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Mod. 760-bis/RQ/IRAP |
Premessa
Il D.L.gs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha istituito l’imposta regionale sulle attività produttive disponendo altresì l’abolizione dell’Ilor, dell’Iciap, dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese, della tassa di concessione governativa per l’attribuzione della partita Iva, nonché dei contributi per il servizio sanitario nazionale e di altri contributi minori.
Presupposto della nuova imposta regionale è l’esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
Ai sensi dell’art 3, comma 1, lett. e), del D.L.gs. n. 446 del 1997, sono soggetti passivi dell’Irap, tra gli altri, gli enti pubblici e privati di cui all’art. 87, comma 1, lett. c), del Tuir, ivi compresi quelli indicati nel successivo art. 88, nonché le società e gli enti di cui alla lett. d) dello stesso comma non commerciali.
In particolare, si tratta:
a) degli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
b) degli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, dei comuni, dei consorzi tra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demani collettivi, delle comunità montane, delle province e delle regioni;
c) delle società e degli enti non residenti che hanno esercitato attività nel territorio dello Stato per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione, base fissa, o ufficio, ovvero che hanno esercitato imprese agricole nel territorio stesso.
Si ricorda che i soggetti indicati alla lettera b) non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi. Per alcuni di essi, sussiste però l’obbligo della presentazione della dichiarazione e del versamento dell’acconto dell’Irap, qualora, relativamente alle attività commerciali eventualmente svolte, esercitino l’opzione per la determinazione della base imponibile dell’Irap secondo le regole applicabili, in caso di esercizio di attività commerciali, dagli enti indicati nella precedente lett. a). In tal caso, la dichiarazione dovrà essere presentata nel mese di giugno compilando il frontespizio del modello 760 BIS nel quale, in particolare, andrà barrata la casella IRAP della sezione "tipo di dichiarazione".
Con riguardo ai soggetti indicati nella lett. c), si rileva che tra essi rientrano le società semplici e le associazioni ad esse equiparate non residenti che hanno esercitato nel territorio dello Stato, per un periodo non inferiore a tre mesi, attività rilevanti agli effetti dell’IRAP mediante stabile organizzazione, base fissa, o ufficio ovvero che hanno esercitato attività agricola nel territorio stesso.
La nuova imposta regionale, il cui periodo coincide con quello valevole agli effetti delle imposte sui redditi, si applica a decorrere dall’anno 1998 (in caso di periodo di imposta coincidente con l’anno solare). Con la stessa decorrenza opera l’abolizione dei tributi e dei contributi sopraindicati.
L’art. 31 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 prevede l’obbligo del versamento in acconto dell’imposta regionale relativa all’anno 1998 (primo periodo di applicazione).
L’acconto, da versare in due rate di pari importo, nei termini e con le modalità stabiliti per le imposte sui redditi va calcolato sull’IRAP liquidabile, secondo la disciplina sostanziale del nuovo tributo, sul valore della produzione realizzato nell’anno 1997 (c.d. "imposta figurativa").
Per la determinazione dell’importo dovuto a titolo di acconto è stato predisposto il presente quadro RQ da allegare alla dichiarazione modello 760 bis. I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione devono presentare il quadro RQ nel mese di giugno, compilando, analogamente a quanto già precisato in relazione agli organi ed amministrazioni dello Stato, il frontespizio del modello 760 bis nel quale, in particolare andrà barrata la casella IRAP della sezione "tipo di dichiarazione".
Il quadro RQ è suddiviso in sette sezioni. Le prime cinque attengono alla indicazione delle componenti positive e negative rilevanti per le diverse categorie di enti ai fini della determinazione del valore della produzione netta relativa al 1997. Nel caso in cui siano esercitate attività suscettibili di generare presupposti impositivi diversi (ad esempio, sia attività commerciale sia attività agricola) dovrà procedersi alla determinazione del valore complessivo della produzione compilando le sezioni corrispondenti a ciascuna attività esercitata.
La sesta e la settima sezione attengono, rispettivamente, al riparto su base territoriale del valore della produzione assoggettabile a IRAP e alla determinazione dell’acconto e all’applicazione della c.d. "clausola di salvaguardia".
Ciò premesso, si forniscono di seguito le istruzioni per la compilazione del quadro e per il versamento dell’acconto.
Sezione I - Attività non commerciali
Questa sezione va compilata da:
– enti privati non commerciali, compresi enti non residenti, che svolgono esclusivamente attività non commerciali;
– enti privati non commerciali, compresi enti non residenti, che svolgono anche attività commerciali, relativamente alle attività non commerciali.
Ai fini della determinazione del valore della produzione dei soggetti tenuti alla compilazione della presente sezione, assumono rilievo le seguenti componenti:
• rigo RQ1, retribuzioni spettanti al personale dipendente in misura pari all’ammontare imponibile ai fini previdenziali determinato a norma dell’art. 12 del D.P.R. 30 aprile 1969, n. 153.
• rigo RQ2, somme, indennità costituenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 47 del Tuir;
• rigo RQ3, compensi relativi alle collaborazioni coordinate e continuative;
• rigo RQ4, redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente di cui all’articolo 81, comma 1, lettera l), del Tuir.
Nel caso di esercizio anche di attività commerciali, l’ammontare delle retribuzioni e degli altri compensi da indicare nei predetti righi deve essere ridotto, ai sensi del comma 2 dell’art. 10 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 dell’importo di essi specificamente riferibile alle attività commerciali o, in difetto, dell’importo a queste imputabili in base al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi all’attività commerciale rilevanti ai fini dell’IRAP e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Nel rigo RQ5, vanno indicati:
• nel campo 1, le spese relative agli apprendisti;
• nel campo 2, il 70 per cento delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro;
• nel campo 3, la somma degli importi dei campi 1 e 2.
Nel caso in cui le predette spese riguardino soggetti impiegati sia nell’attività istituzionale, sia in attività commerciali, deve essere indicata in tale sezione solo la quota delle stesse riferibile all’attività istituzionale secondo il rapporto indicato nel richiamato art.10, comma 2, del D.Lgs. n. 446.
Sezione II - Attività commerciali
Gli enti non commerciali che svolgono anche attività commerciali devono compilare anche la sezione II, a prescindere dal regime di contabilità adottato. La compilazione di tale sezione riguarda anche gli organi e amministrazioni dello Stato, le regioni, provincie, comuni ed enti pubblici non commerciali che svolgono anche attività commerciali e che per tali attività optano per la determinazione della base imponibile in base all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997.
Devono, altresì, compilare tale sezione, qualora optino, ai sensi dell’art.9 comma 2, del citato D.Lgs n. 446, per la determinazione della base imponibile secondo le norme previste nell’articolo 5, comma 2, dello stesso decreto:
• i soggetti che esercitano attività agricola nei limiti dell’art. 29 del Tuir,
• i soggetti che determinano il reddito eccedente i limiti di cui al detto art. 29 secondo le regole dell’art. 78 dello stesso Tuir;
• i soggetti svolgenti attività di agriturismo che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di determinazione del reddito di cui all’art. 5 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.
In caso di opzione va barrata l’apposita casella "produttori agricoli" e non va compilata la successiva sezione terza.
I soggetti che svolgono attività di allevamento e che non determinano il reddito eccedente i limiti dell’art. 29 del Tuir secondo le regole del citato art. 78, o che svolgono attività di agriturismo non avvalendosi del suddetto regime forfetario e le altre imprese agricole che eccedono i limiti di cui al detto art. 29 sono comunque tenuti alla compilazione della presente sezione.
Per la determinazione della base imponibile assumono rilievo, in virtù dell’espressa previsione dell’art. 5, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, le componenti positive classificabili nelle voci del valore della produzione di cui al comma 1, lett. A), dell’art. 2425 del codice civile e le componenti negative classificabili nelle voci dei costi della produzione indicati nei numeri 6, 7, 8, 10, lettere a) e b), 11 e 14 della lettera B) dello stesso comma 1 dell’art. 2425 del Codice civile.
I costi deducibili non specificamente riferibili alle attività commerciali vanno computati per un importo corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi all’attività commerciale rilevanti ai fini dell’IRAP e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi
Stante il rinvio operato dall’art. 11, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446, alla classificazione delle suddette componenti positive e negative secondo corretti principi contabili, assumono rilievo agli effetti della determinazione della base imponibile Irap i criteri di classificazione dei ricavi e dei costi contenuti nel documento interpretativo del principio contabile n. 12 (concernente "Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi"), il cui testo viene riportato in appendice alle presenti istruzioni.
Si precisa che le regole di individuazione delle componenti positive e negative applicabili alle imprese in contabilità ordinaria valgono, in via generale, anche per le imprese in contabilità semplificata.
Va, inoltre, precisato che per effetto della lettera a) dello stesso art. 11 del D.Lgs. n. 446, le componenti positive e negative della base imponibile IRAP si assumono in conformità delle norme concernenti la determinazione del reddito di impresa ai fini delle imposte sui redditi. Tale disposizione si applica alle componenti positive e negative classificabili nelle indicate voci contabili e rilevanti anche per la determinazione del reddito d’impresa, le quali, pertanto, vanno assunte, agli effetti del valore della produzione assoggettabile a Irap, secondo le regole di quantificazione e imputazione temporale valevoli ai fini dell’Irpeg. È il caso, ad esempio, dell’ammortamento anticipato non imputato fra i costi del conto economico ma accantonato in apposita riserva, il cui importo si rende deducibile, ai sensi dell’art. 67 del Tuir, anche agli effetti della determinazione del valore della produzione; dei proventi immobiliari classificabili nella voce A5 del conto economico relativi a immobili non costituenti beni strumentali ai fini fiscali e che in base all’art. 57 del Tuir concorrono a formare il reddito d’impresa secondo le disposizioni relative ai redditi fondiari; delle spese di rappresentanza, ammesse in deduzione anche agli effetti dell’IRAP nei limiti previsti dall’art. 74 del Tuir, ecc. Analogamente, in caso di componenti positive e negative classificabili nelle indicate voci di conto economico la cui imputazione fiscale sia stata rinviata, in tutto o in parte, anche a scelta del contribuente, i relativi importi concorrono a formare il valore della produzione rilevante ai fini IRAP nello stesso periodo d’imposta in cui ne avviene l’imputazione ai fini del reddito d’impresa.
Le componenti che, pur non concorrendo alla formazione del reddito di impresa imponibile ai fini Irpeg, assumono rilievo, in ragione della diversa disciplina impositiva, ai fini della determinazione della base imponibile Irap, vanno assunte così come risultanti dai dati contabili. Può essere, per ciò che attiene alle componenti positive, il caso dei proventi di cui all’articolo 58 del Tuir eventualmente classificabili in una delle voci di conto economico rilevanti ai fini IRAP ovvero, per ciò che attiene alle componenti negative, di un onere fiscale, quale ad esempio l’ICI, classificabile fra i costi diversi di gestione di cui alla voce B14 del conto economico ma non riconosciuto in deduzione ai fini dell’Irpeg.
Per converso, si precisa che le eventuali componenti positive e negative rilevanti ai fini della determinazione del reddito d’impresa assoggettabile a Irpeg, ma non costituenti componenti classificabili nelle indicate voci contabili, non assumono rilievo ai fini del valore della produzione assoggettabile a Irap. Così, ad esempio, non costituisce componente rilevante ai fini dell’Irap la rendita catastale degli immobili di cui all’articolo 57 del Tuir assunta a tassazione ai fini del reddito di impresa in assenza di proventi effettivamente conseguiti (immobili sfitti); analogamente, non rilevano ai fini Irap gli importi ammessi in deduzione a titolo di spese non documentate dall’art. 79, commi 7 e 8, del Tuir.
I soggetti in contabilità ordinaria dovranno indicare in colonna 1, in relazione a ciascuna componente positiva e negativa, i valori contabili risultanti dal conto economico riclassificati secondo lo schema previsto dall’articolo 2425 del codice civile e sulla base dei criteri contenuti nel richiamato documento di interpretazione del principio contabile n. 12. Naturalmente, tale riclassificazione non si rende necessaria ove il conto economico risulti già redatto in conformità al suddetto schema e ai criteri di classificazione suindicati. Nelle colonne 2 e 3 vanno indicate le eventuali variazioni in aumento e in diminuzione derivanti dall’applicazione delle diverse regole di quantificazione e imputazione temporale valevoli agli effetti del reddito di impresa ovvero di quelle specificamente applicabili ai fini dell’IRAP. In particolare tra le variazioni in diminuzione vanno riportate quelle desunte dall’applicazione del criterio proporzionale di deducibilità dei costi non specificamente riferibili alle attività commerciali precedentemente illustrato. I soggetti che abbiano già redatto il conto economico in conformità allo schema del citato art. 2425 del codice civile opereranno in tali colonne anche le eventuali variazioni derivanti dall’applicazione dei criteri di classificazione dei costi e dei ricavi in base ai richiamati principi contabili.
In colonna 4 va indicato il valore rilevante agli effetti dell’IRAP.
I soggetti in contabilità semplificata, devono compilare la sola colonna 4 ("Valori IRAP"), indicando in tale colonna le componenti positive e negative desunte dalle scritture contabili direttamente riclassificate agli effetti dell’IRAP.
Ai fini della determinazione del valore della produzione dei soggetti tenuti alla compilazione della presente sezione, assumono rilievo le seguenti componenti positive e negative:
• rigo RQ7, ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell’attività esercitata. Vanno inclusi in tale voce i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili e per i quali il contribuente si sia avvalso delle disposizioni relative al c.d. "ravvedimento operoso" ai fini penali o ai fini amministrativi. Non devono invece essere inclusi i ricavi eventualmente evidenziati in sede di dichiarazione dei redditi ai fini dell’adeguamento ai parametri ai sensi dell’art. 3, comma 126, della L. n. 662 del 1996;
• rigo RQ8, importo complessivo (di segno positivo o negativo) delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
• rigo RQ9, importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
• rigo RQ10, incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni. Per le imprese in contabilità semplificata tale componente assume rilievo nei limiti dei costi iscritti nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell’IVA in aumento del costo dei cespiti;
• rigo RQ11, altri ricavi e proventi ordinari, inclusi i contributi in conto esercizio ed esclusi comunque i proventi di tipo finanziario (interessi, dividendi, profitti su realizzo di titoli, etc...). In tale rigo vanno incluse anche le plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali anche se costituenti componenti straordinarie, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di plusvalenze realizzate in anni precedenti e rateizzate, va indicata, eventualmente, la sola quota di competenza del 1997. Vanno indicate in colonna 3 di tale rigo le sopravvenienze e insussistenze correlate a elementi del conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP (come nel caso di fondi per rischi ed oneri rivelatisi esuberanti);
• rigo RQ13, costi per materie prime, sussidiarie e merci;
• rigo RQ14, costi per servizi. In tale voce vanno indicati anche i costi sostenuti dall’impresa per i servizi collegati alle trasferte dei dipendenti (quali quelli per vitto, alloggio e trasporti), a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall’impresa ovvero rimborsati dalla stessa a pié di lista al dipendente (con esclusione delle indennità chilometriche). Non sono deducibili le indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dal comma 5 dell’art. 48 del Tuir. Si ricorda che ai sensi del citato art. 11, comma 1, lett. c), n. 3), del D.Lgs. n. 446 del 1997, non sono deducibili, fra l’altro, i costi per collaborazioni coordinate e continuative (classificabili, secondo i criteri previsti dal richiamato documento di interpretazione del principio contabile n. 12 nella voce B7 del conto economico). Tali costi sono tuttavia deducibili nel caso in cui la prestazione di collaborazione sia resa da un soggetto nell’ambito della propria attività artistica o professionale e, quindi, costituiscano per tale soggetto elementi tassabili ai fini dell’Irap. Si ricorda, inoltre, che non sono ammessi in deduzione ai fini Irap i costi sostenuti per l’impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l’impresa;
• rigo RQ15, costi per il godimento di beni di terzi. Si ricorda che per i beni utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. Tale quota è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l’importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing;
• rigo RQ16, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali;
• rigo RQ17, ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;
• rigo RQ18, importo complessivo delle variazioni (di segno positivo e negativo) delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci;
• rigo RQ19, oneri diversi di gestione. In colonna 2 di tale rigo vanno indicate le perdite su crediti e le sopravvenienze passive correlate a voci del conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP;
• rigo RQ20, accantonamenti effettuati ai sensi degli articoli 70, comma 3 (limitatamente a quelli relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia) e 73, commi 1, 2 e 3 del Tuir. Per le imprese in contabilità semplificata rilevano unicamente le quote relative alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, sempreché risultino iscritte nei registri di cui all’articolo 18, comma 1, del DPR n. 600 del 1973;
• rigo RQ22, deduzioni spettanti ai sensi dell’art.11, comma 1, lett. b), del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. Si tratta, in particolare: dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo); delle spese relative agli apprendisti, e, nei limiti del 70 per cento, delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro. Nel campo 4 va indicato l’importo complessivo di tale deduzioni.
Nel caso in cui i suddetti contributi e spese riguardino soggetti impiegati sia nell’attività istituzionale sia in attività commerciali, la quota deducibile da indicare in tale sezione è data dal rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi alle attività commerciali rilevanti ai fini dell’Irap e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Sezione III - Soggetti in regime forfetario
La terza sezione è riservata agli enti e associazioni che si avvalgono ai fini dell’Irpeg di un regime forfetario di determinazione del reddito (quali le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, le associazioni senza scopo di lucro, le pro loco e le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo per l’attività di assistenza fiscale di cui all’art. 78, della legge n. 413 del 1991) e che intendono avvalersi della facoltà di determinare il valore della produzione secondo le disposizioni dell’art. 17, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. Tali disposizioni prevedono, in particolare, che il valore della produzione può essere calcolato aumentando il reddito d’impresa forfetariamente determinato dell’importo delle retribuzioni e degli altri compensi di lavoro nonché degli interessi passivi.
Ai fini della compilazione della presente sezione indicare:
• rigo RQ24, importo del reddito d’impresa determinato forfetariamente per il periodo 1997;
• rigo RQ25, ammontare delle retribuzioni del personale dipendente (così come determinate ai fini previdenziali a norma dell’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153), dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, delle indennità e dei rimborsi di cui all’art. 81, comma 7, lett. m), del Tuir. Nel caso in cui le predette somme siano attribuite a soggetti impiegati anche in attività istituzionali, deve essere indicata in tale sezione solo la quota di esse riferibile alle attività commerciali secondo il rapporto di cui al richiamato art. 10 comma 2, del D.Lgs. n. 446;
• rigo RQ26, ammontare degli interessi passivi di competenza del 1997 (compresi quelli inclusi nei canoni di locazione finanziaria determinati secondo la procedura illustrata nelle istruzioni al rigo RQ15);
• rigo RQ27, ammontare deduzioni spettanti ai sensi dell’art.11, comma 1, lett. b), del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. Si tratta, in particolare: dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail); delle spese relative agli apprendisti, e, nei limiti del 70 per cento, delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro. Nel campo 4 va indicato l’importo complessivo di tale deduzioni.
Nel caso in cui i suddetti contributi e spese riguardino soggetti impiegati sia nell’attività istituzionale sia in attività commerciali, la quota deducibile da indicare in tale sezione è data dal rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi alle attività commerciali rilevanti ai fini dell’Irap e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Sezione IV - Produttori agricoli
Questa sezione va compilata dai produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all’art. 29 del Tuir, dagli enti esercenti attività di allevamento di animali che determinano il reddito eccedente i limiti dello stesso art. 29 secondo le disposizioni del successivo art. 78 del Tuir nonché da quelli che esercitano attività di agriturismo che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all’art. 5 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.
Come già precisato, tali soggetti possono optare per la determinazione del valore della produzione secondo i criteri ordinari. In tal caso, dovrà essere compilata la sezione II e barrata la apposita casella "produttori agricoli".
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, non sono soggetti passivi IRAP i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti Iva, ai sensi dell’art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, a condizione che non abbiano rinunciato al regime di esonero ai sensi dell’ultimo periodo del citato comma 6 dell’art. 34. Pertanto detti soggetti, sempreché non svolgenti altre attività rilevanti ai fini del tributo, non sono tenuti alla compilazione del quadro RQ.
Si precisa, tuttavia, che assumono la veste di soggetti passivi anche i produttori agricoli che, pur avendo beneficiato nell’anno 1997 del regime di esonero (essendo il volume di affari relativo all’anno precedente non superiore a 20 milioni), hanno tuttavia conseguito nello stesso anno un volume d’affari superiore a 5 milioni ovvero a 15 milioni (qualora trattasi di soggetti che esercitano la propria attività esclusivamente in comuni montani con meno di 1000 abitanti e in zone con meno di 500 abitanti ricomprese negli altri comuni montani individuati sulla base dell’articolo 16 della L. 31 gennaio 1994, n. 97).
Nel rigo RQ29, va indicato l’ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini dell’Iva.
Nel rigo RQ30, va indicato l’ammontare degli acquisti inerenti l’attività agricola soggetti a registrazione ai fini dell’Iva. Si precisa che, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. c), n. 6, del D.Lgs. n. 446 del 1997, nell’ammontare degli acquisti non devono essere compresi gli interessi passivi inclusi nei canoni di locazione finanziaria. Tali interessi sono determinati in misura pari alla differenza tra i canoni relativi al periodo di imposta e l’importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del predetto contratto.
Nel rigo RQ31, va indicato:
• nel campo 1, l’ammontare dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
• nel campo 2, le spese relative agli apprendisti;
• nel campo 3, il 70 per cento delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro;
• nel campo 4, la somma degli importi dei campi 1, 2 e 3.
Nel caso in cui i suddetti contributi e spese riguardino soggetti impiegati sia nell’attività istituzionale sia in attività commerciali, la quota deducibile da indicare in tale sezione è data dal rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi alle attività commerciali rilevanti ai fini dell’Irap e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Sezione V - Società e associazioni non residenti esercenti arti e professioni
La sezione quinta va compilata dalle società e associazioni non residenti esercenti arti e professioni per le quali, ai sensi degli articoli 8 e 10, comma 4, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, la base imponibile si determina sottraendo dall’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta l’ammontare dei costi inerenti all’attività sostenuti nello stesso periodo d’imposta, compreso l’ammortamento dei beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente.
Anche per tali soggetti vale la previsione dell’art. 11, comma 1, lett. a), del citato D.Lgs; n. 446, in base alla quale le componenti positive e negative del valore della produzione si assumono secondo le regole applicabili ai fini della determinazione dei relativi redditi di lavoro autonomo.
Ai fini della compilazione della presente sezione, pertanto, nel rigo RQ33, va riportata la somma degli importi indicati ai righi RI3, RI4 e RI5 della dichiarazione dei redditi (con esclusione dei compensi dichiarati per adeguamento ai parametri ai sensi dell’art. 3, comma 126, della citata L. n. 662 del 1996).
Nel rigo RQ34, va indicato l’importo complessivo dei seguenti costi ammessi in deduzione:
• quote di ammortamento e spese per acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a 1.000.000 (di cui al rigo RI7 della dichiarazione dei redditi);
• canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili, al netto degli oneri finanziari (importo di col. 2 del rigo RI8, al netto dell’importo indicato in col. 1 dello stesso rigo);
• canoni di locazione semplice e/o di noleggio di beni mobili (importo di rigo RI9);
• spese relative a immobili (importo di rigo RI10); nel caso di immobile utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria stipulato prima del 15 giugno 1990, l’importo deducibile va assunto al netto degli oneri finanziari. La quota dei predetti oneri è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l’importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.
• compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti all’attività professionale o artistica (importo di rigo RI13);
• spese per consumi di energia elettrica, telefoniche, etc... (importo di rigo RI16);
• spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, di rappresentanza e altre spese (importi deducibili indicati in colonna 2 dei righi da RI17 a RI20).
Nel rigo RQ35, vanno indicati gli importi delle deduzioni spettanti ai sensi della citata lett. b) del comma 1 dell’art.11 del D.Lgs. n. 446 del 1997.
Si tratta, in particolare: dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, deducibili per il loro intero ammontare; delle spese relative agli apprendisti, anch’esse integralmente deducibili e, nei limiti del 70 per cento, delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro. Nel campo 4 va indicato l’importo complessivo di tale deduzioni.
Sezione VI - Determinazione e riparto della base imponibile
La presente sezione va utilizzata per la determinazione il riparto territoriale della base imponibile e della corrispondente imposta.
Il riparto del valore della produzione netta su base regionale va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all’ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione apportanti esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione stessa e operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, rispetto all’ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti.
Ai fini del calcolo proporzionale, le retribuzioni vanno assunte nell’importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali a norma dell’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Si comprendono nelle retribuzioni anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente prestazioni di lavoro, si assumono nell’importo contrattualmente spettante.
Si precisa che, ai fini della ripartizione territoriale, l’ammontare delle retribuzioni va diminuito della parte di esse riferibile ai dipendenti propri distaccati presso terzi e, per converso, aumentato degli oneri sostenuti per il personale di terzi impiegato in regime di distacco.
L’ammontare complessivo delle retribuzioni e degli altri importi suindicati, va riportato nel rigo RQ37.
La stessa regola di ripartizione fra le varie regioni del valore della produzione netta si applica anche per determinare la quota di tale valore eventualmente derivante da attività produttive svolte all’estero, mediante stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse ivi operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, non assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale.
Per effetto di quanto previsto dall’art. 12, comma 2, secondo periodo, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, la regola sopraillustrata si applica ai fini della ripartizione del valore della produzione netta dei soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività nel territorio di più regioni.
Si precisa che, in virtù di quanto previsto dallo stesso comma 2 dell’art. 4 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, se l’attività esercitata nel territorio di regioni diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo (ovvero esercitata all’estero) non è svolta con l’impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere nei confronti di tali regioni al riparto del valore della produzione.
Per i soli soggetti che svolgono attività agricola nei limiti dell’art. 29 del Tuir, la ripartizione del valore della produzione netta derivante da tale attività si effettua in misura proporzionalmente corrispondente all’estensione dei terreni ubicati nel territorio della regione (o provincia) ovvero all’estero.
Nel rigo RQ38 va indicata l’estensione complessiva dei terreni, calcolata in ettari.
Nei righi da RQ39 a RQ43, va indicato:
• nella colonna 1, l’ammontare del valore della produzione così come risultante dalle precedenti sezioni;
• nella colonna 2, l’ammontare del valore della produzione relativo all’attività svolta all’estero, (escluso dalla formazione della base imponibile IRAP);
• nella colonna 3, deve essere indicata la differenza tra l’ammontare di colonna 1 e quello di colonna 2.
Nel rigo RQ44 va indicato il totale degli importi indicati nei righi da RQ39 a RQ43, colonna 3.
Nel rigo RQ45 va indicata la quota di valore della produzione derivante dalla partecipazione a GEIE (gruppo economico di interesse europeo). Tale quota, si precisa, è attribuita dal GEIE, ai sensi dell’art. 13 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, direttamente al netto delle deduzioni spettanti ai sensi della richiamata lett. b) del comma 1 dell’art. 11 nonché ai sensi dei commi 1 e 3 dell’art. 17 dello stesso decreto.
Nei righi RQ46 e RQ47 va indicata, rispettivamente, la quota dell’importo indicato nel rigo RQ44, col. 3, su cui si applica l’aliquota del 4,25 per cento e quello su cui si applica l’aliquota del 2,5 per cento applicabile nei riguardi dei soggetti che operano nel settore agricolo, intendendosi per tali i soggetti che esercitano attività agricole nei limiti di cui all’art. 29 del Tuir.
Nei righi da RQ48 a RQ68 devono essere indicati:
• nella colonna 1, il codice regione, ovvero della provincia (vedere tabella 1);
• nella colonna 2, il valore della produzione imputabile a ciascuna regione o provincia;
• nella colonna 3, la riduzione spettante ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997, ai soggetti fruenti, alla data del 1° gennaio 1998, di uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dell’imposta locale sui redditi (nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalle singole leggi di esonero). Per detti soggetti, il valore prodotto nel territorio della regione ove è ubicato lo stabilimento o l’impianto cui il regime agevolativo si riferisce, determinato a norma degli articoli 4 e 5, è ridotto per il residuo periodo di applicabilità del detto regime di un ammontare pari al reddito che ne avrebbe fruito;
• nella colonna 4, la differenza tra l’importo indicato in colonna 2 e quello della colonna 3. In tale colonna va, inoltre, indicata, in corrispondenza della regione o provincia di produzione, la quota di valore della produzione derivante dalla partecipazione a GEIE, di rigo RQ45;
• nella colonna 5, il codice aliquota: indicare 1 in caso di aliquota ordinaria (4,25 per cento); indicare 2, in caso di aliquota ridotta (2,5 per cento);
• nella colonna 6, l’imposta lorda relativa a ciascuna regione o provincia;
• nella colonna 7, le detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 17, comma 3 del D.Lgs. n. 446 del 1997 in base al quale, ai soggetti che svolgono attività produttive attraverso stabilimenti industriali tecnicamente organizzati impiantati nel territorio del Mezzogiorno, definiti dall’articolo 1 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, spetta una detrazione dall’imposta di ammontare pari, rispettivamente, al 2 per cento dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalle dichiarazioni presentate ai fini fiscali relative al 1997, qualora sussistano le condizioni per l’applicazione delle disposizioni relative alla fiscalizzazione degli oneri sociali;
• nella colonna 8, la differenza tra l’importo indicato in colonna 6 e quello della colonna 7, che costituisce l’imposta netta spettante a ciascuna regione o provincia.
Si precisa che la ripartizione su base territoriale del valore della produzione indicato nel rigo RQ46 e nel rigo RQ47 può essere effettuata avendo riguardo anziché alla dislocazione del personale dipendente e assimilato ovvero alla ubicazione ed estensione dei terreni relativa allo stesso anno 1997, a quella relativa al 1998.
Sezione VII - Calcolo dell’acconto
In base all’art. 31 del D.Lgs. n. 446 del 1997, è dovuto per l’anno 1998 un acconto in misura pari al 120 per cento dell’imposta figurativa liquidabile sul valore della produzione netta realizzato nel 1997, quale risulta dal rigo RQ69. Pertanto nel rigo RQ70 va indicato il 120 per cento dell’importo di rigo RQ69. L’importo così determinato può essere tuttavia ridotto qualora ricorrano le condizioni per l’applicazione della c.d. "clausola di salvaguardia" di cui al comma 3 dell’art. 45 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997.
Le condizioni per fruire della riduzione dell’acconto, in relazione alle diverse classi di base imponibile, sono indicate nel prospetto riportato alla fine delle presenti istruzioni.
In particolare, il contribuente dovrà anzitutto confrontare l’importo della imposta netta figurativa indicata nel rigo RQ69 (senza maggiorazione al 120 per cento) con l’importo complessivo dei tributi e contributi aboliti (da indicare, in caso di riduzione dell’acconto, nell’apposito spazio del rigo RQ71).
Nel caso in cui la differenza tra l’importo dell’IRAP figurativa e l’importo dei tributi e contributi aboliti liquidati nel 1997 non superi, in termini percentuali, il cinquanta per cento di tale secondo importo, la "clausola di salvaguardia" non si rende applicabile.
Ove, invece, tale condizione preliminare si realizzi, il contribuente dovrà individuare, in funzione delle diversi classi di base imponibile IRAP, il limite minimo, in termini assoluti, del maggior carico impositivo oltre il quale è possibile fruire della riduzione dell’acconto.
Per la verifica delle condizioni di applicabilità della "clausola di salvaguardia" può utilizzarsi lo schema di calcolo riportato alla fine delle presenti istruzioni.
Si precisa, che il contribuente ha, comunque, la facoltà di calcolare l’acconto per l’anno 1998 sulla base dell’imposta che globalmente prevede di determinare per tale anno di competenza. Peraltro, in questo caso resta ferma l’applicazione, ai fini del regime sanzionatorio, delle disposizioni del comma 2 dell’art. 4 del D.L. n. 69 del 1989, convertito dalla L. n. 154 dello stesso anno, avendo riguardo alla misura dell’acconto (120 per cento) e delle singole rate (50 per cento).
Nel rigo RQ73 indicare il 50 per cento dell’importo riportato al rigo precedente ovvero dell’importo dell’imposta che si prevede di liquidare per l’anno 1998. Nel caso in cui il valore della produzione netta sia ripartita tra più regioni o province l’importo della prima rata di acconto dovuto da versare a ciascuna di esse e da indicare in delega unificata si ottiene moltiplicando l’imposta dovuta alla regione o provincia in esame indicato nella colonna 8 per il risultato del rapporto dei valori espressi nei righi RQ73 e RQ69. Ai sensi del comma 3 dell’art. 37 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, i soggetti aventi l’esercizio non coincidente con l’anno solare, il cui periodo d’imposta sia iniziato dopo il 30 settembre 1997 e sia in corso al 1° gennaio 1998, possono scomputare dalla prima rata di acconto i dodicesimi dell’ICIAP e della tassa di concessione governativa per l’attribuzione della partita IVA dovute per il 1997 e relativi ai mesi interi compresi tra la data di inizio del suddetto periodo e il 31 dicembre 1997 nonché l’importo dei contributi per il servizio sanitario nazionale eventualmente versati con riferimento ai predetti mesi. L’importo scomputato va imputato in colonna 1 del rigo RQ73.
L’eventuale eccedenza degli importi scomputabili rispetto alla prima rata di acconto potrà essere scomputata dalla seconda rata di acconto. Si ricorda che per effetto di quanto disposto dallo stesso comma 3 del citato art. 37 non si fa luogo in ogni caso al rimborso degli importi non scomputati in sede di acconto o di saldo per lo stesso periodo d’imposta.
Si precisa che l’acconto è dovuto se d’importo superiore a lire 100.000. Si precisa, inoltre, che deve comunque procedersi al versamento in due rate anche se l’acconto dovuto è inferiore a lire 502.000.
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