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Mod. 760/RQ/IRAP

Prospetto per la determinazione dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive (D.Lgs. n. 446 del 1997).

Premessa

Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha istituito l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e ha disposto, contestualmente, l’abolizione dell’ILOR, dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese, della tassa di concessione governativa per l’attribuzione della partita IVA, dell’ICIAP, nonché dei contributi per il servizio sanitario nazionale e di altri prelievi contributivi minori.

Presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni, ovvero alla prestazione di servizi. L’attività esercitata dalle società e dagli enti residenti costituisce in ogni caso presupposto impositivo.

La nuova imposta regionale, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini dell’IRPEG, si applica a partire dall’esercizio in corso al 1° gennaio 1998.

Per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, la nuova imposta si applica dall’esercizio in corso alla stessa data del 1° gennaio 1998 solo se tale esercizio sia iniziato dopo il 30 settembre 1997 (ad esempio: esercizio 1° ottobre 1997 - 30 settembre 1998). Ove tale esercizio sia iniziato prima del 1° ottobre 1997, l’IRAP si applicherà a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso alla data del 1° gennaio 1998.

Si precisa che in caso di periodo d’imposta iniziato dopo il 30 settembre 1997 e chiuso entro il 31 dicembre 1997 (come nell’ipotesi di soggetti neocostituiti ovvero di trasformazione di società di persone in società di capitali) continua ad applicarsi la previgente disciplina impositiva e contributiva fatta eccezione per l’imposta sul patrimonio netto delle imprese la cui applicazione è venuta comunque a cessare con il periodo d’imposta in corso al 30 settembre 1997.

L’art. 31 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 disciplina l’obbligo del versamento in acconto per il primo periodo di applicazione della nuova imposta regionale così come sopra individuato. L’acconto, da versare in due rate di pari importo entro gli stessi termini previsti per i versamenti in acconto dell’IRPEG, va calcolato avendo riguardo all’IRAP liquidabile in relazione al periodo d’imposta precedente a quello di decorrenza della nuova disciplina.

Per la determinazione dell’importo costituente base di calcolo dell’acconto (c. d. imposta figurativa), è stato predisposto il presente prospetto che deve essere allegato al modello di dichiarazione dei redditi Mod. 760 relativo al suddetto periodo d’imposta anteriore a quello di applicazione dell’IRAP.

L’obbligo dell’acconto sorge anche per i soggetti in liquidazione, sia se iniziata nel 1998, sia se iniziata nel 1997 e ancora in corso nel 1998. In questo secondo caso, l’imposta figurativa è determinata con riferimento al valore della produzione della frazione di esercizio 1997 compresa tra la data di inizio della liquidazione e la data di chiusura dello stesso esercizio 1997.

In caso di fallimento e liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti alla presentazione del quadro RQ e al versamento in acconto dell’imposta figurativa. In assenza di esercizio provvisorio non sussiste l’obbligo di versamento in acconto, non verificandosi il presupposto impositivo.

Il prospetto è suddiviso in sette sezioni. Le prime tre, collocate nella prima facciata, attengono alla indicazione delle componenti positive e negative rilevanti, per le diverse categorie di soggetti, ai fini della determinazione del valore della produzione lorda. La quarta sezione attiene all’indicazione delle deduzioni applicabili alla generalità dei soggetti e di quelle specificamente riguardanti le cooperative sociali, ai fini della determinazione del valore della produzione netta.

La quinta sezione attiene al riparto su base territoriale del valore della produzione netta e dell’imposta spettante a ciascuna regione.

La sesta sezione concerne i dati relativi al calcolo dell’acconto e all’eventuale applicazione della c. d. "clausola di salvaguardia" di cui all’art. 45 del citato D.Lgs. n. 446.

Ciò premesso, si forniscono gli opportuni chiarimenti per la compilazione del prospetto e per il versamento dell’acconto IRAP.

 

Sezione I - Imprese industriali e commerciali

La sezione I del presente prospetto deve essere compilata dalle società di capitali e dagli enti commerciali residenti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 87, comma 1, del Tuir, svolgenti attività diverse da quelle finanziarie e assicurative (imprese industriali e commerciali in genere). Tale sezione va compilata anche dalle società nonché dagli enti commerciali non residenti per l’attività esercitata nel territorio delle regioni per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione, base fissa o ufficio, ovvero esercenti imprese agricole nel territorio stesso.

Per la determinazione della base imponibile di tali soggetti, assumono rilievo, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, le componenti positive classificabili nelle voci del valore della produzione di cui al comma 1, lett. A), dell’art. 2425 del codice civile e le componenti negative classificabili nelle voci dei costi della produzione indicati nei numeri 6, 7, 8, 10 lettere a) e b), 11 e 14 della lettera B) dello stesso comma 1 dell’art. 2425.

Stante il rinvio operato dall’art. 11, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446, alla classificazione delle suddette componenti positive e negative secondo corretti principi contabili, assumono rilievo, agli effetti della determinazione della base imponibile Irap, i criteri di classificazione dei ricavi e dei costi contenuti nel documento interpretativo del principio contabile n. 12 (concernente "Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi") il cui testo viene riportato in appendice alle presenti istruzioni.

Si precisa, comunque, che l’eventuale collocazione di una componente negativa rilevante ai fini dell’Irap in una voce di conto economico diversa da quella prevista in base ai criteri di classificazione contenuti nel richiamato documento non ne pregiudica la deducibilità. Analogamente, l’eventuale diversa collocazione nel conto economico di una componente positiva rilevante, non ne comporta l’intassabilità.

Per effetto della lettera a) dello stesso art. 11 del D.Lgs. n. 446, le componenti positive e negative della base imponibile IRAP si assumono in conformità delle norme concernenti la determinazione del reddito di impresa ai fini delle imposte sui redditi. Tale disposizione si applica alle componenti positive e negative classificabili nelle indicate voci contabili e rilevanti anche per la determinazione del reddito d’impresa, le quali, pertanto, vanno assunte, agli effetti del valore della produzione assoggettabile a Irap, secondo le regole di quantificazione e imputazione temporale valevoli ai fini dell’Irpeg.

È il caso, ad esempio, dell’ammortamento anticipato non imputato fra i costi del conto economico ma accantonato in apposita riserva, il cui importo si rende deducibile, ai sensi dell’art. 67 del Tuir, anche agli effetti della determinazione del valore della produzione; dei proventi immobiliari che, in base all’art. 57 del Tuir, concorrono a formare il reddito d’impresa secondo le disposizioni relative ai redditi fondiari (con conseguente irrilevanza delle componenti positive e negative imputate al conto economico); delle spese di rappresentanza, ammesse in deduzione agli effetti dell’IRAP nei limiti previsti dall’art.74 del Tuir, ecc. Analogamente, in caso di componenti positive e negative classificabili nelle indicate voci di conto economico la cui imputazione fiscale sia stata rinviata, in tutto o in parte, anche a scelta del contribuente, i relativi importi concorrono a formare il valore della produzione rilevante ai fini IRAP nello stesso periodo d’imposta in cui ne avviene l’imputazione ai fini del reddito d’impresa.

Le componenti che, pur non concorrendo alla formazione del reddito di impresa imponibile ai fini Irpeg, assumono rilievo, in ragione della diversa disciplina impositiva, ai fini della determinazione della base imponibile Irap, vanno assunte così come risultanti dai dati contabili. Può essere, per ciò che attiene alle componenti positive, il caso dei proventi esclusi dalla formazione del reddito d’impresa ai sensi dell’art. 58 del Tuir ed eventualmente classificabili in una delle voci di conto economico rilevanti ai fini IRAP ovvero, per ciò che attiene alle componenti negative, di un onere fiscale, quale ad esempio l’ICI, classificabile fra i costi diversi di gestione di cui alla voce B14 del conto economico ma non riconosciuto in deduzione ai fini dell’Irpeg.

Per converso, si precisa che le eventuali componenti positive e negative, rilevanti ai fini della determinazione del reddito d’impresa assoggettabile a Irpeg, ma non costituenti componenti del risultato economico classificabili nelle indicate voci contabili, non assumono rilievo ai fini del valore della produzione assoggettabile a Irap. Così, ad esempio, non costituisce componente positiva dell’Irap la rendita catastale degli immobili di cui all’articolo 57 del Tuir assunta a tassazione ai fini del reddito di impresa in assenza di proventi effettivamente conseguiti (immobili sfitti), ferma restando l’irrilevanza delle componenti negative afferenti tali immobili imputate al conto economico.

Ai fini della compilazione si precisa che in colonna 1, in relazione a ciascuna componente positiva e negativa, vanno indicati i valori contabili risultanti dal conto economico riclassificati secondo lo schema previsto dall’articolo 2425 del codice civile e sulla base dei criteri contabili sopra indicati. Naturalmente, tale riclassificazione non si rende necessaria ove il conto economico risulti già redatto in conformità al suddetto schema e ai suddetti criteri di classificazione dei costi e dei ricavi.

Nelle colonne 2 e 3 vanno indicate le eventuali variazioni in aumento e in diminuzione derivanti dall’applicazione delle diverse regole di quantificazione e imputazione temporale valevoli agli effetti del reddito di impresa ovvero di quelle specificamente applicabili ai fini dell’IRAP.

In colonna 4 va indicato il valore rilevante agli effetti dell’imposta.

Ai fini della determinazione del valore della produzione assoggettabile a IRAP dei soggetti tenuti alla compilazione della presente sezione, assumono rilievo le seguenti componenti positive e negative:

• rigo RQ1, ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell’attività esercitata. Vanno inclusi in tale voce i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili e per i quali il contribuente si sia avvalso delle disposizioni relative al c.d. "ravvedimento operoso" ai fini penali o ai fini amministrativi. Non devono invece essere inclusi i ricavi eventualmente evidenziati in sede di dichiarazione dei redditi ai fini dell’adeguamento ai parametri ai sensi dell’art. 3, comma 126, della L. n. 662 del 1996;

• rigo RQ2, importo complessivo (di segno positivo o negativo) delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;

• rigo RQ3, importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione;

• rigo RQ4, incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni;

• rigo RQ5, altri ricavi e proventi ordinari, inclusi i contributi in conto esercizio ed esclusi comunque i proventi di tipo finanziario (interessi, dividendi, profitti su realizzo di titoli, ecc.). In tale rigo vanno incluse in ogni caso le plusvalenze derivanti dal realizzo di beni considerati strumentali ai fini delle imposte sui redditi, anche se costituenti componenti straordinarie della gestione, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di plusvalenze realizzate in anni precedenti e rateizzate, va indicata, eventualmente, la sola quota di competenza del 1997. Si ricorda che non costituiscono componenti tassabili ai fini IRAP, gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale dipendente distaccato presso terzi. Vanno indicate in colonna 3 di tale rigo le sopravvenienze e insussistenze correlate a elementi del conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP (come nel caso di fondi per rischi ed oneri rivelatisi esuberanti);

• rigo RQ6, costi per materie prime, sussidiarie e merci;

• rigo RQ7, costi per servizi. In tale voce vanno indicati anche i costi per i servizi collegati alle trasferte dei dipendenti (quali quelli per vitto, alloggio e trasporti), a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall’impresa ovvero rimborsati dalla stessa al dipendente a piè di lista (con esclusione delle indennità chilometriche). Non sono, quindi, deducibili le indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dal comma 5 dell’articolo 48 del Tuir. Si ricorda che ai sensi del citato art. 11, comma 1, lett. c), n. 3), del D.Lgs. n. 446 del 1997, non sono deducibili, fra l’altro, i costi per collaborazioni coordinate e continuative (classificabili, secondo i criteri previsti dal richiamato documento di interpretazione del principio contabile n. 12, nella voce B7 del conto economico). Tali costi sono tuttavia deducibili nel caso in cui la prestazione di collaborazione sia resa da un soggetto nell’ambito della propria attività artistica o professionale e, quindi, costituiscano per tale soggetto elementi tassabili ai fini dell’Irap. Si ricorda, inoltre, che non sono ammessi in deduzione ai fini Irap i costi sostenuti per l’impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l’impresa;

• rigo RQ8, costi per il godimento di beni di terzi; si ricorda che per i beni utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. Tale quota è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l’importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto;

• rigo RQ9, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali;

• rigo RQ10, ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;

• rigo RQ11, importo complessivo delle variazioni (di segno positivo e negativo) delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci;

• rigo RQ12, accantonamenti effettuati ai sensi degli articoli 70, comma 3 (limitatamente a quelli relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia) e 73, commi 1, 2 e 3 del Tuir.

In tale rigo vanno indicate le minusvalenze relative a beni strumentali, anche se costituenti componenti straordinarie, con esclusione comunque di quelle realizzate in sede di cessione di aziende, complessi o rami aziendali;

• rigo RQ13, gli oneri diversi di gestione. In colonna 2 di tale rigo vanno indicate le perdite su crediti e le sopravvenienze passive correlate a voci del conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP;

Il rigo RQ14 va compilato dalle società cooperative edilizie a proprietà indivisa le quali, ai sensi dell’art. 17, comma 4, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, determinano il valore della produzione assoggettabile a Irap secondo le regole dettate dai commi 1 e 2 dell’art. 10 dello stesso decreto. Tale disciplina si applica anche ai soggetti della specie a proprietà divisa, limitatamente al periodo antecedente il frazionamento del mutuo.

In tale rigo deve essere, pertanto, indicato l’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 47 del Tuir, dei compensi per collaborazioni coordinate e continuative nonché per prestazioni di lavoro non esercitato abitualmente. Si precisa che le retribuzioni vanno assunte in misura pari all’ammontare imponibile ai fini previdenziali determinato a norma dell’art. 12 del D.P.R. 30 aprile 1969, n. 153. I compensi relativi a collaborazioni coordinate e continuative devono essere indicati, sempreché non costituenti per il prestatore compensi rientranti nella propria attività professionale o artistica nel senso sopraspecificato (rigo RQ7).

Ai sensi del comma 2 del citato art. 10 del D.Lgs. n. 446 del 1997, nel caso in cui i soggetti in questione svolgano anche attività commerciali, l’ammontare delle retribuzioni e degli altri compensi da indicare nel rigo RQ14 va ridotto dell’importo di essi specificamente riferibile a tali attività o, in difetto, dell’importo forfetariamente riferibile alle stesse attività in base al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi commerciali rilevanti ai fini Irap e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Resta ferma, in caso di esercizio di attività commerciali, la compilazione, da parte delle suddette cooperative, degli altri righi della sezione prima, secondo le regole sopraindicate.

 

Sezione II - Banche e altri enti e società finanziarie

La presente sezione deve essere compilata dalle banche e dagli altri enti e società finanziari residenti indicati nell’art. 6 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. Tale sezione va inoltre compilata dai corrispondenti soggetti non residenti che svolgono in Italia le attività finanziarie per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione, ufficio o base fissa.

Si precisa che per la determinazione del valore della produzione dei soggetti tenuti a compilare la presente sezione si applicano, oltre alle specifiche regole dettate dal richiamato art. 6 del D.Lgs. n. 446 del 1997, anche le disposizioni comuni contenute nell’art. 11 dello stesso decreto. Nei confronti di tali soggetti volgono, pertanto, con gli opportuni adattamenti, le regole sostanziali illustrate con riferimento alla determinazione della base imponibile delle imprese industriali e commerciali a commento della precedente sezione prima, cui si fa rinvio.

Le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell’art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, come modificato dall’art. 157 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, diversi dalle società di intermediazione mobiliare, dalle società di gestione di fondi comuni di investimento e dalle società di investimento a capitale variabile, determinano la base imponibile, ai sensi del comma 1 del citato art. 6 del D.Lgs. n. 446 del 1997, tenendo conto dei seguenti componenti positivi e negativi:

rigo RQ15, interessi attivi e proventi assimilati di cui alla voce 10 dello schema di conto economico allegato al provvedimento della Banca d’Italia del 16 gennaio 1995 (in prosieguo provvedimento n. 1) e di quello allegato al provvedimento della Banca d’Italia del 31 luglio 1992 (in prosieguo provvedimento n. 2);

rigo RQ16, proventi di azioni o quote rappresentative di partecipazioni a organismi di investimento collettivo di cui alla voce 30 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 20 di quello allegato al provvedimento n. 2. Tali proventi sono quelli che si riferiscono ai fondi aperti, sia nazionali che esteri, di cui alla legge n. 77 del 1983, ai fondi chiusi di cui alla legge n. 344 del 1993, ai fondi immobiliari di cui alla legge n. 86 del 1994 e alle Sicav di cui al D.Lgs. n. 84 del 1992;

rigo RQ17, commissioni attive di cui alla voce 40 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 30 di quello allegato al provvedimento n. 2;

rigo RQ18, saldo positivo di cui alla voce 60 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 40 di quello allegato al provvedimento n. 2;

rigo RQ19, riprese di valore su crediti verso la clientela di cui alla voce 130 del schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 50 di quello allegato al provvedimento n. 2;

rigo RQ20, altri proventi di gestione, diversi dagli importi spettanti a titolo di recupero di oneri del personale proprio distaccato presso terzi, indicati alla voce 70 del schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 70 di quello allegato al provvedimento n. 2;

rigo RQ21, interessi passivi e oneri assimilati di cui alla voce 20 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 10 di quello allegato al provvedimento n. 2;

rigo RQ22, commissioni passive di cui alla voce 50 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 20 di quello allegato al provvedimento n. 2;

rigo RQ23, saldo negativo di cui alla voce 60 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 30 di quello allegato al provvedimento n. 2;

rigo RQ24, spese amministrative di cui alla voce 80 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 40 di quello allegato al provvedimento n. 2, diverse:

– dai costi relativi al personale dipendente, tra i quali vanno ricompresi anche quelli sostenuti per il personale di terzi impiegato in regime di distacco;

– dai compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir;

– dai costi per collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 49, comma 2, lett. a), del Tuir (fatta salva la deducibilità di quelli rientranti per il prestatore nella propria attività professionale o artistica);

– dai compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente ai sensi dell’art. 47 del Tuir.

I canoni di locazione finanziaria indicati in tale voce dagli enti finanziari che redigono il bilancio secondo le disposizioni contenute nel provvedimento della Banca d’Italia del 31 luglio 1992, vanno assunti al netto della quota riferibile agli oneri finanziari. Tale quota è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l’importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata di tale contratto.

rigo RQ25, ammortamenti di beni materiali e immateriali di cui alla voce 90 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 50 di quello allegato al provvedimento n. 2;

rigo RQ26, colonna 1, rettifiche di valore su crediti alla clientela, di cui alla voce 120 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 90 di quello allegato al provvedimento n. 2. Nella colonna 2 vanno indicate le quote, determinate ai sensi dell’art. 71, comma 3, del Tuir, delle svalutazioni dei crediti effettuate negli esercizi precedenti, eccedenti il limite dello 0,50 per cento e deducibili nell’esercizio cui si riferisce la presente dichiarazione e la quota costante determinata al sensi dell’art. 3, comma 107, della L. n. 549 del 1995 nonché l’ammontare delle perdite su crediti deducibili ai sensi nel successivo comma 108 del citato art. 3; in tale colonna va, altresì, indicato l’importo delle svalutazioni e delle perdite su crediti imputato al fondo rischi su crediti sempreché costituito con accantonamenti non dedotti agli effetti della determinazione del reddito d’impresa. Nella colonna 3 va indicato l’importo delle svalutazioni dell’esercizio eccedenti il limite dello 0,50 per cento previsto dall’art. 71, comma 3, del Tuir;

rigo RQ27, rettifiche di valore su crediti impliciti qualora non ricomprese in una delle voci del conto economico sopraindicate;

rigo RQ28, altri oneri di gestione di cui alla voce 110 dello schema di conto economico allegato al provvedimento n. 1 e alla voce 60 di quello allegato al provvedimento n. 2.

Anche per le banche e le società finanziarie capogruppo che redigono il bilancio secondo le disposizioni contenute nel provvedimento della Banca d’Italia del 16 gennaio 1995, si precisa che i canoni di locazione finanziaria vanno assunti al netto della quota riferibile agli oneri finanziari, determinata con la regola indicata in precedenza al rigo RQ24;

rigo RQ29, accantonamenti relativi alle operazioni e interessi a premio e alle indennità per la cessazione di rapporti di agenzia, qualora non siano stati compresi in una delle altre voci di conto economico.

Le medesime modalità di determinazione della base imponibile appena illustrate valgono anche per la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano cambi.

Per le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari diversi dalle banche, abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento indicati nell’art. 1 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 iscritti nell’albo previsto dall’art. 9 del medesimo D.Lgs. n. 415, il valore della produzione è dato dalla differenza tra i proventi e gli oneri indicati nell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997, tenuto conto delle disposizioni del successivo comma 2.

Tali soggetti determinano il valore della produzione computando i seguenti componenti positivi e negativi:

rigo RQ15, interessi attivi e proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine

rigo RQ17, commissioni attive riferite ai servizi prestati dall’intermediario;

rigo RQ20, altri proventi di gestione, esclusi i recuperi di oneri di personale proprio distaccato presso terzi;

rigo RQ21, interessi passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine;

rigo RQ22, commissioni passive riferite ai servizi prestati dall’intermediario;

rigo RQ24, spese amministrative diverse da quelle per il personale dipendente;

rigo RQ25, ammortamenti di beni materiali ed immateriali;

rigo RQ28, altri oneri di gestione;

rigo RQ29, accantonamenti relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia.

Le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari diversi dalle banche che svolgono, ancorché non esclusivamente, attività di intermediazione per conto proprio e/o di collocamento di valori mobiliari con assunzione di garanzia di cui all’art. 1, comma 3, lett. c), del D.Lgs. n. 415 del 1996, determinano il valore della produzione computando, in aggiunta ai componenti sopraindicati, i proventi delle quote di partecipazione a fondi comuni di investimento e Sicav nonché i profitti e le perdite da operazioni finanziarie sui titoli, contratti derivati e valute. Si computano, inoltre, gli interessi attivi e proventi assimilati su titoli di debito e su altri crediti e gli interessi passivi e oneri assimilati su altri debiti.

Le società di gestione dei fondi comuni di investimento, di cui alle leggi 23 marzo 1983, n. 77, 14 agosto 1993, n. 344, 25 gennaio 1996, n. 84, determinano il valore della produzione computando esclusivamente i componenti positivi e negativi indicati nei righi RQ17, RQ20, RQ22, RQ24, RQ25, RQ28 e RQ29.

Le società di investimento a capitale variabile determinano il valore della produzione quale differenza tra la somma delle provvigioni attive conseguite e la somma: delle provvigioni passive a soggetti collocatori per servizi resi alla Sicav, delle spese amministrative diverse da quelle inerenti al personale dipendente, (comprese le spese per consulenza e pubblicità, i canoni di locazione degli immobili e i costi per servizi di elaborazione dati), degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, degli accantonamenti a fronte degli oneri da operazioni a premio e da concorsi a premio e gli accantonamenti relativi alle indennità per la cessazione di rapporti di agenzia.

Le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria iscritte, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, determinano il valore della produzione ai sensi dell'art. 6, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 446 del 1997.

Tali soggetti, tenuti alla redazione del conto economico ai sensi dell'art. 2425 del cod. civ., determinano il valore della produzione applicando i criteri di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997. All’importo così determinato va aggiunta la differenza tra le componenti positive e negative di natura finanziaria.

Pertanto, le società in questione sono tenute a compilare sia la sezione prima e sia la sezione seconda del quadro. In particolare, in tale sezione seconda dovranno trovare indicazione:

rigo RQ15, interessi attivi e proventi assimilati di cui alla voce C16 del conto economico;

rigo RQ16, proventi da partecipazione ai fondi comuni di investimento (di cui alla stessa voce C16 di conto economico);

rigo RQ18, profitti derivanti dal realizzo e rettifiche di valore di attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni, di cui alle voci C17 e D18 del conto economico;

rigo RQ21, interessi passivi e oneri finanziari assimilati, di cui alla voce C17 del conto economico;

rigo RQ23, perdite derivanti dal realizzo e rettifiche di valore (svalutazioni) di attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni.

 

Sezione III - Imprese di assicurazione

La presente sezione deve essere compilata dalle imprese di assicurazione residenti e da quelle non residenti che svolgono attività in Italia per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione, base fissa o ufficio. Tali soggetti determinano il valore della produzione ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs n. 446 del 1997.

Anche nei confronti delle imprese di assicurazione valgono le disposizioni comuni contenute nell’art. 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e si rendono quindi applicabili, con gli opportuni adattamenti, le regole indicate a commento della precedente sezione prima. Per ciò che attiene, in particolare, alla classificazione delle componenti positive e negative secondo corretti principi contabili assumono rilievo le istruzioni impartite dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).

Il richiamato art. 7 del D.Lgs. n. 446 del 1997 opera riferimento, ai fini della individuazione delle componenti positive e negative che concorrono a formare il valore della produzione, alle voci di conto economico da redigere secondo il nuovo schema previsto dal D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173.

Si rileva che le disposizioni contenute in tale provvedimento si applicano, a decorrere dal bilancio dell’esercizio 1998 mentre l’imposta figurativa, costituente base di commisurazione dell’acconto, va calcolata sul valore della produzione dell’esercizio 1997, in relazione al quale si rende ancora applicabile la disciplina contenuta nel D.P.R. 14 dicembre 1978.

Pertanto, per la determinazione del valore della produzione, occorre assumere le poste indicate nelle voci di bilancio dei modelli n. 4 (per il ramo vita) e/o n. 6 (per il ramo danni) classificabili nelle componenti positive e negative previste dall’art. 7 del D.Lgs n. 446.

Allo scopo di agevolare la compilazione della presente sezione, si forniscono di seguito, in relazione alle singole componenti positive e negative, i riferimenti contabili necessari per operare il raccordo tra le voci del conto economico redatto per l’esercizio 1997 e le componenti considerate dal citato art. 7 del D.Lgs. n. 446 del 1997.

Si fa presente che le componenti indicate nell’art. 7 del D.Lgs. n. 446, quali, ad esempio, i ristorni e le partecipazioni agli utili, che non trovano collocazione in un’autonoma voce dello schema di bilancio previsto dal D.P.R. 14 dicembre 1978 andranno rilevate secondo i criteri stabiliti da tale decreto.

Per la determinazione del valore della produzione dei soggetti in questione assumono, in particolare, rilievo:

rigo RQ32, premi dell’esercizio (voce 223), al netto delle cessioni e retrocessioni in riassicurazione (voce 39);

rigo RQ33, altri proventi tecnici (voce 253 e parte della voce 269), al netto delle cessioni e retrocessioni in riassicurazione;

rigo RQ34, proventi derivanti da investimenti in terreni e fabbricati (voci 254 e 255);

rigo RQ35, proventi da altri investimenti diversi da quelli costituiti da azioni o quote (voci 256, 257 e da 259 a 264);

rigo RQ36, riprese di rettifiche di valore su investimenti non durevoli (voci 284 e seguenti);

rigo RQ37, profitti su realizzo di investimenti mobiliari non durevoli (voci da 280 a 282);

rigo RQ38, provvigioni, comprese quelle di incasso, e le altre spese di acquisizione (voce 65). Tale importo va aumentato o diminuito della variazione delle provvigioni di acquisizione non ammortizzate alla chiusura dell’esercizio rispetto a quelle dell’esercizio precedente (differenza tra voce 106 e voce 248) e diminuito delle provvigioni relative ai premi ceduti o retroceduti in riassicurazione (voce 226);

rigo RQ39, oneri relativi ai sinistri comprese le spese di liquidazione (voce 68), al netto di quelli a carico dei riassicuratori (differenza tra voce 47 e voce 229) e i risarcimenti pagati nell’esercizio, al netto di quelli a carico dei riassicuratori (differenza tra voce 57 e voce 229). Tale importo va aumentato o diminuito della variazione delle somme da pagare alla chiusura dell’esercizio rispetto a quelle dell’esercizio precedente (differenza tra voce 82 e voce 196) e aumentato o diminuito della variazione delle somme da pagare a carico dei riassicuratori alla chiusura dell’esercizio rispetto a quelle dell’esercizio precedente (differenza tra voce 18 e voce 235);

rigo RQ40, oneri di gestione degli investimenti (voce 119);

rigo RQ41, rettifiche di valore su investimenti non durevoli (voci 160 e 161);

rigo RQ42, perdite sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli (voci da 155 a 157);

rigo RQ43, importo della variazione delle riserve tecniche obbligatorie dell’esercizio rispetto a quelle dell’esercizio precedente (differenza tra le voci 74 e 182), diminuito o aumentato della variazione delle riserve tecniche a carico dei riassicuratori rispetto a quelle dell’esercizio precedente (differenza tra voce 232 e voce 9).

In tale rigo va altresì indicato l’importo della riserva premi dell’esercizio rispetto a quella dell’esercizio precedente (differenza tra voce 85 e voce 205), diminuito o aumentato della variazione della riserva premi a carico dei riassicuratori rispetto a quella dell’esercizio precedente (differenza tra voce 232 e voce 27) nonché l’importo della riserva sinistri dell’esercizio rispetto a quella dell’esercizio precedente (differenza tra voce 94 e voce 216), diminuito o aumentato della variazione della riserva sinistri a carico dei riassicuratori rispetto a quella dell’esercizio precedente (differenza tra voce 235 e voce 36). In tale rigo va compreso anche il saldo dei movimenti di portafoglio (voci 105 e 247).

Qualora la somma algebrica di detti importi sia negativa, la stessa va indicata con il segno (meno);

rigo RQ44, altri oneri tecnici (voce 110), al netto delle cessioni e retrocessioni in riassicurazione;

rigo RQ45, quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali (voce 144);

rigo RQ46, altre spese amministrative (voci 123 e 124);

rigo RQ47, accantonamenti a fronte degli oneri da operazioni a premio e da concorsi a premio e accantonamenti relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia.

Si ricorda che dalle componenti negative ammesse in deduzione sono comunque esclusi:

– i costi relativi al personale dipendente, tra i quali vanno ricompresi anche quelli sostenuti per il personale di terzi impiegati in regime di distacco;

– i compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’art. 81, comma 1, lett. 1), del Tuir;

– i costi per collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 49, comma 2, lett. a), del Tuir (fatta salva la deducibilità di quelli rientranti per il prestatore nella propria attività professionale o artistica);

– i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente ai sensi dell’art. 47 del Tuir.

– gli oneri finanziari riferibili ai canoni di locazione finanziaria. Detti oneri sono costituiti dalla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l’importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata di tale contratto.

Tra le componenti positive non vanno considerati gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri del personale proprio distaccato presso terzi.

Sezione IV - Determinazione del valore della produzione lorda

In tale sezione va operata la somma algebrica delle componenti positive e negative indicate da ciascun soggetto. L’importo così determinato, da indicare nel rigo RQ50, costituisce il valore della produzione lorda.

 

Sezione V - Deduzioni e quote di produzione netta attribuita dal GEIE

La sezione quinta attiene alla indicazione delle deduzioni spettanti ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b), del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 e ai sensi dei commi 5 e 6 del successivo art. 17 dello stesso decreto.

Nei confronti della generalità dei soggetti, tali deduzioni riguardano:

• rigo RQ51, importo dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo dovuti nel periodo d’imposta;

• rigo RQ52, importo complessivo delle spese relative agli apprendisti impiegati nel periodo d’imposta;

• rigo RQ53, importo, nei limiti del settanta per cento, delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro nel periodo d’imposta.

Il rigo RQ54, è riservato alle cooperative sociali di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b) della legge 8 novembre 1991, n. 381 e alle cooperative di lavoro e agli organismi di fatto di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, alle quali, oltre alle deduzioni eventualmente spettanti in base ai precedenti titoli, é riconosciuto il diritto a specifiche deduzioni. In tale rigo va, in particolare, indicato:

– per le cooperative sociali di cui alla lett. a) del citato art. 1, comma 1, della legge n. 381, e per le cooperative di lavoro e gli organismi di fatto di cui al citato D.P.R. n. 602 del 1970, l’importo del costo del lavoro delle persone svantaggiate di cui all’art. 4 della stessa legge, impiegate nel periodo d’imposta;

– per le cooperative sociali di cui alla lett. b) del citato art. 1, comma 1, della legge n. 381, l’importo pari alla differenza tra l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte e quello calcolato in base ai salari convenzionali. Si precisa che tale importo va assunto, ai fini del calcolo dell’imposta figurativa, per il suo intero ammontare.

Nel rigo RQ56, va indicato l’importo del valore della produzione al netto delle deduzioni operate nella presente sezione. Tale importo costituisce il valore della produzione netta su cui operare il riparto territoriale e la determinazione dell’imposta. In col. 1 di tale rigo va indicata la quota del valore della produzione netta assoggettabile ad aliquota del 2,5 per cento ai sensi dell’art. 45, comma 1, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. L’applicazione di tale aliquota è prevista per i soggetti operanti nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi di cui all’art. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. Si precisa che si considerano operanti nel settore agricolo:

– le società e gli enti in genere svolgenti attività agricola nei limiti dell’art. 29del Tuir, anche se operanti attività in altri settori (industriale, assicurativo...);

– le società cooperative e loro consorzi, iscritti nell’apposita sezione del registro prefettizio che, pur inquadrati nei settori dell’industria o del commercio ai sensi dell’art. 1 della legge n.240 del 1984, trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci, ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall’allevamento di animali, quando per l’esercizio di tali attività ricorrono normalmente e in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità non prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata.

L’importo da indicare nella suddetta col.1 è determinato in proporzione all’ammontare dei ricavi e degli altri proventi riferibili alle attività agricole rispetto all’ammontare complessivo dei ricavi e degli altri proventi rilevanti ai fini dell’IRAP.

Nel rigo RQ57, va indicata la quota di valore della produzione spettante al contribuente che partecipa a un gruppo economico d’interesse europeo (GEIE). Tale quota, si precisa, è attribuita dal GEIE, ai sensi dell’art. 13 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, direttamente al netto delle deduzioni spettanti ai sensi della richiamata lett. b) del comma 1 dell’art. 11 nonché ai sensi dei commi 1 e 3 dell’art. 17 dello stesso D.Lgs. n. 446 del 1997.

 

Sezione VI - Determinazione e ripartizione territoriale della base imponibile e dell’imposta

Nella presente sezione va operata la determinazione e la ripartizione territoriale della base imponibile e della corrispondente imposta netta.

A questi effetti, occorre procedere, anzitutto, al riparto territoriale del valore della produzione al netto delle deduzioni (rigo RQ56), secondo le regole dettate dall’art.4, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, in relazione alle diverse categorie di soggetti.

In particolare, per i soggetti tenuti alla compilazione della sezione prima (Imprese industriali e commerciali), il riparto del valore della produzione netta su base regionale va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all’ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione apportanti esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione stessa e operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, rispetto all’ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti.

Ai fini del calcolo proporzionale, le retribuzioni vanno assunte nell’importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali a norma dell’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Si comprendono nelle retribuzioni anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente prestazioni di lavoro si assumono nell’importo contrattualmente spettante.

Si precisa che ai fini della ripartizione territoriale l’ammontare delle retribuzioni va diminuito della parte di esse riferibile ai dipendenti propri distaccati presso terzi e, per converso, aumentato degli oneri sostenuti per il personale di terzi impiegato in regime di distacco.

L’ammontare complessivo delle retribuzioni e degli altri importi suindicati, va indicato nel rigo RQ58.

La stessa regola di ripartizione fra le varie regioni del valore della produzione netta si applica anche per determinare la quota di tale valore derivante da attività produttive svolte all’estero, mediante stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse ivi operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi (non assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale).

Si considera prodotto all’estero anche il valore della produzione derivante da attività esercitata mediante l’utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all’art. 1, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. Pertanto, la quota parte del valore della produzione attribuibile all’utilizzo di dette navi e determinata a norma dell’art. 5 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, va esclusa dalla tassazione.

Per effetto di quanto previsto dall’art. 12, comma 2, secondo periodo, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, la medesima regola si applica ai fini della ripartizione del valore della produzione netta dei soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività nel territorio di più regioni.

Si precisa che, in base a quanto previsto dallo stesso comma 2 dell’art. 4 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, se l’attività esercitata nel territorio di regioni diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo (ovvero esercitata all’estero) non è svolta con l’impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere nei confronti di tali regioni al riparto del valore della produzione.

Per le banche, ai fini della determinazione del valore della produzione netta imputabile all’attività svolta all’estero - esclusa dalla base imponibile - nonché di quello riferibile a ogni regione in cui è esercitata l’attività, deve farsi riferimento all’ammontare dei depositi in denaro e in titoli costituiti dalla clientela, rispettivamente, presso le filiali operanti all’estero e presso gli sportelli operanti nell’ambito di ciascuna regione.

Per i "depositi in denaro", si deve tener conto della raccolta con soggetti non bancari riconducibile ai seguenti rapporti: depositi a risparmio liberi e vincolati, certificati di depositi e buoni fruttiferi, conti correnti passivi liberi e vincolati; per i "depositi in titoli", si deve tener conto dei titoli (azionari, obbligazionari, altri), di pertinenza di soggetti non bancari, in conto deposito (a custodia, in amministrazione, a garanzia, connessi con l’attività di gestione di patrimoni mobiliari).

Si precisa che i suddetti depositi vanno assunti nell’ammontare risultante alla data di chiusura dell’esercizio.

L’ammontare complessivo dei depositi e titoli raccolti va indicato nel rigo RQ59.

Per le società e gli enti finanziari, diversi dalle banche, ai fini della ripartizione del valore della produzione netta occorre avere riguardo agli "impieghi" - intendendosi per tali i finanziamenti nelle varie forme in uso (credito al consumo, credito con garanzia ipotecaria, factoring, leasing, ecc.) - effettuati dalla sede principale e dalle singole filiali dislocate sul territorio di ciascuna regione o all’estero ovvero agli "ordini", successivamente eseguiti, raccolti dalla sede principale e dalle succursali ubicate nelle varie regioni o all’estero.

Se per la promozione dei contratti la società o ente si avvale di agenti o mandatari, ai fini della ripartizione non assume rilevanza il luogo in cui tali soggetti svolgono l’attività promozionale ma quello della sede in cui l’impiego è effettuato o l’ordine, successivamente eseguito, è raccolto.

L’ammontare complessivo degli "impieghi" e degli "ordini eseguiti" va indicato nel rigo RQ60.

Per le imprese di assicurazione, il riparto del valore della produzione netta si effettua tenendo conto dell’ammontare dei premi raccolti dagli uffici dell’impresa (sede principale, sedi secondarie, ecc.) ubicati in ciascuna regione, rispetto all’ammontare complessivo dei premi raccolti da tutti gli uffici dell’impresa. A tal fine, i premi raccolti da agenti o altri intermediari sono imputabili all’ufficio dell’impresa che gestisce il contratto, indipendentemente dal luogo in cui tali soggetti svolgono l’attività promozionale.

L’ammontare complessivo dei premi raccolti rilevanti ai fini della ripartizione va indicato nel rigo RQ61.

La quota del valore della produzione netta, di cui al rigo RQ56, attribuibile, secondo i criteri sopraindicati, alle attività esercitate all’estero dai soggetti passivi residenti, ed esclusa dalla tassazione, va indicata in colonna 2 del rigo RQ62.

Nei righi da RQ63 a RQ83, vanno indicati i seguenti dati:

in col. 1, il codice identificativo della regione o della provincia (vedere tabella 2);

in col. 2, le quote del valore della produzione netta, costituito dalla differenza tra l’importo di rigo RQ56 e quello di rigo RQ62, col. 2, attribuibili alle singole regioni o provincie; in caso di soggetti operanti anche nel settore agricolo occorre procedere separatamente alla ripartizione del valore della produzione indicato in col. 1 del rigo RQ56;

in col. 3, l’importo della riduzione spettante ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997. Per effetto di tale norma, ai soggetti che, per il periodo d’imposta cui si riferisce l’imposta figurativa, fruiscono di uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dall’Ilor, è riconosciuta una riduzione del valore della produzione prodotto nella regione di ubicazione dello stabilimento o dell’impianto agevolato, pari al reddito che fruisce di detta esenzione. Tale importo può essere desunto dal rigo RA61 del Mod. 760/RA/98 della dichiarazione dei redditi;

in col. 4, l’importo del valore della produzione indicato in col. 2, diminuito delle riduzioni indicate in col. 3. In tale colonna va indicata, in corrispondenza della regione o provincia di produzione, la quota di valore della produzione derivante dalla partecipazione a GEIE, indicata nel rigo RQ57;

in col. 5, il codice aliquota applicabile al valore della produzione indicato in colonna 2; indicare 1 in caso di aliquota ordinaria (4,25 per cento); indicare 2, in caso di aliquota ridotta (2,5 per cento); indicare 3 in caso di aliquota maggiorata (5,4 per cento);

in col. 6, l’importo dell’imposta lorda, determinata applicando agli importi di col.4 l’aliquota relativa;

in col. 7, la detrazione spettante ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997. In particolare, si fa presente che ai sensi dell’art. 17, comma 3, ai soggetti che svolgono attività produttive attraverso stabilimenti industriali tecnicamente organizzati impiantati nel territorio del Mezzogiorno, definiti dall’articolo 1 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, spetta una detrazione dall’imposta di ammontare pari, rispettivamente, al 2 per cento dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalle dichiarazioni presentate ai fini fiscali relative al 1997, qualora sussistano le condizioni per l’applicazione delle disposizioni relative alla fiscalizzazione degli oneri sociali;

in col. 8, la differenza tra l’importo indicato in col. 5 e quello di col. 6, che costituisce l’imposta netta spettante a ciascuna regione.

Qualora il valore della produzione di rigo RQ56 sia assoggettabile, in parte all’aliquota del 2,5 per cento, e in parte ad altra aliquota (4,25 o 5,4 per cento), le operazioni di attribuzione sopraindicate vanno riferite separatamente ad entrambe le quote di valore della produzione.

Si precisa che la ripartizione su base territoriale del valore della produzione indicato nel rigo RQ56 può essere effettuata avendo riguardo, anziché alla dislocazione del personale dipendente e assimilato ovvero alla localizzazione degli impieghi, degli ordini eseguiti, dei depositi, titoli e premi raccolti relative al periodo d’imposta 1997, a quelle previste per il periodo d’imposta 1998.

 

Sezione VII - Calcolo dell’acconto

L’art. 31 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, fissa l’acconto dovuto per l’anno 1998 in misura pari al 120 per cento dell’imposta figurativa liquidabile sul valore della produzione netta realizzato nel 1997, quale risulta dal rigo RQ87. Pertanto nel rigo RQ88 va indicato il 120 per cento dell’importo di rigo RQ87. L’importo così determinato può essere tuttavia ridotto qualora ricorrano le condizioni per l’applicazione della c.d. "clausola di salvaguardia" di cui al comma 3 dell’art. 45 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997.

Le condizioni per fruire della riduzione dell’acconto, in relazione alle diverse classi di base imponibile, sono indicate nel prospetto riportato alla fine delle presenti istruzioni.

In particolare, il contribuente dovrà anzitutto confrontare l’importo della imposta netta figurativa indicata nel rigo RQ84 (senza maggiorazione al 120 per cento) con l’importo complessivo dei tributi e contributi aboliti (da indicare, in caso di riduzione dell’acconto, nell’apposito spazio del rigo RQ86).

Nel caso in cui la differenza tra l’importo dell’IRAP figurativa e l’importo dei tributi e contributi aboliti relativi al 1997 non superi, in termini percentuali, il cinquanta per cento di tale secondo importo, la "clausola di salvaguardia" non si rende applicabile.

Per la verifica delle condizioni di applicabilità della "clausola di salvaguardia" può utilizzarsi lo schema di calcolo riportato alla fine delle presenti istruzioni.

Si precisa che il contribuente ha, comunque, la facoltà di calcolare l’acconto per l’anno 1998 sulla base dell’imposta che globalmente prevede di determinare per tale anno di competenza. Peraltro, in questo caso resta ferma l’applicazione, ai fini del regime sanzionatorio, delle disposizioni del comma 2 dell’art. 4 del D.L. n. 69 del 1989, convertito dalla L. n. 154 dello stesso anno, avendo riguardo alla misura dell’acconto (120 per cento) e delle singole rate (50 per cento).

Nel rigo RQ88 indicare il 50 per cento dell’importo riportato al rigo precedente ovvero dell’importo dell’imposta che si prevede di liquidare per l’anno 1998. Nel caso in cui il valore della produzione netta sia ripartita tra più regioni o province, l’importo della prima rata di acconto, da versare a ciascuna di esse e da indicare in delega unificata, si ottiene moltiplicando l’imposta dovuta alla regione o provincia, indicata nella colonna 8, per il risultato del rapporto dei valori espressi nei righi RQ88 e RQ84.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 37 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, i soggetti aventi l’esercizio non coincidente con l’anno solare, il cui periodo d’imposta sia iniziato dopo il 30 settembre 1997 e sia in corso al 1° gennaio 1998, possono scomputare dalla prima rata di acconto i dodicesimi dell’ICIAP e della tassa di concessione governativa per l’attribuzione della partita IVA dovute per il 1997 e relativi ai mesi interi compresi tra la data di inizio del suddetto periodo e il 31 dicembre 1997 nonché l’importo dei contributi per il servizio sanitario nazionale eventualmente versati con riferimento ai predetti mesi. L’importo scomputato va indicato in colonna 1 del rigo RQ88. L’eventuale eccedenza degli importi scomputabili rispetto alla prima rata di acconto potrà essere scomputata dalla seconda rata di acconto. Si ricorda che per effetto di quanto disposto dallo stesso comma 3 del citato art. 37 non si fa luogo in ogni caso al rimborso degli importi non scomputati in sede di acconto o di saldo per lo stesso periodo d’imposta.

Si precisa che l’acconto è dovuto se d’importo superiore a lire 100.000.Si precisa, inoltre, che deve comunque procedersi al versamento in due rate anche se l’acconto dovuto è inferiore a lire 502.000.

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