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Appendice

Classificazione nel conto economico dei costi e ricavi, secondo corretti principi contabili (Documento interpretativo del principio contabile N.12)

n PREMESSA

Questo documento, che costituisce il primo di una nuova serie di documenti della Commissione che si propongono di interpretare i principi contabili già statuiti, ha per oggetto la corretta classificazione dei costi e dei ricavi nello schema di conto economico previsto dall’art. 2425 del Codice civile. Esso interpreta le prescrizioni contenute nel documento n. 12 del gennaio 1994, indicando la corretta collocazione, nelle voci dello schema obbligatorio di legge, dei componenti positivi e negativi del risultato economico d’esercizio presenti con maggior frequenza nei bilanci delle imprese mercantili, industriali e di servizi non finanziari.

La classificazione viene effettuata alla luce dei postulati di bilancio esposti nel doc. n. 11 dei principi contabili, ed in particolare dei postulati di "neutralità (imparzialità)", "competenza" e "comprensibilità (chiarezza)" del bilancio, nonché alla luce dei principi esposti nel doc. n. 12, specie per quanto attiene alla distinzione fra gestione caratteristica e gestione accessoria dell’impresa e fra componenti ordinari e componenti straordinari del risultato economico d’esercizio.

Questo documento presenta una diretta rilevanza ai fini della nuova imposta IRAP, in quanto l’art. 11, 2° comma del decreto legislativo n. 446/1997 che la istituisce richiede che la classificazione dei costi e ricavi venga effettuata, per tutte le imprese, "secondo corretti principi contabili".

 

n A - VALORE DELLA PRODUZIONE

A1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica dell’impresa vanno indicati per competenza e al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte connesse con la vendita (art. 2425-bis Cod. civ.). Gli sconti sono quelli di natura commerciale, non gli sconti di natura finanziaria (es.: sconto di cassa per pagamento contanti) che costituiscono oneri finanziari da rilevare alla voce C17.

Gli sconti commerciali, che costituiscono rettifiche negative dei ricavi, sono gli sconti incondizionati indicati in fattura e gli sconti di quantità (vedi in proposito Doc. n. 13 dei Principi Contabili, par. DIII. d) nota 17). Ad essi si riferisce la norma dell’art. 2425-bis Cod. Civ. (come risulta anche dall’art. 28 della IV Direttiva che parla di "sconti concessi sulle vendite"),.Gli sconti di cassa o "pronta cassa", invece, intervengono in una fase successiva a quella di vendita di beni e servizi, non sono indicati in fattura e non possono, dunque, costituire rettifiche dei ricavi. Essi rappresentano un fenomeno di natura finanziaria (onere per l’anticipato incasso di fatture).

Tutte le rettifiche di ricavi devono essere riferite a ricavi di competenza dell’esercizio; quelle riferite a ricavi di precedenti esercizi devono essere rilevate alla voce E21 - Oneri straordinari (o, se si tratta di rettifiche positive, alla voce E20 - Proventi straordinari.

I ricavi da indicare alla voce 1 devono essere depurati degli elementi rettificativi, anche se questi sono determinati in base a stime.

Vanno compresi nella voce A1 anche i ricavi derivanti dall’eventuale vendita (occasionale) di materie, materiali e semilavorati acquistati per essere impiegati nella produzione. Si tratta, infatti, anche in questa ipotesi di ricavi della gestione caratteristica.

 

A2 - Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

Le variazioni, se positive (rimanenze finali maggiori di quelle iniziali), incrementano il valore della produzione; se negative, lo riducono.

L’importo della voce A2 è influenzato non solo da variazioni quantitative, ma anche da variazioni nei valori unitari dei prodotti, semilavorati, ecc., a seguito del confronto fra costo e valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato (art. 2426 n. 9) Cod. civ.).

Esso, dunque, è influenzato sia dalle svalutazioni rispetto al costo (a meno che esse non assumano la natura di svalutazioni straordinarie, come si preciserà in prosieguo), sia da successivi ripristini di valore entro i limiti del costo.

 

A3 - Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

Valgono le medesime osservazioni riguardanti la voce precedente. La voce A3 include la svalutazione per perdite previste su commesse, qualora non siano rilevate alla voce B13 (cfr. Doc. n. 23 dei Principi Contabili).

 

A4 - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

La voce n. 4 comprende tutti i costi capitalizzati, che danno luogo ad iscrizioni all’Attivo dello Stato Patrimoniale nelle voci delle classi BI - Immobilizzazioni immateriali e BII - Immobilizzazioni materiali, purché si tratti di costi interni (es. costi di personale, ammortamenti), oppure anche di costi esterni (es.: acquisti di materie e materiali vari) sostenuti per la realizzazione, con lavori interni, delle immobilizzazioni indicate (es.: un impianto costruito all’interno dell’impresa, con personale della medesima). Pertanto, gli importi imputati alla voce A4 devono essere stati già rilevati in una o più voci dell’aggregato B - Costi della produzione.

Gli eventuali oneri finanziari capitalizzati devono essere compresi nell’importo di questa voce e non portati a rettifica dell’importo della voce C17.

Essi vanno illustrati nella nota integrativa, cosi da conoscere distintamente il loro ammontare (art. 2427 n. 8 Cod. civ.). Sempre nella stessa voce trovano allocazione gli interessi passivi capitalizzati su immobilizzazioni materiali prodotte da terzi, qualora ne ricorrano i presupposti (vedi Doc. n. 16 dei Principi Contabili).

 

A5 - Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio

Questa voce, di natura residuale, comprende tutti i componenti positivi di reddito non finanziari, di natura ordinaria, riguardanti le gestioni accessorie (Si precisa che la distinzione fra attività caratteristica ed attività accessoria dipende dal settore merceologico nel quale l’impresa svolge la sua attività principale).

Il suo contenuto può essere così schematizzato (in base alla classificazione operata nel Doc. n. 12 dei Principi Contabili):

a) Proventi derivanti dalle gestioni accessorie (specie immobiliare ed agricola), al netto anche qui delle relative rettifiche:

– fitti attivi di terreni, fabbricati, impianti, macchinari, ecc.;

– canoni attivi e royalties da brevetti, marchi, diritti d’autore, ecc.;

– ricavi derivanti dalla gestione di aziende agricole.

b) Plusvalenze da alienazione di beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di servizi.

Deve trattarsi di alienazione derivante dalla fisiologica sostituzione dei cespiti per il deperimento economico-tecnico da essi subito nell’esercizio della normale attività produttiva dell’impresa. Se non ricorrono queste condizioni (es.: alienazioni di beni strumentali per un ridimensionamento dell’attività o per una riconversione produttiva) la plusvalenza ha natura straordinaria e deve essere rilevata alla voce E 20. Rientrano nella voce A5 i ripristini di valore (nei limiti del costo) a seguito di precedenti svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali nonché dei crediti iscritti nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide (se le precedenti svalutazioni sono state iscritte alla voce B10). Non rientrano, invece, in questa voce le plusvalenze derivanti da alienazioni di titoli, partecipazioni o altre attività finanziarie (le quali, se ordinarie, si rilevano alle voci C15 o C16).

c) Sopravvenienze e insussistenze relative a valori stimati, che non derivino da errori, ossia che siano causate dal normale aggiornamento di stime compiute in precedenti esercizi. Vi rientrano, soprattutto, gli importi dei fondi per rischi ed oneri rivelatisi esuberanti rispetto agli accantonamenti operati (es.: fondi per oneri per garanzie a clienti).

d) Ricavi e proventi diversi, di natura non finanziaria.

Sono ricavi e proventi non rilevabili in altre voci come ad esempio: rimborsi spese, penalità addebitate a clienti, ecc. Vanno incluse in questa voce i ricavi per acquisizione a titolo definitivo di caparre, per le imprese che operano in mercati nei quali si usa il versamento di caparre alla stipula di ogni contratto (definitivo o preliminare) come ad esempio per le concessionarie di vendita di autoveicoli o per le imprese di costruzione e vendita di immobili. Le perdite di caparre di natura ordinaria si rilevano alla voce B14. L’acquisizione a titolo definitivo o la perdita di caparra ha natura straordinaria (e si rileva alle voci E20 ed E21) quando è connessa ad operazioni non di routine (es.: l’acquisto della nuova sede dell’impresa). Fra i ricavi e proventi diversi vanno inclusi anche i rimborsi assicurativi, quando indennizzano sinistri che non abbiano comportato la contabilizzazione di oneri straordinari. In quest’ultima ipotesi, invece, i rimborsi assicurativi costituiscono proventi straordinari, da rilevare alla voce E20.

e) Contributi in conto esercizio. Sono dovuti sia in base alla legge, sia in base a disposizioni contrattuali e devono essere rilevati per competenza e non per cassa ed indicati distintamente in apposita sottovoce della voce A5. Deve trattarsi di contributi che abbiano natura di integrazione dei ricavi della gestione caratteristica o delle gestioni accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri. Per cui, non possono essere compresi in questa voce i contributi di natura finanziaria che riducono l’onere degli interessi passivi su alcuni tipi di finanziamenti assunti dall’impresa, i quali vanno portati in detrazione alla voce C17 - Oneri finanziari (se rilevati in esercizi successivi a quelli di contabilizzazione degli interessi passivi, vanno compresi nelle voce C16 - Altri proventi finanziari). I contributi in conto esercizio vanno rilevati nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche successivo all’esercizio al quale essi sono riferiti. Devono essere, invece, rilevati alla voce E20 i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (es.: calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.).

La voce A5 comprende anche la quota, di competenza dell’esercizio in corso, dei contributi in conto capitale commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali, se contabilizzati non in una voce di patrimonio netto (procedimento non più ammesso, dal 1998, dalla legislazione tributaria) bensì mediante imputazione al conto economico. La quota del contributo di competenza dei successivi esercizi viene compresa nella voce Risconti Passivi. Cfr. in proposito il Doc. n. 16 dei Principi Contabili, par. F.II.a.

 

Scorporo dai ricavi e costi degli interessi impliciti

Nell’ipotesi in cui ricorrono le condizioni previste nel documento n. 15 dei Principi Contabili sui crediti (Par.. DIII), ed in relazione a crediti commerciali con scadenza (alla data di riferimento del bilancio) superiore a 12 mesi, di essi deve essere effettuata l’attualizzazione, separando la componente finanziaria (interessi attivi impliciti) che va portata a rettifica dell’importo alla voce A1.

Analogo scorporo d’interessi passivi dovrà essere effettuato (in conformità a quanto precisato nel documento n. 19, par. M.X) per i debiti commerciali a scadenza superiore ai 12 mesi.

L’attualizzazione, invece, non deve essere effettuata nelle ipotesi previste dai documenti nn. 15 e 19 sopra menzionati.

 

 

n B - COSTI DELLA PRODUZIONE

B6 - Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Anche per le voci dell’aggregato B gli importi sono al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. Gli sconti finanziari si rilevano alla voce C16, costituendo proventi finanziari.

I costi indicati alla voce B6 sono comprensivi dei costi accessori di acquisto (trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) se inclusi dal fornitore nel prezzo di acquisto delle materie e merci. In caso contrario, vanno iscritti alla voce seguente B7.

Le imposte da detrarre dal costo dei beni sono quelle recuperabili come l’IVA, mentre eventuali imposte di fabbricazione o l’IVA non recuperabile vengono incorporate nel costo dei beni e classificate allo stesso modo.

Vanno imputati a questa voce, così come alle successive voci B7 e B8, non solo i costi di importo certo, risultanti da fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelle di importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati degli appositi accertamenti.

Si rilevano in questa voce anche i costi per acquisti di beni destinati a mense, asili o circoli ricreativi per il personale (vestiario, generi alimentari, farmaci, oggetti per regali).

 

B7 - Per servizi

Vanno imputati a questa voce tutti i costi, certi o stimati (al netto delle rettifiche, come sopra precisato) derivanti dall’acquisizione di servizi nell’esercizio dell’attività ordinaria dell’impresa.

L’elenco che segue ha natura esemplificativa e non esaustiva:

• Trasporti (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci);

• Assicurazioni (se non addebitate come sopra);

• Energia elettrica, telefono, telex, acqua, gas ed altre utenze;

• Viaggio e soggiorno;

• Riparazioni e manutenzioni eseguite da imprese esterne;

• Lavorazioni eseguite da terzi;

• Consulenze tecniche, legali, fiscali, amministrative e commerciali e revisione contabile;

• Pubblicità e promozione;

• Provvigioni e rimborsi spese ad agenti e rappresentanti;

• Servizi esterni di vigilanza;

• Servizi esterni di pulizia;

• Royalties e canoni diversi da quelli rilevabili nella voce seguente B8 (es.: management fees corrisposte, nell’ambito dei gruppi, alla società controllante);

• Compensi e rimborsi spese ad amministratori, sindaci e revisori esterni;

• Costi per il personale distaccato presso l’impresa e dipendente da altre imprese (il corrispondente ricavo, per l’impresa da cui dipende il personale distaccato, è classificabile nella voce A5).

Si rilevano in questa voce anche i costi per prestazioni di servizi riguardanti il personale, ma non rilevabili nella voce B9, come le seguenti:

• Prestazioni di personale esterno e altre prestazioni d’opera per mense aziendali, colonie, asili, circoli ricreativi, ecc.;

• Costi per mense gestite da terzi in base a contratti di appalto o di somministrazione o di altre forme di convenzione al netto dei costi addebitati ai dipendenti;

• Costi di buoni pasto distribuiti ai dipendenti;

• Costi per corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti;

• Costi per vitto e alloggio di dipendenti in trasferta.

Nella voce B7 vanno rilevati anche i costi per i servizi eseguiti da banche ed imprese finanziarie, diversi dagli oneri finanziari veri e propri, come: noleggio di cassette di sicurezza, servizi di pagamenti di utenze, costi per la custodia di titoli, commissioni per fidejussioni (purché non finalizzate all’ottenimento di finanziamenti), spese e commissioni di factoring (ma non quelle aventi natura di oneri finanziari), spese per valutazioni di immobili per la concessione di mutui, spese di istruttoria di mutui e finanziamenti, ecc. (in generale tutti i costi diversi da interessi e sconti passivi, commissioni passive su finanziamenti e spese bancarie ad essi accessorie).

 

B8 - Per godimento di beni di terzi

Devono essere iscritti in questa voce i corrispettivi, al netto delle rettifiche come sopra precisate, per il godimento di beni di terzi materiali ed immateriali, quali, a titolo esemplificativo: canoni per affitto di azienda; canoni per la locazione di beni immobili ed oneri accessori (spese condominiali, quota a carico del locatario dell’imposta di registro, ecc.); canoni e royalties periodici per l’utilizzo di brevetti, marchi, Know-how, software, concessioni, ecc.; canoni per la locazione finanziaria di immobili, impianti, macchinari, autoveicoli, ecc. (cfr. in proposito la distinzione fra leasing operativo e leasing finanziario contenuta nel principio contabile internazionale n. 17 dell’IASC, specie al par. 8).

Rientrano in questa voce anche i canoni periodici corrisposti a terzi per l’usufrutto di beni mobili ed immobili, l’enfiteusi e la concessione del diritto di superficie su immobili.

 

B9 - Per il personale

In questa voce vanno iscritti tutti i costi sostenuti nel corso dell’esercizio per il personale dipendente. Invece i corrispettivi per prestazioni di lavoro autonomo in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione (c.d. "lavoro parasubordinato" ) vanno iscritti alla voce B7.

Non si iscrivono, in questa voce, quei costi sostenuti a favore del personale dipendente i quali, in base alla loro causale di sostenimento, sono classificabili nelle precedenti voci B6, B7 e B8, come si è sopra precisato.

 

9a) - Salari e stipendi

Vanno rilevati i salari e gli stipendi (comprensivi di tutti gli elementi fissi e variabili che entrano a comporre la retribuzione per legge e/o per contratto) al lordo delle ritenute per imposte ed oneri sociali a carico del dipendente. Si comprendono in questa voce anche i compensi per lavoro straordinario, le indennità e tutti gli altri elementi che compongono la retribuzione lorda figurante in busta paga (es.: indennità per rischio, indennità sostitutiva di mensa, indennità di trasferta, indennità di mancato preavviso, premi aziendali, ecc.).

Si comprendono in questa voce anche le quote maturate e non corrisposte relative a mensilità aggiuntive (13a, 14a, ecc.) e ferie non godute.

 

9b) - Oneri sociali

Sono gli oneri a carico dell’impresa da corrispondere ai vari enti previdenziali ed assicurativi (INPS, INAIL, INPDAI, ecc.), al netto degli importi "fiscalizzati" in base alle disposizioni di legge sulla fiscalizzazione degli oneri sociali. Si comprendono in questa voce anche gli oneri afferenti le quote maturate indicate nell’ultimo periodo della sottovoce precedente.

 

9c) - Trattamento di fine rapporto

Rappresenta l’accantonamento, di competenza dell’esercizio, per il trattamento di fine rapporto maturato a favore dei dipendenti, ai sensi dell’art. 2120 del Codice civile. L’accantonamento va effettuato (con contropartita la voce C del Passivo dello Stato Patrimoniale), anche se l’impresa ha stipulato polizze assicurative a garanzia del T.F.R. In questa voce va rilevato anche l’importo del T.F.R. maturato a favore di dipendenti il cui rapporto di lavoro è venuto a cessare nel corso dell’esercizio, per il periodo compreso fra l’inizio nell’esercizio e la data di cessazione del rapporto.

L’anticipo sul T.F.R. previsto dalla legge n. 662/1996 e da versare all’Erario dello Stato non può essere addebitato alla voce in questione, perché non costituisce un costo, bensì ‘un credito d’imposta nei confronti dell’Erario, da utilizzare a partire dal 1° gennaio 2000. Poiché sull’anticipo si calcola la rivalutazione a favore dell’impresa, essa costituisce un provento finanziario da rilevare alla voce C16.

 

9d) - Trattamento di quiescenza e simili

Si tratta degli accantonamenti ad eventuali fondi di previdenza integrativi diversi dal T.F.R. e previsti in genere dai contratti collettivi di lavoro, da accordi aziendali o da norme aziendali interne.

La voce 9d) rileva l’importo dell’accantonamento a questi fondi, comunque esso venga calcolato (in proposito cfr. il principio contabile internazionale n. 19 dell’I.A.S.C. su "Retirement benefit costs"), nonché gli eventuali importi maturati per una frazione d’esercizio, se il diritto a percepire il trattamento per il dipendente sorge nel corso dell’anno.

Non si rilevano in questa voce, bensì alla voce B7 - Costi per servizi - gli accantonamenti ai fondi di indennità per la cessazione di rapporti di agenzia e rappresentanza, ai fondi di indennità suppletiva di clientela ed ai fondi di indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

 

9e) - Altri costi

In questa voce si iscrivono tutti gli altri costi relativi, direttamente o indirettamente, al personale dipendente, che non siano stati iscritti nelle precedenti sottovoci e nelle voci B6, B7 e B8, o che trovano più appropriata collocazione alla voce B14.

A titolo esemplificativo si indicano le seguenti:

• Indennità per prepensionamento versate al personale ed altre forme di incentivi all’esodo (sempreché non si tratti di ristrutturazioni o altre operazioni di natura straordinaria);

• Quote associative versate a favore dei dipendenti (es.: quote di iscrizione ad ordini professionali, ad associazioni e circoli privati vari);

• Borse di studio a favore dei dipendenti e dei loro familiari;

• Oneri di utilità sociale concretantisi in erogazioni dirette a favore dei dipendenti.

 

B10 - Ammortamenti e svalutazioni

In questa voce vanno rilevati tutti gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali e le svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide. Deve trattarsi di svalutazioni di natura ordinaria, perché quelle straordinarie vanno rilevate alla voce E21. Le svalutazioni (ordinarie) delle immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli a reddito fisso e crediti finanziari) e le svalutazioni dei titoli a reddito fisso iscritti nell’attivo circolante, vanno rilevate invece alla voce D19.

 

B10a - Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

Questa voce comprende tutti gli ammortamenti economico-tecnici e fiscali, delle immobilizzazioni immateriali iscrivibili nella classe BI dell’Attivo dello Stato Patrimoniale.

 

B10b - Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Vanno inclusi tutti gli ammortamenti economico-tecnici, ordinari ed accelerati, delle immobilizzazioni materiali iscrivibili nella classe BII dell’Attivo dello Stato patrimoniale, compresi gli ammortamenti fiscali anticipati e gli altri effettuati ai sensi dell’art. 2426, ultimo comma, Cod. civ., qualora essi devono essere computati a diminuzione del valore contabile delle voci corrispondenti, in base ai documenti sui Principi Contabili.

 

B10c - Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

Comprende tutte le svalutazioni, non imputabili alla voce E21, delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

 

B10d - Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide

Comprende gli accantonamenti e le svalutazioni dei crediti commerciali e vari iscritti nell’attivo circolante.

Devono essere, invece, iscritte alla voce B14 le perdite realizzate su crediti e quindi non derivanti da valutazioni, come ad esempio le perdite conseguenti a riconoscimento giudiziale di un minore importo rispetto a quello iscritto; le perdite conseguenti a cessione di crediti; le riduzioni di crediti iscritti in bilancio a seguito di transazioni; le prescrizioni di crediti (le prescrizioni di debiti sono classificabili alla voce A5). Le svalutazioni dei crediti finanziari, invece, devono essere iscritte alla voce D19.

 

B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

In questa voce vanno iscritte le differenze fra rimanenze iniziali e rimanenze finali relative ai beni da magazzino indicati alla voce B6. Le differenze in più (rimanenze finali maggiori di quelle iniziali) assumono segno negativo mentre le differenze in meno assumono segno positivo.

La somma algebrica degli importi delle voci B6 e B11 determina i "consumi" di materie, semilavorati, merci e materiali impiegati nella produzione realizzata nell’esercizio.

Come per le voci A2 e A3, l’importo di questa voce tiene conto anche delle eventuali svalutazioni delle rimanenze rispetto al costo di acquisto e dei successivi ripristini di valore nei limiti del costo.

 

B12 - Accantonamenti per rischi

Sono gli accantonamenti di competenza dell’esercizio ai fondi rischi, iscritti nella classe B del Passivo dello Stato Patrimoniale (cfr. il Documento n. 19 dei Principi Contabili) esclusi gli accantonamenti ai fondi per imposte (a fronte di contenziosi), che vanno imputati alle voci B14, oppure 22 o, se riguardano imposte e tasse relative a precedenti esercizi, alla voce E21 in base al principio della classificazione dei costi per natura.

I fondi rischi iscrivibili nella classe B del Passivo sono quelli che non costituiscono poste rettificative dell’attivo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano gli accantonamenti ai seguenti fondi rischi (vedi Doc. n. 19), i quali rappresentano passività probabili e non certe:

• fondo rischi per cause in corso;

• fondo rischi per garanzie prodotti;

• fondo rischi per garanzie prestate a terzi (fidejussioni, patronages, avalli, girate, ecc.);

• fondo rischi non assicurati;

• fondo rischi per contratti ad esecuzione differita.

Gli accantonamenti ai fondi per rischi di natura finanziaria (es.: fondo rischi per oscillazione cambi; fondo rischi per contratti su strumenti finanziari derivati; ecc.) sono da classificare alla voce C17. La contropartita reddituale dei fondi per rischi e dei fondi per oneri va ricercata prioritariamente fra le voci dell’aggregato B diverse dalla n. 12 e dalla n. 13, dovendo prevalere il criterio della classificazione "per natura" dei costi dello scheda di conto economico.

 

B13 - Altri accantonamenti

Sono gli accantonamenti ai fondi per oneri iscrivibili nella classe B del Passivo dello Stato Patrimoniale, diversi dai fondi per imposte, dai fondi di quiescenza ed assimilati e dal T.F.R.; accantonamenti che rappresentano costi certi nell’esistenza, ma di importo stimato. Gli accantonamenti da iscrivere in questa voce sono diversi dagli accertamenti, già menzionati, iscrivibili alle voci precedenti dell’aggregato B del conto economico (ad esempio, alle voci B6, B7 e B8).

Il Documento n. 19 dei Principi Contabili prevede i seguenti fondi per oneri (ma l’elenco ha natura meramente esemplificativa)

• Fondo per garanzia prodotti (qualora si tratti di passività certe, per garanzie ricorrenti)

• Fondo per manutenzione ciclica (di impianti, navi, aeromobili,. ecc.)

• Fondo per buoni sconti e concorsi a premio

• Fondo manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili

• Fondo manutenzione e ripristino dei beni di azienda condotta in affitto o in usufrutto

• Fondo per costi per lavori su commessa (da sostenersi dopo la chiusura della commessa)

• Fondo per perdite previste su commesse (qualora non rilevate a riduzione del valore dei lavori in corso su ordinazione. Vedi in proposito il Doc. n. 23 dei Principi Contabili)

• Fondo recupero ambientale.

Per la natura, il contenuto ed il funzionamento di tali fondi, si fa rinvio al paragrafo C del citato Documento n. 19.

 

B14 - Oneri diversi di gestione

Questa voce di tipo residuale comprende tutti i costi della gestione caratteristica non iscrivibili nelle altre voci dell’aggregato B) ed i costi delle gestioni accessorie (diverse da quella finanziaria), che non abbiano natura di costi straordinari. Essa, inoltre, comprende tutti i costi di natura tributaria che non rappresentano oneri accessori di acquisto (imposte indirette, tasse e contributi vari) diversi dalle imposte dirette. Per i costi iscrivibili alla voce B14 può essere effettuata una classificazione analoga a quella effettuata per la voce A5 - Altri ricavi e proventi. Anche per questa voce i costi devono essere assunti al netto delle rettifiche per resi, abbuoni, sconti (di natura non finanziaria) e premi.

 

a) Costi derivanti dalle gestioni accessorie

– Costi di gestione e manutenzione di immobili civili non collocabili in altre voci;

– Costi di gestione delle eventuali aziende agricole, non collocabili in altre voci;

– Costi di manutenzione e riparazione di macchinari, impianti ecc. locati a terzi.

 

b) Minusvalenze da alienazione di beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di servizi

La sostituzione dei beni strumentali, materiali e immateriali, deve avere natura fisiologica e verificarsi, come osservato per la voce A5, per il deperimento economico-tecnico subito dai beni nell’esercizio della normale attività produttiva dell’impresa e non per un fatto straordinario. In caso contrario, la minusvalenza ha natura straordinaria e deve essere rilevata nella voce E 21.

– Oneri straordinari. Non rientrano in questa voce le minusvalenze su titoli, partecipazioni ed altre attività finanziarie (che, se ordinarie, si rilevano alla voce C17).

 

c) Sopravvenienze e insussistenze passive relative a valori stimati, che non derivino da errori

Si tratta di rettifiche in aumento di costi causate dal normale aggiornamento di stime compiute in precedenti esercizi, come ad esempio insufficienze di fondi per rischi ed oneri, perdite su crediti dell’attivo circolante non coperte da precedenti svalutazioni. Vanno rilevate in questa voce, come precisato a proposito della voce B10d, anche le perdite realizzate su crediti, verificatesi a seguito di riconoscimento giudiziale di un minor importo di crediti, transazioni, cessioni di crediti, prescrizioni di crediti.

(Com’è noto, lo schema di conto economico previsto dall’art. 2425 Cod. civ. non consente l’iscrizione di apposite voci per "utilizzo di fondi" per cui, in ipotesi di successivo utilizzo di fondi per rischi ed oneri, il conto economico non registra alcuna specifica voce. Ai fini fiscali (ed in particolare ai fini della determinazione della base imponibile della nuova imposta IRAP) invece è importante porre in evidenza quei costi ed oneri che divengono certi in esercizi successivi a quelli nei quali sono stati effettuati per essi degli accantonamenti a fondi per rischi o a fondi per oneri. Si consiglia, pertanto, di illustrare tali componenti in apposita sezione della Nota Integrativa del bilancio).

 

d) Imposte indirette, tasse e contributi

Tenuto conto dei tributi aboliti dal 1° gennaio 1998, si tratta sostanzialmente di quelli di seguito elencati (qualora essi non costituiscano oneri accessori di acquisto dei beni e servizi):

– Imposta di registro

– Imposte ipotecaria e catastale

– Tassa concessioni governative

– Imposta di bollo

– INVIM - Imposta sull’incremento di valore degli immobili

– I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili

– Imposta comunale sulla pubblicità

– Altri tributi locali (comunali, provinciali e regionali)

– Imposte di fabbricazione non comprese nel costo di acquisto di materie, semilavorati e merci

– Altre imposte e tasse diverse dalle imposte dirette da iscrivere alla voce 22.

Per quanto riguarda l’IVA indetraibile, essa va iscritta in questa voce se non costituisce costo accessorio di acquisto di beni. Il trattamento contabile dell’IVA su acquisti in generale segue quello del bene o servizio acquistato al quale si riferisce.

 

d) Costi ed oneri diversi, di natura non finanziaria

Si tratta di qualunque altro tipo di costo od onere, di natura non finanziaria e non straordinaria. L’elenco che segue è meramente esemplificativo:

– Contributi ad associazioni sindacali e di categoria

– Omaggi ed articoli promozionali

– Oneri di utilità sociale, non iscrivibili alla voce B9

– Liberalità

– Abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni varie

– Costi d’acquisto di giornali, riviste e pubblicazioni varie

– Costi ed oneri vari di natura tecnica, amministrativa, legale e commerciale (es.: spese per deposito e pubblicazione di bilanci, verbali assembleari, ecc.)

– Costi per la mensa gestita internamente dall’impresa al netto dei costi per il personale impiegato direttamente e degli altri costi "esterni" imputati ad altre voci

– Differenze inventariali riconosciute al proprietario dell’azienda condotta in affitto o in usufrutto

 

n C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Nelle tre voci dell’aggregato C vengono rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d’esercizio connessi con l’area finanziaria della gestione dell’impresa, anche per le imprese per le quali tale area costituisce l’area principale o caratteristica di gestione (es.: holdings di partecipazioni industriali e commerciali, tenute a redigere il bilancio in base alle disposizioni del D. Leg.vo n. 127/1991).

 

C15 - Proventi da partecipazioni

In questa voce vanno rilevati per competenza (indicando separatamente in apposite sottovoci quelle provenienti da partecipazioni in imprese controllate e in imprese collegate) tutti i proventi derivanti da partecipazioni in società, joint-ventures e consorzi, iscritte sia nelle immobilizzazioni finanziarie che nell’attivo circolante.

Si tratta principalmente dei seguenti proventi:

• dividendi su partecipazioni al lordo delle ritenute subite e dei crediti d’imposta. I dividendi, di massima, vanno rilevati nell’esercizio in cui ne è stata deliberata la distribuzione. Per le società controllate la rilevazione può essere anticipata all’esercizio di maturazione dei dividendi se il bilancio è stato approvato dal Consiglio di amministrazione della controllata anteriormente alla data di approvazione del bilancio da parte del consiglio di amministrazione della controllante;

• plusvalenze da alienazione di partecipazioni iscritte nell’attivo circolante (per la distinzione fra plusvalenze ordinarie e straordinarie si rinvia all’illustrazione delle voci dell’aggregato E - Proventi ed Oneri Straordinari);

• ricavi di vendita di diritti di opzione;

• utili distribuiti da joint ventures e consorzi;

• eventuali utili in natura distribuiti da imprese partecipate, anche in sede di liquidazione.

I proventi diversi dai dividendi devono essere illustrati nella nota integrativa (art. 2427 n. 11 Cod. civ.).

 

C16 - Altri proventi finanziari

16a - Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

Vanno rilevati in questa voce tutti gli interessi attivi maturati nell’esercizio (al netto dei relativi risconti) sui crediti iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, comprese le eventuali differenze da "indicizzazione" e al lordo delle ritenute di legge.

La voce comprende anche la quota di competenza dell’esercizio degli aggi su prestiti concessi. Questa voce deve essere suddivisa in tre ulteriori sottovoci, in presenza di crediti nei confronti di imprese controllate, collegate e controllanti.

 

16b - Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

Sono gli interessi maturati nell’esercizio sui titoli a reddito fisso iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie (es. CCT, BTP, Obbligazioni private) comprese le eventuali differenze di indicizzazione e al lordo delle ritenute di legge. Per la determinazione degli interessi sui titoli senza cedole (es. zero coupon) si fa rinvio al Doc. n. 20 del Principi Contabili.

Questa voce comprende la quota maturata nell’esercizio, della differenza positiva fra valore di rimborso e prezzo di acquisto dei titoli (c.d. disaggio di emissione) nonché altri eventuali proventi provenienti dai titoli immobilizzati.

 

16c - Da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

Sono gli interessi maturati su titoli a reddito fisso (a tasso fisso o variabile) facenti parte della "tesoreria" dell’impresa e, quindi, destinati a frequenti negoziazioni sul mercato finanziario. La voce comprende anche eventuali differenze di indicizzazione e la quota del disaggio di emissione maturata sui titoli non immobilizzati.

 

16d - Proventi diversi dai precedenti

Si iscrivono in questa voce tutti i proventi finanziari non compresi nella voce C15 o nelle precedenti sottovoci della voce C16.

Si tratta, in particolare, dei seguenti:

• utili da associazioni in partecipazione e cointeressenze

• interessi attivi su conti e depositi bancari di qualunque tipo

• interessi di mora ed interessi per dilazioni di pagamento concessi a clienti

• interessi maturati su crediti iscritti nell’attivo circolante, per rimborsi d’imposte, crediti verso dipendenti, crediti verso Enti Previdenziali, ecc.

• sconti finanziari attivi non indicati in fattura, per pagamenti "pronta cassa" fatti a fornitori

• utili su cambi, sia quelle "maturati" (a seguito di valutazione a cambi correnti di crediti e debiti in valuta) sia quelli "realizzati"

• plusvalenze da alienazione di titoli a reddito fisso iscritti nell’attivo circolante.

 

C17 - Interessi passivi ed altri oneri finanziari

Questa voce comprende tutti gli oneri finanziari di competenza dell’esercizio che non siano di tipo straordinario, qualunque sia la loro fonte. L’importo da iscrivere è pari a quello maturato nell’esercizio, al netto dei relativi risconti.

Si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:

• interessi e sconti passivi su finanziamenti ottenuti da banche ed altri istituti di credito, comprese le commissioni passive su finanziamenti (es.: commissione sul massimo scoperto) e le spese bancarie e accessorie ad interessi e commissioni (vedi anche l’illustrazione della voce B7 per i costi di altri servizi finanziari da non rilevare in questa voce)

• differenze negative di indicizzazione su prestiti

• interessi passivi su dilazioni ottenute da fornitori ed interessi di mora

• sconti finanziari passivi non indicati in fattura, concessi a clienti su pagamenti "pronta cassa"

• perdite su cambi, sia maturate" che "realizzate"

• quote di competenza dell’esercizio su disaggi su emissione di prestiti passivi e di obbligazioni

• minusvalenze da alienazione di titoli a reddito fisso e partecipazioni iscritte nell’attivo circolante.

Questa voce, come si è rilevato a proposito della voce A4, comprende anche gli interessi ed altri oneri finanziari capitalizzati. Essa deve essere suddivisa in sottovoci, in relazione agli oneri riguardanti imprese controllate, collegate e controllanti. Inoltre, nella nota integrativa il suo importo deve essere suddiviso in relazione ai prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche e ai debiti verso altri soggetti e deve essere precisato l’ammontare degli oneri finanziari capitalizzati (art. 2427, nn. 8 e 12 Cod. civ.).

In ipotesi di contributi di enti pubblici o di privati che vanno a ridurre gli interessi sui finanziamenti (es.: legge Sabatini sull’acquisto di macchinari) l’importo dei contributi deve essere portato a riduzione della voce C17, se conseguito nel medesimo esercizio in cui vengono contabilizzati gli interessi passivi. Se conseguito in esercizi successivi, va iscritto alla voce C16d.

 

n D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Nelle voci D18 - Rivalutazioni e D19 - Svalutazioni, suddivise in tre sottovoci riferite, rispettivamente, alle partecipazioni, alle immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni (titoli a reddito fisso, crediti di natura finanziaria, azioni proprie) ed ai titoli a reddito fisso iscritti nell’attivo circolante, si iscrivono tutte le svalutazioni su attività finanziarie ed i successivi ripristini di valore, entro i limiti delle precedenti svalutazioni effettuate.

Le voci in questione, per esempio, comprendono:

• svalutazioni delle partecipazioni e dei titoli a reddito fisso iscritte nell’attivo immobilizzato per perdite durevoli di valore e successivi ripristini di valore entro il limite del precedente valore di carico

• svalutazioni dei titoli iscritti nell’attivo circolante per il presumibile minor valore di realizzo sul mercato e successivi ripristini di valore entro il limite del precedente valore di carico

• differenze positive e negative di valore delle partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto, in conformità a quanto previsto nel Doc. n. 21 dei Principi Contabili

• accantonamenti al fondo per copertura perdite di società partecipate indicato al par. C.V.f del Documento n. 19 dei Principi Contabili (qualora si tratti di perdite non durevoli su partecipazioni immobilizzate, oppure di perdite che eccedono il valore contabile della partecipazione)

 

n E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

L’aggregato E comprende tutti i costi e ricavi straordinari, che sono quelli iscrivibili alla voce E20 - Proventi straordinari ed E21 - Oneri straordinari. Come precisato nel Doc. n. 12 dei Principi Contabili, si tratta di plusvalenze e minusvalenze e di sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti per i quali la fonte del provento o dell’onere è estranea alla gestione ordinaria dell’impresa; di componenti positivi e negativi relativi ad esercizi precedenti (inclusi gli errori di rilevazione di fatti di gestione o di valutazione di poste di bilancio, e le imposte relative ad esercizi precedenti); di componenti reddituali che costituiscono l’effetto di variazioni dei criteri di valutazione.

Gli errori menzionati possono essere costituiti da errori nei calcoli, da errori nell’applicazione di principi contabili ed in particolare di criteri di valutazione, o da sviste o errate misurazioni di fatti che già esistevano nella predisposizione dei bilanci di esercizi precedenti.

Le varie categorie di costi e ricavi straordinari sono quelle di seguito indicate, in base alla classificazione contenuta nel citato Documento n. 12.

 

a) Oneri, plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni con rilevanti effetti sulla struttura dell’azienda (Il concetto di ristrutturazione aziendale è precisato alla nota n. 35 del Doc. n. 12.)

• Oneri di ristrutturazioni aziendali

• Plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni sociali straordinarie

• Plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione (compresa la permuta) di parte significativa delle partecipazioni detenute o di titoli a reddito fisso immobilizzati

• Plusvalenze e minusvalenze derivanti in generale da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo

• Plusvalenze o minusvalenze derivanti da espropri o nazionalizzazioni di beni

Le plusvalenze e minusvalenze da alienazione devono essere iscritte in apposita sottovoce delle voci E20 ed E21.

 

b) Plusvalenze e minusvalenze derivanti dall’alienazione di immobili civili ed altri beni non strumentali all’attività produttiva e non afferenti la gestione finanziaria

Anche queste plusvalenze e minusvalenze devono essere iscritte in apposita sottovoce della voce E20 ed E21.

 

c) Plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di natura straordinaria

Sono svalutazioni e rivalutazioni ritenute di natura straordinaria.

Si precisa che le rivalutazioni delle partecipazioni iscritte nel conto economico in applicazione delle disposizioni sulla valutazione col metodo del patrimonio netto, non hanno natura straordinaria e vanno rilevate alla voce D18, come precisato dal Documento n. 21 dei Principi Contabili.

 

d) Sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti naturali o da fatti estranei alla gestione dell’impresa

• Furti e ammanchi di beni (disponibilità finanziarie, titoli, partecipazioni, beni di magazzino e cespiti vari) di natura straordinaria. I relativi rimborsi assicurativi costituiscono sopravvenienze attive straordinarie. Nelle aziende di grande distribuzione nelle quali i furti di merci sono ricorrenti, essi costituiscono un costo di natura ordinaria (che si riflette sul minor valore delle giacenze di magazzino).

• Perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali straordinari come alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni, ecc. (anche in questa ipotesi i relativi indennizzi assicurativi costituiscono componenti straordinari).

• Liberalità ricevute, in danaro o in natura, che non costituiscono contributi in conto esercizio da iscrivere alla voce A5.

• Oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione, imprevedibili ed occasionali.

• Oneri da cause e controversie di natura straordinaria non pertinenti alla normale gestione dell’impresa. Ad esempio quelle relative ad immobili civili ceduti, a rami aziendali ceduti, a ristrutturazioni e riconversioni aziendali, ad operazioni sociali straordinarie come fusioni e scissioni, ecc.

• Perdita o acquisizione a titolo definitivo di caparre, qualora abbiano natura straordinaria.

• Indennità varie per rotture di contratti.

 

e) Componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti

• Rettifiche di costi e ricavi di precedenti esercizi per omesse o errate registrazioni contabili

• Rettifiche di costi e ricavi di precedenti esercizi per errori di rilevazione di fatti di gestione ed in particolare per l’applicazione di principi contabili non corretti (es.: omissione di accantonamenti, erronea capitalizzazione di costi, ecc.)

• Rettifiche di costi e ricavi per sconti (di natura finanziaria), abbuoni, resi o premi relativi ad acquisti e vendite di precedenti esercizi.

• Contributo in conto capitale, per le quote pregresse relative a precedenti esercizi.

Non hanno carattere straordinario, invece, le variazioni dovute a rettifiche di stime contabili, per loro natura sempre soggette a variazione.

 

f) Componenti straordinari conseguenti a mutamenti nei principi contabili adottati

Si tratta degli effetti reddituali dell’adozione di un nuovo e diverso principio contabile. Ad esempio: il passaggio da Lifo a Fifo nella valutazione delle rimanenze di magazzino.

 

g) Imposte relative ad esercizi precedenti

Per espressa previsione di legge, vanno iscritte alla voce E21 - Oneri straordinari, in apposita sottovoce, tutte le imposte, dirette ed indirette, con i relativi accessori (sanzioni e interessi) relative ad esercizi precedenti e derivanti da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica, decisioni delle Commissioni Tributarie, concordati stipulati con l’Amministrazione Finanziaria, domande di condono e di sanatoria, conciliazione giudiziale, ecc. Esse vanno rilevate alla voce n. 21 - Oneri straordinari. La loro contropartita patrimoniale, se non vengono pagate nel corso dell’esercizio, può essere costituita sia dalla voce del Passivo B2 - Fondo Imposte, sia dalla voce D11 - Debiti Tributari, secondo quanto precisato nel Doc. n. 19.

 

22 - Imposte sul reddito dell’esercizio

In questa voce si rilevano - i tributi diretti quali l’IRPEG, l’IRAP - Imposta regionale sulle attività produttive e le imposte sostitutive di tali tributi (ad esempio, quelle previste dal D.Leg.vo n. 358/1997 sulle ristrutturazioni aziendali).

L’importo da iscrivere in questa voce comprende l’intero ammontare dei tributi di competenza dell’esercizio al quale si riferisce il bilancio (acconti, importi versati per ritenuta e saldo).

La voce 22 va suddivisa in due sottovoci:

• 22a - Imposte correnti, che rileva le imposte sul reddito correnti, con contropartita (per quelle non pagate) le voci dello stato patrimoniale B2a - (Fondo) Imposte o D11 - Debiti Tributari.

• 22b - Imposte differite, che rileva le imposte dirette differite, con contropartita la voce dello stato patrimoniale B2b - Fondi imposte differite (in conformità al Doc. n. 19 dei Principi Contabili). (Per quanto riguarda la determinazione e l’iscrizione delle imposte differite si rinvia all’apposito documento della Commissione sulle "Imposte sul Reddito" di prossima emanazione): L’importo del fondo imposte differite rivelatosi esuberante (es.: a seguito dell’abolizione dell’Ilor dal 1998) va portato a rettifica dall’importo della voce 22b e non alla voce A5.

La suddivisione può essere fatta, in alternativa, nella nota integrativa.

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