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I. Istruzioni generali |
1 IN QUALI CASI OCCORRE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ICI
La dichiarazione ICI deve essere presentata limitatamente agli
immobili, siti nel territorio dello Stato, per i quali si sono verificate variazioni nel
corso dell'anno 1997.
In particolare vi è l'obbligo di presentare la dichiarazione se nel '97 si è verificata
una delle seguenti circostanze:
- gli immobili sono stati trasferiti o su di essi è stato costituito (o estinto) un
diritto reale di usufrutto, uso o abitazione. Si ricorda che è un diritto reale di
abitazione quello spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del codice civile
ed al coniuge separato convenzionalmente o per sentenza, nonché quello del socio della
cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa) sull'alloggio assegnatogli, ancorché in
via provvisoria, e quello dell'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale
pubblica concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto (a quest'ultimo
riguardo, vedasi in Appendice la voce "Assegnatari");
- gli immobili hanno perso (oppure hanno acquistato) il diritto all'esenzione o
all'esclusione dall'Ici;
- gli immobili hanno cambiato caratteristiche: es., terreno agricolo divenuto area
fabbricabile o viceversa; area fabbricabile su cui è stata ultimata la costruzione del
fabbricato (o, al contrario, fabbricato divenuto area edificabile); fabbricato la cui
rendita catastale deve essere cambiata a seguito di modificazioni strutturali;
appartamenti che hanno smesso di essere adibiti ad abitazione principale (o che,
viceversa, sono stati destinati ad abitazione principale nel corso del '97); costruzione
che ha perso la caratteristica della ruralità;
- il valore dell'area fabbricabile è variato.
ATTENZIONE
La dichiarazione va fatta anche se le variazioni, essendo avvenute verso la fine del 1997,
non si riflettono sull'ammontare dell'Ici dovuta per tale anno, ma solo su quella dovuta
per il '98.
NOTA: Oltre agli immobili per i quali nel corso del '97 non sono
intervenute variazioni, non vanno dichiarati:
- gli immobili comunque esenti o esclusi dall'Ici per l'intero anno 1997, anche se siano
stati venduti, o se su di essi siano stati costituiti diritti reali di usufrutto, uso o
abitazione. Si ricorda che l'ICI colpisce i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni
agricoli (per la loro definizione vedasi in Appendice la voce "Area fabbricabile,
fabbricato e terreno agricolo - definizione") per cui restano esclusi dall'ambito di
applicazione dell'imposta gli immobili che non possiedono siffatte caratteristiche (per
casi particolari vedasi in Appendice le voci "Terreni agricoli - casi di
esenzione"; "Superficie - Trattamento fiscale").
Per informazioni sulle esenzioni vedasi le voci "Esenzioni"; "Terreni
agricoli - casi di esenzione";
- i fabbricati per i quali l'unica variazione è rappresentata dall'attribuzione o dal
cambiamento della rendita catastale;
- i terreni agricoli per i quali l'unica variazione è rappresentata dal cambiamento del
reddito dominicale;
- i fabbricati interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati,
classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale, per i quali l'unica
variazione nel corso dell'anno 1997 è data dall'attribuzione della rendita, oppure dalla
annotazione negli atti catastali della "rendita proposta" a seguito
dell'espletamento della procedura prevista nel regolamento adottato con il decreto del
Ministro delle finanze n. 701 del 19 aprile 1994, oppure dalla contabilizzazione di costi
aggiuntivi a quello di acquisizione, stante che tale rendita o costi incrementativi
influiscono sulla determinazione del valore solo a decorrere dall'anno 1998 (ovviamente
devono essere denunciati con la presente dichiarazione i fabbricati in discorso per i
quali, nel corso dell'anno 1996, sia stata attribuita la rendita catastale oppure sia
stata annotata negli atti catastali la predetta "rendita proposta", oppure per i
quali, durante l'anno medesimo, siano stati contabilizzati costi incrementativi).
ATTENZIONE
Non costituiscono causa di variazione e quindi non determinano, di per sé, l'obbligo di
presentazione della dichiarazione:
- l'assoggettamento dell'immobile ad aliquota o aliquote diverse rispetto a quella
applicata per il 1996;
- l'applicazione, per l'abitazione principale, della detrazione nella misura annua
superiore alle lire 200.000, oppure della riduzione dell'imposta fino alla metà, a
seguito dell'apposita deliberazione adottata dal comune;
- l'applicazione della detrazione o riduzione di imposta per gli alloggi regolarmente
assegnati in locazione semplice dagli IACP;
- l'aumento, rispetto al 1996, del 5 per cento del valore catastale dei fabbricati e del
25 per cento di quello dei terreni agricoli;
- l'aumento del valore contabile, per effetto dell'aggiornamento dei coefficienti di
attualizzazione (v. decreto Ministro finanze del 22 marzo 1997, su G.U. n. 92 del 21
aprile 1997), dei predetti fabbricati interamente posseduti da imprese.
2 CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE
Quando sussiste l'obbligo, la dichiarazione deve essere presentata da chi è stato
proprietario dell'immobile nel corso del '97. Se sull'immobile è stato costituito un
diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, la dichiarazione deve essere presentata dal
titolare di questo diritto.
Per il trattamento ai fini dell'Ici dei casi di costituzione del diritto di superficie
vedasi in Appendice la voce "Superficie (diritto di...)";
Nota bene:
- Il diritto di abitazione che fa scattare l'obbligo alla dichiarazione Ici è un diritto
reale di godimento che non va confuso col diritto di servirsi dell'immobile per effetto di
un contratto di locazione, affitto o comodato. Il locatario, l'affittuario o il
comodatario non hanno alcun obbligo per quanto riguarda l'Ici;
- Anche il "nudo proprietario" non ha alcun obbligo agli effetti dell'Ici, in
quanto alla dichiarazione (e, naturalmente, al pagamento dell'imposta) deve provvedere chi
esercita il diritto reale di usufrutto, uso o abitazione;
- Nel caso che più persone siano titolari di diritti reali sull'immobile (es.: più
proprietari; proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun
contitolare è tenuto a dichiarare la quota ad esso spettante. Tuttavia, è consentito ad
uno qualsiasi dei titolari di presentare dichiarazione congiunta, purchè comprensiva di
tutti i contitolari (pertanto per l'Ici la dichiarazione congiunta non è, come per
l'Irpef, quella fatta dai coniugi, ma quella dei contitolari. Anche in caso di
dichiarazione congiunta, peraltro, ciascuno dei contitolari sarà tenuto ad effettuare un
separato versamento);
- La dichiarazione deve essere presentata anche dai residenti all'estero, se questi
posseggono immobili in Italia.
3 COME SI DICHIARANO LE PARTI CONDOMINIALI
Per le parti comuni dell'edificio indicate nel n. 2 dell'art. 1117 del codice civile
accatastate in via autonoma (o di cui è stato chiesto l'accatastamento in via autonoma)
la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto di
tutti i condòmini. Qualora l'amministrazione riguardi più condomìni, per ciascuno di
essi va presentata una distinta dichiarazione, escludendo in ogni caso gli immobili
appartenenti all'amministratore.
4 A CHI VA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE
La dichiarazione Ici deve essere presentata, con le modalità che saranno specificate più
avanti, al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili denunciati. Se gli immobili
sono ubicati in più Comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i
Comuni (in ciascuna di esse, naturalmente, verranno indicati i soli immobili situati nel
territorio del Comune al quale la dichiarazione viene inviata). Se l'immobile è situato
nel territorio di più Comuni, lo si considera interamente situato nel Comune nel quale si
trova la maggior parte della superficie.
5 PAGAMENTO DELL'ICI
A differenza dell'Irpef, l'Ici viene pagata nello stesso anno a cui si riferisce e,
pertanto, nell'anno 1997 l'ICI relativa a tale anno.
II. MODALITA' DI COMPILAZIONE
6 GENERALITÀ
La prima delle due facciate del modello Ici è dedicata all'indicazione del Comune
destinatario e dei dati identificativi del contribuente (e dei contitolari, laddove venga
resa dichiarazione congiunta) nonché dell'eventuale "denunciante", qualora
diverso dal contribuente; la seconda è destinata alla descrizione degli immobili per i
quali sussiste l'obbligo della denuncia (e cioè - si ripete - non tutti gli immobili
posseduti, ma solo quelli che hanno subìto variazioni nel corso del '97).
Se il modello non è sufficiente ne vanno utilizzati altri avendo cura, in questo caso, di
indicare, nell'apposito spazio posto in calce alla seconda facciata di ciascun modello
adoperato, il numero totale dei modelli compilati.
Il modello di dichiarazione è composto di tre esemplari, di cui uno per il Comune, un
secondo necessario per l'elaborazione meccanografica (i quali vanno presentati insieme
secondo le modalità indicate più avanti) e un terzo riservato al contribuente.
Si consiglia di cominciare da questo a compilare la dichiarazione in modo da correggere
eventuali errori prima di passare alla compilazione degli altri due esemplari. La
compilazione va effettuata con la massima chiarezza (a macchina o a mano a carattere
stampatello) e ciascun esemplare deve contenere i medesimi dati; se viene utilizzata la
carta carbone, deve essere assicurata la leggibilità nonchè l'esatto allineamento dei
dati alle singole voci. Si consiglia, inoltre, di conservare la "copia per il
contribuente", che risulterà necessaria, oltre che per motivi di documentazione
personale, per la compilazione di eventuali dichiarazioni di variazione per gli anni
successivi.
I modelli possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali.
7 FRONTESPIZIO
Sul frontespizio deve essere indicato il Comune destinatario della dichiarazione (e,
cioè, come già detto, quello sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la
superficie degli immobili dichiarati).
Nel quadro dedicato al "contribuente" (da compilare sempre) devono essere
riportati i dati identificativi di chi ha posseduto, a titolo di proprietà oppure di
usufrutto, uso od abitazione, nel corso dell'anno 1997, gli immobili denunciati.
Il quadro è unico e serve sia per le persone fisiche che per le società, gli enti
pubblici o privati, le associazioni e fondazioni, i condomìni, ecc. Le persone non
residenti in Italia devono indicare, nello spazio riservato al domicilio fiscale, lo Stato
estero di residenza con la specificazione della relativa località ed indirizzo.
In caso di presentazione della dichiarazione da parte dell'amministratore del condominio
per le parti comuni dell'edificio va indicato il codice fiscale del condominio e la sua
denominazione nonchè, in luogo del domicilio fiscale, l'indirizzo del condominio stesso.
Il quadro intestato al "denunciante" (diverso dal contribuente) deve essere
compilato nel caso che il contribuente sia deceduto ovvero sia stato privato della
disponibilità dei suoi beni; in particolare il quadro va compilato:
dall'erede (in caso di più eredi, saranno indicati i dati di uno di essi);
dal curatore fallimentare;
dal commissario liquidatore in caso di liquidazione coatta amministrativa.
Questo quadro deve essere compilato anche nei casi in cui il contribuente sia
rappresentato o in forza della legge o a seguito di titolo negoziale; in particolare, va
compilato:
dal rappresentante legale o negoziale;
dal socio amministratore;
dal commissario giudiziale;
dal liquidatore in caso di liquidazione volontaria;
dall'amministratore del condominio.
La natura della carica deve essere indicata nell'apposito rigo.
Anche nell'ipotesi di compilazione di questo secondo quadro va, comunque, sempre compilato
il quadro intestato al "contribuente".
Il quadro dei "contitolari" deve essere compilato solo per gli immobili per i
quali viene presentata dichiarazione congiunta.
Per l'indicazione dei dati relativi a ciascun contitolare, vedasi le corrispondenti
istruzioni fornite per contribuente-dichiarante.
Regole analoghe a quelle sopraindicate per la compilazione della dichiarazione presentata
dall'erede di persona fisica per conto del "de cuius" valgono nel caso di
presentazione della dichiarazione in presenza di fusione o scissione.
In particolare, in caso di fusione, la società incorporante (o risultante) dovrà
provvedere a presentare la propria dichiarazione per denunciare l'inizio del possesso
degli immobili ricevuti a far data dal momento di decorrenza degli effetti dell'atto di
fusione ai sensi dell'art. 2504-bis del codice civile e dovrà inoltre provvedere a
presentare la dichiarazione per conto delle società incorporate (o fuse) per denunciare
la cessazione del possesso. A questi ultimi effetti, nel riquadro relativo al Denunciante
andranno indicati i dati relativi al rappresentante della stessa società incorporante (o
risultante); nel riquadro relativo al Contribuente andranno indicati i dati della società
incorporata (o fusa) e nello spazio riservato alle Annotazioni dovranno essere fornite le
ulteriori informazioni per l'individuazione della società incorporante (o risultante).
Nel caso di scissione totale, ciascuna delle società beneficiarie procederà alla
presentazione della propria dichiarazione per gli immobili ricevuti a far data dal momento
di decorrenza degli effetti dell'atto di scissione ai sensi dell'art. 2504-decies del
codice civile.
Una delle società beneficiarie dovrà provvedere a presentare la dichiarazione per conto
della società scissa con le stesse regole di compilazione sopraindicate per il caso di
dichiarazione da parte della società incorporante (o risultante) per conto della società
incorporata (o fusa).
8 COMPILAZIONE DEI QUADRI DESCRITTIVI DEGLI IMMOBILI
Ogni quadro descrittivo del singolo immobile si compone di tre settori.
Il primo (che comprende i campi da 1 a 19) serve per indicare come si è andata
modificando la titolarità di possesso e la tipologia dell'immobile nel corso dell'anno
1997;
il secondo (che comprende i campi da 20 a 23) serve per indicare la situazione esistente
alla data del 31 dicembre 1997;
il terzo serve per indicare gli estremi del titolo di acquisto o di cessione.
La compilazione del secondo settore (intitolato "situazione al 31 dicembre
1997"), pur non essendo necessaria per la determinazione dell'imposta relativa
all'anno 1997, è essenziale in quanto la sussistenza o non di variazioni nel corso
dell'anno 1998, con eventuale obbligo di presentazione della relativa dichiarazione nel
1999, va verificata con riferimento alla situazione esistente nell'ultimo giorno dell'anno
1997.
Si faccia, ad esempio, l'ipotesi di un fabbricato, venduto il 20 aprile 1997 ad una
persona che lo ha adibito a sua abitazione principale per la restante parte dell'anno.
Il venditore, nel primo settore, indicherà 4 mesi di possesso, nel secondo specificherà
che il fabbricato non è più in suo possesso al 31/12/1997 evidenziando così di non
avere l'obbligo di dichiararlo nel 1999.
Il compratore, nella sua dichiarazione, indicherà, nel primo settore, 8 mesi di possesso,
mentre nel secondo settore specificherà che il fabbricato è destinato ad abitazione
principale alla data del 31/12/1997 evidenziando così (a meno che non intervengano
variazioni nell'anno 1998) che non gli incombe l'obbligo di dichiararlo nel 1999.
In Appendice, alla voce "Quadri descrittivi (compilazione)" sono riportati altri
esempi che chiariscono le modalità di compilazione di questi settori.
8.1. Casi di compilazione di piu' quadri per lo stesso immobile
Possono verificarsi casi in cui il contribuente debba utilizzare più quadri descrittivi
relativamente allo stesso immobile. Si considerino, fra le più frequenti, le seguenti
ipotesi:
a) terreno agricolo al primo gennaio 1997, diventato area edificabile dal 20 settembre
1997.
Il contribuente compilerà due quadri; nel primo descriverà il terreno agricolo,
indicando come periodo di suo possesso 9 mesi; nel secondo descriverà l'area edificabile,
indicandone il possesso in 3 mesi.
Il settore relativo alla "situazione al 31 dicembre 1997" deve essere compilato
limitatamente all'area fabbricabile, essendo questa l'ultima caratteristica assunta
dall'immobile (va lasciato, quindi, in bianco il predetto settore corrispondente a quello
descrittivo del terreno agricolo). Per evidenziare che si tratta dello stesso immobile
deve essere dato ai due quadri lo stesso numero d'ordine, con l'aggiunta di una
sottonumerazione progressiva (ad esempio: il primo quadro sarà contraddistinto con il
numero d'ordine 1/1; il secondo con il numero d'ordine 1/2);
b) area edificabile al primo gennaio 1997, diventata terreno agricolo dal 10 giugno 1997.
Il contribuente seguirà gli stessi criteri sovraenunciati, descrivendo nel primo quadro
l'area edificabile, con un periodo di possesso di 5 mesi; nel secondo, il terreno
agricolo, con un periodo di possesso di 7 mesi, e compilando il settore della
"situazione al 31 dicembre 1997" solo corrispondentemente al terreno agricolo;
c) area edificabile al primo gennaio 1997, sulla quale sono stati ultimati i lavori di
costruzione il 25 ottobre 1997. Il contribuente, analogamente, compilerà due o più
quadri; nel primo descriverà l'area edificabile, indicandone in 10 mesi il periodo di
possesso; negli altri descriverà i singoli fabbricati (per la nozione di fabbricato,
vedere in Appendice la voce "Area fabbricabile, fabbricato, terreno agricolo")
con un periodo di possesso di 2 mesi. I settori relativi alla "situazione al 31
dicembre 1997" vanno compilati limitatamente ai fabbricati. Il numero d'ordine che
contraddistingue l'immobile, che ha cambiato tipologia nel tempo, sarà lo stesso e sarà
seguito da sottonumeri progressivi (ad esempio: 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, ecc.).
Ovviamente, se l'area interessata alla costruzione è stata precedentemente dichiarata
insieme ad altre aree contigue, con l'indicazione di unico valore, le aree edificabili
residue devono ora essere dichiarate in separati quadri con la specificazione del relativo
valore;
d) edificio relativamente al quale sono stati iniziati i lavori di demolizione il 18
dicembre 1997. Saranno compilati due o più quadri; i primi dedicati alla descrizione dei
fabbricati, costituenti l'edificio sul quale saranno successivamente iniziati i lavori di
demolizione, indicandone il periodo di possesso in 12 mesi; l'ultimo dedicato alla
descrizione dell'area fabbricabile, con un periodo di possesso di 0 mesi. Il settore
relativo alla "situazione al 31 dicembre 1997" va compilato limitatamente a
quest'ultimo quadro descrittivo dell'area;
e) fabbricato la cui quota di proprietà del 100 per cento al primo gennaio 1997 è
diventata del 50 per cento a decorrere dal 5 marzo 1997. Il contribuente compilerà due
quadri; nel primo descriverà il fabbricato, indicando 2 mesi di possesso ed in 100 per
cento la quota di possesso; nel secondo descriverà lo stesso fabbricato, indicando 10
mesi di possesso ed in 50 per cento la quota di possesso. Il settore relativo alla
"situazione al 31 dicembre 1997" deve essere compilato soltanto relativamente al
secondo quadro descrittivo dell'ultima posizione di titolarità.
8.2. Come compilare i singoli campi
Nel campo 1 relativo alle caratteristiche dell'immobile, va indicato 1, se il quadro si
riferisce ad un terreno agricolo; va indicato 2, se il quadro si riferisce ad un'area
fabbricabile; va indicato 3, se il quadro si riferisce ad un fabbricato il cui valore è
determinato, come sarà chiarito meglio più avanti, moltiplicando la rendita catastale
per 100, oppure per 50, oppure per 34, a seconda della categoria catastale di appartenenza
del fabbricato; va indicato 4, se il quadro si riferisce ad un particolare tipo di
fabbricato e, cioè, a quello interamente appartenente ad impresa e distintamente
contabilizzato, classificabile nel gruppo catastale D e sfornito di rendita catastale
oppure al quale sia stata attribuita la rendita, effettiva o "proposta", nel
corso dell'anno 1997.
Chiaramente non può che essere indicato un solo numero; se si presenta l'esigenza di
indicare più numeri, in considerazione delle mutate caratteristiche dell'immobile nel
tempo, vuol dire che ci si trova in uno dei casi per i quali è necessario utilizzare più
quadri (si vedano, in proposito, i casi illustrati al punto 8.1). Nel campo 2 (indirizzo),
va indicata l'esatta ubicazione dell'immobile descritto (località, via o piazza, numero
civico, ecc.).
Si raccomanda, in caso di fabbricato, di indicare, oltre alla via ed al numero civico, la
scala (se ve ne sono più) e l'interno.Non deve essere indicato il comune ove è sito
l'immobile non potendo esso essere diverso da quello indicato sul frontespizio ed al quale
è destinata la dichiarazione. Nel campo 3 deve essere indicata la partita catastale,
limitatamente ai terreni, siano essi agricoli od aree fabbricabili. Nei campi da 4 a 7
vanno indicati gli estremi catastali dei fabbricati consistenti, rispettivamente, nella
sezione (ove esistente), foglio, numero e subalterno. I predetti dati sono ricavabili dai
certificati catastali. Nei campi 8 e 9, in mancanza degli estremi catastali, indicare il
numero di protocollo e l'anno di presentazione della domanda di accatastamento. Ove il
contribuente non sia in possesso degli estremi catastali nè del numero di protocollo
della domanda di accatastamento, i predetti campi devono essere lasciati in bianco.
ATTENZIONE
Per i comuni nei quali è in vigore il catasto tavolare gli estremi catastali vanno
indicati secondo le modalità di seguito specificate:
a) Nel campo SEZIONE va riportato il codice catastale del comune;
b) Nel campo FOGLIO va riportato il numeratore della particella edificiale qualora
frazionata;
c) Nel campo NUMERO va riportato il denominatore della particella frazionata ovvero il
numero che identifica la particella qualora non frazionata;
d) Nel campo SUBALTERNO va riportato l'eventuale numero del "subalterno" della
particella.
I campi da 4 a 7 non vanno, ovviamente, compilati se si tratta di fabbricati sforniti di
rendita catastale o per i quali sono intervenute variazioni strutturali o di destinazione
permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono
sull'ammontare della rendita catastale a suo tempo attribuita.
Nei campi 10 e 11 va indicata la categoria catastale e la classe dei fabbricati, anch'esse
desumibili dai certificati catastali. Per i fabbricati sforniti di rendita o per i quali
la rendita originariamente attribuita non è più adeguata per effetto dei cennati
cambiamenti intervenuti, va indicata la categoria e la classe attribuite a fabbricati
similari iscritti in catasto. Si ricorda, in proposito, che i fabbricati sono collocati in
5 gruppi catastali (A,B,C,D,E) a seconda della loro tipologia. Nell'ambito dello stesso
gruppo, i fabbricati sono suddivisi, poi, in varie categorie (si veda il quadro generale
delle categorie dei fabbricati riportato in Appendice alla voce "Gruppi e categorie
catastali").
Nota
I campi da 4 a 11 non vanno compilati se si tratta di fabbricato interamente posseduto da
impresa e distintamente contabilizzato, classificabile nel gruppo catastale D, il cui
valore deve essere determinato sulla base delle scritture contabili.
Nel campo 12 deve essere barrata la casella se si tratta di immobile di interesse storico
o artistico ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n.1089, e successive
modificazioni.
Nel campo 13 deve essere indicato il valore dell'immobile descritto nel quadro. Il valore
deve essere indicato per intero, indipendentemente dalla quota e dal periodo di possesso
nel corso dell'anno. È sull'intero valore, infatti, che deve essere calcolata l'imposta
la quale, poi, sarà dovuta in rapporto alla quota ed ai mesi di possesso nell'anno. Nel
campo sono stati già stampati 3 zeri finali, per cui il contribuente dovrà esprimere il
valore in migliaia di lire (ad esempio: se il valore è di 250 milioni, scriverà
250.000).
Per i criteri di determinazione del valore si rinvia a quanto precisato in Appendice, alla
voce "Valore degli immobili agli effetti dell'ICI".
Nel campo 14 va barrata la casella se, trattandosi di fabbricato sfornito di rendita
catastale o con rendita non più adeguata, il valore è stato determinato sulla base della
rendita attribuita a fabbricati similari già iscritti in catasto. Va ugualmente barrata
la casella se trattasi di "rendita catastale proposta" non ancora divenuta
definitiva.
Nel campo 15 va indicata la quota di possesso esprimendola in percentuale. In caso di
dichiarazione congiunta va, ugualmente, indicata, nel quadro descrittivo dell'immobile in
contitolarità, la sola quota di possesso spettante al contribuente dichiarante. Poiché
l'immobile può essere dichiarato congiuntamente, purché interamente, la somma delle
quote del dichiarante e dei contitolari deve essere pari a 100. Per le parti comuni
dell'edificio, che deve dichiarare l'amministratore del condominio, va indicata come quota
di possesso 100 e non va compilato il predetto quadro dei contitolari.
Nel campo 16 vanno indicati i mesi di possesso, nel corso dell'anno 1997, a titolo di
proprietà oppure di diritto reale di usufrutto, uso od abitazione. Il mese nel quale la
predetta titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al
soggetto che ha posseduto per più di 14 giorni, mentre non è computato in capo al
soggetto che ha posseduto per meno di 15 giorni.
ATTENZIONE
I mesi di possesso possono anche essere 12 oppure 0. Si consideri, ad esempio, un immobile
posseduto dal primo gennaio 1997 che sia stato venduto il 20 dicembre 1997. In tal caso il
venditore dichiarerà 12 mesi di possesso, mentre il compratore, anch'egli obbligato a
dichiarare l'immobile, indicherà 0 mesi di possesso.
Nei campi 17 e 18 vanno, rispettivamente, indicati i mesi durante i quali per l'immobile
descritto si sono eventualmente verificate condizioni di esclusione od esenzione
dall'imposta oppure condizioni per l'applicazione di riduzioni.
Per le condizioni di esclusione od esenzione vedasi quanto detto in Appendice alle voci
"Esenzioni" e "Terreni agricoli".
Per le riduzioni di imposta si tratta di quelle previste nel comma 1 dell'articolo 8 del
decreto legislativo 30/12/1992, n. 504 (come modificato dal comma 55 dell'art. 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662), e nel successivo articolo 9 concernenti, rispettivamente,
i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati ed i terreni
agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e
dai medesimi condotti. Si richiama l'attenzione sul fatto che per l'applicabilità della
riduzione di imposta per i fabbricati è necessario che sussistano congiuntamente
l'inagibilità o l'inabitabilità e l'assenza di utilizzo.
Si precisa, infine, che l'inagibilità od l'inabitabilità in discorso deve consistere in
un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non
.superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Nel campo 19 va indicato l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale
descritta nel quadro. Il campo va utilizzato anche dalla cooperativa edilizia a proprietà
indivisa per gli alloggi adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché
dagli IACP per gli alloggi regolarmente assegnati in locazione semplice.
Per chiarire come compilare questo campo può essere utile considerare il seguente
esempio, ipotizzando la detrazione nella misura annua, non aumentata dal Comune, di lire
200.000:
- abitazione di proprietà, per l'intero anno 1997, di 3 fratelli (il fratello A è
proprietario per il 50%; il fratello B, per il 30%; il fratello C, per il 20%) dei quali
soltanto i fratelli B e C vi hanno dimorato dal 10 gennaio 1997 fino al successivo 20
giugno. Il fratello A non dichiarerà l'immobile in quanto per la sua quota, in assenza di
altri tipi di modificazioni, non c'è stata alcuna variazione nell'anno 1997. I fratelli B
e C dovranno dichiarare l'immobile essendo per le loro quote di possesso variata la
situazione; il fratello B nella propria dichiarazione indicherà 12 mesi di possesso, 30%
di quota di possesso e 50.000 lire di detrazione per abitazione principale; il fratello C
nella sua dichiarazione indicherà 12 mesi di possesso, 20% di quota di possesso e 50.000
lire di detrazione per abitazione principale.
Se il fratello B vuole dichiarare l'immobile anche per gli altri fratelli indicherà, nel
quadro che lo descrive, 12 mesi di possesso, 30% di quota di possesso e 50.000 lire di
detrazione per abitazione principale.Compilerà, quindi, il quadro dei contitolari,
premettendo il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile in
questione ed indicando il codice fiscale e l'indirizzo non solo del fratello C ma altresì
del fratello A, pur non essendosi per la quota di quest'ultimo verificata alcuna
variazione nell'anno 1997.
Per il fratello C dovrà essere indicato, oltre a 12 mesi di possesso, la quota del 20% e
50.000 lire di detrazione per abitazione principale; per il fratello A dovrà essere
indicato, oltre a 12 mesi di possesso, la quota del 50% e 0 lire di detrazione per
abitazione principale.
Settore della SITUAZIONE AL 31.12.1997: nel richiamare quanto già detto in precedenza, si
aggiunge: nel campo 20 va indicato [SI] o [NO] a seconda che l'immobile sia posseduto o
non alla predetta data del 31 dicembre 1997. Se non è posseduto, vanno lasciati in bianco
i successivi campi.
Se è posseduto, va indicato, nel campo 21, [SI] o [NO] a seconda che l'immobile, sempre
alla suindicata data, sia escluso o esente dall'imposta, oppure no.Se l'immobile è
escluso o esente, vanno lasciati in bianco i successivi campi. Se non è escluso nè
esente, va indicato, nel campo 22, [SI] o [NO] a seconda che competa o non la riduzione di
imposta prevista per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzati, ovvero per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da
imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti.
Nel campo 23, va indicato [SI] o [NO] a seconda che si tratti o non di abitazione
principale. Settore degli estremi del titolo: In questo settore è sufficiente indicare
soltanto l'Ufficio del Registro oppure l'Ufficio unico delle entrate competente alla
registrazione del trasferimento, avvenuto nel corso dell'anno 1997, del diritto di
proprietà ovvero del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sull'immobile descritto
nel quadro.
Va barrata la casella 24 se il contribuente ha acquistato.
Va, invece, barrata la casella 25 se il contribuente ha ceduto, anche se per causa di
morte.
8.3. Modelli aggiuntivi
Se i quadri descrittivi degli immobili non sono sufficienti, per cui devono essere
utilizzati più modelli, essi vanno numerati progressivamente. Negli appositi spazi posti
in calce alla seconda facciata di ciascun modello va indicato il numero attribuito al
singolo modello e il numero totale dei modelli utilizzati. Sul frontespizio dei modelli
aggiuntivi è sufficiente l'indicazione del comune destinatario della dichiarazione e il
codice fiscale del contribuente.
8.4. Firma
La dichiarazione deve essere firmata, utilizzando l'apposito rigo, dalla persona indicata
come "contribuente" sul frontespizio della dichiarazione stessa oppure dal
"denunciante" diverso dal contribuente se è stato compilato l'apposito quadro
(in quest'ultimo caso se è stato indicato come denunciante un soggetto diverso dalla
persona fisica, la denuncia sarà firmata dal relativo rappresentante). Analogamente vanno
firmati gli eventuali modelli aggiuntivi. Nel quadro dei contitolari, accanto ad ognuno di
essi, deve essere apposta la firma del contitolare o del suo rappresentante.
III. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE (MODALITA' E TERMINI)
La dichiarazione, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere consegnata
direttamente al Comune indicato sul frontespizio, il quale, anche se non richiesto, deve
rilasciare ricevuta.
La dichiarazione può anche essere spedita in busta bianca, a mezzo di raccomandata
postale senza ricevuta di ritorno, all'Ufficio Tributi del predetto Comune, riportando
sulla busta stessa la dicitura "Dichiarazione ICI 1997"; in tal caso, la
dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale.
La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, utilizzando il mezzo della
raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. Si
raccomanda di presentare insieme, sia l'originale per il comune che la copia per
l'elaborazione meccanografica.
La dichiarazione deve essere presentata nel periodo dal 1° maggio al 30 giugno 1998.
Per i soggetti all'IRPEG, con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, la
dichiarazione va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei
redditi relativi all'anno 1997, con conseguente estensione delle disposizioni contenute
nei commi 2 e 3 dell'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e succ. modd. Per le
società di capitali ed enti il cui esercizio non coincide con l'anno solare, la
dichiarazione va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei
redditi per il periodo di imposta che comprende il 31 dicembre 1997. Eventuali
differimenti dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi
relativi all'anno 1997 si applicano anche agli effetti della presentazione della
dichiarazione ICI. In tal caso va indicata, nello spazio riservato alle
"Annotazioni", la condizione che legittima il differimento.
APPENDICE
Area fabbricabile, fabbricato e terreno agricolo (definizione)
Agli effetti dell'ICI, si intende:
- per area fabbricabile, l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti
urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di
edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di
espropriazione per pubblica utilità, considerandosi tuttavia non fabbricabili i terreni,
di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, i
quali siano dagli stessi proprietari condotti e sui quali persista l'utilizzazione
agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del
fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;
- per fabbricato, la singola unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel
catasto edilizio urbano (e quindi anche, distintamente, l'"abitazione"; la
"cantina"; il "garage") cui sia stata attribuita o sia attribuibile
un'autonoma rendita catastale;
- per terreno agricolo, il terreno, diverso dall'area fabbricabile, utilizzato per
l'esercizio delle attività agricole (vedasi in proposito anche le voci "Esenzioni
" e "Terreni agricoli").
Aree fabbricabili (tassazione in caso di utilizzazione edificatoria)
In caso di edificazione su area "vergine" dalla data di inizio dei lavori di
costruzione fino al momento di ultimazione degli stessi (ovvero fino al momento in cui il
fabbricato è comunque utilizzato, qualora siffatto momento di utilizzo sia antecedente a
quello della ultimazione dei lavori di costruzione) la base imponibile ICI è data solo
dal valore dell'area, da qualificare agli effetti impositivi comunque come fabbricabile
indipendentemente dalla sussistenza o meno del requisito dell'edificabilità, senza
computare, quindi, il valore del fabbricato in corso d'opera; similmente, in caso di
demolizione di fabbricato e ricostruzione sull'area di risulta oppure in caso di recupero
edilizio ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c, d, e, della legge 5 agosto 1978,
n. 457, dalla data di inizio dei lavori di demolizione oppure di recupero fino al momento
di ultimazione dei lavori di ricostruzione oppure di recupero (ovvero, se antecedente,
fino al momento dell'utilizzo) la base imponibile ICI è data solo dal valore dell'area
senza computare quindi il valore del fabbricato che si sta demolendo e ricostruendo oppure
recuperando.
Ovviamente, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o
recupero (ovvero, se antecedente, dalla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o
recuperato è comunque utilizzato) la base imponibile ICI è data dal valore del
fabbricato.
Assegnatari
Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione con patto di futura vendita e riscatto, soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili diventa l'assegnatario. Infatti il diritto dell'assegnatario, pur non potendo, civilisticamente, essere qualificato diritto di proprietà fino al pagamento dell'ultima rata di prezzo, tuttavia, sotto il profilo tributario, può essere assimilato al diritto reale di abitazione; pertanto, degradando il diritto del concedente a quello di nuda proprietà, soggetto obbligato alla dichiarazione ed al pagamento dell'ICI, quale titolare del predetto diritto reale di abitazione, è soltanto l'assegnatario fin dal momento della concessione in locazione con patto di futura vendita e riscatto. Diversa è l'ipotesi, naturalmente, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione semplice, essendo in tal caso il locatario completamente estraneo al rapporto ICI. Soggetto passivo dell'Ici diventa l'assegnatario anche per quanto riguarda le abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti costruite ai sensi della Legge n. 1676 del 30 dicembre 1960 ed assegnate a riscatto.
Esenzioni
Sono esenti dall'Ici, per il periodo dell'anno durante il
quale sussistono le condizioni prescritte dalla legge:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni,
se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle
comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle
istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della Legge 23 dicembre
1978, n.833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati
esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9
(vedasi la voce "Gruppi e categorie catastali dei fabbricati");
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, e successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'eser- cizio del culto, purché compatibile
con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del
Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio
1929, n.810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i
quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad
accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di
essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104,
limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività
predette;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi
dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984. Per informazioni particolari
riguardanti l'esenzione dei terreni agricoli, v. la voce "Terreni agricoli";
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente
allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche,
ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo
16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222.
Gruppi e Categorie catastali dei Fabbricati
Gruppo A
Categoria
A/1 - Abitazioni di tipo signorile.
A/2 - Abitazioni di tipo civile
A/3 - Abitazioni di tipo economico
A/4 - Abitazioni di tipo popolare
A/5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare
A/6 - Abitazioni di tipo rurale
A/7 - Abitazioni in villini
A/8 - Abitazioni in ville
A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici
A/10 - Uffici e studi privati
A/11 - Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi.
Gruppo B
Categoria
B/1 - Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi,
ospizi, conventi, seminari e caserme
B/2 - Case di cura ed ospedali (costruiti o adattati per tali speciali scopi e non
suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di
lucro)
B/3 - Prigioni e riformatori
B/4 - Uffici pubblici
B/5 - Scuole, laboratori scientifici
B/6 - Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie, che non hanno sede in edifici
della categoria A/9
B/7 - Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti
B/8 - Magazzini sotterranei per depositi di derrate.
Gruppo C
Categoria
C/1 - Negozi e botteghe
C/2 - Magazzini e locali di deposito
C/3 - Laboratori per arti e mestieri
C/4 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi (costruiti o adattati per tali speciali
scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non
hanno fine di lucro)
C/5 - Stabilimenti balneari e di acque curative (costruiti o adattati per tali scopi e non
suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di
lucro)
C/6 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse
C/7 - Tettoie chiuse od aperte.
Gruppo D
Categoria
D/1 - Opifici
D/2 - Alberghi e pensioni
D/3 - Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili
D/4 - Case di cura ed ospedali (se a fini di lucro)
D/5 - Istituti di credito, cambio, ed assicurazione
D/6 - Fabbricati, locali, aree attrezzate per esercizi sportivi
D/7 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività
industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
D/8 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività
commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
D/9 - Edifici galleggianti o assicurati a punti fissi del suolo; ponti privati soggetti a
pedaggio.
Gruppo E (Esenti da ICI)
Categoria
E/1 - Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei
E/2 - Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio
E/3 - Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche
E/4 - Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche
E/5 - Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze
E/6 - Fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio
E/7 - Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti
E/8 - Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di
famiglia
E/9 - Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del
gruppo E.
"Orticelli" e piccoli appezzamenti
Se non sono aree fabbricabili, sono esclusi dal campo di applicazione dell'Ici: vedi voce
"Terreni agricoli".
"Quadri descrittivi
(compilazione)"
Per la compilazione dei quadri descrittivi degli immobili
possono essere di orientamento i seguenti esempi.
Esempio 1
Fabbricato che il 10 ottobre 1997 ha perso le caratteristiche richieste dalla legge per
essere escluso od esentato dall'imposta.
Il proprietario, che lo ha posseduto per l'intero anno 1997, indicherà, nel primo
settore, 12 mesi di possesso e 9 mesi di esclusione od esenzione mentre, nel secondo
settore, specificherà che l'immobile, ancora in suo possesso al 31/12/1997, non è
escluso od esente da tassazione alla data medesima per cui, in assenza di variazioni nel
corso dell'anno 1998, non sarà dichiarato nel 1999 pur continuando ad essere dovuto il
versamento dell'imposta.
Esempio 2
Abitazione principale data in locazione il 10 aprile 1997.
Il proprietario indicherà, nel primo settore, 12 mesi di possesso e la detrazione di lire
50.000 (o la maggiore detrazione eventualmente deliberata dal comune) mentre, nel secondo
settore, specificherà che il fabbricato non è più abitazione principale al 31.12.'97
per cui, in assenza di successive variazioni, nell'anno 1998 sarà versata l'imposta senza
detrazione e non verrà presentata, per il fabbricato medesimo, la dichiarazione nel 1999.
Esempio 3
Fabbricato dichiarato inagibile o inabitabile e di fatto utilizzato a decorrere dal 10
novembre 1997.
Il proprietario indicherà, nel primo settore, 12 mesi di possesso e 10 mesi di riduzione,
mentre, nel secondo settore, specificheràche il fabbricato non ha, alla data del
31/12/1997, le caratteristiche per godere della riduzione per cui, permanendo tale
situazione, nel corso dell'anno 1998 sarà versata l'imposta per intero ed il fabbricato
non sarà dichiarato nel 1999.
Altre ipotesi possono verificarsi in relazione alle variazioni che influiscono
sull'ammontare dell'imposta dovuta solo a partire dal 1998. Così, ad esempio, per
l'immobile per il quale soltanto a partire dal 23 dicembre 1997 si sono verificate le
condizioni di esclusione od esenzione da ICI, il proprietario che l'ha posseduto per
l'intero anno indicherà, nel primo settore, 0 mesi di esclusione od esenzione, mentre,
nel secondo settore, specificherà che l'immobile è escluso od esente al 31/12/1997,
evidenziando in tal modo che, permanendo tale situazione nell'anno 1998, non sarà
presentata la dichiarazione nel 1999. Inversamente, per l'immobile che soltanto dal 22
dicembre 1997 ha perso le caratteristiche di esclusione od esenzione, il suo proprietario
indicherà, nel primo settore, 12 mesi di esclusione od esenzione mentre, nel secondo,
specificherà che l'immobile non gode di alcuna esclusione od esenzione al 31/12/1997,
preannunciando così, in mancanza di variazioni, il pagamento dell'imposta per l'anno 1998
e l'assenza dell'obbligo della dichiarazione nel 1999.
Superficie, diritto di (trattamento fiscale)
Come è noto, per effetto della costituzione del diritto di superficie la proprietà della
costruzione rimane distinta e separata rispetto alla proprietà del suolo sottostante alla
costruzione medesima. Durante il periodo che va dalla data di costituzione del diritto di
superficie fino alla data di ultimazione della costruzione, e quindi anche nel corso dei
lavori di costruzione, la base imponibile ICI è costituita soltanto dal valore venale in
comune commercio del suolo sul quale si sta costruendo, il quale è considerato comunque
area fabbricabile; obbligato alla presentazione della dichiarazione ed al versamento
dell'imposta è, per detto periodo, il proprietario del suolo, il quale può rivalersi
dell'imposta pagata sul soggetto cui è stato concesso il diritto di superficie. A
decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, la base imponibile ICI è
costituita dal valore del fabbricato; soggetto passivo ICI, a decorrere da tale data,
diventa il proprietario del fabbricato. A decorrere dalla data stessa il proprietario del
suolo sottostante alla costruzione realizzata non è più soggetto passivo Ici per tale
suolo in quanto trattasi di immobile non avente le caratteristiche né di area edificabile
né di terreno agricolo (e come tale, quindi, escluso dall'Ici). Gli stessi criteri vanno
seguiti nel caso in cui il Comune concede, sulle aree di cui è proprietario, a terzi
(normalmente, cooperative edilizie) il diritto di realizzare la costruzione di case di
tipo economico e popolare, in quanto nella fattispecie viene a configurarsi la
costituzione di un diritto di superficie il quale normalmente ha la durata di 60 oppure 99
anni. Pertanto, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, il
soggetto passivo ICI sul valore del fabbricato è la cooperativa, che ne è proprietaria.
Nella fase antecedente (che va dalla data della concessione fino al momento della
ultimazione dei lavori di costruzione) il Comune, che dovrebbe essere soggetto all'ICI sul
valore dell'area concessa in quanto proprietario della stessa, normalmente non lo è
stante che nella generalità dei casi si tratta di aree ubicate interamente o
prevalentemente sul territorio del Comune concedente, per cui non avendo il Comune pagato
l'imposta non può, ovviamente, rivalersi sulla cooperativa (si ricorda che, ai sensi del
comma 1 dell' art. 4 del Decreto Legislativo n.504/1992, l'ICI non si applica per gli
immobili di cui il Comune è proprietario quando la loro superficie insiste interamente o
prevalentemente sul suo territorio).
Terreni agricoli (casi di
esenzione)
Nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle
Finanze n.9 del 14/6/93, predisposto sulla base dei dati forniti dal Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, sono indicati i comuni, suddivisi per provincia di
appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall'imposta comunale
sugli immobili ai sensi dell'art. 7, lettera h), del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504. Se accanto all'indicazione del comune non è riportata alcuna annotazione,
significa che l'esenzione opera sull'intero territorio comunale. Se, invece, è riportata
l'annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla "PD", significa
che l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale; all'uopo, per
l'esatta individuazione delle zone agevolate occorre rivolgersi agli uffici locali
competenti.
Per i comuni compresi nei territori delle provincie autonome di Trento e Bolzano e della
regione Friuli-Venezia Giulia sono fatte salve eventuali leggi di dette province o regione
che delimitino le zone agricole svantaggiate in modo diverso da quello risultante
dall'elenco allegato alla circolare citata. All'elenco non sono interessati i terreni che
possiedono le caratteristiche di area fabbricabile (v. la voce "Area fabbricabile,
fabbricato, terreno agricolo") in quanto tali terreni, indipendentemente dal loro
utilizzo e dalle modalità dell'utilizzo medesimo, devono essere tassati non come terreni
agricoli bensì come aree edificabili.
L'unica eccezione è data dai terreni di proprietà di coltivatori diretti o di
imprenditori agricoli a titolo principale i quali siano dagli stessi proprietari condotti
e sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di
attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed
all'allevamento di animali.
Questi terreni, non potendo essere considerati aree fabbricabili per definizione
legislativa, conservano comunque, sussistendo le predette condizioni, il carattere di
terreno agricolo e, quindi, per essi può operare l'esenzione originata dalla loro
ubicazione in Comuni compresi nell'elenco allegato. Non sono, altresì, interessati
all'elenco i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non vengano esercitate le
attività agricole intese nel senso civilistico (art. 2135 del Codice Civile) di attività
dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed
alle connesse operazioni di trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli rientranti
nell'esercizio normale dell'agricoltura: appartengono a questo primo gruppo i terreni
normalmente inutilizzati (cosiddetti terreni "incolti") e quelli, non
pertinenziali di fabbricati, utilizzati per attività diverse da quelle agricole. Non sono
egualmente interessati all'elenco i terreni, sempre diversi dalle aree fabbricabili, sui
quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale: appartengono a
questo secondo gruppo i piccoli appezzamenti (cosiddetti "orticelli") coltivati
occasionalmente senza struttura organizzativa.
I terreni del primo e del secondo gruppo, non avendo il carattere di area fabbricabile né
quello di terreno agricolo secondo la definizione di legge restano oggettivamente esclusi
dal campo di applicazione dell'Ici. Terreni incolti Se non sono aree fabbricabili, sono
esclusi dal campo di applicazione dell'Ici: vedi voce "Terreni agricoli".
Valore degli immobili agli effetti dell'Ici
1. Fabbricati
Per i fabbricati (intendendosi per tali le singole unità immobiliari iscritte o che
devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano e quindi anche, distintamente,
l'abitazione, la cantina, il garage, cui sia stata attribuita o, in caso di non ancora
avvenuta iscrizione in catasto, sia attribuibile un'autonoma rendita catastale) il valore
è costituito dall'intera rendita catastale moltiplicata:
- per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni) B
(collegi, convitti, ecc.) e C (magazzini, depositi, laboratori, ecc.), con esclusione
delle categorie A/10 e C/1; - per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo
catastale D (opifici, alberghi, teatri, ecc.) e nella categoria A/10 (uffici e studi
privati);
- per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe).
Se il fabbricato è sfornito di rendita oppure se la rendita a suo tempo attribuita non è
più adeguata in quanto sono intervenute variazioni strutturali o di destinazione
permanenti, anche se dovute ad accorpamenti di più unità immobiliari, il contribuente
dovrà far riferimento alla categoria ed alla rendita attribuite a fabbricati similari. Le
rendite da assumere per l'anno 1997 sono quelle in vigore per l'anno 1996 aumentate del
cinque per cento.
Nota
Le operazioni di moltiplicazione illustrate sopra vanno effettuate sulla rendita catastale
e non sul reddito, per cui non hanno alcuna rilevanza nè gli aumenti o riduzioni di
rendita previsti agli effetti dell'applicazione dell'imposizione sul reddito, nè il
reddito effettivo. Così, ad esempio, se la rendita catastale di una abitazione, aumentata
del 5 per cento, è di 2.100.000, il valore sarà sempre di 210.000.000, sia che si tratti
di dimora abituale del contribuente, sia che si tratti di unità immobiliare tenuta a
disposizione, sia che si tratti di abitazione sfitta, sia che si tratti di abitazione
locata (si ricorda che i fabbricati sono soggetti ad ICI indipendentemente dalla loro
destinazione ed indipendentemente dal fatto che siano utilizzati o meno).
1.1 Fabbricati di interesse storico o artistico
Per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 3 della legge 1º
giugno 1939, n.1089, e successive modificazioni, si assume la rendita (ovviamente,
aumentata del 5 per cento), determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di
minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è
sito il fabbricato. Tale rendita, per poter quantificare il valore, va moltiplicata per
100, anche se il fabbricato catastalmente è classificato nella categoria A/10 o C/1
oppure nel gruppo D. Ciò, in quanto, con il sistema suddetto di determinazione della
rendita, il fabbricato è stato assimilato ad una abitazione.
1.2 Fabbricati delle imprese
Fanno eccezione agli illustrati criteri di determinazione del valore sulla base della
rendita catastale, i fabbricati interamente posseduti da impresa e distintamente
contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale
oppure ai quali sia stata attribuita la rendita, effettiva o "proposta", nel
corso dell'anno 1997. Per tali fabbricati il valore è determinato sulla base dei costi di
acquisizione ed incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l'applicazione di
determinati coefficienti.
Si ricorda che il criterio di determinazione del valore sulla base dei costi
contabilizzati si applica anche nel caso in cui i predetti fabbricati siano di interesse
storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e succ.
modificazioni.
2. Aree fabbricabili
Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio
determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di
edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di
adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato
dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
3.Terreni agricoli
Per i terreni agricoli il valore è costituito dal reddito dominicale moltiplicato per 75.
Il reddito dominicale da assumere per l'anno 1997 è quello derivante dall'applicazione
delle tariffe d'estimo approvate con D.M. 7 febbraio 1984 (e che hanno avuto effetto a
decorrere dal primo gennaio 1988) aumentato del 25 per cento.