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I - Istruzioni per la compilazione del  Quadro IQ

I1. Prospetto per la determinazione dell'acconto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive

1.1
Generalità

Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha istituito l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e ha inoltre disposto l’abolizione dell’ILOR, dell’ICIAP, dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese, della tassa sulla concessione governativa per l’attribuzione del numero di partita Iva, nonché dei contributi per il servizio sanitario nazionale (compresa la c.d. "Tassa sulla salute") e di altri contributi minori.

Presupposto della nuova imposta regionale è l’esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

Con specifico riguardo alle persone fisiche, assumono veste di soggetti passivi del tributo:

• gli esercenti attività commerciali (titolari di redditi d’impresa ai fini Irpef ai sensi dell’art. 51 del Tuir);

• gli esercenti arti e professioni (titolari di redditi di lavoro autonomo ai fini Irpef ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Tuir);

• i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all’art. 29 del Tuir, salvo quanto specificato al paragrafo 1.4, Sezione III.

Nei confronti delle persone fisiche non residenti, il presupposto impositivo si verifica in caso di esercizio in Italia di attività commerciali, artistiche o professionali, per un periodo non inferiore a tre mesi, mediante stabile organizzazione, cantieri, base fissa o ufficio, ovvero nel caso di esercizio in Italia di attività agricole.

La nuova imposta regionale, il cui periodo coincide con quello valevole agli effetti dell’Irpef, si applica a decorrere dall’anno 1998. Con la stessa decorrenza opera l’abolizione dei tributi e dei contributi sopraindicati.

L’art. 31 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997 prevede l’obbligo del versamento in acconto dell’imposta regionale relativa all’anno 1998 (primo periodo di applicazione).

L’acconto, da versarsi per il primo anno in due rate di pari importo, nei termini e con le modalità stabiliti per le imposte sui redditi, va calcolato sull’IRAP liquidabile, secondo la disciplina sostanziale del nuovo tributo, sul valore della produzione realizzato nell’anno 1997 (c.d. "imposta figurativa").

I soggetti che hanno iniziato una nuova attività produttiva avvalendosi del regime fiscale sostitutivo previsto dal D.L. n. 357 del 1994, convertito dalla legge n. 489 dello stesso anno, e gli incaricati di vendita a domicilio soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta non sono tenuti al versamento dell’acconto IRAP in quanto non hanno base imponibile ai fini di tale imposta.

Per la determinazione dell’importo dovuto a titolo di acconto è stato predisposto il presente quadro IQ da allegare alla dichiarazione dei redditi ( modello UNICO 98). I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata devono presentare il quadro IQ nel mese di giugno, utilizzando comunque il modello UNICO, nel quale andrà barrata la casella IRAP collocata nella sezione "tipo di dichiarazione" del frontespizio.

In coerenza con i principi generali in materia di acconto, sono tenuti a tale obbligo coloro che assumono veste di soggetti passivi IRAP sia nell’anno 1998 sia - in relazione all’imposta figurativa - nell’anno 1997, anche se in relazione a presupposti impositivi diversi (come, ad esempio, nel caso di un soggetto esercente attività commerciale nel 1997 e attività professionale nel 1998, il quale dovrà liquidare l’imposta figurativa avendo riguardo alla base imponibile relativa all’attività commerciale esercitata nel 1997, ferma restando la possibilità di commisurare il versamento in acconto avendo riguardo alla base imponibile prevista in relazione all’attività professionale esercitata nel 1998 (sul punto si rinvia al paragrafo 1.8).

L’obbligo dell’acconto sorge anche per i soggetti in liquidazione, sia se iniziata nel 1998 sia se iniziata nel 1997 e ancora in corso nel 1998. In questo secondo caso, l’imposta figurativa è determinata avendo riguardo al valore della produzione relativo all’intero anno 1997.

In caso di fallimento senza esercizio provvisorio, non sussiste l’obbligo del versamento in acconto non verificandosi il presupposto impositivo. Tale obbligo sussiste, invece, qualora ricorra l’esercizio provvisorio; in tal caso il curatore è tenuto alla presentazione del quadro IQ e al versamento dell’imposta figurativa nei termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi.

Il quadro IQ è suddiviso in sette sezioni. Le prime cinque attengono alla indicazione delle componenti positive e negative rilevanti per le diverse categorie di soggetti ai fini della determinazione del valore della produzione netta relativa all’anno 1997.

Si precisa che nel caso in cui siano esercitate attività suscettibili di generare presupposti impositivi diversi (ad esempio, sia attività imprenditoriale sia attività professionale) dovrà procedersi alla determinazione del valore complessivo della produzione compilando le sezioni corrispondenti a ciascuna attività esercitata.

La sesta e la settima sezione attengono, rispettivamente, al riparto su base territoriale del valore della produzione assoggettabile a IRAP e alla determinazione dell’acconto e all’applicazione della c.d. "clausola di salvaguardia".

Ciò premesso, si forniscono di seguito le istruzioni per la compilazione del quadro e per il versamento dell’acconto.

 

1.2
Sezione I
Imprese

La sezione prima deve essere compilata dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ai sensi dell’art. 51 del Tuir, a prescindere dal regime di contabilità adottato. Si tratta, in via generale, degli stessi soggetti tenuti, a seconda dei casi, alla presentazione del quadro RF ovvero del quadro RG ai fini della dichiarazione dei redditi.

I soggetti che per l’anno 1997 si sono avvalsi, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, del regime forfetario di cui all’art. 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (cd. "imprese minime"), possono optare per la determinazione del valore della produzione rilevante ai fini dell’IRAP secondo le regole previste dall’art. 17, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. In questo caso, dovrà essere compilata la sezione seconda del prospetto. L’opzione esercitata in sede di acconto non vincola il soggetto all’applicazione delle suddette regole speciali anche in sede di determinazione dell’imposta effettivamente dovuta per l’anno 1998.

I soggetti esercenti attività agricola nei limiti dell’art. 29 del Tuir, le imprese di allevamento che determinano il reddito eccedente i limiti di cui al detto art. 29 secondo le regole dell’art. 78 dello stesso Tuir e le imprese di agriturismo che si avvalgono, ai fini dell’Irpef, del regime forfetario di determinazione del reddito di cui all’art. 5 della L. 30 dicembre 1991, n. 413, compilano la presente sezione prima qualora optino, ai sensi dell’art.9 comma 2, del citato D.Lgs n. 446, per la determinazione della base imponibile secondo le norme previste nell’articolo 5, comma 2, dello stesso decreto. In tal caso, va barrata l’apposita casella "produttori agricoli" e non va ovviamente compilata la successiva sezione terza.

Le imprese di allevamento che non determinano il reddito eccedente i limiti dell’art. 29 del Tuir secondo le regole del citato art. 78, le imprese di agriturismo che non si avvalgono ai fini dell’Irpef del suddetto regime forfetario e le altre imprese agricole che eccedono i limiti di cui al citato art. 29 sono comunque tenute alla compilazione della presente sezione prima.

Per la determinazione della base imponibile delle persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all’art. 51 del Tuir, assumono rilievo, in virtù dell’espressa previsione dell’art. 5, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, le componenti positive classificabili nelle voci del valore della produzione di cui al comma 1, lett. A), dell’art. 2425 e le componenti negative classificabili nelle voci dei costi della produzione indicati nei numeri 6, 7, 8, 10 lettere a) e b), 11 e 14 della lettera B) dello stesso comma 1 dell’art. 2425.

Stante il rinvio operato dall’art. 11, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446, alla classificazione delle suddette componenti positive e negative secondo corretti principi contabili, assumono rilievo agli effetti della determinazione della base imponibile IRAP i criteri di classificazione dei ricavi e dei costi contenuti nel documento interpretativo del principio contabile n. 12 (concernente " Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi"), il cui testo viene riportato in appendice alle presenti istruzioni.

Si precisa che le regole di individuazione delle componenti positive e negative applicabili alle imprese in contabilità ordinaria valgono, in via generale, anche per le imprese in contabilità semplificata.

Va, inoltre, precisato che per effetto della lettera a) dello stesso art. 11 del D.Lgs. n. 446, le componenti positive e negative della base imponibile IRAP si assumono in conformità delle norme concernenti la determinazione del reddito di impresa ai fini delle imposte sui redditi. Tale disposizione si applica alle componenti positive e negative classificabili nelle indicate voci contabili e rilevanti anche per la determinazione del reddito d’impresa, le quali, pertanto, vanno assunte, agli effetti del valore della produzione assoggettabile a IRAP, secondo le regole di quantificazione e imputazione temporale valevoli ai fini dell’Irpef. È il caso, ad esempio, dell’ammortamento anticipato non imputato fra i costi del conto economico ma accantonato in apposita riserva, il cui importo si rende deducibile, ai sensi dell’art. 67 del Tuir, anche agli effetti della determinazione del valore della produzione; dei proventi immobiliari che in base all’art. 57 del Tuir concorrono a formare il reddito d’impresa secondo le disposizioni relative ai redditi fondiari (con conseguente irrilevanza delle componenti positive e negative imputate al conto economico); delle spese di rappresentanza, ammesse in deduzione agli effetti dell’IRAP nei limiti previsti dall’art.74 del Tuir, ecc. Analogamente, in caso di componenti positive e negative classificabili nelle indicate voci di conto economico la cui imputazione fiscale sia stata rinviata, in tutto o in parte, anche a scelta del contribuente, i relativi importi concorrono a formare il valore della produzione rilevante ai fini IRAP nello stesso periodo d’imposta in cui ne avviene l’imputazione ai fini del reddito d’impresa.

Le componenti che, pur non concorrendo alla formazione del reddito di impresa imponibile ai fini Irpef, assumono rilievo, in ragione della diversa disciplina impositiva, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, vanno assunte così come risultanti dai dati contabili. Può essere, per ciò che attiene alle componenti positive, il caso dei proventi di cui all’articolo 58 del Tuir eventualmente classificabili in una delle voci di conto economico rilevanti ai fini IRAP ovvero, per ciò che attiene alle componenti negative, di un onere fiscale, quale ad esempio l’ICI, classificabile fra i costi diversi di gestione di cui alla voce B14 del conto economico ma non riconosciuto in deduzione ai fini dell’Irpef.

Per converso, si precisa che le eventuali componenti positive e negative rilevanti ai fini della determinazione del reddito d’impresa assoggettabile a Irpef, ma non costituenti componenti classificabili nelle indicate voci contabili, non assumono rilievo ai fini del valore della produzione assoggettabile a IRAP. Così, ad esempio, non costituisce componente positiva dell’IRAP la rendita catastale degli immobili di cui all’articolo 57 del Tuir assunta a tassazione ai fini del reddito di impresa in assenza di proventi effettivamente conseguiti (immobili sfitti), ferma restando l’irrilevanza delle componenti negative afferenti tali immobili imputate al conto economico; analogamente, non rilevano ai fini IRAP gli importi ammessi in deduzione a titolo di spese non documentate dall’art. 79, commi 7 e 8, del Tuir.

I soggetti in contabilità ordinaria dovranno indicare in colonna 1, in relazione a ciascuna componente positiva e negativa, i valori contabili risultanti dal conto economico riclassificati secondo lo schema previsto dall’articolo 2425 del codice civile e sulla base dei criteri contenuti nel richiamato documento di interpretazione del principio contabile n. 12. Naturalmente, tale riclassificazione non si rende necessaria ove il conto economico risulti già redatto in conformità al suddetto schema e ai criteri di classificazione suindicati. Nelle colonne 2 e 3 vanno indicate le eventuali variazioni in aumento e in diminuzione derivanti dall’applicazione delle diverse regole di quantificazione e imputazione temporale valevoli agli effetti del reddito di impresa ovvero di quelle specificamente applicabili ai fini dell’IRAP.

In colonna 4 va indicato il valore rilevante agli effetti dell’IRAP.

I soggetti in contabilità semplificata, incluse le " imprese minime", devono compilare la sola colonna 4 ("Valori IRAP"), indicando in tale colonna le componenti positive e negative desunte dalle scritture contabili direttamente riclassificate agli effetti dell’IRAP.

Ai fini della determinazione del valore della produzione assoggettabile a IRAP dei soggetti tenuti alla compilazione della presente sezione, assumono rilievo le seguenti componenti positive e negative:

rigo IQ1, ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell’attività esercitata. Vanno inclusi in tale voce i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili e per i quali il contribuente si sia avvalso delle disposizioni relative al c.d. "ravvedimento operoso" ai fini penali o ai fini amministrativi. Non devono invece essere inclusi i ricavi eventualmente evidenziati in sede di dichiarazione dei redditi ai fini dell’adeguamento ai parametri ai sensi dell’art. 3, comma 126, della L. n. 662 del 1996;

rigo IQ2, importo complessivo (di segno positivo o negativo) delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;

rigo IQ3, importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione;

rigo IQ4, incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni. Per le imprese in contabilità semplificata tale componente assume rilievo nei limiti dei costi iscritti nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell’IVA in aumento del costo dei cespiti;

rigo IQ5, altri ricavi e proventi ordinari, inclusi i contributi in conto esercizio ed esclusi comunque i proventi di tipo finanziario (interessi, dividendi, profitti su realizzo di titoli, etc...). In tale rigo vanno incluse anche le plusvalenze derivanti dal realizzo di beni considerati strumentali ai fini delle imposte sui redditi, anche se costituenti componenti straordinarie, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali (cessioni, conferimenti, ecc.). In caso di plusvalenze realizzate in anni precedenti e rateizzate, va indicata, eventualmente, la sola quota di competenza del 1997. Vanno indicate in colonna 3 di tale rigo le sopravvenienze e insussistenze correlate a elementi del conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP (come nel caso di fondi per rischi ed oneri rivelatisi esuberanti);

rigo IQ7, costi per materie prime, sussidiarie e merci;

rigo IQ8, costi per servizi. In tale voce vanno indicati anche i costi sostenuti dall’impresa per i servizi collegati alle trasferte dei dipendenti (quali quelli per vitto, alloggio e trasporti), a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall’impresa ovvero rimborsati dalla stessa a piè di lista al dipendente (con esclusione delle indennità chilometriche). Non sono deducibili le indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dal comma 5 dell’art. 48 del Tuir. Si ricorda che ai sensi del citato art. 11, comma 1, lett. c), n. 3), del D.Lgs. n. 446 del 1997, non sono deducibili, fra l’altro, i costi per collaborazioni coordinate e continuative (classificabili, secondo i criteri previsti dal richiamato documento di interpretazione del principio contabile n. 12 nella voce B7 del conto economico). Tali costi sono tuttavia deducibili nel caso in cui la prestazione di collaborazione sia resa da un soggetto nell’ambito della propria attività professionale e, quindi, costituiscano per tale soggetto elementi tassabili ai fini dell’IRAP. Si ricorda, inoltre, che non sono ammessi in deduzione ai fini IRAP i costi sostenuti per l’impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l’impresa;

rigo IQ9, costi per il godimento di beni di terzi. Si ricorda che per i beni utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. Tale quota è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l’importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing;

rigo IQ10, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali;

rigo IQ11, ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;

rigo IQ12, importo complessivo delle variazioni (di segno positivo e negativo) delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci;

rigo IQ13, oneri diversi di gestione. In colonna 2 di tale rigo vanno indicate le perdite su crediti e le sopravvenienze passive correlate a voci del conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP;

rigo IQ14, accantonamenti effettuati ai sensi degli articoli 70, comma 3 (limitatamente a quelli relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia) e 73, commi 1, 2 e 3 del Tuir. Per le imprese in contabilità semplificata rilevano unicamente le quote relative alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, sempreché risultino iscritte nei registri di cui all’articolo 18, comma 1, del DPR n. 600 del 1973;

rigo IQ16, deduzioni spettanti ai sensi dell’art.11, comma 1, lett. b), del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. Si tratta, in particolare: dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo), deducibili per il loro intero ammontare; delle spese relative agli apprendisti, anch’esse integralmente deducibili e, nei limiti del 70 per cento, delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione-lavoro. Nel campo 4 va indicato l’importo complessivo di tale deduzioni.

 

1.3
Sezione II
Imprese in regime forfetario

La seconda sezione è riservata ai soggetti che applicano ai fini dell’Irpef il regime di determinazione del reddito di impresa di cui all’art. 3 della L. n. 662 del 1996 (cd. "imprese minime") e che intendono avvalersi della facoltà di determinare il valore della produzione assoggettabile a IRAP secondo le disposizioni dell’art. 17, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. Tali disposizioni prevedono che la base imponibile di detti soggetti può essere calcolata aumentando il reddito di impresa determinato forfetariamente dell’importo delle retribuzioni e degli altri compensi di lavoro non deducibili ai fini IRAP e degli interessi passivi. A tal fine, indicare:

rigo IQ18, importo del reddito determinato forfetariamente per l’anno 1997 di cui al rigo RG27 della dichiarazione dei redditi;

rigo IQ19, ammontare delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente (così come determinate ai fini previdenziali a norma dell’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153); dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi; dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; delle indennità e dei rimborsi di cui all’art. 81, comma 7, lett. m), del Tuir corrisposti;

rigo IQ20, ammontare degli interessi passivi di competenza del 1997 (compresi quelli inclusi nei canoni di locazione finanziaria, determinati secondo la procedura illustrata nelle istruzioni al rigo IQ9);

rigo IQ21, deduzioni spettanti ai sensi dell’art.11, comma 1, lett. b), del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. Si tratta, in particolare: dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo), deducibili per il loro intero ammontare; delle spese relative agli apprendisti, anch’esse integralmente deducibili e, nei limiti del 70 per cento, delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione-lavoro. Nel campo 4 va indicato l’importo complessivo di tale deduzioni.

 

1.4
Sezione III
Produttori agricoli

Questa sezione va compilata dai produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all’art. 29 del Tuir, dagli esercenti attività di allevamento di animali che determinano il reddito eccedente i limiti dello stesso art. 29 secondo le disposizioni del successivo art. 78 del Tuir nonché dai soggetti che esercitano attività di agriturismo che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all’art. 5 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

Come già precisato, tali soggetti possono optare per la determinazione del valore della produzione secondo i criteri ordinari. In tal caso, dovrà essere compilata la sezione I.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, non sono soggetti passivi IRAP i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti Iva, ai sensi dell’art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, a condizione che non abbiano rinunciato al regime di esonero ai sensi dell’ultimo periodo del citato comma 6 dell’art. 34. Pertanto detti soggetti, sempreché non svolgenti altre attività rilevanti ai fini del tributo, non sono tenuti alla compilazione del quadro IQ.

Si precisa, tuttavia, che assumono la veste di soggetti passivi anche i produttori agricoli che, pur avendo beneficiato nell’anno 1997 del regime di esonero (essendo il volume di affari relativo all’anno precedente non superiore a 20 milioni), hanno tuttavia conseguito nello stesso anno un volume d’affari superiore a 5 milioni ovvero a 15 milioni (qualora trattasi di soggetti che esercitano la propria attività esclusivamente in comuni montani con meno di 1000 abitanti e in zone con meno di 500 abitanti ricomprese negli altri comuni montani individuati sulla base dell’articolo 16 della L. 31 gennaio 1994, n. 97).

Si precisa inoltre che, in presenza di regolarizzazione, avvenuta ai sensi dell’art. 3, comma 75-bis, della legge n. 662 del 1996, di società di fatto, esercente attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, ovvero di modificazione di comunione tacita familiare di cui all’art. 230-bis, ultimo comma, dello stesso codice civile, in impresa agricola, nella presente sezione vanno indicati i corrispettivi e gli acquisti complessivi dell’intero anno 1997, compresi quelli del soggetto venutosi a modificare. Se la regolarizzazione o la modificazione fa sorgere più imprese agricole individuali, l’imputazione a ciascun soggetto dei corrispettivi e degli acquisti complessivi deve avvenire in ragione di quanto statuito nell’atto di regolarizzazione; in assenza di una specifica ripartizione, l’imputazione s’intende effettuata in parti uguali fra tutti i comunisti che si sono costituiti in impresa agricola individuale.

Per la determinazione del valore della produzione indicare i seguenti elementi:

rigo IQ23, ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini dell’Iva;

rigo IQ24, ammontare degli acquisti inerenti l’attività agricola, soggetti a registrazione ai fini dell’Iva. Si precisa che, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. c), n. 6, del D.Lgs. n. 446 del 1997, nell’ammontare degli acquisti non devono essere compresi gli interessi passivi inclusi nei canoni di locazione finanziaria. Tali interessi sono determinati in misura pari alla differenza tra i canoni relativi al periodo di imposta e l’importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.

Nel rigo IQ25 va indicato:

• nel campo 1, l’ammontare dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;

• nel campo 2, le spese relative agli apprendisti;

• nel campo 3, il 70 per cento delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione-lavoro;

• nel campo 4, la somma degli importi dei campi 1, 2 e 3.

 

1.5
Sezione IV
Esercenti arti e professioni

La sezione quarta va compilata dai soggetti esercenti arti e professioni di cui all’art.49, comma 1, del Tuir, per i quali, ai sensi dell’art.8 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, la base imponibile si determina sottraendo dall’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta l’ammontare dei costi inerenti all’attività sostenuti nello stesso periodo d’imposta, compreso l’ammortamento dei beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente.

Anche per tali soggetti vale la previsione dell’art. 11, comma 1, lett. a) del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, in base alla quale le componenti positive e negative del valore della produzione si assumono secondo le regole applicabili ai fini della determinazione dei relativi redditi di lavoro autonomo.

Ai fini della compilazione della presente sezione, pertanto, nel rigo IQ27, va riportata la somma degli importi indicati ai righi RE3, RE4 e RE5 della dichiarazione dei redditi (con esclusione dei compensi dichiarati per adeguamento ai parametri ai sensi dell’art. 3, comma 126, della citata L. n. 662 del 1996).

Nel rigo IQ28 va indicato l’importo complessivo dei seguenti costi ammessi in deduzione:

• quote di ammortamento e spese per acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a 1.000.000 (di cui al rigo RE 7 della dichiarazione dei redditi);

• canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili, al netto degli oneri finanziari (importo di col. 2 del rigo RE8, al netto dell’importo indicato in col. 1 dello stesso rigo);

• canoni di locazione semplice e/o di noleggio di beni mobili (importo di rigo RE9);

• spese relative a immobili (importo di rigo RE10); nel caso di immobile utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria stipulato prima del 15 giugno 1990, l’importo deducibile va assunto al netto degli oneri finanziari. La quota dei predetti oneri è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l’importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing;

• compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti all’attività professionale o artistica (importo di rigo RE13);

• spese per consumi di energia elettrica, telefoniche, etc... (importo di rigo RE16);

• spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, di rappresentanza e altre spese (importi deducibili indicati in colonna 2 dei righi da RE17 a RE20).

Nel rigo IQ29 vanno indicati gli importi delle deduzioni spettanti ai sensi della citata lett.b) del comma 1 dell’art.11 del D.Lgs. n. 446 del 1997. Si tratta, in particolare: dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, deducibili per il loro intero ammontare; delle spese relative agli apprendisti, anch’esse integralmente deducibili e, nei limiti del 70 per cento, delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione-lavoro. Nel campo 4 va indicato l’importo complessivo di tali deduzioni.

 

1.6
Sezione V
Esercenti arti e professioni in regime forfetario

La quinta sezione è riservata agli esercenti arti e professioni che applicano ai fini dell’Irpef il regime di determinazione del reddito di cui all’art. 3 della legge n. 662 del 1996 (cd. "soggetti minimi") e che intendono avvalersi della facoltà di determinare il valore della produzione assoggettabile a IRAP secondo le disposizioni dell’art. 17, comma 2, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. Tale norma prevede che la base imponibile di detti soggetti può essere calcolata aumentando il reddito di lavoro autonomo determinato forfetariamente dell’importo delle retribuzioni e degli altri compensi non deducibili ai fini IRAP e degli interessi passivi. A tal fine, indicare:

rigo IQ31, importo del reddito determinato forfetariamente di cui al rigo RE24 della dichiarazione dei redditi;

rigo IQ32, ammontare delle retribuzioni (così come determinato ai fini previdenziali a norma dell’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n.153); dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi; dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente; delle indennità e dei rimborsi di cui all’art. 81, comma 1, lett. m), del Tuir;

rigo IQ33, ammontare degli interessi passivi corrisposti nel 1997 (compresi quelli inclusi nei canoni di locazione finanziaria, determinati secondo la procedura illustrata nelle istruzioni al rigo IQ9);

rigo IQ34, vanno indicati gli importi delle deduzioni spettanti ai sensi della citata lett. b) del comma 1 dell’art.11 del D.Lgs. n. 446 del 1997. Si tratta, in particolare: dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, deducibili per il loro intero ammontare; delle spese relative agli apprendisti, anch’esse integralmente deducibili e, nei limiti del 70 per cento, delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione-lavoro. Nel campo 4 va indicato l’importo complessivo di tale deduzioni.

 

1.7
Sezione VI
Determinazione e riparto della base imponibile

La presente sezione va utilizzata per la determinazione e il riparto territoriale della base imponibile e della corrispondente imposta.

A questi effetti, occorre procedere, anzitutto, al riparto territoriale del valore della produzione al netto delle deduzioni (rigo IQ43), secondo le regole dettate dall’art.4, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997.

Il riparto del valore della produzione netta su base regionale va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all’ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione apportanti esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione stessa e operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, rispetto all’ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti.

Ai fini del calcolo proporzionale, le retribuzioni vanno assunte nell’importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali a norma dell’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Si comprendono nelle retribuzioni anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente prestazioni di lavoro, si assumono nell’importo contrattualmente spettante.

Si precisa che, ai fini della ripartizione territoriale, l’ammontare delle retribuzioni va diminuito della parte di esse riferibile ai dipendenti propri distaccati presso terzi e, per converso, aumentato degli oneri sostenuti per il personale di terzi impiegato in regime di distacco.

L’ammontare complessivo delle retribuzioni e degli altri importi suindicati, va riportato nel rigo IQ36.

La stessa regola di ripartizione fra le varie regioni del valore della produzione netta si applica anche per determinare la quota di tale valore eventualmente derivante da attività produttive svolte all’estero, mediante stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse ivi operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, non assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale.

Si ricorda che si considera prodotta all’estero anche l’attività esercitata mediante l’utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all’art. 1, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. Pertanto, la quota parte del valore della produzione attribuibile all’utilizzo di dette navi, determinata con le regole del citato art. 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997, va esclusa dalla tassazione.

Per effetto di quanto previsto dall’art. 12, comma 2, secondo periodo, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, la medesima regola si applica ai fini della ripartizione del valore della produzione netta dei soggetti passivi non residenti che abbiano esercitato attività nel territorio di più regioni.

Si precisa che, in virtù di quanto previsto dallo stesso comma 2 dell’art. 4 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, se l’attività esercitata nel territorio di regioni diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo (ovvero esercitata all’estero) non è svolta con l’impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere nei confronti di tali regioni al riparto del valore della produzione.

Per i soli soggetti che svolgono attività agricola nei limiti dell’art. 29 del Tuir, la ripartizione del valore della produzione netta derivante da tale attività si effettua in misura proporzionalmente corrispondente all’estensione dei terreni ubicati nel territorio della regione (o provincia) ovvero all’estero.

Nel rigo IQ37 va indicata l’estensione complessiva dei terreni, calcolata in ettari.

Nei righi da IQ38 a IQ42, va indicato:

• nella colonna 1, l’ammontare del valore della produzione così come risultante dalle precedenti sezioni;

• nella colonna 2, l’ammontare del valore della produzione relativo all’attività svolta all’estero, che ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997 è escluso dalla formazione della base imponibile IRAP;

• nella colonna 3, deve essere indicata la differenza tra l’ammontare di colonna 1 e quello di colonna 2.

Nel rigo IQ43 va indicato il totale degli importi indicati nei righi da IQ38 a IQ42, colonna 3.

Nel rigo IQ44 va indicata la quota di valore della produzione derivante dalla partecipazione a GEIE (gruppo economico di interesse europeo). Tale quota, si precisa, è attribuita dal GEIE, ai sensi dell’art. 13 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, direttamente al netto delle deduzioni spettanti ai sensi della richiamata lett. b) del comma 1 dell’art. 11 nonché ai sensi dei commi 1 e 3 dell’art. 17 dello stesso decreto.

Nei righi IQ45 e IQ46 va indicata, rispettivamente, la quota dell’importo indicato nel rigo IQ43, col. 3, soggetto alla ordinaria aliquota del 4, 25 per cento e quello soggetto, invece, all’aliquota del 2,5 per cento applicabile nei riguardi dei soggetti che operano nel settore agricolo, intendendosi per tali esclusivamente i soggetti che esercitano attività agricole nei limiti di cui all’art. 29 del Tuir.

Nei righi da IQ47 a IQ67 devono essere indicati:

• nella colonna 1, il codice regione ovvero della provincia (vedere tabella IQ);

• nella colonna 2, il valore della produzione imputabile a ciascuna regione o provincia;

• nella colonna 3, la riduzione spettante ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997, ai soggetti fruenti, alla data del 1° gennaio 1998, di uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dell’imposta locale sui redditi (nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalle singole leggi di esonero). Per detti soggetti, il valore prodotto nel territorio della regione ove è ubicato lo stabilimento o l’impianto cui il regime agevolativo si riferisce, determinato a norma degli articoli 4 e 5, è ridotto per il residuo periodo di applicabilità del detto regime di un ammontare pari al reddito che ne avrebbe fruito;

• nella colonna 4, la differenza tra l’importo indicato in colonna 2 e quello della colonna 3. In tale colonna va indicato, in corrispondenza della regione o provincia di produzione, la quota del valore della produzione derivante dalla partecipazione a GEIE, indicata nel rigo IQ44;

• nella colonna 5, il codice aliquota: indicare 1 in caso di aliquota ordinaria (4,25 per cento); indicare 2, in caso di aliquota ridotta (2,5 per cento);

• nella colonna 6, l’imposta lorda relativa a ciascuna regione o provincia;

• nella colonna 7, le detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 17, comma 3, e 18, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997. In particolare, si fa presente che ai sensi dell’art. 17, comma 3, ai soggetti che svolgono attività produttive attraverso stabilimenti industriali tecnicamente organizzati impiantati nel territorio del Mezzogiorno, definiti dall’articolo 1 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, spetta una detrazione dall’imposta di ammontare pari, rispettivamente, al 2 per cento dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalle dichiarazioni presentate ai fini fiscali relative al 1997, qualora sussistano le condizioni per l’applicazione delle disposizioni relative alla fiscalizzazione degli oneri sociali.

L’art. 18, comma 1, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, sostituendo il comma 210 dell’art. 2 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, dispone che per le iniziative produttive intraprese, a decorrere dal 1° gennaio 1997, nei territori di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 1995, n. 104, è riconosciuta, fra l’altro, per l’anno di inizio di attività e per i due successivi, la riduzione al 50 per cento dell’imposta regionale sulle attività produttive; la riduzione non può essere superiore a 5 milioni dell’imposta dovuta per ciascun anno. Per le iniziative produttive intraprese nelle aree territoriali di cui all’obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, le predette disposizioni si applicano per l’anno di inizio di attività e per i cinque successivi;

• nella colonna 8, la differenza tra l’importo indicato in colonna 6 e quello della colonna 7, che costituisce l’imposta netta spettante a ciascuna regione o provincia.

Si precisa che la ripartizione su base territoriale del valore della produzione indicato nel rigo IQ45 e nel rigo IQ46 può essere effettuata anche avendo riguardo alla dislocazione del personale dipendente e assimilato ovvero alla ubicazione ed estensione dei terreni relativa allo stesso anno 1998 anziché a quella relativa al 1997.

 

1.8
Sezione VII
Calcolo dell’acconto

In base all’art. 31 del D.Lgs. n. 446 del 1997, è dovuto per l’anno 1998 un acconto in misura pari al 120 per cento dell’imposta figurativa liquidabile sul valore della produzione netta realizzato nel 1997, quale risulta dal rigo IQ68. Pertanto nel rigo IQ69 va indicato il 120 per cento dell’importo di rigo IQ68. L’importo così determinato può essere tuttavia ridotto qualora ricorrano le condizioni per l’applicazione della c.d. "clausola di salvaguardia" di cui al comma 3 dell’art. 45 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997.

Le condizioni per fruire della riduzione dell’acconto, in relazione alle diverse classi di base imponibile, sono indicate nel prospetto riportato alla fine delle presenti istruzioni.

In particolare, il contribuente dovrà anzitutto confrontare l’importo della imposta netta figurativa indicata nel rigo IQ68 (senza maggiorazione al 120 per cento) con l’importo complessivo dei tributi e contributi aboliti (da indicare, in caso di riduzione dell’acconto, nell’apposito spazio del rigo IQ70).

Nel caso in cui la differenza tra l’importo dell’IRAP figurativa e l’importo dei tributi e contributi aboliti relativi al 1997 non superi, in termini percentuali, il cinquanta per cento di tale secondo importo, la "clausola di salvaguardia" non si rende applicabile.

Ove, invece, tale condizione preliminare si realizzi, il contribuente dovrà individuare, in funzione delle diversi classi di base imponibile IRAP e dei diversi livelli di reddito complessivo Irpef, il limite minimo, in termini assoluti, del maggior carico impositivo oltre il quale è possibile fruire della riduzione dell’acconto.

Per la verifica delle condizioni di applicabilità della "clausola di salvaguardia" può utilizzarsi lo schema di calcolo riportato alla fine delle presenti istruzioni.

Si precisa, che il contribuente ha, comunque, la facoltà di calcolare l’acconto per l’anno 1998 sulla base dell’imposta che globalmente prevede di determinare per tale anno di competenza. Peraltro, in questo caso resta ferma l’applicazione, ai fini del regime sanzionatorio, delle disposizioni del comma 2 dell’art. 4 del D.L. n. 69 del 1989, convertito dalla L. n. 154 dello stesso anno, avendo riguardo alla misura dell’acconto (120 per cento) e delle singole rate (50 per cento).

Nel rigo IQ72 indicare il 50 per cento dell’importo riportato al rigo precedente ovvero dell’importo dell’imposta che prevede di liquidare per l’anno 1998. Nel caso in cui il valore della produzione netta sia ripartita tra più regioni l’importo della prima rata di acconto dovuto da versare a ciascuna di esse e da indicare in delega unificata si ottiene moltiplicando l’imposta dovuta alla regione in esame indicato nella colonna 8 per il risultato del rapporto dei valori espressi nei righi IQ72 e IQ68.

Si precisa che l’acconto è dovuto se di importo superiore a lire 100.000. Si precisa, inoltre, che deve comunque procedersi al versamento in due rate di pari importo anche se l’acconto dovuto è inferiore a lire 502.000.

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