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Mod. 750/RQ/IRAP

Prospetto per la determinazione dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive (D.Lgs. n. 446 del 1997)

1.1 Generalità

Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha istituito l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e ha inoltre disposto l’abolizione dell’ILOR, dell’ICIAP, dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese, della tassa sulla concessione governativa per l’attribuzione del numero di partita Iva nonché dei contributi per il servizio sanitario nazionale e di altri contributi minori.

Presupposto della nuova imposta regionale è l’esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

Ai sensi degli articoli 2 e 3, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997 assumono la veste di soggetti passivi del tributo le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell’articolo 5 del Tuir, comprese le associazioni costitute tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni.

I gruppi economici di interesse europeo (GEIE) non sono soggetti passivi di imposta; Il valore della produzione netta di tali gruppi residenti o delle stabili organizzazioni di gruppi non residenti, determinato secondo le disposizioni dell’art. 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997, è imputato a ciascun membro nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali. Ciascun membro del gruppo è obbligato in solido con gli altri al versamento dell’imposta dovuta sul valore prodotto.

La nuova imposta regionale, il cui periodo coincide con quello valevole agli effetti delle imposte sui redditi , si applica a decorrere dall’anno 1998. Con la stessa decorrenza opera l’abolizione dei tributi e dei contributi sopraindicati.

L’art. 31 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 prevede l’obbligo del versamento in acconto dell’imposta regionale relativa all’anno 1998 (primo periodo di applicazione).

L’acconto, da versarsi in due rate di pari importo, nei termini e con le modalità stabiliti per le imposte sui redditi, va calcolato sull’IRAP liquidabile, secondo la disciplina sostanziale del nuovo tributo, sul valore della produzione realizzato nell’anno 1997 (c.d. "imposta figurativa").

Per la determinazione dell’importo dovuto a titolo di acconto è stato predisposto il presente quadro RQ . Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione, il quadro RQ deve essere presentato nel mese di giugno compilando il frontespizio del modello 750 nel quale, in particolare andrà barrata la casella IRAP della sezione "tipo di dichiarazione".

Si precisa che, in coerenza con i principi generali in materia di acconto, sono tenuti a tale obbligo coloro che assumono veste di soggetti passivi IRAP sia nell’anno 1998 sia - in relazione all’imposta figurativa- nell’anno 1997, anche se in relazione ad attività diverse (come, ad esempio, nel caso di un soggetto esercente attività commerciale nel 1997 e attività agricola nel 1998 il quale dovrà liquidare l’imposta figurativa avendo riguardo alla base imponibile relativa all’attività commerciale esercitata nel 1997.

L’obbligo dell’acconto sorge anche per i soggetti in liquidazione, sia se iniziata nel 1998 sia se iniziata nel 1997 e ancora in corso nel 1998. In questo secondo caso, l’imposta figurativa è determinata avendo riguardo al valore della produzione relativo al periodo compreso tra la data di inizio della liquidazione ed il 31 dicembre 1997 ( in caso di periodo di imposta coincidente con l’anno solare). In caso di fallimento senza esercizio provvisorio non sussiste l’obbligo del versamento in acconto non verificandosi il presupposto impositivo. Tale obbligo sussiste, invece, qualora ricorra l’esercizio provvisorio; in tal caso il curatore è tenuto alla presentazione del quadro RQ e al versamento dell’imposta figurativa nei termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi.

Il quadro RQ è suddiviso in cinque sezioni.

Le prime tre attengono alla indicazione delle componenti positive e negative rilevanti per le diverse categorie di soggetti ai fini della determinazione del valore della produzione netta relativa all’anno 1997.

Si precisa che nel caso in cui siano esercitate attività suscettibili di generare presupposti impositivi diversi dovrà procedersi alla determinazione del valore complessivo della produzione compilando le sezioni corrispondenti a ciascuna attività esercitata.

La quarta e la quinta sezione attengono, rispettivamente, al riparto su base territoriale del valore della produzione assoggettabile a IRAP e alla determinazione dell’acconto e all’applicazione della c.d. "clausola di salvaguardia".

Ciò premesso, si forniscono di seguito le istruzioni per la compilazione del quadro e per il versamento dell’acconto.

 

1.2 Sezione I - Società commerciali

La sezione prima deve essere compilata dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle a esse equiparate a norma dell’articolo 5 del Tuir, a prescindere dal regime di contabilità adottato. Si tratta, in via generale, degli stessi soggetti tenuti, a seconda dei casi, alla presentazione del quadro RA ovvero del quadro RB ai fini della dichiarazione dei redditi.

Devono compilare la sezione prima anche le seguenti società , qualora optino, ai sensi dell’art.9 comma 2, del citato D.Lgs n. 446, per la determinazione della base imponibile secondo le norme previste nell’articolo 5, comma 2, dello stesso decreto:

• le società semplici che esercitano attività agricola nei limiti dell’art. 29 del Tuir,

• le società di persone ed equiparate svolgenti attività di allevamento che determinano il reddito eccedente i limiti di cui al detto art. 29 secondo le regole dell’art. 78 dello stesso Tuir;

• le società di persone ed equiparate svolgenti attività di agriturismo che si avvalgono, ai fini dell’Irpef, del regime forfetario di determinazione del reddito di cui all’art. 5 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

In caso di opzione va barrata l’apposita casella "produttori agricoli" e non va ovviamente compilata la successiva sezione seconda.

Le imprese di allevamento che non determinano il reddito eccedente i limiti dell’art. 29 del Tuir secondo le regole del citato art. 78, le imprese di agriturismo che non si avvalgono ai fini del reddito del suddetto regime forfetario e le altre imprese agricole che eccedono i limiti di cui al detto art. 29 sono comunque tenute alla compilazione della presente sezione.

Per la determinazione della base imponibile delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell’articolo 5 del Tuir assumono rilievo, in virtù dell’espressa previsione dell’art. 5, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, le componenti positive classificabili nelle voci del valore della produzione di cui al comma 1, lett. A), dell’art. 2425 e le componenti negative classificabili nelle voci dei costi della produzione indicati nei numeri 6, 7, 8, 10 lettere a) e b), 11 e 14 della lettera B) dello stesso comma 1 dell’art. 2425.

Stante il rinvio operato dall’art. 11, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446, alla classificazione delle suddette componenti positive e negative secondo corretti principi contabili, assumono rilievo agli effetti della determinazione della base imponibile Irap i criteri di classificazione dei ricavi e dei costi contenuti nel documento interpretativo del principio contabile n. 12 (concernente "Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi"), il cui testo viene riportato in appendice alle presenti istruzioni.

Si precisa che le regole di individuazione delle componenti positive e negative applicabili alle imprese in contabilità ordinaria valgono, in via generale, anche per le imprese in contabilità semplificata.

Va, inoltre, precisato che per effetto della lettera a) dello stesso art. 11 del D.Lgs. n. 446, le componenti positive e negative della base imponibile IRAP si assumono in conformità delle norme concernenti la determinazione del reddito di impresa ai fini delle imposte sui redditi. Tale disposizione si applica alle componenti positive e negative classificabili nelle indicate voci contabili e rilevanti anche per la determinazione del reddito d’impresa, le quali, pertanto, vanno assunte, agli effetti del valore della produzione assoggettabile a Irap, secondo le regole di quantificazione e imputazione temporale valevoli ai fini dell’Irpef. È il caso, ad esempio, dell’ammortamento anticipato non imputato fra i costi del conto economico ma accantonato in apposita riserva, il cui importo si rende deducibile, ai sensi dell’art. 67 del Tuir, anche agli effetti della determinazione del valore della produzione; dei proventi immobiliari che in base all’art. 57 del Tuir concorrono a formare il reddito d’impresa secondo le disposizioni relative ai redditi fondiari (con conseguente irrilevanza delle componenti positive e negative imputate al conto economico); delle spese di rappresentanza, ammesse in deduzione agli effetti dell’IRAP nei limiti previsti dall’art.74 del Tuir, ecc. Analogamente, in caso di componenti positive e negative classificabili nelle indicate voci di conto economico la cui imputazione fiscale sia stata rinviata, in tutto o in parte, anche a scelta del contribuente, i relativi importi concorrono a formare il valore della produzione rilevante ai fini IRAP nello stesso periodo d’imposta in cui ne avviene l’imputazione ai fini del reddito d’impresa.

Le componenti che, pur non concorrendo alla formazione del reddito di impresa imponibile ai fini Irpef, assumono rilievo, in ragione della diversa disciplina impositiva, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, vanno assunte così come risultanti dai dati contabili. Può essere, per ciò che attiene alle componenti positive, il caso dei proventi di cui all’articolo 58 del Tuir eventualmente classificabili in una delle voci di conto economico rilevanti ai fini IRAP ovvero, per ciò che attiene alle componenti negative, di un onere fiscale, quale ad esempio l’ICI, classificabile fra i costi diversi di gestione di cui alla voce B14 del conto economico ma non riconosciuto in deduzione ai fini dell’Irpef.

Per converso, si precisa che le eventuali componenti positive e negative rilevanti ai fini della determinazione del reddito d’impresa assoggettabile a Irpef, ma non costituenti componenti classificabili nelle indicate voci contabili, non assumono rilievo ai fini del valore della produzione assoggettabile a IRAP. Così, ad esempio, non costituisce componente positiva dell’IRAP la rendita catastale degli immobili di cui all’articolo 57 del Tuir assunta a tassazione ai fini del reddito di impresa in assenza di proventi effettivamente conseguiti (immobili sfitti), ferma restando l’irrilevanza delle componenti negative afferenti tali immobili imputate al conto economico. Analogamente, non rilevano ai fini IRAP gli importi ammessi in deduzione a titolo di spese non documentate dall’art. 79, commi 7 e 8, del Tuir.

I soggetti in contabilità ordinaria dovranno indicare in colonna 1, in relazione a ciascuna componente positiva e negativa, i valori contabili risultanti dal conto economico riclassificati secondo lo schema previsto dall’articolo 2425 del codice civile e sulla base dei criteri contenuti nel richiamato documento di interpretazione del principio contabile n. 12. Naturalmente, tale riclassificazione non si rende necessaria ove il conto economico risulti già redatto in conformità al suddetto schema e ai criteri di classificazione suindicati. Nelle colonne 2 e 3 vanno indicate le eventuali variazioni in aumento e in diminuzione derivanti dall’applicazione delle diverse regole di quantificazione e imputazione temporale valevoli agli effetti del reddito di impresa ovvero di quelle specificamente applicabili ai fini dell’IRAP.

In colonna 4 va indicato il valore rilevante agli effetti dell’IRAP.

I soggetti in contabilità semplificata, incluse le " imprese minime", devono compilare la sola colonna 4 ("Valori IRAP"), indicando in tale colonna le componenti positive e negative desunte dalle scritture contabili direttamente riclassificate agli effetti dell’IRAP.

Ai fini della determinazione del valore della produzione assoggettabile a IRAP dei soggetti tenuti alla compilazione della presente sezione, assumono rilievo le seguenti componenti positive e negative:

rigo RQ1, ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell’attività esercitata. Vanno inclusi in tale voce i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili e per i quali il contribuente si sia avvalso delle disposizioni relative al c.d. "ravvedimento operoso" ai fini penali o ai fini amministrativi. Non devono invece essere inclusi i ricavi eventualmente evidenziati in sede di dichiarazione dei redditi ai fini dell’adeguamento ai parametri ai sensi dell’art. 3, comma 126, della L. n. 662 del 1996;

rigo RQ2, importo complessivo (di segno positivo o negativo) delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;

rigo RQ3, importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione;

rigo RQ4, incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni. Per le imprese in contabilità semplificata tale componente assume rilievo nei limiti dei costi iscritti nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell’IVA in aumento del costo dei cespiti;

rigo RQ5, altri ricavi e proventi ordinari, inclusi i contributi in conto esercizio ed esclusi comunque i proventi di tipo finanziario (interessi, dividendi, profitti su realizzo di titoli, etc...). In tale rigo vanno incluse anche le plusvalenze derivanti dal realizzo di beni considerati strumentali ai fini delle imposte sui redditi, anche se costituenti componenti straordinarie, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di plusvalenze realizzate in anni precedenti e rateizzate, va indicata, eventualmente, la sola quota di competenza del 1997. Vanno indicate in colonna 3 di tale rigo le sopravvenienze e insussistenze correlate a elementi del conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP (come nel caso di fondi per rischi ed oneri rivelatisi esuberanti);

rigo RQ7, costi per materie prime, sussidiarie e merci;

rigo RQ8, costi per servizi. In tale voce vanno indicati anche i costi sostenuti dall’impresa per i servizi collegati alle trasferte dei dipendenti (quali quelli per vitto, alloggio e trasporti), a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall’impresa ovvero rimborsati dalla stessa a pié di lista al dipendente (con esclusione delle indennità chilometriche). Non sono deducibili le indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dal comma 5 dell’art. 48 del Tuir. Si ricorda che ai sensi del citato art. 11, comma 1, lett. c), n. 3), del D.Lgs. n. 446 del 1997, non sono deducibili, fra l’altro, i costi per collaborazioni coordinate e continuative (classificabili, secondo i criteri previsti dal richiamato documento di interpretazione del principio contabile n. 12 nella voce B7 del conto economico). Tali costi sono tuttavia deducibili nel caso in cui la prestazione di collaborazione sia resa da un soggetto nell’ambito della propria attività artistica o professionale e, quindi, costituiscano per tale soggetto elementi tassabili ai fini dell’IRAP. Si ricorda, inoltre, che non sono ammessi in deduzione ai fini IRAP i costi sostenuti per l’impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l’impresa;

rigo RQ9, costi per il godimento di beni di terzi. Si ricorda che per i beni utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. Tale quota é pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l’importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing;

rigo RQ10, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali;

rigo RQ11, ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;

rigo RQ12, importo complessivo delle variazioni (di segno positivo e negativo) delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci;

rigo RQ13, oneri diversi di gestione. In colonna 2 di tale rigo vanno indicate le perdite su crediti e le sopravvenienze passive correlate a voci del conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP;

rigo RQ14, accantonamenti effettuati ai sensi degli articoli 70, comma 3 (limitatamente a quelli relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia) e 73, commi 1, 2 e 3 del Tuir. Per le imprese in contabilità semplificata rilevano unicamente le quote relative alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, sempreché risultino iscritte nei registri di cui all’articolo 18, comma 1, del DPR n. 600 del 1973;

rigo RQ16, deduzioni spettanti ai sensi dell’art.11, comma 1, lett. b), del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. Si tratta, in particolare: dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo), deducibili per il loro intero ammontare; delle spese relative agli apprendisti, anch’esse integralmente deducibili e, nei limiti del 70 per cento, delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro. Nel campo 4 va indicato l’importo complessivo di tale deduzioni.

 

1.3 Sezione II - Società esercenti attività agricola

Questa sezione va compilata dalle società semplici titolari di reddito agrario di cui all’art. 29 del Tuir, dalle società di persone ed equiparate esercenti attività di allevamento di animali che determinano il reddito eccedente i limiti dello stesso art. 29 secondo le disposizioni del successivo art. 78 del Tuir nonché da quelle che esercitano attività di agriturismo che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all’art. 5 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

Come già precisato, tali soggetti possono optare per la determinazione del valore della produzione secondo i criteri ordinari. In tal caso, dovrà essere compilata la sezione I e barrata la apposita casella "produttori agricoli".

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, non sono soggetti passivi IRAP i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti Iva, ai sensi dell’art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972 , a condizione che non abbiano rinunciato al regime di esonero ai sensi dell’ultimo periodo del citato comma 6 dell’art. 34. Pertanto detti soggetti, sempreché non svolgenti altre attività rilevanti ai fini del tributo, non sono tenuti alla compilazione del quadro RQ.

Si precisa, tuttavia, che assumono veste di soggetti passivi anche i produttori agricoli che, pur avendo beneficiato nell’anno 1997 del regime di esonero (essendo il volume di affari relativo all’anno precedente non superiore a 20 milioni), hanno tuttavia conseguito nello stesso anno un volume d’affari superiore a 5 milioni ovvero a 15 milioni (qualora trattasi di soggetti che esercitano la propria attività esclusivamente in comuni montani con meno di 1000 abitanti e in zone con meno di 500 abitanti ricomprese negli altri comuni montani individuati sulla base dell’articolo 16 della L. 31 gennaio 1994, n. 97).

Nel rigo RQ18 va indicato l’ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini dell’Iva.

Nel rigo RQ19 va indicato l’ammontare degli acquisti inerenti l’attività agricola, soggetti a registrazione ai fini dell’Iva. Si precisa che, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. c), n. 6, del D.Lgs. n. 446 del 1997, nell’ammontare degli acquisti non devono essere compresi gli interessi passivi inclusi nei canoni di locazione finanziaria. Tali interessi sono determinati in misura pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l’importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.

Nel rigo RQ20 va indicato:

• nel campo 1, l’ammontare dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;

• nel campo 2, le spese relative agli apprendisti;

• nel campo 3, il 70 per cento delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro;

• nel campo 4, la somma degli importi dei campi 1, 2 e 3.

 

1.4 Sezione III - Società semplici associazioni esercenti arti e professioni

La sezione terza va compilata dalle società semplici e dalle associazioni esercenti arti e professioni di cui all’art.49, comma 1, del Tuir, per le quali, ai sensi dell’art.8 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, la base imponibile si determina sottraendo dall’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta l’ammontare dei costi inerenti all’attività sostenuti nello stesso periodo d’imposta, compreso l’ammortamento dei beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente.

Anche per tali soggetti vale la previsione dell’art. 11, comma 1, lettera a), del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, in base alla quale le componenti positive e negative del valore della produzione si assumono secondo le regole applicabili ai fini della determinazione dei relativi redditi di lavoro autonomo.

Ai fini della compilazione della presente sezione, pertanto, nel rigo RQ22, va riportata la somma degli importi indicati ai righi RC3, RC4 e RC5 della dichiarazione dei redditi (con esclusione dei compensi dichiarati per adeguamento ai parametri ai sensi dell’art. 3, comma 126 della citata L. n. 662 del 1996).

Nel rigo RQ23 va indicato l’importo complessivo dei seguenti costi ammessi in deduzione:

• quote di ammortamento e spese per acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a 1.000.000 (di cui al rigo RC7 della dichiarazione dei redditi);

• canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili, al netto degli oneri finanziari (importo di col. 2 del rigo RC8, al netto dell’importo indicato in col. 1 dello stesso rigo);

• canoni di locazione semplice e/o di noleggio di beni mobili (importo di rigo RC9);

• spese relative a immobili (importo di rigo RC10); nel caso di immobile utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria stipulato prima del 15 giugno 1990, l’importo deducibile va assunto al netto degli oneri finanziari. La quota dei predetti oneri é pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l’importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.

• compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti all’attività professionale o artistica (importo di rigo RC13);

• spese per consumi di energia elettrica, telefoniche, etc... (importo di rigo RC16);

• spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, di rappresentanza e altre spese (importi deducibili indicati in colonna 2 dei righi da RC17 a RC20).

Nel rigo RQ24 vanno indicati gli importi delle deduzioni spettanti ai sensi della citata lett. b) del comma 1 dell’art.11 del D.Lgs. n. 446 del 1997.

Si tratta, in particolare: dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, deducibili per il loro intero ammontare; delle spese relative agli apprendisti, anch’esse integralmente deducibili e, nei limiti del 70 per cento, delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro. Nel campo 4 va indicato l’importo complessivo di tali deduzioni.

 

1.5 Sezione IV - Determinazione e riparto della base imponibile

La presente sezione va utilizzata per la determinazione e il riparto territoriale della base imponibile e della corrispondente imposta.

Il riparto del valore della produzione netta su base regionale va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all’ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione apportanti esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione stessa e operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, rispetto all’ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti.

Ai fini del calcolo proporzionale, le retribuzioni vanno assunte nell’importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali a norma dell’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Si comprendono nelle retribuzioni anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente prestazioni di lavoro, si assumono nell’importo contrattualmente spettante.

Si precisa che, ai fini della ripartizione territoriale, l’ammontare delle retribuzioni va diminuito della parte di esse riferibile ai dipendenti propri distaccati presso terzi e, per converso, aumentato degli oneri sostenuti per il personale di terzi impiegato in regime di distacco.

L’ammontare complessivo delle retribuzioni e degli altri importi suindicati, va riportato nel rigo RQ26.

La stessa regola di ripartizione fra le varie regioni del valore della produzione netta si applica anche per determinare la quota di tale valore eventualmente derivante da attività produttive svolte all’estero, mediante stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse ivi operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, non assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale.

Si ricorda che si considera prodotta all’estero anche l’attività esercitata mediante l’utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all’art. 1, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. Pertanto, la quota parte del valore della produzione attribuibile all’utilizzo di dette navi, da determinarsi a norma dell’art. 5 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, va esclusa dalla tassazione.

Per effetto di quanto previsto dall’art. 12, comma 2, secondo periodo, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, la regola sopraillustrata si applica ai fini della ripartizione del valore della produzione netta dei soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività nel territorio di più regioni.

Si precisa che, in virtù di quanto previsto dallo stesso comma 2 dell’art. 4 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, se l’attività esercitata nel territorio di regioni diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo (ovvero esercitata all’estero) non è svolta con l’impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere nei confronti di tali regioni al riparto del valore della produzione.

Per i soli soggetti che svolgono attività agricola nei limiti dell’art. 29 del Tuir, la ripartizione del valore della produzione netta derivante da tale attività si effettua in misura proporzionalmente corrispondente all’estensione dei terreni ubicati nel territorio della regione (o provincia) ovvero all’estero.

Nel rigo RQ27 va indicata l’estensione complessiva dei terreni, calcolata in ettari.

Nei righi da RQ28 a RQ30, va indicato:

• nella colonna 1, l’ammontare del valore della produzione così come risultante dalle precedenti sezioni;

• nella colonna 2, l’ammontare del valore della produzione relativo all’attività svolta all’estero, escluso dalla formazione della base imponibile IRAP;

• nella colonna 3, deve essere indicata la differenza tra l’ammontare di colonna 1 e quello di colonna 2.

Nel rigo RQ31 va indicato il totale degli importi indicati nei righi da RQ38 a RQ42, colonna 3.

Nel rigo RQ32 va indicata la quota di valore della produzione derivante dalla partecipazione a GEIE (gruppo economico di interesse europeo). Tale quota, si precisa, è attribuita dal GEIE, ai sensi dell’art. 13 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, direttamente al netto delle deduzioni spettanti ai sensi della richiamata lett. b) del comma 1 dell’art. 11 nonché ai sensi dei commi 1 e 3 dell’art. 17 dello stesso decreto.

Nei righi RQ33 e RQ34 va indicata, rispettivamente, la quota dell’importo indicato nel rigo RQ31, col. 3, soggetto alla ordinaria aliquota del 4, 25 per cento e quello soggetto, invece, all’aliquota del 2,5 per cento applicabile nei riguardi dei soggetti che operano nel settore agricolo, intendendosi per tali i soggetti che esercitano attività agricole nei limiti di cui all’art. 29 del Tuir.

Nei righi da RQ35 a RQ55 devono essere indicati:

• nella colonna 1, il codice regione ovvero della provincia (vedere tabella 1);

• nella colonna 2, il valore della produzione imputabile a ciascuna regione o provincia;

• nella colonna 3, la riduzione spettante ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997, ai soggetti fruenti, alla data del 1° gennaio 1998, di uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dell’imposta locale sui redditi (nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalle singole leggi di esonero). Per detti soggetti, il valore prodotto nel territorio della regione ove è ubicato lo stabilimento o l’impianto cui il regime agevolativo si riferisce, determinato a norma degli articoli 4 e 5, è ridotto per il residuo periodo di applicabilità del detto regime di un ammontare pari al reddito che ne avrebbe fruito;

• nella colonna 4, la differenza tra l’importo indicato in colonna 2 e quello della colonna 3. In tale colonna, inoltre, va indicato, in corrispondenza della regione o provincia di produzione, le quote di valore della produzione derivante dalla partecipazione a GEIE, indicate nel rigo RQ32;

• nella colonna 5, il codice aliquota: indicare 1 in caso di aliquota ordinaria (4,25 per cento); indicare 2, in caso di aliquota ridotta (2,5 per cento);

• nella colonna 6, l’imposta lorda relativa a ciascuna regione o provincia;

• nella colonna 7, le detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 17, comma 3, e 18, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997. In particolare, si fa presente che ai sensi dell’art. 17, comma 3, ai soggetti che svolgono attività produttive attraverso stabilimenti industriali tecnicamente organizzati impiantati nel territorio del Mezzogiorno, definiti dall’articolo 1 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, spetta una detrazione dall’imposta di ammontare pari, rispettivamente, al 2 per cento dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalle dichiarazioni presentate ai fini fiscali relative al 1997, qualora sussistano le condizioni per l’applicazione delle disposizioni relative alla fiscalizzazione degli oneri sociali.

L’art. 18, comma 1, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, sostituendo il comma 210 dell’art. 2 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, dispone che per le iniziative produttive intraprese, a decorrere dal 1° gennaio 1997, nei territori di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 1995, n. 104, è riconosciuta, fra l’altro, per l’anno di inizio di attività e per i due successivi, la riduzione al 50 per cento dell’imposta regionale sulle attività produttive; la riduzione non può essere superiore a 5 milioni dell’imposta dovuta per ciascun anno. Per le iniziative produttive intraprese nelle aree territoriali di cui all’obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, le predette disposizioni si applicano per l’anno di inizio di attività e per i cinque successivi;

• nella colonna 8, la differenza tra l’importo indicato in colonna 6 e quello della colonna 7, che costituisce l’imposta netta spettante a ciascuna regione o provincia.

Si precisa che la ripartizione su base territoriale del valore della produzione indicato nel rigo RQ33 e nel rigo RQ34 può essere effettuata anche avendo riguardo alla dislocazione del personale dipendente e assimilato ovvero alla ubicazione ed estensione dei terreni relativa allo stesso anno 1998 anziché a quella relativa al 1997.

 

1.6 Sezione VII - Calcolo dell’acconto

In base all’art. 31 del D.Lgs. n. 446 del 1997, è dovuto per l’anno 1998 un acconto in misura pari al 120 per cento dell’imposta figurativa liquidabile sul valore della produzione netta realizzato nel 1997, quale risulta dal rigo RQ56. Pertanto nel rigo RQ57 va indicato il 120 per cento dell’importo di rigo RQ56. L’importo così determinato può essere tuttavia ridotto qualora ricorrano le condizioni per l’applicazione della c.d. "clausola di salvaguardia" di cui al comma 3 dell’art. 45 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997.

Le condizioni per fruire della riduzione dell’acconto, in relazione alle diverse classi di base imponibile, sono indicate nel prospetto di riportato alla fine delle presenti istruzioni.

In particolare, il contribuente dovrà anzitutto confrontare l’importo della imposta netta figurativa indicata nel rigo RQ56 (senza maggiorazione al 120 per cento) con l’importo complessivo dei tributi e contributi aboliti (da indicare, in caso di riduzione dell’acconto, nell’apposito spazio del rigo RQ58).

Nel caso in cui la differenza tra l’importo dell’IRAP figurativa e l’importo dei tributi e contributi aboliti relativi al 1997 non superi, in termini percentuali, il cinquanta per cento di tale secondo importo, la "clausola di salvaguardia" non si rende applicabile.

Ove, invece, tale condizione preliminare si realizzi, il contribuente dovrà individuare, in funzione delle diversi classi di base imponibile IRAP, il limite minimo, in termini assoluti, del maggior carico impositivo oltre il quale è possibile fruire della riduzione dell’acconto.

Per la verifica delle condizioni di applicabilità della "clausola di salvaguardia" può utilizzarsi lo schema di calcolo riportato alla fine delle presenti istruzioni.

Si precisa, che il contribuente ha, comunque, la facoltà di calcolare l’acconto per l’anno 1998 sulla base dell’imposta che globalmente prevede di determinare per tale anno di competenza. Peraltro, in questo caso resta ferma l’applicazione, ai fini del regime sanzionatorio, delle disposizioni del comma 2 dell’art. 4 del D.L. n. 69 del 1989, convertito dalla L. n. 154 dello stesso anno, avendo riguardo alla misura dell’acconto (120 per cento) e delle singole rate (50 per cento).

Nel rigo RQ60 indicare il 50 per cento dell’importo riportato al rigo precedente ovvero dell’importo dell’imposta che prevede di liquidare per l’anno 1998. Nel caso in cui il valore della produzione netta sia ripartita tra più regioni l’importo della prima rata di acconto dovuto da versare a ciascuna di esse e da indicare in delega unificata si ottiene moltiplicando l’imposta dovuta alla regione in esame indicato nella colonna 8 per il risultato del rapporto dei valori espressi nei righi RQ60 e RQ56.

Si precisa che l’acconto è dovuto se di importo superiore a lire centomila. Si precisa inoltre che deve procedersi al versamento di entrambe le rate anche se l’acconto dovuto è inferiore a lire 502.000.

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