduzione non spetta.";
- nelle istruzioni relative alla colonna 4, le parole "l'anno 1996" sono sostituite dalle seguenti "l'anno 1997";
- prima colonna, alla fine del terzo capoverso, sono aggiunti i seguenti periodi: "La colonna 4 va altresì utilizzata dai soggetti che intendono fruire dell'agevolazione secondo la regola "de minimis". In tal caso deve essere indicato l'importo complessivo degli investimenti effettuati, indipendentemente dall'area territoriale in cui gli stessi sono stati realizzati;
- seconda colonna, primo rigo, dopo le parole "periodi stessi" è aggiunto il seguente periodo: "I soggetti che intendono fruire dell' agevolazione secondo la regola "de minimis" devono indicare, per ciascuno dei periodi di imposta precedenti a quello agevolato, l'importo complessivo degli investimenti effettuati, indipendentemente dall'area territoriale in cui gli stessi sono stati realizzati, al netto delle cessioni del periodo stesso."; nel quinto capoverso, le parole "si ricorda che" sono sostituite dalle seguenti: "Con riferimento all'importo di colonna 5, si precisa che"
- nella seconda colonna, rigo 7, l'importo di "14.754.088" è sostituito dal seguente "14.754.098";
- nella terza colonna, rigo 29, l'importo di "829.671" è sostituito dal seguente "81.967,2";
- al quartultimo capoverso, in fine, le parole: " nel paragrafo 4.2" sono sostituite dalle seguenti: "nei paragrafi 4.2 e 11";
- nell'ultimo periodo, in fine, le parole: " nel paragrafo 4.2" sono sostituite dalle seguenti: "nei paragrafi 4.2 e 11";
- nella prima colonna, nella tabella B, sono aggiunti i seguenti codici:
38 Consorzi;
39 Altri enti ed istituti;
40 Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto;
41 Fondazioni;
42 Opere pie e società di mutuo soccorso;
43 Altre organizzazioni di persone e di beni;
- alla fine della seconda colonna, sono aggiunte le seguenti parole: "2 se si tratta di curatore fallimentare; 3 se si tratta di liquidatore";
- nella prima colonna, nelle istruzioni al rigo A86, colonna 2, dopo le parole "va indicato" è inserita la seguente "facoltativamente"; e dopo le parole "ed i sistemi telefonici elettronici" sono aggiunte le seguenti: "acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994. Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997";
- nella prima colonna, le istruzioni al rigo A86, colonna 3, sono sostituite dalle seguenti: "Nel rigo A86, colonna 3, va facoltativamente indicato il valore complessivo degli autoveicoli utilizzati dai soggetti che svolgono le attività indicate alle lettere da a) ad f) dell'elenco di seguito riportato ovvero il valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima categoria omogenea di cui all'art. 16 del DPR n. 600 del 1973, senza tenere conto dell'anno di acquisizione, utilizzati dai soggetti che svolgono le attività e i servizi indicati alle lettere g) e h) dello stesso elenco:
a) intermediari di commercio (da codice 51.11.0 a codice 51.19.0);
b) altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri (codice 60.21.0);
c) trasporto con taxi (codice 60.22.0);
d) altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri (codice 60.23.0);
e) altri trasporti terrestri di passeggeri (codice 60.24.0);
f) trasporto di merci su strada ( codice 60.25.0);
g) attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (codice 93.01.1);
h) servizi di lavanderie a secco, tintorie (codice 93.01.2).
Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997; il valore non va indicato se la riduzione non spetta.";
- terza colonna, terzultimo capoverso, dopo le parole "periodi precedenti." sono aggiunte le seguenti "Si precisa che il reddito agevolato da indicare in tali righi deve comunque essere limitato all'importo che determina un risparmio di imposta non eccedente i limiti consentiti dalla UE. Per i soggetti che fruiscono dell'agevolazione secondo le regole "de minimis", l'ammontare del reddito agevolato deve essere limitato all'importo che determina un risparmio di imposta non eccedente i 100.000 ECU";
- dopo le parole "campo 2" è aggiunta la seguente: "facoltativamente" e dopo le parole "ed i sistemi telefonici elettronici" sono aggiunte le seguenti: "acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994. Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997";
- le istruzioni relative al campo 3 sono sostituite dalle seguenti: "- nel campo 3, va facoltativamente indicato il valore complessivo degli autoveicoli utilizzati dai soggetti che svolgono le attività indicate alle lettere da a) ad f) dell'elenco di seguito riportato ovvero il valore dei beni strumentali appartenenti ad una medesima categoria omogenea di cui all'art. 16 del DPR n. 600 del 1973, senza tenere conto dell'anno di acquisizione, utilizzati dai soggetti che svolgono le attività e i servizi indicati alle lettere g) e h) dello stesso elenco:
a) intermediari di commercio (da codice 51.11.0 a codice 51.19.0);
b) altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri (codice 60.21.0);
c) trasporto con taxi (codice 60.22.0);
d) altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri (codice 60.23.0);
e) altri trasporti terrestri di passeggeri (codice 60.24.0);
f) trasporto di merci su strada ( codice 60.25.0);
g) attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità (codice 93.01.1);
h) servizi di lavanderie a secco, tintorie (codice 93.01.2).
Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3 , del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997; il valore non va indicato se la riduzione non spetta.";
- nel quinto rigo, sono aggiunti i seguenti periodi: "La colonna 4 va altresì utilizzata dai soggetti che intendono fruire dell'agevolazione secondo la regola "de minimis". In tal caso deve essere indicato l'importo complessivo degli investimenti effettuati, indipendentemente dall'area territoriale in cui gli stessi sono stati realizzati;
- nel terzo capoverso, dopo le parole "periodi stessi" è aggiunto il seguente periodo: "I soggetti che intendono fruire dell' agevolazione secondo la regola "de minimis" devono indicare, per ciascuno dei periodi di imposta precedenti a quello agevolato, l'importo complessivo degli investimenti effettuati, indipendentemente dall'area territoriale in cui gli stessi sono stati realizzati, al netto delle cessioni effettuate nel periodo stesso";
- nel penultimo capoverso, le parole "si ricorda che" sono sostituite dalle seguenti: "Con riferimento all'importo di colonna 5, si precisa che"; nel medesimo capoverso, dopo le parole: "escludere dall'imposizione", sono inserite le seguenti: "(da indicare nel rigo A36 o nei righi C6 e C14 o nel rigo D23 o nel rigo E1 5";
- nella prima colonna, terzo capoverso, in fine, le parole: " nel paragrafo 4.2" sono sostituite dalle seguenti: "nei paragrafi 4.2 e 11"; e nel sesto capoverso, in fine, le parole: " nel paragrafo 4.2" sono sostituite dalle seguenti: "nei paragrafi 4.2 e 11";
- nella seconda colonna, alla fine del paragrafo 4.2 è aggiunto il seguente periodo: "Per quanto riguarda la corretta applicazione delle limitazioni contenute nella disciplina comunitaria, si rinvia a quanto ulteriormente precisato nel paragrafo 11";
2. Nell'articolo 3, comma 2 del decreto ministeriale 14
febbraio 1997 indicato nel comma precedente è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "I modelli stampati secondo
le predette caratteristiche non possono essere utilizzati per
la compilazione, con strumenti informatici, delle dichiarazioni
dei redditi da presentare all'Amministrazione Finanziaria".
1. I soggetti che utilizzano sistemi informatici per la compilazione
della dichiarazione dei redditi modello 760 devono presentare,
in luogo dei modelli approvati dall'art. 1 del relativo decreto
ministeriale del 14 febbraio 1997, il modello sintetico, denominato
760PC, redatto secondo le specifiche tecniche di stampa previste
nell'allegato 1 al presente decreto. Nello stesso allegato è
riprodotta la busta da utilizzare per la presentazione del modello
760PC e sono indicate le caratteristiche tecniche di stampa della
stessa.
2 I soggetti che utilizzano sistemi informatici per la compilazione della dichiarazione dei redditi modello 760-bis devono presentare, in luogo dei modelli approvati dall'art. 1 del relativo decreto ministeriale del 14 febbraio 1997, il modello sintetico, denominato 760-bis PC, redatto secondo le specifiche tecniche di stampa previste nell'allegato 2 al presente decreto. Nello stesso allegato è riprodotta la busta da utilizzare per la presentazione del modello 760-bis PC e sono indicate le caratteristiche tecniche di stampa della stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
ROMA, lì
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