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Soggetti obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta |
Sono tenuti a presentare la dichiarazione Mod. 770/98 i sostituti d’imposta che nel 1997 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte. Tali soggetti sono:
• le società organizzate su base capitalistica (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
• gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
• gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
• le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli articoli 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142 e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
• le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
• le società organizzate su base personale (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
• le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
• le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
• le società o associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
• le aziende coniugali se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
• i gruppi europei d’interesse economico (GEIE);
• le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
• le persone fisiche che esercitano arti e professioni.
ATTENZIONE
Le persone fisiche che hanno effettuato, a non più di dieci soggetti, ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo, e sulle provvigioni, nonché su taluni redditi diversi, sono tenute a presentare la dichiarazione unificata. Detti soggetti devono, pertanto, compilare il nuovo Modello Unico.
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SOGGETTI CHE NON DEVONO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D‘IMPOSTA
Non devono presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta:
• le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica (le quali operano le ritenute ai sensi dell’art. 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). Va precisato che, ai sensi dell’art. 3, comma 11, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, tra i soggetti di cui al richiamato art. 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 si intendono comprese, ad ogni effetto di legge, le amministrazioni degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale;
• i privati, compresi i proprietari di stabili, isolati o in regime condominiale, per i compensi erogati ad esempio ai portieri;
• i privati datori di lavoro, per i compensi erogati ai collaboratori familiari, agli autisti e ai giardinieri assunti al di fuori di una eventuale attività imprenditoriale o professionale;
• i soggetti che erogano esclusivamente indennità e rimborsi che non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente a norma dell’art. 2, comma 2, della L. 25 marzo 1986, n. 80.
Si rammenta che le amministrazioni dello Stato, che hanno operato le ritenute di acconto, devono, invece, trasmettere all’Anagrafe tributaria, nei tempi e con le modalità previsti dall’apposito decreto interministeriale annualmente emanato, gli elenchi dei percipienti ai quali sono stati corrisposti compensi o emolumenti soggetti a ritenuta d’acconto, copia delle dichiarazioni Modd. 730 e dei corrispondenti prospetti di liquidazione Modd. 730-3.
Si ricorda, inoltre, che analoghi elenchi devono essere trasmessi all’Anagrafe tributaria, nei tempi e con le modalità previsti da appositi decreti annualmente emanati, dalle amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica, che hanno operato le ritenute.
ATTENZIONE
Un ulteriore decreto ministeriale fisserà i tempi e le modalità per la presentazione delle buste contenenti le schede per la scelta della destinazione dell’otto per mille (Mod. 730-1) e del quattro per mille del gettito Irpef anche con riferimento alle citate amministrazioni.
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COMPOSIZIONE DEL MODELLO
La dichiarazione dei sostituti d’imposta, Mod. 770, si compone di un modello base, di quadri staccati relativi alle somme e ai valori corrisposti e di un quadro aggiuntivo per i versamenti.
n Modello base
Tale modello contiene:
– nel frontespizio, i riquadri per l’esposizione dei dati relativi al dichiarante, al rappresentante o ad altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione ed al tipo di dichiarazione; lo spazio riservato alla sottoscrizione ed il riquadro per l’apposizione del visto di conformità (art. 78, comma 4, della L. 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni e integrazioni);
– nella seconda facciata, il quadro SL relativo ai versamenti effettuati. Qualora i righi del quadro SL non siano sufficienti deve essere utilizzato il corrispondente quadro SL aggiuntivo.
n QUADRI STACCATI
I quadri staccati sono i seguenti:
• Quadro SA relativo ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 47, comma 1, lettere a) e d), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
• Quadro SB relativo alle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e indennità equipollenti, alle altre indennità erogate in occasione della cessazione del rapporto, nonché alle prestazioni in forma di capitale corrisposte dalle forme pensionistiche complementari;
• Quadro SC relativo agli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
• Quadro SD contenente l’indicazione dei contributi obbligatori relativi agli emolumenti erogati ai lavoratori dipendenti;
• Quadro SE relativo all’assistenza fiscale prestata nel 1997;
• Quadro SF relativo ai redditi di lavoro autonomo e altri redditi inquadrabili tra quelli non soggetti al contributo del 10 per cento alla gestione separata dell’INPS;
• Quadro SG relativo ai redditi di lavoro autonomo e alle provvigioni inquadrabili tra quelli per i quali è previsto il versamento del contributo del 10 per cento alla gestione separata dell’INPS;
• Quadro SH relativo a provvigioni, inquadrabili tra quelle non soggette al contributo del 10 per cento alla gestione separata dell’INPS, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, con esclusione delle provvigioni degli incaricati alle vendite a domicilio;
• Quadro SK contenente il prospetto delle ritenute operate e altri dati relativi al sostituto d’imposta;
• Quadro SM contenente l’elenco dei soggetti estinti per i quali il dichiarante presenta la dichiarazione Mod. 770/98 in qualità di successore;
• Quadro SN relativo alle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente per i rapporti cessati nel 1973 e negli anni precedenti;
• Quadro SP relativo a redditi di capitale corrisposti a residenti, a compensi per avviamento commerciale e a contributi degli enti pubblici, a proventi a stabili organizzazioni estere di imprese residenti;
• Quadro SQ relativo a somme sulle quali è stata commisurata la ritenuta alla fonte in caso di riscatto di assicurazione sulla vita, contenente anche il prospetto dei capitali assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione;
• Quadro SR relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione a o.i.c.v.m. di diritto estero, realizzati da parte di soggetti diversi dalle persone fisiche, dai soggetti di cui all’art. 5 del Tuir non esercenti attività d’impresa e dagli enti non commerciali ovvero derivanti dalla partecipazione a o.i.c.v.m. non conformi alle direttive CEE;
• Quadro SS relativo ai dati dei percipienti reddito di lavoro dipendente che hanno dato diritto al premio di assunzione;
• Quadro ST relativo a redditi di capitale, a plusvalenze, a proventi delle accettazioni bancarie, nonché a proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti;
• Quadro SU relativo alle somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo;
• Quadro SV relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione a o.i.c.v.m. di diritto estero, realizzati da parte di persone fisiche, di soggetti di cui all’art. 5 del Tuir non esercenti attività d’impresa e di enti non commerciali;
• Quadro SW relativo a utili distribuiti nell’anno 1997;
• Quadro SZ relativo a utili dei titoli esteri distribuiti nell’anno 1997.
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PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
La dichiarazione Mod. 770/98, unica per tutti i percettori, deve essere presentata tra il 1° settembre ed il 31 ottobre 1998, indipendentemente dal domicilio fiscale del sostituto, ad una qualsiasi banca convenzionata o ad un ufficio postale, che deve rilasciare apposita ricevuta.
La dichiarazione può essere presentata anche ad un qualsiasi centro autorizzato di assistenza fiscale (CAAF) che svolge il servizio di ricezione delle dichiarazioni. In tal caso il centro autorizzato rilascia al contribuente, entro il 31 ottobre, copia della dichiarazione con l’impegno di trasmettere, per via telematica all’Amministrazione finanziaria, i dati in essa contenuti.
Entro i quindici giorni successivi a quello in cui l’Amministrazione finanziaria ha comunicato l’avvenuta ricezione della dichiarazione, il CAAF rilascia al sostituto copia della relativa attestazione. Questa attestazione costituisce prova della avvenuta presentazione della dichiarazione.
Il centro di assistenza fiscale non riceve alcun compenso dallo Stato per l’attività di accettazione e trasmissione telematica delle dichiarazioni e può richiedere un corrispettivo per il servizio prestato.
I sostituti che presentano la dichiarazione su supporto magnetico, così come coloro che predispongono il modello sintetico, Mod. 770 PC/98, devono consegnare la dichiarazione unicamente ad un ufficio postale.
Per la consegna della dichiarazione deve essere utilizzata la specifica busta, predisposta per il tipo di dichiarazione presentata (manuale o PC), approvata unitamente alla dichiarazione.
I soggetti che presentano la dichiarazione dall’estero possono effettuare la spedizione utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. In questo caso la dichiarazione può essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla. La busta deve essere indirizzata al Ministero delle Finanze – 00100 Roma – Italia – e deve recare scritto, a carattere evidente:
• Cognome e nome, denominazione o ragione sociale del dichiarante;
• Codice fiscale del dichiarante;
• La dicitura "Contiene dichiarazione Mod. 770/98".
Il sostituto d’imposta che nell’anno 1998 ha prestato l’assistenza fiscale ai propri lavoratori dipendenti deve consegnare, nei termini stabiliti per la presentazione di questo modello, copia delle dichiarazioni Modd. 730/98 e dei corrispondenti prospetti di liquidazione Modd. 730-3. Se la presente dichiarazione viene consegnata ad un ufficio postale o a una banca convenzionata, per la consegna delle copie dei Modd. 730/98, dei prospetti di liquidazione Modd. 730-3, deve essere utilizzato l’apposito modulo di consegna, posto in fondo alle presenti istruzioni e per contenerli, la busta prevista per la presentazione delle dichiarazioni manuali. Tale modulo di consegna deve essere inserito nella busta in modo che il triangolo (posto in alto a sinistra del modulo) corrisponda al triangolo posto sul fronte della busta e che siano visibili dalla finestra della busta stessa il tipo di modello, l’anno di presentazione, il cognome (ovvero la denominazione), il nome e il codice fiscale del sostituto d’imposta.
Se il sostituto d’imposta che ha prestato l’assistenza invia la presente dichiarazione su supporto magnetico (vedi paragrafo 5) avrà cura di fornire, con lo stesso mezzo, i dati dei predetti Modd. 730 e 730-3, utilizzando le specifiche tecniche contenute nell’allegato C al D.M. 9 gennaio 1998, di approvazione del Mod. 730, pubblicato nel S.O. n. 10 alla G.U. n. 14 del 19 gennaio 1998.
I sostituti d’imposta che hanno assunto tale veste a partire dall’anno 1997 e, nel corso del medesimo periodo d’imposta, hanno fornito assistenza fiscale diretta ai propri dipendenti, devono inviare i Modd. 730/97 e i prospetti di liquidazione Modd. 730-3 utilizzando una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerli. La busta deve essere inviata al competente Centro di Servizio delle Imposte Dirette ed Indirette ovvero, se il Centro non è istituito, all’Ufficio delle Imposte Dirette nella cui circoscrizione il sostituto ha il domicilio fiscale.
ATTENZIONE
Le buste contenenti la scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille dell’Irpef, Mod. 730-1 e l’eventuale scheda per la scelta della destinazione del 4 per mille dell’Irpef devono essere consegnate nei termini e con le modalità che saranno precisate con apposito decreto ministeriale.
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DICHIARAZIONE SU SUPPORTO MAGNETICO
I sostituti che durante il periodo d’imposta hanno corrisposto compensi o emolumenti, anche per periodi discontinui o inferiori a dodici mensilità, ad un numero di lavoratori dipendenti non inferiore alle venti unità (prendere in considerazione il dato del punto 1 del totale del quadro SA), devono presentare la dichiarazione mediante la consegna ad un ufficio postale dei supporti magnetici predisposti sulla base dei contenuti e delle caratteristiche tecniche che verranno stabiliti con apposito decreto.
Unitamente ai supporti magnetici i sostituti sono tenuti a presentare la specifica bolla di consegna che verrà approvata con il suddetto decreto.
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MOD. 770PC/98
I sostituti che compilano la dichiarazione con strumenti informatici sono tenuti a predisporre il modello sintetico (denominato Mod. 770 PC/98) in luogo di quello tradizionale. A garanzia della leggibilità delle informazioni contenute nel Mod. 770 PC/98, il sostituto deve conservare copia della dichiarazione stampata sul modello normale.
Si ricorda che la dichiarazione Mod. 770 PC/98 deve essere consegnata ad un ufficio postale, utilizzando l’apposita busta, compilata in ogni sua parte.
Tale obbligo non sussiste per i sostituti d’imposta tenuti alla presentazione della dichiarazione su supporto magnetico, secondo quanto stabilito nel paragrafo precedente.
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MODALITÀ GENERALI DI COMPILAZIONE
I dati richiesti vanno riportati in maniera chiara, a macchina o a carattere stampatello e senza alcuna abbreviazione.
Tutti gli importi da indicare nel Mod. 770, compresi i totali indicati nei singoli quadri, vanno esposti in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre. Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto e da esporre nel modello, vanno tolte le ultime tre cifre dell’importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento. Ad esempio, se gli importi desunti dalle scritture sono 1.155.840 + 640.800 + 700.590 = 2.497.230 le corrispondenti cifre da indicare nella dichiarazione sono: 1.155, 640, 700 e 2.497.
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OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE E SUCCESSIONI
Nelle ipotesi in cui siano state effettuate operazioni societarie straordinarie implicanti la scomparsa dei soggetti preesistenti e la prosecuzione dell’attività da parte di un nuovo soggetto (quali, ad esempio, le fusioni, anche mediante incorporazioni, e le scissioni totali), come pure nel caso di scioglimento di una società personale e prosecuzione dell’attività da parte di uno soltanto dei soci mediante ditta individuale, o in caso di successione "mortis causa", il successore a titolo universale è tenuto a presentare la dichiarazione di sostituto d’imposta anche per quel che concerne il corrispondente obbligo previsto dalla legge nei confronti di detti soggetti, relativamente al periodo dell’anno in cui essi hanno effettivamente operato (indipendentemente quindi dalla eventuale diversa data dalla quale sono stati fatti decorrere gli effetti giuridici dell’operazione, come prevedono gli artt. 123, comma 7, e 123-bis, comma 11, del Tuir).
Il soggetto che presenta la dichiarazione in qualità di successore dovrà compilare l’elenco dei soggetti estinti nell’apposito quadro SM.
Nei casi di operazioni societarie avvenute nel corso del 1997, il dichiarante deve procedere ad una compilazione distinta dei singoli quadri del Mod. 770 a seconda che debbano essere esposte situazioni riferibili ad esso dichiarante ovvero a ciascuno dei soggetti estinti; relativamente a questi ultimi verranno indicati tutti gli elementi riguardanti il periodo compreso fra il 1° gennaio 1997 e la data di cessazione dell’attività o in cui si è verificato l’evento.
Se tali situazioni si sono verificate nel 1998 prima della presentazione della dichiarazione Mod. 770/98, relativamente alle somme e ai valori erogati nel 1997 dalla società estinta, dovranno parimenti essere compilati distinti quadri staccati intestati al soggetto estinto.
ATTENZIONE
Relativamente alla compilazione dei quadri concernenti i soggetti estinti, il dichiarante deve indicare nello spazio, in alto a destra del quadro, contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", il proprio codice fiscale e nel rigo "Codice fiscale del sostituto d’imposta" quello del soggetto estinto.
Qualora per effetto degli eventi sopra indicati si sia verificato un passaggio di dipendenti da ciascuno dei soggetti estinti al soggetto dichiarante, senza interruzione del rapporto di lavoro, nel corso del 1997 - ovvero nei primi due mesi del 1998 se il nuovo sostituto ha effettuato le operazioni di conguaglio e di consegna della certificazione - in luogo della procedura sopra descritta, il dichiarante deve seguire le indicazioni fornite nelle istruzioni per la compilazione del quadro SA e non deve compilare distinti quadri SA intestati ai soggetti estinti.
In caso di trasformazione, (ad esempio, nell’ipotesi di trasformazione di società di capitali in società di persone e viceversa), la dichiarazione Mod. 770 deve essere compilata secondo le regole generali poiché tale evento, pur potendo determinare la nascita di nuovi soggetti d’imposta, non incide sull’esistenza del soggetto e sui suoi adempimenti in qualità di sostituto d’imposta.
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SANZIONI
Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta, si applica la sanzione pecuniaria dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di lire cinquecentomila.
Se l’ammontare dei compensi, interessi e altre somme dichiarati è inferiore a quello accertato, si applica la sanzione pecuniaria dal cento al duecento per cento dell’importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di lire cinquecentomila.
Se le ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme, benché non dichiarate, sono state versate interamente, si applica la sanzione pecuniaria da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.
Si applica inoltre la sanzione pecuniaria di lire centomila per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata.
In caso di omissione o incompletezza nella dichiarazione di sostituto d’imposta degli elementi previsti nell’art. 7 del D.P.R. n. 600 del 1973, si applica la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire otto milioni.
La dichiarazione redatta su stampati non conformi, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 600 del 1973, è nulla.
Se la dichiarazione non è redatta in conformità ai modelli approvati con decreto, si applica la sanzione pecuniaria da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.
Nei casi di mancanza o incompletezza degli atti o documenti dei quali è prevista la conservazione ovvero di mancata esibizione o trasmissione degli stessi all’ufficio finanziario richiedente, si applica la sanzione pecuniaria da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.
In caso di omesso o di carente versamento delle ritenute alla fonte operate, si applica la sanzione pecuniaria pari al trenta per cento dell’importo non versato.
Identica sanzione è applicabile con riferimento agli importi versati oltre le prescritte scadenze. La sanzione del trenta per cento è ridotta ad un ottavo se il versamento è eseguito nel termine di trenta giorni dalla prescritta scadenza, a condizione che nello stesso termine venga eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta (corrispondente al 3,75 per cento degli importi versati tardivamente) e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Se il sostituto non opera in tutto o in parte la ritenuta alla fonte si applica la sanzione pecuniaria pari al venti per cento dell’ammontare non trattenuto, salva l’applicazione delle disposizioni previste per il caso di omesso versamento.
Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengano gli elementi necessari per l’identificazione del soggetto che li esegue e per l’imputazione della somma versata, si applica la sanzione pecuniaria da lire duecentomila a lire un milione.
In caso di violazione dell’obbligo di corretta indicazione del codice fiscale proprio o di altri soggetti, si applica la sanzione pecuniaria da lire duecentomila a lire quattro milioni.
Sotto l’aspetto penale, l’omessa presentazione della dichiarazione, da chi ne è obbligato per legge, è punita con la pena dell’arresto fino a due anni o in alternativa con l’ammenda fino a cinque milioni di lire se l’ammontare delle somme pagate ma non dichiarate è superiore a lire cinquanta milioni per periodo d’imposta. Non si considera omessa ai fini penali, la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o non sottoscritta o redatta su stampato non conforme al modello prescritto.
L’omesso versamento, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione, di ritenute - relative a somme pagate - il cui ammontare è superiore a lire cinquanta milioni per periodo d’imposta è punito con l’arresto fino a tre anni o con l’ammenda fino a lire sei milioni. Ai fini della applicazione della pena non si tiene conto delle ritenute non versate che, in relazione al singolo percipiente, risultano inferiori al 5 per cento delle ritenute a quest’ultimo relative.
Se coesistono le fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione annuale e di omesso versamento delle ritenute, si applica la pena prevista per quest’ultima fattispecie e cioè l’arresto fino a tre anni o l’ammenda fino a sei milioni di lire.
L’omesso versamento, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale, di ritenute che risultano dalla certificazione consegnata dai sostituti, è punito con la pena della reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da tre milioni a cinque milioni di lire, se l’ammontare di tali ritenute sia superiore a lire venticinque milioni per periodo d’imposta.
Se l’ammontare delle ritenute non versate e certificate è superiore a dieci milioni ma non a venticinque milioni di lire, per ciascun periodo d’imposta, si applica la pena dell’arresto fino a tre anni o dell’ammenda fino a sei milioni di lire.
Se al fine di evadere le imposte o consentirne l’evasione o per conseguire un indebito rimborso, per sé o per altri, il sostituto d’imposta indica nomi immaginari o diversi da quelli veri, tali da impedire la identificazione dei veri soggetti, oppure indica nei certificati, consegnati a coloro ai quali ha corrisposto compensi o altre somme soggetti a ritenute alla fonte a titolo di acconto, somme diverse da quelle effettivamente corrisposte, si applica la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e la multa da cinque milioni a dieci milioni di lire.
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FRONTESPIZIO DEL MODELLO BASE
Prima di procedere alla compilazione dei singoli riquadri del frontespizio del modello di dichiarazione, il dichiarante deve compilare gli spazi riservati all’indicazione di cognome e nome ovvero della denominazione, nonché del codice fiscale. Nel riquadro "Tipo di dichiarazione" va barrata la casella nell’ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa di un Mod. 770/98 precedentemente presentato.
Per l’indicazione delle generalità del dichiarante, il frontespizio del modello di dichiarazione comprende due riquadri, l’uno alternativo all’altro, destinati ai dati relativi alle persone fisiche e ad altri soggetti (quali società, enti, associazioni, ecc.).
Ogni volta che è richiesta l’indicazione del luogo di nascita, chi è nato all’estero deve indicare, invece del Comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla Provincia.
I dati relativi alla residenza anagrafica, al domicilio fiscale e alla sede legale devono essere riportati con riferimento al momento della presentazione della dichiarazione. Se tali dati sono cambiati rispetto alla dichiarazione dello scorso anno oppure se non è stata presentata la dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente, devono essere indicati nelle apposite caselle il mese e l’anno di variazione.
Si forniscono qui di seguito talune precisazioni in merito ai singoli dati richiesti nel riquadro relativo ad ALTRI SOGGETTI facendo presente che le stesse precisazioni valgono, in quanto compatibili, anche per la compilazione del riquadro relativo alle PERSONE FISICHE.
n CODICE FISCALE
È utile ricordare che se il sostituto è una società o un’associazione dichiarante Iva il codice fiscale è attribuito dagli uffici Iva; negli altri casi è attribuito dagli uffici delle Imposte Dirette. Se qualche dato indicato nel certificato di attribuzione è errato, il sostituto deve recarsi presso un qualsiasi ufficio Iva, o negli altri casi presso un ufficio delle Imposte Dirette, per ottenere la variazione del codice fiscale. Fino a che questa variazione non è stata effettuata, il contribuente deve utilizzare il codice fiscale attribuitogli. Laddove sono istituiti gli uffici delle Entrate le operazioni concernenti il codice fiscale sono svolte da detti uffici.
n DENOMINAZIONE
Nello spazio in alto a destra del modello deve essere riportata la denominazione o la ragione sociale risultante dall’atto costitutivo o, in mancanza di quest’ultimo (ad esempio, in caso di società di fatto), quella di fatto utilizzata, indicandola in maniera esatta e completa (senza abbreviazioni).
Ove necessario può essere utilizzato anche lo spazio contrassegnato dalla dicitura "Nome".
n SEDE LEGALE
La sede legale va indicata precisando il comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia mediante la sigla (per Roma RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale e il numero telefonico.
n DOMICILIO FISCALE
Questo dato deve essere indicato soltanto dai soggetti il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.
Per quanto riguarda le persone fisiche, i dati relativi alla residenza anagrafica o (se diverso) al domicilio fiscale, devono essere riportati solo se variati rispetto alla dichiarazione presentata nel 1997 o se in tale anno la dichiarazione non è stata presentata.
Il sostituto può comunque indicare la residenza anche se non variata, se ciò risulta più agevole.
n ALTRE SEDI
La sede amministrativa va indicata nel rigo relativo al domicilio fiscale ove manchi la sede legale.
La stabile organizzazione in Italia, se esistente, deve essere indicata dalle società o enti non residenti, in luogo della sede legale; in caso di esistenza di più stabili organizzazioni in Italia, va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.
n CODICI STATISTICI
Stato: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella A.
Natura giuridica: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella B.
Attività: il relativo codice deve essere ricercato rilevandolo dalla classificazione delle attività economiche, di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabile presso i competenti uffici finanziari. Si precisa che la tabella dei codici attività per il 1997 non è stata modificata rispetto a quella utilizzata per il 1993. Tale codice deve riferirsi all’attività prevalente sotto il profilo dei proventi.
Situazione: il relativo codice deve essere ricercato nella tabella E.
n DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE
Nel presente riquadro devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e la carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la dichiarazione.
Ai fini della individuazione della carica rivestita all’atto della dichiarazione si deve riportare nell’apposita casella il codice:
1 - se rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore (società semplici, irregolari o di fatto);
2 - se curatore dell’eredità giacente, amministratore dell’eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito;
3 - se curatore fallimentare;
4 - se commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);
5 - se commissario giudiziale (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria);
6 - se rappresentante fiscale di soggetto non residente;
7 - se erede del contribuente;
8 - se liquidatore (liquidazione volontaria).
Lo spazio riservato alla residenza anagrafica del soggetto firmatario della dichiarazione deve essere compilato tenendo presente che si deve indicare il domicilio fiscale, invece della residenza anagrafica, se diversi.
La residenza anagrafica o il domicilio fiscale devono essere riportati solo se variati rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata nel 1997, o se in tale anno la dichiarazione non è stata presentata.
La residenza (o il domicilio fiscale) può essere indicata anche se non variata, se ciò risulta più agevole.
n FIRMA DELLA DICHIARAZIONE
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal dichiarante o da chi ne ha la rappresentanza legale, negoziale o di fatto.
Se presso la società o l’ente esiste il collegio sindacale o altro organo di controllo, la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal presidente del collegio sindacale o dell’organo di controllo (ovvero, se questo non è collegiale, da tutti i componenti).
Si richiama l’attenzione sull’obbligo di indicare, in ogni caso, quali quadri sono stati compilati, barrando le corrispondenti caselle.
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MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEI QUADRI
n GENERALITÀ
Ciascun quadro deve essere numerato.
Qualora i righi dei quadri non siano sufficienti devono essere utilizzati ulteriori quadri. In tale caso va incrementata progressivamente la numerazione della casella "Mod. n." posta in alto a destra dei quadri utilizzati.
Relativamente al quadro SL, qualora i righi non siano sufficienti, deve essere utilizzato il quadro SL aggiuntivo, numerando progressivamente la casella "Mod. n." posta in alto a destra del quadro aggiuntivo utilizzato.
I totali degli importi vanno indicati esclusivamente nei dati riassuntivi dell’ultimo foglio utilizzato.
ATTENZIONE
Nell’indicare il numero dei percipienti nel riquadro relativo ai dati riassuntivi, i soggetti elencati più volte devono essere conteggiati una sola volta.
n DATI ANAGRAFICI
I dati relativi al comune, alla provincia, alla via e al numero civico del domicilio fiscale del singolo percipiente vanno indicati se questi ha variato il domicilio fiscale rispetto a quello risultante dall’analogo quadro relativo alla dichiarazione dell’anno precedente. Il sostituto d’imposta può comunque indicare tali dati anche se non variati, se questa modalità di compilazione risulta più agevole.
Si ricorda che, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di indicazione del codice fiscale dei percipienti, il sostituto, ai sensi del secondo comma dell’art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, ha diritto di ricevere comunicazione scritta del predetto codice fiscale e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l’obbligo di indicazione deve essere adempiuto, può rivolgersi direttamente all’Amministrazione finanziaria, previa indicazione dei dati richiesti dall’art. 4 dello stesso D.P.R n. 605 (ad esempio, se persona fisica, cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale), relativi al soggetto di cui si richiede l’attribuzione del codice fiscale. L’obbligo di indicazione del codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati indicati al citato art. 4, con l’eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o la sede legale all’estero.
n QUADRO SA - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
Il presente quadro deve essere utilizzato per indicare l’elenco dei soggetti ai quali sono stati corrisposti nel 1997 redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del Tuir, per i quali si sono rese applicabili le disposizioni degli artt. 23 e 24, terzo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione precedente alla sostituzione operata dal D.Lgs. n. 314 del 1997, relativamente alle ritenute a titolo di acconto. Si precisa che, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 46, costituiscono redditi di lavoro dipendente anche le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati.
Si ricorda che, ai sensi degli artt. 48, comma 1, ultimo periodo, del Tuir, e 23, terzo comma, ultimo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione precedente alla sostituzione operata dal D.Lgs. n. 314 del 1997, si considerano corrisposti nell’anno 1997 anche i compensi in denaro o in natura erogati entro il 12 gennaio 1998, se gli stessi sono stati inseriti nelle operazioni di conguaglio del 1997 e se le relative ritenute sono state versate entro il 15 o il 20 dello stesso mese di gennaio.
• Modalità di compilazione
Nel quadro SA devono essere indicati, per ciascun percipiente, in primo luogo una serie di dati generali (quali, ad esempio, i dati identificativi del percipiente, la qualifica, l’imponibile assoggettato a contribuzione previdenziale e quello assoggettato al servizio sanitario nazionale), nonché tutti i dati che hanno influito sulla tassazione dei redditi corrisposti.
Nel punto 11 va indicata la qualifica del percipiente, utilizzando uno dei codici previsti nella Tabella C - Qualifica, posta nell’appendice delle presenti istruzioni.
I punti da 12 a 14 devono essere compilati esclusivamente dai sostituti diversi dalle persone fisiche e dagli enti pubblici.
Nel punto 12 va indicata l’area nella quale è impiegato il lavoratore dipendente, utilizzando uno dei seguenti codici:
A - area amministrativa;
B - area vendita;
C - area produzione;
D - se trattasi di attività non inquadrabile specificamente in alcuna delle aree precedenti.
Il punto 13 va compilato in presenza di rapporto di lavoro a tempo parziale, o di apprendistato, o di formazione-lavoro, utilizzando uno dei seguenti codici:
A - se a tempo parziale;
B - se di apprendistato;
C - se di formazione-lavoro;
D - se di formazione-lavoro a tempo parziale.
ATTENZIONE
I punti da 11 a 13 devono essere compilati tenendo conto della posizione del percipiente alla data del 31 dicembre 1997 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Nel punto 14 va indicato il totale delle giornate retribuite, nel corso del 1997, in relazione ai rapporti di lavoro a tempo parziale, o di apprendistato, o di formazione-lavoro. Tale indicazione deve essere effettuata indipendentemente dalla posizione al 31 dicembre 1997, e quindi anche in caso di trasformazioni del rapporto di lavoro nel corso dell’anno.
Al riguardo si precisa che:
• il numero delle giornate retribuite dei lavoratori dipendenti a tempo parziale o con contratti di formazione-lavoro può essere desunto dal Mod. O1M relativo al 1997;
• il numero delle giornate di lavoro retribuite degli apprendisti va determinato moltiplicando per 6 il numero delle settimane risultanti dal Mod. DM 10 relativo al 1997.
Il punto 15 va compilato unicamente dai sostituti d’imposta destinatari delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, le quali prevedono, in favore di imprese che possiedono i requisiti richiesti, il riconoscimento di un credito d’imposta da far valere ai fini del versamento dell’Irpef, dell’Irpeg e dell’Iva. Poiché tale credito viene concesso a fronte di incrementi della base occupazionale rispetto alla data del 30 settembre 1997, il punto 15 deve essere compilato unicamente per i dipendenti assunti successivamente a tale data.
Nel punto 16 va indicata la data dell’eventuale cessazione del rapporto di lavoro.
Nel punto 17 va indicato il numero di giorni presi a base per l’attribuzione delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente (punto 11 della certificazione o del Mod. 101).
Nei punti 20 e 21 devono essere indicate le somme assoggettate per l’anno 1997, rispettivamente, a contribuzione previdenziale e assistenziale e al contributo al servizio sanitario nazionale, al netto dell’eventuale ammontare relativo alle indennità indicate nel quadro SB. Nel caso in cui le somme assoggettate a contribuzione previdenziale e assistenziale, di cui al punto 20, siano di importo differente, va riportato l’importo più elevato.
Nel punto 22 vanno indicati i contributi a carico del lavoratore dipendente che non concorrono integralmente a formare il reddito (contributi obbligatori e contributi versati da vecchi iscritti a vecchi fondi pensione), ad esclusione di quelli afferenti gli arretrati che vanno riportati nel successivo punto 48. Nello stesso punto vanno ricomprese le eventuali quote di pensione riversate all’Inps.
Nel punto 23 vanno indicati i contributi versati dal lavoratore alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n.124, che non hanno concorso a formare il reddito, nei limiti di lire 2 milioni e 500 mila.
Nel punto 24 vanno indicati i contributi di cui all’art. 2 della L. 8 agosto 1995, n.335, versati dal lavoratore ed eccedenti l’importo del massimale contributivo stabilito dal D.Lgs. 14 dicembre 1995, n. 579.
Nel punto 25 vanno indicate le somme non assoggettate a ritenuta ai sensi dell’art. 48 del Tuir (quali, ad esempio, la parte non imponibile delle trasferte, delle indennità di navigazione e di volo, degli assegni di sede e delle altre indennità percepiti per servizi prestati all’estero, o le erogazioni effettuate dal datore di lavoro che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente). Nello stesso punto 25 vanno indicati anche i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, esclusi dalla base imponibile ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c), del Tuir.
Nei punti 26 e 27 vanno indicate le erogazioni fatte dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali, a fronte di spese sanitarie, per le quali, ai sensi dell’art.13-bis, comma 1, lett. c), del Tuir, spetta una detrazione di imposta calcolata, rispettivamente, sull’intero importo della spesa sanitaria (punto 11 bis della certificazione o 12-bis del Mod. 101) ovvero sulla parte che eccede L. 250.000 (punto 14 della certificazione o 12 del Mod. 101).
Nel punto 28 vanno indicati i premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni versati dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali, per i quali ai sensi dell’art.13-bis, comma 1, lett. f), del Tuir, e alle condizioni e nei limiti ivi previsti, spetta una detrazione di imposta (punto 12 della certificazione o 13 del Mod. 101).
Nel punto 29 vanno indicati i contributi versati ad un fondo pensione di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n.124, per i quali è ancora prevista l’attribuzione di una detrazione in luogo della deduzione fino al rinnovo degli accordi collettivi e, comunque, per un periodo massimo di quattro anni a decorrere dal 17 agosto 1995. Trattasi dei contributi di cui all’art.15, comma 8, della L. 8 agosto 1995, n. 335, versati a fondi costituiti ai sensi del citato decreto legislativo, definiti da accordi collettivi antecedenti il 17 agosto 1995, limitatamente agli iscritti dal 28 aprile al 31 maggio del 1993 (punto 13 della certificazione o 14 del Mod. 101).
Nel punto 30 vanno indicati le altre somme e valori imponibili (comprese le somme derivanti da transazioni intervenute in costanza di rapporto per le quali non è rinvenibile una causa di legittimazione al regime di tassazione separata, la rivalutazione e gli interessi su crediti di lavoro), diversi da quelli indicati nei punti da 26 a 29, al lordo di eventuali contributi.
Nel punto 31 vanno indicati gli assegni e le indennità, erogati direttamente dagli enti previdenziali e non assoggettati da questi a ritenuta, il cui importo è stato considerato, a richiesta del dipendente, dal datore di lavoro ai fini del conguaglio di fine anno.
Nel punto 32 vanno indicati gli eventuali compensi e indennità corrisposti da terzi, cioè da soggetti diversi dal datore di lavoro, di cui all’art. 47, comma 1, lett. b), del Tuir, i cui importi sono stati comunicati al datore di lavoro, ai fini del conguaglio di cui al terzo comma dell’art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Nel punto 33 va indicato il totale imponibile del reddito del percipiente (punto 1 della certificazione o del Mod. 101).
Nel punto 34 va indicata l’imposta corrispondente al totale imponibile di cui al punto 33.
Nei punti da 35 a 38 vanno indicate le detrazioni per carichi familiari e quelle per lavoro dipendente (punti da 3 a 6 della certificazione o da 2 a 5 del Mod. 101).
Nel punto 39 va indicato l’importo della detrazione per oneri calcolata con riferimento ai punti da 26 a 29 (punto 7 della certificazione o 6 del Mod. 101).
Nel punto 40 va indicato il totale delle detrazioni d’imposta attribuite (punto 8 della certificazione o 7 del Mod. 101).
Si precisa che in caso di incapienza dell’imposta lorda, dopo aver indicato l’importo teoricamente spettante delle detrazioni nei punti da 35 a 39, nel punto 40 va indicato l’importo totale effettivamente attribuito in relazione all’imposta lorda.
Nel punto 41 vanno indicate le ritenute relative ai redditi corrisposti nell’anno (punto 9 ed eventuale specifica indicazione nelle Annotazioni della certificazione o 10 del Mod. 101).
Nel punto 42 va indicato l’importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, comprensivo di quanto indicato al punto 44.
Nel punto 43 vanno indicate le ritenute operate da terzi con riferimento ai compensi di cui al punto 32.
Nel punto 44 va indicato l’importo delle ritenute sui compensi corrisposti da terzi, non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.
Nel punto 45 vanno indicate le ritenute operate. Nell’ammontare delle ritenute da indicare in questo punto vanno comprese anche quelle relative alle retribuzioni dei primi mesi dell’anno 1997 che sono state utilizzate per la restituzione delle differenze d’imposta rimaste a credito del lavoratore dopo il conguaglio di fine anno 1996.
Nel punto 46 vanno indicate le ritenute effettuate in eccedenza, quali risultano dalle operazioni di conguaglio di fine anno 1997, che dovranno essere rimborsate dal datore di lavoro mediante compensazione nel corso dell’anno 1998 (specifica indicazione nelle Annotazioni della certificazione o punto 9 del Mod. 101).
Nel punto 47 va indicato l’importo del contributo straordinario per l’Europa, di cui all’art. 3, commi da 194 a 203, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, che il datore di lavoro ha trattenuto nel corso del 1997, al netto di quanto eventualmente rimborsato per assistenza fiscale (punto 10 della certificazione).
u Eredi
Nel caso di corresponsione, ai sensi del comma 3 dell’art. 7 del Tuir, di somme o valori agli eredi del dipendente, in corrispondenza del numero o dei numeri d’ordine successivi a quello relativo al lavoratore dipendente deceduto, vanno riportati, per ogni erede o avente diritto, i dati anagrafici dell’erede stesso, il codice fiscale del dipendente deceduto (al punto 18) e i dati contabili relativi all’erede stesso, indicando al punto 11 il codice 11, come risultante dalla Tabella C - Qualifica, posta in Appendice alle presenti istruzioni.
Se per il dipendente deceduto non devono essere esposti dati contabili (diversi da quelli previdenziali e assistenziali), vanno compilati esclusivamente i numeri d’ordine relativi agli eredi, secondo quanto sopra specificato.
u Passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro
Nel caso in cui, nel corso di un medesimo periodo d’imposta, si verifichi un passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro, il nuovo datore di lavoro è tenuto a:
• effettuare le ritenute d’acconto tenendo conto dell’operato del precedente datore di lavoro;
• effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno;
• consegnare la certificazione prevista dall’art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.
In tutti i casi di passaggio di dipendenti da un datore di lavoro all’altro, senza interruzione del rapporto di lavoro (es.: cessione dell’azienda o del ramo d’azienda, anche a seguito di conferimento o scissione societaria, ecc.), con esclusione delle operazioni societarie straordinarie e successioni di cui al paragrafo 8, il nuovo datore di lavoro, oltre alle operazioni di conguaglio di fine anno e alla consegna della cennata certificazione, in sede di redazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta deve procedere ad una distinta esposizione dei dati riguardanti ciascun lavoratore dipendente già in forza presso l’altro datore, utilizzando due numeri d’ordine consecutivi del quadro SA.
Nel primo numero d’ordine devono essere indicati il codice fiscale del precedente datore, gli emolumenti corrisposti, le detrazioni attribuite, le ritenute effettuate dallo stesso (da indicare rispettivamente ai punti 18, 33, 40, 42 e 45). Nello stesso numero d’ordine, al punto 19, deve essere indicato il codice relativo alla causa che ha determinato il passaggio da un datore di lavoro all’altro, contenuto nella Tabella L - Passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro, posta nell’Appendice delle presenti istruzioni.
Nel numero d’ordine immediatamente successivo devono essere riportati i dati complessivi dei due rapporti di lavoro i cui redditi sono stati assoggettati alle operazioni di conguaglio, così come esposti nella certificazione consegnata dall’ultimo datore di lavoro (dichiarante); i restanti dati previsti nel numero d’ordine devono essere compilati con riferimento esclusivamente al rapporto intercorso con l’ultimo datore stesso. Naturalmente, il primo datore di lavoro deve indicare nel quadro SA della propria dichiarazione di sostituto d’imposta, gli emolumenti da esso corrisposti e le ritenute operate con riferimento ai dipendenti passati in forza all’altro datore di lavoro.
Analoga esposizione dovrà essere effettuata nel caso di lavoratori dipendenti che nello stesso periodo d’imposta hanno intrattenuto un precedente rapporto di lavoro e si sono avvalsi della facoltà, prevista dal settimo comma dell’art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione precedente alla sostituzione operata dal D.Lgs. n. 314 del 1997, di chiedere al nuovo datore di lavoro di effettuare le ritenute tenendo conto dei redditi corrisposti, delle ritenute operate e delle detrazioni attribuite nel precedente rapporto di lavoro. In questo caso nel primo numero d’ordine, oltre ai dati relativi alle generalità del percipiente, devono essere compilati solo i punti 18, 19, 33, 40, 42 e 45.
Qualora il cennato passaggio di dipendenti sia conseguente ad una operazione societaria straordinaria, o successione, di cui al paragrafo 8, il soggetto dichiarante, deve indicare nel quadro SA tutti i dipendenti (compresi quelli già in forza presso il soggetto estinto), con riguardo anche al periodo anteriore all’evento. In questa ipotesi, nel primo numero d’ordine vanno compilati esclusivamente i punti 18, 19, 33, 40, 42, 43, 44 e 45 con riferimento al periodo anteriore all’evento, e, ove ricorra l’ipotesi di corresponsione, da parte del soggetto estinto, di arretrati relativi ad anni precedenti, anche i punti da 48 a 55.
Nel secondo numero d’ordine tutti i punti vanno compilati con riferimento all’intero periodo d’imposta.
Nel caso di più rapporti di lavoro a tempo determinato e/o a tempo indeterminato intrattenuti con lo stesso datore dovrà essere utilizzato un unico numero d’ordine nel quale vanno riportati i dati derivanti dall’ultimo conguaglio.
In particolare, nel caso in cui ricorrano i presupposti per la compilazione del punto 15, in tale punto va indicata la data di inizio del rapporto di lavoro in corso al 31 dicembre 1997.
Se, invece, nel corso dell’anno il lavoratore ha intrattenuto un rapporto di lavoro anche con altro datore e si è avvalso della facoltà prevista dal settimo comma dell’art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione precedente alla sostituzione operata dal D.Lgs. n. 314 del 1997, presentando al sostituto d’imposta la certificazione o il Mod. 101 relativo a detto rapporto, devono essere compilati:
• uno specifico numero d’ordine per i rapporti intercorsi con il sostituto precedentemente al rapporto con l’altro datore (indicando al punto 18 il codice fiscale del sostituto stesso);
• un successivo numero d’ordine con i dati della certificazione o del Mod. 101 consegnato dal dipendente (indicando al punto 18 il codice fiscale dell’altro datore e al punto 19 il codice 4);
• un ulteriore numero d’ordine relativo ai
rapporti intrattenuti con il dichiarante successivamente al rapporto con l’altro datore. Naturalmente quest’ultimo numero d’ordine deve riportare i dati relativi all’ultimo conguaglio presenti nell’ultima certificazione o Mod. 101 consegnato dal sostituto, nonché i rimanenti dati relativi a tutti i rapporti intercorsi nell’anno con il sostituto.
ATTENZIONE
Si precisa che in tutti i casi di passaggio di dipendenti da un datore di lavoro all’altro, nel quadro SA, redatto secondo le modalità sin qui esposte, deve essere compilato lo spazio in alto a destra del modello, contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale" e non il rigo SA1"Codice fiscale del sostituto d’imposta".
Nei punti da 48 a 52 devono essere indicati i dati relativi agli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all’art. 16, comma 1, lett. b), del Tuir.
Nel punto 53 va indicato il titolo in base al quale gli emolumenti sono stati assoggettati a tassazione separata, individuato sulla base dei codici indicati nella Tabella D - Titolo emolumenti arretrati, posta nell’Appendice delle presenti istruzioni.
Nel punto 54 va indicato il periodo d’imposta cui si riferiscono gli arretrati. Se si riferiscono a più anni, nel punto 54 indicare il meno recente e barrare la casella del punto 55.
n DATI RIASSUNTIVI
Nel presente riquadro devono essere esclusi dalle operazioni di totalizzazione i numeri d’ordine nei quali è stato compilato il punto 18 (sono esclusi, quindi, anche i dati relativi agli eredi).
Nel punto 1 indicare il numero complessivo dei soggetti elencati, con esclusione degli eredi. Si precisa che i soggetti elencati più volte devono essere conteggiati una sola volta.
Nel punto 2 indicare il totale degli importi indicati ai punti 22, 23 e 24.
Nel punto 3 indicare il totale degli importi indicati ai punti 25.
Nel punto 4 indicare l’importo totale relativo ai punti 30.
Nel punto 5 indicare l’importo totale relativo ai punti 31.
Nel punto 6 indicare l’importo totale relativo ai punti 32.
Nei punti 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 indicare rispettivamente il totale degli importi dei punti 33, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47.
Nei punti 17, 18, 19, 20 e 21 indicare rispettivamente il totale degli importi dei punti 48, 49, 50, 51 e 52.
Nel punto 22 indicare la parte dell’importo complessivo dei punti 20 che costituisce imponibile ai fini dei contributi da versare all’INPS.
n QUADRO SB - INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE, ALTRE INDENNITÀ E PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE
Il presente quadro deve essere utilizzato per indicare l’elenco dei soggetti ai quali sono stati corrisposti trattamenti di fine rapporto di lavoro dipendente ed altre indennità di cui all’art. 16, comma 1, lett. a), del Tuir, per i quali si sono rese applicabili le disposizioni recate dal D.P.R. n. 600 del 1973, in materia di ritenute a titolo di acconto.
Tra le altre indennità indicate in questo quadro devono essere comprese le somme e i valori erogati, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Questo quadro deve essere utilizzato anche dalle forme pensionistiche complementari per indicare:
– le prestazioni in forma di capitale corrisposte nel 1997 agli iscritti alle predette forme, anteriormente al 28 aprile 1993, che rivestono la qualifica di lavoratori dipendenti o di soci di cooperative di produzione e lavoro, assoggettate ai sensi dell’art. 17, comma 2, del Tuir;
– le prestazioni in forma di capitale corrisposte nel 1997 in dipendenza di contratti assicurativi agli iscritti alle predette forme pensionistiche anteriormente al 28 aprile 1993 che rivestono la qualifica di lavoratori dipendenti o di soci di cooperative di produzione e lavoro; in tal caso i fondi pensione devono indicare l’importo della prestazione in forma di capitale corrispondente ai contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore eccedenti il 4 per cento della retribuzione annua, assoggettata alla medesima aliquota del TFR; la parte relativa al rendimento, assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta del 12,50 per cento di cui all’art. 6 della L. 26 settembre 1985, n. 482, deve essere indicata dalle imprese di assicurazione nel quadro SQ;
– le prestazioni in forma di capitale di cui all’art. 13, comma 9, del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni, corrisposte nel 1997 agli iscritti alle predette forme pensionistiche successivamente al 28 aprile 1993 che rivestono la qualifica di lavoratori dipendenti o di soci di cooperative di produzione e lavoro, qualunque sia il modello gestionale utilizzato dal fondo pensione.
Qualora debbano essere esposte più erogazioni per lo stesso percipiente, ad esempio, in caso di corresponsione sia di indennità di fine rapporto che di trattamento in forma di capitale o di due acconti di TFR, etc., vanno compilati due distinti numeri d’ordine.
Per indicare le indennità relative a rapporti cessati nel 1973 e negli anni precedenti dovrà essere utilizzato il quadro SN, avendo cura di indicare nell’apposito spazio l’anno di corresponsione.
Nel caso di erogazione dell’indennità ai sensi dell’art. 2122 del c.c. o delle leggi speciali corrispondenti ovvero in caso di eredità devono essere indicati:
• i dati anagrafici, i dati relativi al rapporto di lavoro e tutti i dati contabili, esclusi quelli dei punti da 41 a 46, del lavoratore dipendente deceduto;
• per ciascun avente diritto o erede, in corrispondenza dei numeri d’ordine immediatamente successivi a quello del lavoratore dipendente deceduto, i dati anagrafici ed i soli dati contabili di cui ai punti da 42 a 46.
• nel punto 41 va indicato il codice:
1 - in caso di erogazione di indennità ai sensi dell’art. 2122 c.c. o delle leggi speciali corrispondenti;
2 - in caso di eredità.
Se nel corso dell’anno sono state corrisposte somme sia al deceduto che all’erede deve essere compilato un ulteriore rigo per indicare le somme corrisposte al deceduto.
Per quanto riguarda il titolo dell’erogazione di cui ai punti 18 e 22, indicare:
A - se si tratta di anticipazione;
B - se si tratta di saldo;
C - se si tratta di acconto.
Nel punto 19 va indicata la percentuale di abbattimento applicata all’indennità equipollente al TFR, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del Tuir.
Nel punto 23 va indicato l’importo dei contributi versati dal lavoratore che, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del Tuir, vanno scomputati dal totale della indennità cui i contributi afferiscono (altra indennità diversa dal TFR corrisposta da Fondo o Cassa appositamente istituito).
Il punto 36 va compilato solo se nel periodo 1988-1996 sono stati corrisposti un acconto o una anticipazione.
Nel punto 45 va indicato l’ammontare delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.
Nel punto 46 va indicato l’ammontare imponibile ai fini del Cssn.
n DATI RIASSUNTIVI
Il presente riquadro deve essere compilato riportando, al punto 1, il numero complessivo dei soggetti elencati escludendo, in ogni caso, gli eredi.
Nei punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 indicare rispettivamente il totale degli importi dei punti 20, 24, 25, 26, 27, 36, 37, 44 e 45.
Nel punto 11, indicare la parte dell’importo complessivo dei punti 24 che costituisce imponibile ai fini dei contributi da versare all’INPS.
n QUADRO SC - REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE
Questo quadro va utilizzato per indicare l’elenco dei percipienti cui sono stati corrisposti nel 1997 redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali si sono rese applicabili le disposizioni degli artt. 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, e 33, comma 3, del D.P.R. n. 42 del 1988, nelle formulazioni precedenti all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 314 del 1997.
Non vanno dichiarati nel presente quadro, ma nel quadro SA, i sottoindicati redditi (ancorché assimilati ai redditi di lavoro dipendente):
– compensi corrisposti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del venti per cento, ai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
– remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lett. a), e 34 della L. 20 maggio 1985, n. 222, nonché le congrue e i supplementi di congrua di cui all’art. 33, primo comma, della L. 26 luglio 1974, n. 343;
– i redditi eventualmente conguagliati unitamente al reddito di lavoro dipendente e, conseguentemente, esposti nel quadro SA.
Per ciascun percipiente, dopo l’esposizione delle generalità, indicare nel punto 11 la causale corrispondente al tipo di reddito utilizzando uno dei seguenti codici:
A - indennità e compensi erogati ai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità e comunicati al datore di lavoro del percettore ai fini del conguaglio di fine anno (art. 47, comma 1, lett. b), del Tuir);
B - somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (art. 47, comma 1, lett. c), del Tuir);
C - indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni (art. 47, comma 1, lett. f), del Tuir);
D - indennità, comunque denominate, erogate per le cariche elettive di cui all’art. 114 della Costituzione (indennità per i consiglieri regionali, provinciali e comunali ) e alla L. 27 dicembre 1985, n. 816 (indennità per gli amministratori locali, ad esempio, sindaci, assessori comunali, presidente e assessori provinciali, etc.) (art. 47, comma 1, lett. g), del Tuir);
E - rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso (art. 47, comma 1, lett. h), del Tuir);
F - prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico dalle forme pensionistiche complementari, ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (art. 47, comma 1, lett. h-bis), del Tuir);
G - assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (art. 47, comma 1, lett. i), del Tuir);
H - compensi corrisposti ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, se è stata operata la ritenuta;
I - compensi per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale.
Nel punto 12 va indicato il titolo in base al quale gli emolumenti di cui alla lett. g) del comma 1 dell’art. 47 del Tuir (codice D nel punto 11), sono stati assoggettati a tassazione separata ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. b), del Tuir, indicando l’apposito codice risultante nella Tabella D - Titolo emolumenti arretrati, posta nell’Appendice delle presenti istruzioni.
Nel punto 13 va indicato l’ammontare corrisposto al lordo di eventuali contributi e somme non soggette a ritenuta.
Nel punto 14 vanno indicati gli eventuali contributi previdenziali e/o assistenziali.
Nel punto 15 va indicato l’importo non soggetto a ritenuta (ad esempio, se nel punto 11 è indicato il codice F, in questo punto va esposto il 12,50 dell’importo corrisposto).
Nei punti 16 e 17 va indicato, rispettivamente, l’imponibile e l’imposta corrispondente all’imponibile. Si precisa che, in caso di corresponsione di borse di studio, nel punto 16 deve essere riportato anche l’ammontare del reddito, al lordo di quello la cui imposta corrisponde alle detrazioni d’imposta spettanti, ancorché non assoggettato a ritenuta d’acconto, ai sensi dell’art. 24, comma 7, del D.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione precedente alla sostituzione operata dal D.Lgs. n. 314 del 1997.
Nei punti 18 e 20 devono essere indicate le eventuali detrazioni per carichi di famiglia e/o per lavoro dipendente spettanti. Se nel punto 20 è stato esposto l’importo delle detrazioni per lavoro dipendente, nel punto 19 va indicato il numero di giorni in relazione al quale le stesse sono state attribuite.
Nel punto 21 va indicato il totale delle detrazioni d’imposta attribuite. Si precisa che in caso di incapienza dell’imposta lorda dopo aver indicato l’importo teoricamente spettante delle detrazioni nei punti 18 e 20, nel punto 21 va indicato l’importo totale effettivamente attribuito in relazione all’imposta lorda.
Nel punto 22 va indicato l’importo delle ritenute operate.
Nel punto 23 va indicato l’ammontare delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.
n DATI RIASSUNTIVI
Il presente riquadro deve essere compilato riportando, al punto 1, il numero complessivo dei soggetti elencati.
Nei punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 indicare rispettivamente il totale degli importi dei punti 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22 e 23.
n QUADRO SD - CONTRIBUTI OBBLIGATORI RELATIVI AGLI EMOLUMENTI EROGATI AI LAVORATORI DIPENDENTI
Nel presente quadro va indicato l’ammontare complessivo dei contributi obbligatori relativi agli emolumenti che il sostituto d’imposta ha corrisposto ai lavoratori dipendenti nell’anno 1997 indicati nei quadri SA e SB. L’indicazione dei contributi deve essere effettuata per ciascun ente percettore. Il versamento del contributo al servizio sanitario nazionale deve essere riportato per regione o provincia autonoma alla quale spetta detto contributo.
ATTENZIONE
In questo quadro non vanno riportati i contributi al servizio sanitario nazionale trattenuti dal sostituto d’imposta in conseguenza dei conguagli operati per l’assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto stesso o dai C.A.A.F..
n QUADRO SE - DATI RELATIVI ALL’ASSISTENZA FISCALE PRESTATA NEL 1997
Il presente quadro raccoglie i dati relativi all’assistenza fiscale e sostituisce i quadri A bis, A1 e A2 del Mod. 770/97. Il quadro va compilato con esclusivo riferimento alle operazioni di conguaglio a seguito di assistenza fiscale effettuate nel corso del 1997, che non siano già state indicate nella dichiarazione Mod. 770/97. I dati relativi all’assistenza fiscale prestata nel corso del 1998 non devono essere riportati nel presente quadro, ma nella dichiarazione dei sostituti d’imposta da presentare nel 1999. Pertanto, in questo quadro, vanno indicati i seguenti dati:
• le operazioni di conguaglio relative ai saldi Irpef e Cssn per il 1996, la prima rata di acconto Irpef e Cssn per il 1997, l’acconto del 20 per cento su alcuni redditi soggetti a tassazione separata, la prima rata o il rimborso del contributo straordinario per l’Europa;
• le operazioni di conguaglio relative alla seconda rata di acconto Irpef e Cssn per il 1997 e del contributo straordinario per l’Europa.
Tenuto conto di quanto sopra, ai fini della compilazione del presente quadro si forniscono le seguenti precisazioni.
n SOSTITUTI CHE HANNO COMPILATO IL MOD. 770/A BIS/97
Tali soggetti sono tenuti a compilare il presente quadro riportando:
• nei punti da 8 a 30 i dati relativi alle operazioni di conguaglio, effettuate nei mesi da agosto a dicembre 1997, per saldo Irpef e Cssn 1996, per prima rata di acconto Irpef e Cssn 1997, per acconto del 20 per cento su alcuni redditi soggetti a tassazione separata, per prima rata o rimborso del contributo straordinario per l’Europa.
In tali punti vanno riportati i dati dei conguagli operati nei predetti mesi relativamente ai soggetti per i quali non si è concluso o non è stato effettuato il conguaglio a giugno e a luglio;
• nei punti da 31 a 38 i dati relativi alle operazioni di conguaglio, effettuate nei mesi di novembre e dicembre 1997, per la seconda rata di acconto Irpef e Cssn 1997 e del contributo straordinario per l’Europa.
Vanno riportati, inoltre, i dati delle operazioni effettuate conseguenti a:
• comunicazioni (anche rettificative) modd. 730-4 pervenute tardivamente;
• conguagli operati tardivamente relativi a comunicazioni modd. 730-4 pervenute entro i termini;
• conguagli tardivi relativi all’assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d’imposta, anche in seguito a rettifica dei Modd. 730-3.
n SOSTITUTI CHE HANNO ASSUNTO TALE VESTE SOLO SUCCESSIVAMENTE AL 31 DICEMBRE 1996 E, PERTANTO, NON HANNO COMPILATO IL MOD. 770/A BIS/97
Tali soggetti, che non erano obbligati alla presentazione della dichiarazione mod. 770/97, sono tenuti a compilare il presente quadro riportando i dati di tutte le operazioni di conguaglio effettuate nei mesi da giugno a dicembre 1997.
Nelle ipotesi in cui la presentazione della dichiarazione Mod. 770/98 va effettuata tramite supporto magnetico, i dati dei Modd. 730 e 730-3 devono essere forniti con lo stesso mezzo, utilizzando le specifiche tecniche contenute nell’allegato C al D.M. 29 ottobre 1996, di approvazione del Mod. 730, pubblicato nel S.O. n. 185 alla G.U. n. 256 del 31 ottobre 1996, così come modificato dal D.M. 13 febbraio 1997.
n MODALITÀ DI COMPILAZIONE
L’indicazione dei dati relativi ai conguagli deve essere effettuata distintamente per ogni mese in cui sono avvenute le relative operazioni. In un medesimo numero d’ordine, ricorrendone i presupposti, devono essere compilati sia i punti da 8 a 30 che i punti da 31 a 38.
Nei punti 8 e 31 deve essere indicato il mese in cui sono state effettuate le operazioni di conguaglio i cui dati sono esposti, rispettivamente, nei successivi punti da 9 a 27 e da 32 a 37.
Nei punti 11, 13, 17, 19, 22, 26, 33, 35, 37 vanno indicati gli interessi trattenuti nel mese indicato nei punti 8 e/o 31.
Nei punti 14, 20, 23 e 27 vanno riportate le soprattasse trattenute a seguito del conguaglio effettuato nel mese di luglio in rettifica di quello del mese precedente, conseguente ad un Mod. 730-3 o Mod. 730-4 errato.
I punti 28 e 38 devono essere compilati per indicare il motivo per il quale il conguaglio non viene effettuato ovvero non viene completato. Tali punti devono essere compilati anche quando non risulta alcun debito o credito. A tal fine deve essere utilizzato uno dei seguenti codici:
A - cessazione del rapporto di lavoro;
B - aspettativa senza retribuzione;
C - decesso;
D - retribuzione insufficiente;
E - rimborso non effettuato in tutto o in parte per incapienza del monte ritenute;
F - richiesta di minore secondo o unico acconto;
G - situazioni per le quali nei singoli punti dovrebbero essere indicati più codici;
H - Mod. 730-3 o Mod. 730-4 dal quale non risulta alcun debito o credito;
T - altro.
Nel punto 29 deve essere indicato il tipo di conguaglio effettuato, utilizzando uno dei seguenti codici:
A - conguaglio tardivo derivante da Mod. 730-3;
B - conguaglio tardivo derivante da Mod. 730-3 rettificativo;
C - conguaglio tardivo derivante da comunicazione Mod. 730-4 pervenuta entro i termini;
D - conguaglio tardivo derivante da comunicazione Mod. 730-4 rettificativa pervenuta entro i termini;
E - conguaglio conseguente a comunicazione tardiva di Mod. 730-4;
F - conguaglio conseguente a comunicazione tardiva di Mod. 730-4 rettificativo;
G - conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tardivamente pervenuta al sostituto;
H - conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tempestivamente pervenuta al sostituto ma per la quale non è stato effettuato il conguaglio;
L - dati risultanti dal conguaglio del Mod. 730-3 o 730-4 rettificato.
Nel punto 42 deve essere indicata la data di effettiva ricezione del Mod. 730-5, nel quale sono riportati i dati del Mod. 730-4 relativi al soggetto interessato.
Si precisa che i punti da 39 a 42 non devono essere compilati se i relativi dati sono stati già esposti nel Mod. 770/97.
u Rettifica
Nei casi di rettifica degli importi da conguagliare, in precedenza indicati nei modd. 730-3 e 730-4, i dati delle operazioni di conguaglio effettuate in ciascun mese, se non sono già stati indicati nel Mod. 770/97, devono essere esposti su specifici numeri d’ordine. Il sostituto deve compilare un ulteriore numero d’ordine relativo ai modelli rettificati riportando, oltre ai dati anagrafici e al codice fiscale:
• nei punti da 9 a 19, i dati desunti dal Mod. 730-3 o 730-4, nel seguente ordine:
– importo da trattenere Irpef saldo 1996;
– importo da rimborsare Irpef saldo 1996;
– 1a rata di acconto Irpef 1997;
– 2a o unica rata di acconto Irpef 1997;
– importo da trattenere Cssn saldo 1996;
– importo da rimborsare Cssn saldo 1996;
– 1a rata di acconto Cssn 1997;
– 2a o unica rata di acconto Cssn 1997;
– importo da trattenere contributo straordinario per l’Europa;
– importo da rimborsare contributo straordinario per l’Europa;
– importo da trattenere per acconto d’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata.
• nel punto 29 dello stesso numero d’ordine va indicato il codice L.
Nel caso di conguagli effettuati a seguito di rettifica da parte dei C.A.A.F. degli importi del Mod. 730-4 che non hanno formato oggetto di conguaglio nei mesi precedenti - perché il modello è stato consegnato in ritardo da parte del C.A.A.F. o per causa dipendente dal sostituto - devono essere utilizzati:
– uno o più numeri d’ordine per l’indicazione dei dati relativi al conguaglio; in tal caso nel punto 29 del primo numero d’ordine dovrà essere riportato il codice G o H;
– un ulteriore numero d’ordine per indicare i dati del modello che è stato rettificato seguendo le specifiche istruzioni sopra riportate.
Nel punto 30 va riportato il codice corrispondente alla causa, riscontrata dal datore di lavoro, per la quale il Mod. 730/97 non è liquidabile, ricavandolo dalla Tabella F - Cause di non liquidabilità del Mod 730/97, posta nell’Appendice alle presenti istruzioni.
n DATI RIASSUNTIVI
Nel punto 1 va indicato il numero dei lavoratori dipendenti ai quali il datore di lavoro ha prestato assistenza fiscale completa nell’anno 1997 (Mod 730/97) non totalizzati nel punto 2 del rigo I6 del quadro I del Mod. 770/97.
Nel punto 2 va indicato il numero dei lavoratori dipendenti che nell’anno 1997 si sono rivolti ad un CAAF per ottenere assistenza fiscale, non totalizzati nel punto 3 del rigo I6 del quadro I del Mod 770/97.
Per la compilazione dei punti 1 e 2 i soggetti elencati più volte devono essere conteggiati una sola volta.
I restanti punti del riquadro relativo ai dati riassuntivi devono essere compilati escludendo dalle operazioni di totalizzazione i numeri d’ordine nei quali è stato compilato il punto 29 con il codice L.
Nei punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 va indicato rispettivamente il totale degli importi dei punti 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27.
Nei punti 22, 23, 24, 25, 26 e 27 va indicato rispettivamente il totale dei punti 32, 33, 34, 35, 36 e 37.
Nel punto 28 va indicato il compenso spettante in relazione ai soggetti assistiti di cui al punto 1.
n QUADRO SF - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E ALTRI REDDITI INQUADRABILI TRA QUELLI NON SOGGETTI AL CONTRIBUTO DEL DIECI PER CENTO ALLA GESTIONE SEPARATA DELL’INPS
Questo quadro va utilizzato per indicare l’elenco dei percipienti cui sono stati corrisposti nel 1997 redditi di lavoro autonomo (non soggetti, neppure con riferimento ad una parte dell’anno, al versamento del contributo del 10 per cento alla gestione separata dell’Inps) di cui all’art. 49, comma 1, del Tuir, o taluni altri redditi di lavoro autonomo (sempre tra quelli non soggetti al versamento del contributo del 10 per cento alla gestione separata dell’Inps) di cui al comma 2 dello stesso art. 49, nonché alcuni dei redditi diversi di cui all’art. 81, comma 1, dello stesso Tuir, cui si sono rese applicabili le disposizioni degli artt. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 33, comma 4, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42.
Per ciascun percipiente devono essere indicati i compensi, soggetti a ritenuta, corrisposti.
Vanno indicate in questo quadro anche le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), e) e f) dell’art. 16 del Tuir).
Nel presente quadro vanno, inoltre, indicati i redditi di cui alle lettere g) (compensi corrisposti per l’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relative ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, quando l’utilizzazione economica avvenga da parte di soggetto diverso dall’autore o inventore) e m) (indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa corrisposti a soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica di cui alla L. 25 marzo 1986, n. 80) dell’art. 81 del Tuir, se le somme corrisposte al netto delle spese di vitto, alloggio e di viaggio o delle indennità chilometriche superano i limiti previsti dall’art. 48, comma 4, del Tuir nella formulazione precedente alla sostituzione operata dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314.
La casella del punto 11 deve essere barrata se il percipiente è un non residente.
In tal caso, indicare:
• nel punto 12 lo Stato estero di residenza;
• nel punto 13 il codice corrispondente rilevato dalla Tabella G - Elenco dei paesi esteri, posta nell’Appendice delle presenti istruzioni;
• nel punto 14 il codice di identificazione fiscale rilasciato dall’Autorità fiscale del paese di residenza o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un’Autorità amministrativa del paese di residenza.
Se il percipiente è un non residente indicare nei punti 8 e 10 rispettivamente, la località di residenza estera e il relativo indirizzo.
Nel punto 15 va indicata la causale del pagamento utilizzando uno dei seguenti codici:
A - per prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale;
B - per l’utilizzazione economica, da parte dell’autore o dell’inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;
C - a titolo di utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
D - a titolo di utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali;
E - per la levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali;
F - per l’utilizzazione economica, da parte di soggetto diverso dall’autore o dall’inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;
G - a titolo di indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche;
H - a titolo di indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili;
I - a titolo di indennità di trasferta o di rimborso forfetario di spese spettanti a soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica di cui alla L. 25 marzo 1986, n. 80;
L - per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
M - per prestazioni rese dagli sportivi con contratto di lavoro autonomo;
N - a titolo di indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale;
T - altro titolo diverso dai precedenti.
Nel punto 16 va indicato l’ammontare lordo del compenso corrisposto. Si precisa che il contributo integrativo del 2 per cento destinato alle Casse professionali non fa parte del compenso e, quindi, non deve essere indicato né in questo punto né nel successivo punto 17.
Nel punto 17 vanno indicate le somme non soggette a ritenuta (ad esempio, in caso di codice E nel punto 15, va indicata la riduzione del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese). In questo punto vanno indicati, altresì, i compensi d’importo inferiore a L. 50.000, di cui al terzo comma dell’art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, mentre non devono essere incluse quelle eventualmente esposte nel successivo punto 18.
Nel punto 18, se è stata barrata la casella del punto 11, il sostituto d’imposta deve indicare le somme non assoggettate a ritenuta in quanto ha applicato direttamente il regime previsto nelle convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sui redditi. In tal caso, il sostituto d’imposta deve conservare ed esibire o trasmettere a richiesta dell’Amministrazione finanziaria, il certificato rilasciato dal competente ufficio fiscale estero, attestante la residenza del percettore, nonché la documentazione comprovante l’esistenza delle condizioni necessarie per fruire del regime convenzionale. Nel caso in cui esista un modello convenzionale, tale modello, debitamente compilato, sostituisce la predetta documentazione.
Nei punti 19 e 20 va indicato, rispettivamente, l’imponibile e l’importo delle ritenute operate.
Nel punto 21 va indicato l’ammontare delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.
n DATI RIASSUNTIVI
Il presente riquadro deve essere compilato riportando, al punto 1, il numero dei soggetti elencati.
Nei punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 indicare rispettivamente i totali relativi ai punti 16, 17, 18, 19, 20 e 21.
n QUADRO SG - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI INQUADRABILI TRA QUELLI PER I QUALI È PREVISTO IL VERSAMENTO DEL 10 PER CENTO ALLA GESTIONE SEPARATA DELL’INPS
Il presente quadro va utilizzato per indicare l’elenco dei percipienti cui sono stati corrisposti nel corso del 1997 redditi di lavoro autonomo e provvigioni inquadrabili tra quelli soggetti alla contribuzione del 10 per cento alla gestione separata dell’Inps (cfr. L. 8 agosto 1995, n. 335, D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, decreto interministeriale 2 maggio 1996, n. 281, L. 23 dicembre 1996, n. 662).
Devono essere elencati, pertanto, i dati relativi ai soggetti cui sono stati corrisposti nel 1997 redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 49, comma 1, del Tuir per i quali sussiste l’obbligo del versamento del 10 per cento alla gestione separata dell’Inps (professionisti iscritti in albi senza cassa o senza albo né cassa), ovvero redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 49, comma 2, lett. a), nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all’art. 36 della L. 11 giugno 1971, n. 426, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta. Si ricorda che ai redditi esposti in questo quadro si sono rese applicabili le disposizioni degli artt. 25 e 25-bis, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 33, comma 4, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42.
Per ciascun percipiente devono essere indicati i compensi, soggetti a ritenuta, corrisposti.
In questo quadro vanno, altresì, indicate le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c) dell’art. 16 del Tuir). Per quanto concerne i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 2, lett. a) dell’art. 49, le indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti stessi vanno esposte separatamente quando il diritto alla loro percezione risulti da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto ovvero quando le somme e i valori sono corrisposti, anche a titolo risarcitorio oppure nel contesto di procedure esecutive a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di procedimenti transattivi. Quando non si verificano le predette condizioni, le indennità vanno indicate cumulativamente con gli altri eventuali compensi per collaborazione coordinata e continuativa.
La casella del punto 11 deve essere barrata se il percipiente è un non residente.
In tal caso, indicare:
• nel punto 12 lo Stato estero di residenza;
• nel punto 13 il codice corrispondente rilevato dalla Tabella G - Elenco dei paesi esteri, posta nell’Appendice delle presenti istruzioni;
• nel punto 14 il codice di identificazione fiscale rilasciato dall’Autorità fiscale del paese di residenza o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un’Autorità amministrativa del paese di residenza.
Se il percipiente è un non residente indicare nei punti 8 e 10 rispettivamente, la località di residenza estera e il relativo indirizzo.
Nel punto 15 va indicata la causale del pagamento utilizzando uno dei seguenti codici:
A - prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale da parte di professionisti iscritti in albi senza cassa o senza albo né cassa;
B - prestazioni rese da amministratori, sindaci e revisori di società, associazione ed altri enti con o senza personalità giuridica;
C - prestazioni rese da collaboratori a giornali, riviste, enciclopedie e simili (che non costituiscono diritti d’autore);
D - prestazioni rese da partecipanti a collegi e commissioni;
E - prestazioni rese nell’ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa diversi da quelli sopra elencati;
F - indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, assoggettabili a tassazione separata;
G - provvigioni degli incaricati per le vendite a domicilio;
H - compensi per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici (L. 25 febbraio 1987, n. 67);
T - altro titolo diverso dai precedenti.
Nel punto 16 va indicato l’ammontare lordo del compenso corrisposto. Si precisa che il contributo integrativo del 2 per cento destinato alle Casse professionali non fa parte del compenso e, quindi, non deve essere indicato né in questo punto né nel successivo punto 17.
Nel punto 17 vanno indicate le somme non soggette a ritenuta. In questo punto vanno indicati, altresì, i compensi d’importo inferiore a L. 50.000, di cui al terzo comma dell’art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Non devono essere incluse le somme esposte nel successivo punto 18.
Nel punto 18, se è stata barrata la casella del punto 11, il sostituto d’imposta deve indicare le somme non assoggettate a ritenuta in quanto ha applicato direttamente il regime previsto nelle convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sui redditi. In tal caso, il sostituto d’imposta deve conservare ed esibire o trasmettere a richiesta dell’Amministrazione finanziaria, il certificato rilasciato dal competente ufficio fiscale estero, attestante la residenza del percettore, nonché la documentazione comprovante l’esistenza delle condizioni necessarie per fruire del regime convenzionale. Nel caso in cui esista un modello convenzionale, tale modello, debitamente compilato, sostituisce la predetta documentazione.
Nei punti 19 e 20 vanno indicati, rispettivamente, l’imponibile e l’importo delle ritenute operate.
Nel punto 21 va indicato l’ammontare delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.
Con riferimento alla specifica disciplina del contributo del 10 per cento il punto 22 deve essere compilato utilizzando uno dei seguenti codici:
A - se i redditi sono stati completamente assoggettati al contributo del 10 per cento;
B - se i redditi sono stati assoggettati in parte al contributo del 10 per cento;
C - se i redditi non sono stati assoggettati al contributo del 10 per cento;.
n DATI RIASSUNTIVI
Il presente riquadro deve essere compilato indicando, al punto 1, il numero complessivo dei soggetti elencati. Nei punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 indicare rispettivamente i totali relativi ai punti 16, 17, 18, 19, 20 e 21.
n QUADRO SH - PROVVIGIONI INQUADRABILI TRA QUELLE NON SOGGETTE AL CONTRIBUTO DEL 10 PER CENTO
Il presente quadro deve essere utilizzato per indicare l’elenco dei percipienti provvigioni comunque denominate per prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari corrisposte nel 1997, cui si sono rese applicabili le disposizioni recate dall’art. 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
In questo quadro non vanno indicate le provvigioni corrisposte agli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’art. 36 della L. 11 giugno 1971, n. 426, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta (sesto comma dell’art. 25-bis del D.P.R. n. 600 del 1973), che devono invece essere indicate nel quadro SG.
Nel punto 11 va indicata, utilizzando uno dei seguenti codici, la causale del pagamento delle provvigioni corrisposte a:
A - agente o rappresentate di commercio monomandatario;
B - agente o rappresentante plurimandatario;
C - commissionario;
D - mediatore;
E - procacciatore di affari.
Nel punto 12 va indicato l’ammontare corrisposto al lordo delle somme non soggette a ritenuta.
Nei punti 13 e 14 vanno indicate le somme non soggette a ritenuta. In particolare nel punto 13 va riportato l’importo delle somme erogate a titolo di rimborso spese anticipate dai percettori per conto dei committenti, preponenti o mandanti. Nel punto 14 va indicata la quota delle provvigioni non soggette a ritenuta (50 per cento o 80 per cento).
Nel punto 17 va indicato l’ammontare delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.
Non devono essere indicate le somme erogate ai soggetti di cui al quinto comma dell’art. 25-bis del citato D.P.R. n. 600 del 1973 per le sole prestazioni, escluse dalla ritenuta, derivanti dalla specifica attività ivi prevista.
n DATI RIASSUNTIVI
Il presente riquadro deve essere compilato indicando, al punto 1, il numero complessivo dei soggetti elencati. Nel punto 2 indicare il totale relativo ai punti 12. Nei punti 3, 4, 5, 6 e 7 indicare rispettivamente i totali relativi ai punti 13, 14, 15, 16 e 17.
n QUADRO SK – PROSPETTO DELLE RITENUTE OPERATE E ALTRI DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D’IMPOSTA
Nel presente quadro vanno indicate tutte le ritenute operate dal sostituto nel corso del 1997, nonché altri dati ad esso relativi.
ATTENZIONE
Gli importi trattenuti per contributo straordinario per l’Europa e quelli versati per anticipo di TFR non vanno indicati nel "Prospetto delle ritenute alla fonte operate" né in quello degli importi trattenuti per assistenza fiscale.
n PROSPETTO DELLE RITENUTE ALLA FONTE OPERATE
Nella colonna 1 va indicato l’importo delle ritenute effettuate.
Per ogni ritenuta operata, il periodo di riferimento da riportare nella colonna 2 è quello relativo al mese ed anno di decorrenza dell’obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte. Per i versamenti semestrali, indicare l’ultimo mese del semestre; nel caso di somme per cui è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell’esercizio, va indicato il mese di chiusura dell’esercizio.
Per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente, nell’ipotesi di conguaglio di fine anno 1997 effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 1998, nella colonna 1 andrà indicato l’importo delle ritenute relative al conguaglio stesso e, nella colonna 5, il codice tributo 1013 (conguaglio di cui all’art. 23, terzo comma, D.P.R. n. 600 del 1973, effettuato nei primi due mesi dell’anno successivo). Si precisa che, qualora il conguaglio abbia fatto emergere, anziché una ritenuta aggiuntiva, una differenza d’imposta a credito dei dipendenti, tale differenza va riportata unicamente al rigo SK37 del riquadro "Conguaglio di fine anno effettuato dai datori di lavoro".
La colonna 3 deve essere compilata secondo le istruzioni fornite per la compilazione del riquadro SK38.
Per la compilazione della colonna 4 "Note" devono essere utilizzati i seguenti codici:
A - se il sostituto d’imposta non è titolare di conto fiscale ed il versamento si riferisce a lavoratori dipendenti non agricoli;
B - se il sostituto d’imposta ha utilizzato le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente per i rimborsi e i compensi relativi all’assistenza fiscale, indicati nel quadro R del Mod. 770/97 e nel quadro SE della presente dichiarazione;
C - se il sostituto d’imposta ha utilizzato eccedenze di ritenute di fine 1996 compensate nel 1997;
D - se il sostituto d’imposta ha fruito delle agevolazioni di cui all’art. 4-bis del D.L. n. 382 del 1993;
E - se il sostituto d’imposta ha utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate il credito d’imposta di cui all’art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357;
F - se il sostituto d’imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dall’art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla L. 17 febbraio 1994, n. 111;
G - se il sostituto d’imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte operate, il credito d’imposta di cui all’art. 45 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85;
H - se il sostituto d’imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dall’Ordinanza n. 2508 del 22 febbraio 1997, emanata a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nella regione Campania;
K - se il sostituto d’imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dalle Ordinanze n. 2590 del 26 maggio 1997, n. 2693 del 13 ottobre 1997 e n. 2729 del 22 dicembre 1997, emanate a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nel comune di Crotone;
L - se il sostituto d’imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dalle Ordinanze n. 2589 del 26 maggio 1997, n. 2693 del 13 ottobre 1997 e n. 2729 del 22 dicembre 1997, emanate a seguito dell’evento sismico verificatosi nel comune di Massa Martana;
M - se il sostituto d’imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dalle Ordinanze n. 668 del 28 settembre 1997, n. 2694 del 13 ottobre 1997 e n. 2728 del 22 dicembre 1997, emanate a seguito della crisi sismica verificatasi nelle regioni Marche ed Umbria;
N - se il sostituto d’imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dall’Ordinanza n. 2617 del 28 giugno 1997 emanata a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nelle provincie di Lucca e Massa Carrara;
P - se il sostituto d’imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte operate, il credito d’imposta di cui all’art. 29 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30;
Q - se il sostituto d’imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte operate, il credito d’imposta di cui all’art. 22 della L. 7 agosto 1997, n. 266;
R - se il sostituto d’imposta ha utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate sui trattamenti di fine rapporto, il credito d’imposta di cui all’art. 3, comma 213, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, così come sostituito dall’art.2, comma 1, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997, n. 140.
S - se il sostituto d’imposta ha utilizzato altri crediti d’imposta a versamento delle ritenute alla fonte operate.
Se in uno stesso rigo si devono indicare più codici, l’elencazione deve avvenire in ordine alfabetico.
Nella colonna 5 deve essere indicato il codice identificativo del tributo, anche se il versamento è stato effettuato cumulativamente a causa dell’importo minimo delle ritenute effettuate.
n PROSPETTO DEGLI IMPORTI TRATTENUTI PER ASSISTENZA FISCALE 1997
Nel presente prospetto devono essere indicati gli importi dell’Irpef a saldo e in acconto, nonché quelli relativi all’acconto su taluni redditi soggetti a tassazione separata, trattenuti a seguito di assistenza fiscale prestata nel 1997 e non indicati nel Mod. 770/97.
In particolare, vanno indicati:
• a colonna 1, l’imposta o la soprattassa trattenuta;
• a colonna 2, gli interessi eventualmente trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell’assistenza fiscale;
• a colonna 3, il periodo di riferimento relativo al mese ed anno di decorrenza dell’obbligo di effettuazione della trattenuta;
• a colonna 4, il codice identificativo del tributo, anche se il versamento è stato effettuato cumulativamente a causa dell’importo minimo delle trattenute effettuate.
n CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L’EUROPA
Nel rigo SK34 deve essere indicato l’importo del contributo straordinario per l’Europa versato a seguito delle trattenute operate nei diversi periodi di paga sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi a questi assimilati di cui all’art. 47, comma 1, lettere a) e d), del Tuir, nonché per effetto dell’assistenza fiscale prestata.
n PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DELL’ANTICIPO DI T.F.R. E DEI RELATIVI VERSAMENTI
Nel rigo SK35, devono essere indicati i dati relativi all’anticipo dell’imposta sui trattamenti di fine rapporto, previsto dall’art. 3, commi da 211 a 213, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, così come sostituiti dall’art. 2, comma 1, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997, n. 140.
Non devono compilare questo prospetto, in quanto esclusi dall’obbligo del versamento, i soggetti indicati nell’art.1 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
Nel punto 1 va indicato il numero dei dipendenti alla data del 30 ottobre 1996, considerato per la determinazione della misura del versamento.
I sostituti che alla data del 30 ottobre 1996 avevano un numero di dipendenti non superiore a 5 non sono tenuti a proseguire la compilazione del prospetto, in quanto esclusi dall’obbligo del versamento.
Nel punto 2 va indicata la base di commisurazione dell’anticipo, costituita dall’ammontare complessivo dei trattamenti di fine rapporto maturati al 31 dicembre 1996, comprensivo delle rivalutazioni e al netto delle anticipazioni già erogate ai dipendenti. Si ricorda che dalla base di commisurazione sono escluse le quote di accantonamento relative ai dipendenti assunti successivamente al 30 ottobre 1996 che hanno determinato incremento del numero degli addetti, nonché le quote di accantonamento annuale imputabili alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni.
I sostituti che al punto 1 hanno dichiarato una base occupazionale superiore a 15 ma non a 50 devono compilare il punto 2 indicando l’ammontare complessivo dei trattamenti di fine rapporto maturati al 31 dicembre 1996, mentre nel punto 3 va evidenziato separatamente l’importo relativo ai dieci dipendenti di più recente assunzione rispetto alla data del 30 ottobre 1996.
Le caselle dei punti 4 e 6 devono essere barrate se i versamenti di cui ai punti 5 e 7 non sono stati effettuati per intervenuta cessazione dell’attività.
Nei punti 5 e 7 vanno indicati gli importi dei versamenti delle due rate effettuati nel 1997.
n CONGUAGLIO DI FINE ANNO EFFETTUATO DAI DATORI DI LAVORO
Per la compilazione del presente riquadro, nel rigo SK36 deve essere indicato il risultato negativo delle operazioni relative al conguaglio di fine anno 1996, che hanno avuto riflessi sul versamento delle ritenute del 1997. L’importo di rigo SK36 deve trovare riscontro nelle ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente del 1997 non versate perché utilizzate per la restituzione della differenza d’imposta a credito dei dipendenti.
Parimenti, nel rigo SK37 deve essere indicata l’eccedenza di ritenute relative al conguaglio di fine anno 1997 da compensare con le ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente corrisposti nel 1998.
n REGIONI A STATUTO SPECIALE
Le caselle del rigo SK38 devono essere compilate, secondo le indicazioni più avanti specificate, dai sostituti d’imposta interessati dall’art. 6 della L. 26 novembre 1981, n. 690, riguardante le entrate devolute alla Regione Valle d’Aosta, dall’art. 1, lett. d) della L. 13 aprile 1983, n. 122, riguardante le entrate della Regione Sardegna e dall’art. 7 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, riguardante le entrate della Regione Sicilia.
u Valle d’Aosta
La casella 1 deve essere barrata dai sostituti d’imposta tenuti ad effettuare i versamenti separati ovvero le distinte contabilizzazioni, previsti dall’art. 6 della L. 26 novembre 1981, n. 690, relativamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e/o sui redditi di capitale spettanti alla Regione Valle d’Aosta. Per quanto riguarda le ritenute sui redditi di lavoro dipendente la casella dovrà essere barrata dai sostituti aventi domicilio fiscale nel territorio della Regione Valle d’Aosta che operano ritenute a carico di soggetti che prestano la loro attività presso stabilimenti o uffici ubicati fuori dal territorio regionale, nonché dai sostituti aventi domicilio fiscale fuori dal territorio regionale e che operano ritenute a carico di soggetti che prestano la loro attività presso stabilimenti e uffici situati nel territorio della Regione Valle d’Aosta. Le ritenute, effettuate separatamente, devono essere contraddistinte nel "Prospetto delle ritenute alla fonte operate" del presente quadro, dalla dicitura VA da apporre nella colonna 3.
u Sardegna
La casella 2 deve essere barrata dai sostituti d’imposta che sono imprese industriali e commerciali con sede centrale (domicilio fiscale) fuori dal territorio della Regione Sardegna e che hanno operato, ai fini dell’Irpef, ritenute alla fonte, di cui all’art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 del 1973, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti e impianti situati nel territorio della Regione Sardegna (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1901, 1902, 1903, 1912, 1913). La stessa casella dovrà essere barrata dai sostituti d’imposta che sono imprese industriali e commerciali con sede centrale (domicilio fiscale) nel territorio regionale e che hanno operato ritenute alla fonte, di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti e impianti situati fuori dal territorio della Regione Sardegna (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1301, 1302, 1303, 1312, 1313).
Le ritenute devono essere contraddistinte nel "Prospetto delle ritenute alla fonte operate" del presente quadro indicando SA nella colonna 3.
u Sicilia
La casella 3 deve essere barrata dai sostituti d’imposta titolari di imprese industriali e commerciali non domiciliate fiscalmente in Sicilia, ma con stabilimenti e impianti situati nel territorio della predetta regione, che hanno operato ritenute alla fonte di cui all’art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti e impianti predetti (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1601, 1602, 1603, 1612, 1613); dovranno altresì barrare la casella i sostituti d’imposta imprese industriali e commerciali con domicilio fiscale nel territorio regionale e stabilimenti e impianti industriali e commerciali situati nel restante territorio nazionale (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1301, 1302, 1303, 1312, 1313).
Le ritenute devono essere contraddistinte nel "Prospetto delle ritenute alla fonte operate" del presente quadro con la dicitura SI da apporre nella colonna 3.
n RITENUTE A TITOLO D’ACCONTO CERTIFICATE
Nel rigo SK39 deve essere indicato l’importo delle ritenute effettuate a titolo d’acconto dal sostituto su tutte le somme o valori corrisposti nel periodo d’imposta 1997, riportato nelle certificazioni di cui all’art. 7-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, consegnate ai percipienti.
n PROSPETTO DEI CREDITI D’IMPOSTA UTILIZZATI PER IL VERSAMENTO DELLE RITENUTE
Nel caso in cui sia stato utilizzato, in diminuzione dal versamento di ritenute, uno o più crediti d’imposta tra quelli elencati nelle istruzioni per la compilazione della colonna 4 "Note" del prospetto delle ritenute alla fonte operate del presente quadro, nei corrispondenti punti del rigo SK40 deve essere indicato l’importo relativo.
n PROSPETTO RISERVATO AI SOSTITUTI NON TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Il rigo SK41 deve essere compilato solo dai sostituti il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, che fruiscono del premio d’assunzione previsto dal D.L. n. 357 del 1994 e non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi (es.: enti privati che non svolgono attività commerciali).
Nel punto 1 va indicato l’ammontare del credito d’imposta spettante per l’arco temporale che va dal 1° gennaio 1997 fino al termine del periodo d’imposta.
Nel punto 2 va indicato l’ammontare del credito d’imposta di cui al punto precedente, utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte di qualsiasi tipo, la cui scadenza é successiva alla chiusura dell’esercizio e fino alla data di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta.
Nel punto 3 va indicato l’ammontare del credito d’imposta di cui al punto 1 utilizzato a compensazione dell’Iva dovuta alle scadenze successive alla chiusura dell’esercizio e fino alla data di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta.
Nel punto 4 va indicato l’ammontare del credito d’imposta residuo ottenuto dalla differenza tra l’importo del punto 1 e la somma degli importi dei punti 2 e 3.
n QUADRO SL - DATI RELATIVI AI VERSAMENTI
Nel presente quadro, che è suddiviso in tre sezioni, vanno indicati i dati relativi ai versamenti.
Qualora i righi non siano sufficienti, deve essere utilizzato il quadro SL aggiuntivo, numerando progressivamente la casella "Mod. n." posta in alto a destra del quadro aggiuntivo utilizzato.
Ricorrendo le ipotesi previste al paragrafo 8, ai fini dell’indicazione dei versamenti effettuati dal soggetto estinto, devono essere compilati distinti quadri SL aggiuntivi, indicando nello spazio in alto a destra contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", i dati del soggetto dichiarante e nel rigo SL43 "Codice fiscale del sostituto d’imposta", quello del soggetto estinto.
ATTENZIONE
Non vanno indicati nel presente quadro i versamenti, relativi al contributo straordinario per l’Europa, trattenuto sui redditi di lavoro dipendente e assimilati o a seguito di assistenza fiscale. Il dato complessivo relativo a tali versamenti deve essere indicato nel rigo SK34 del quadro SK. Parimenti non vanno indicati nel presente quadro i versamenti per anticipo di TFR, la cui esposizione deve essere effettuata nel rigo SK35 del quadro SK.
n SEZIONE I - Versamenti di ritenute alla fonte operate
Nella presente sezione vanno indicati tutti i dati relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte operate, riportandone gli importi comprensivi degli eventuali interessi.
I dati dei versamenti da indicare nella presente sezione devono riferirsi alle ritenute operate sulle somme erogate nel 1997, a partire da quelle corrisposte nel mese di gennaio, i cui versamenti sono stati effettuati entro il 15 o 20 febbraio 1997.
In questo quadro vanno altresì indicati i versamenti relativi alle somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio 1998 e riferite all’anno 1997, a condizione che le relative ritenute siano state versate entro il 15 o 20 dello stesso mese di gennaio (art. 23, terzo comma del D.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione precedente alla sostituzione operata dal D.Lgs. n. 314 del 1997). In tal caso, nella colonna 2 della presente sezione nonché nella colonna 2 "Periodo di riferimento" del "Prospetto delle ritenute alla fonte operate" del quadro SK, deve essere indicato il mese di dicembre 1997.
In particolare, per ogni versamento indicare:
• a colonna 1, l’importo;
• a colonna 2, il periodo di riferimento relativo al mese ed anno di decorrenza dell’obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte. Per i versamenti semestrali, indicare l’ultimo mese del semestre; nel caso di somme per cui è previsto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell’esercizio, va indicato il mese di chiusura dell’esercizio;
• a colonna 3, il codice identificativo della concessione o della sezione di Tesoreria ove è stato eseguito il versamento;
• a colonna 4, la data del versamento;
• a colonna 5, uno dei seguenti codici:
D - se il versamento è stato effettuato tramite distinta;
C - se il versamento è stato effettuato in conto corrente postale;
B - se il versamento è stato effettuato tramite azienda di credito;
• a colonna 6, in caso di versamento tramite azienda di credito, distintamente, il codice A.B.I. e il codice C.A.B., indicati nella attestazione rilasciata;
• a colonna 7, il codice tributo utilizzato per i versamenti effettuati presso il concessionario della riscossione o (in caso di soggetti titolari di conto fiscale) con delega all’azienda di credito. Se il versamento viene effettuato presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato va indicato il capitolo;
• a colonna 8, se effettuato presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, l’articolo di bilancio utilizzato sul quale lo stesso è stato effettuato.
n SEZIONE II - Versamenti d’imposta per assistenza fiscale 1997
Nella presente sezione vanno indicati tutti i dati dei versamenti dell’Irpef effettuati a seguito dell’assistenza fiscale prestata nell’anno 1997, che non siano già stati esposti nel Mod. 770/97.
Si precisa che i dati dei versamenti relativi all’assistenza fiscale prestata nel corso del 1998 dovranno essere indicati nella dichiarazione dei sostituti d’imposta da presentare nel 1999.
In particolare, per ogni versamento, vanno indicati:
• alle colonne 1, 2 e 3, rispettivamente, l’imposta o la soprattassa versata, gli interessi, eventualmente versati, a carico del lavoratore dipendente e del datore di lavoro;
• a colonna 4, il periodo di riferimento, con i criteri seguiti per la compilazione della colonna 2 della sezione I;
• a colonna 5, la data del versamento;
• a colonna 6, uno dei seguenti codici:
D - se il versamento è stato effettuato tramite distinta;
C - se il versamento è stato effettuato in conto corrente postale;
B - se il versamento è stato effettuato tramite azienda di credito;
• a colonna 7, il codice tributo utilizzato per il versamento.
n SEZIONE III - Versamenti di contributi S.S.N. per assistenza fiscale 1997
Nella presente sezione vanno indicati i dati dei versamenti del contributo al Servizio sanitario nazionale effettuati a seguito dell’assistenza fiscale prestata nell’anno 1997, che non siano già stati esposti nel Mod. 770/97. In particolare, per ogni versamento, va indicato:
• a colonna 1, l’importo del contributo versato;
• a colonna 2, l’importo degli interessi e/o delle soprattasse eventualmente versati;
• a colonna 3, il periodo di riferimento secondo i criteri riportati nelle istruzioni del presente quadro per la compilazione della colonna 2 della sezione I;
• a colonna 4, il codice della regione o della provincia autonoma alla quale è affluito il contributo, rilevato dalla Tabella H posta nell’Appendice delle presenti istruzioni.
n QUADRO SP - REDDITI DI CAPITALE CORRISPOSTI A RESIDENTI, COMPENSI PER AVVIAMENTO COMMERCIALE, CONTRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI, PROVENTI A STABILI ORGANIZZAZIONI ESTERE DI IMPRESE RESIDENTI
Nel presente quadro, con riferimento a quanto corrisposto nel 1997, devono essere indicati i dati identificativi del percipiente, avendo cura di inserire nel punto 11 "Causale" il codice corrispondente al tipo di reddito:
A - redditi di capitale corrisposti a soggetti residenti non esercenti attività d’impresa commerciale assoggettati alla ritenuta a titolo d’acconto di cui all’art. 26, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito;
b - proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti non appartenenti all’impresa erogante assoggettati a ritenuta a titolo di acconto (art. 7, comma 5, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla L. 8 agosto 1996, n. 425; art. 13 del D.L. 30 agosto 1996, n. 449; art. 13 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 547; art. 2, comma 158, della L. 23 dicembre 1996, n. 662);
C - compensi per avviamento commerciale assoggettati alla ritenuta a titolo di acconto di cui all’art. 28, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973;
D - contributi degli enti pubblici e premi corrisposti dall’Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) e dalla Federazione italiana sport equestri (FISE) assoggettati alla ritenuta a titolo d’acconto di cui all’art. 28, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
ATTENZIONE
Per i redditi di capitale corrisposti nel 1997 a non residenti soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta di cui all’art. 26, ultimo comma, del citato D.P.R. n. 600 del 1973, nonché per i proventi corrisposti a soggetti non residenti per il tramite di stabili organizzazioni estere di imprese residenti di cui al menzionato art. 7, comma 5, del D.L. n. 323 del 1996 e successive modificazioni e integrazioni, dovrà essere compilato il Mod. 760/RZ, prospetto G, per i soggetti Irpeg tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. 760, il Mod. 760 bis/RZ, prospetto C, per i soggetti Irpeg obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. 760 bis ovvero il Mod. 770 quadro ST, prospetto D, per gli altri soggetti.
n QUADRO SQ - SOMME DERIVANTI DA RISCATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E CAPITALI CORRISPOSTI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA O DI CAPITALIZZAZIONE
Nel presente quadro, con riferimento a quanto corrisposto nel 1997, devono essere riportate sia le somme assoggettate a ritenuta a titolo d’acconto sia quelle assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta.
In particolare, nell’Elenco dei percipienti somme assoggettate a ritenuta a titolo d’acconto, indicare nel punto 11 "Causale" il corrispondente codice:
A - somme derivanti dal riscatto di contratti di assicurazione sulla vita;
B - capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione corrisposti a soggetti che esercitano attività commerciali per i quali la ritenuta del 12,50 per cento, prevista dall’art. 6 della L. 26 settembre 1985, n. 482, si applica a titolo d’acconto ai sensi dell’art. 3, comma 113, della L. 28 dicembre 1995, n. 549.
Nel successivo Prospetto dei capitali assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta, indicare nella colonna 1 "Causale" il corrispondente codice:
C - capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, ivi compresi i capitali corrisposti ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e dell’art. 1, comma 5, della L. 28 febbraio 1997, n. 30;
D - capitali corrisposti in dipendenza di contratti di capitalizzazione.
L’importo da indicare nella colonna 2 "Ammontare complessivo" è quello dei capitali, comprensivi dei premi riscossi, corrisposti a qualsiasi titolo e sotto qualunque denominazione in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, ad eccezione di quelli corrisposti a seguito di decesso dell’assicurato, nonché di contratti di capitalizzazione, per i quali la ritenuta del 12,50 per cento, prevista dall’art. 6 della L. 26 settembre 1985, n. 482, si applica a titolo d’imposta.
Nella colonna 3 "Ammontare delle somme sulle quali le ritenute sono state commisurate" va indicata la differenza tra l’ammontare dei capitali corrisposti e quello dei premi riscossi. La deduzione del 2 per cento, prevista per ogni anno successivo al decimo, deve essere considerata nell’importo da indicare in questa colonna.
n QUADRO SR - PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A O.I.C.V.M. DI DIRITTO ESTERO, REALIZZATI DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE, DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 5 DEL TUIR NON ESERCENTI ATTIVITA’ D’IMPRESA E DAGLI ENTI NON COMMERCIALI OVVERO DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A O.I.C.V.M. NON CONFORMI ALLE DIRETTIVE CEE
Nel presente quadro devono essere indicati i proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, conformi alle direttive comunitarie, commercializzati nel territorio dello Stato e percepiti nel 1997 nell’esercizio di impresa commerciale, per i quali trova applicazione la ritenuta a titolo d’acconto del 12,50 per cento di cui all’art. 10-ter, terzo comma, della L. 23 marzo 1983, n. 77.
Nel medesimo quadro devono essere altresì indicati i proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, non conformi alle direttive comunitarie e commercializzati nel territorio dello Stato, da chiunque percepiti nel 1997 per i quali trova applicazione la ritenuta a titolo d’acconto del 12,50 per cento di cui all’art. 10-ter, sesto comma, della citata L. n. 77 del 1983.
n QUADRO SS - DATI RELATIVI AI PERCIPIENTI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE NELL’ANNO 1997 CHE HANNO DATO DIRITTO AL PREMIO DI ASSUNZIONE
Questo quadro deve essere utilizzato dai sostituti il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare che fruiscono del credito d’imposta per il premio d’assunzione previsto dall’art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489, per indicare i lavoratori dipendenti le cui retribuzioni nel corso dell’anno 1997 hanno generato credito d’imposta.
Nel rigo SS2 "Consistenza base occupazionale al 12/06/94" deve essere indicato il numero di lavoratori costituenti la base occupazionale a tale data.
Nel rigo SS3 indicare il numero di lavoratori non elencati nel Mod. 770/A presentato nel 1995, ma presenti nella predetta base occupazionale in quanto collocati in cassa integrazione o in mobilità. Con riferimento a questi ultimi lavoratori si fa presente che si deve tener conto dei soli dipendenti collocati in mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24, della L. n. 223 del 1991 che alla data del 12 giugno 1994 risultavano ancora iscritti nelle apposite liste tenute dagli uffici regionali del lavoro.
Nel rigo SS4 "Periodo d’imposta" indicare la data d’inizio e fine dell’ultimo periodo d’imposta chiuso anteriormente al 31 dicembre 1997.
Nel punto 8 indicare la data (giorno, mese e ultime due cifre dell’anno) d’inizio dei contratti di lavoro a tempo indeterminato relativi ai neo-assunti che hanno generato premio di assunzione, anche nelle ipotesi di regolarizzazione senza soluzione di continuità dei contratti di apprendistato o di formazione-lavoro.
Nei punti 9 e 10 indicare i dati relativi all’arco temporale che va dal 1° gennaio 1997 fino al termine del periodo d’imposta.
In particolare nel punto 9 va riportato il numero dei giorni compresi nei periodi di paga in cui il lavoratore ha dato origine al credito d’imposta.
Nel punto 10 va indicata la somma delle retribuzioni su cui è stato calcolato il premio d’assunzione.
n QUADRO ST - REDDITI DI CAPITALE, PLUSVALENZE, PROVENTI DELLE ACCETTAZIONI BANCARIE, NONCHÉ PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI
Il presente quadro deve essere compilato dai sostituti d’imposta persone fisiche, dai soggetti di cui all’art. 5 del Tuir, nonché dagli enti non commerciali qualora non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. 760 bis.
• Prospetto A - Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da altri depositi e conti correnti
Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da non residenti e dei depositi e conti correnti costituiti presso soggetti non residenti o derivanti da obbligazioni e titoli similari di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e di quelli con regime fiscale equiparato emessi all’estero a decorrere dal 10 settembre 1992, corrisposti nel 1997 e assoggettati alla ritenuta di cui al terzo comma dell’art. 26 del D.P.R. n. 600 del 1973.
• Prospetto B - Premi e vincite
Nel presente prospetto devono essere indicati i premi e le vincite, assoggettati alla ritenuta di cui all’art. 30 del D.P.R. n. 600 del 1973, divenuti esigibili nel periodo d’imposta, ancorché non corrisposti.
• Prospetto C - Proventi delle accettazioni bancarie e cambiali finanziarie
Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, corrisposti nel 1997, delle cambiali di cui all’art. 10-bis della tariffa Allegato A, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come disciplinate dall’art. 1, comma 3, del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla L. 1° dicembre 1981, n. 692 (accettazioni bancarie), nonché delle cambiali finanziarie di cui alla L. 13 gennaio 1994, n. 43.
• Prospetto D - Altri redditi di capitale
Nel presente prospetto devono essere indicati:
• gli interessi e i redditi di capitale corrisposti nel 1997 a non residenti, assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta di cui all’art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi i proventi corrisposti a soggetti non residenti per il tramite di stabili organizzazioni estere di imprese residenti, (art. 7, commi 5 e 13, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla L. 8 agosto 1996, n. 425; art.13 del D.L. 30 agosto 1996, n. 449; art. 13 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 547; art. 2, comma 158, della L. 23 dicembre 1996, n. 662);
• i proventi delle operazioni di prestito titoli e di finanziamento in valori mobiliari, corrisposti nel 1997, assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta di cui all’art. 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla L. 6 marzo 1996, n. 110.
• Prospetto E - Proventi derivanti dalla cessione a termine di obbligazioni e titoli similari
Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, corrisposti nel 1997, derivanti dalla cessione a termine di obbligazioni e titoli similari ai quali si applica la disciplina prevista dall’art. 2, comma 2, del D.L. 17 settembre 1992, n. 378, convertito dalla L. 14 novembre 1992, n. 437 e successive modificazioni.
• Prospetto F - Plusvalenze derivanti dalla cessione a termine di valute estere
Nel presente prospetto devono essere indicate le plusvalenze, realizzate nel 1997, a seguito di cessioni a termine di valute estere, ovvero conseguite nel medesimo anno attraverso contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, in base all’art. 81, comma 1, lett. c-ter), del Tuir, soggette alla ritenuta del 12,50 per cento di cui all’art. 3 del D.L. 17 settembre 1992, n. 378, convertito dalla L. 14 novembre 1992, n. 437 e successive modificazioni e integrazioni (D.L. 31 dicembre 1992, n. 13; D.L. 2 marzo 1993, n. 47; D.L. 28 aprile 1993, n. 131; D.L. 30 giugno 1993, n. 213; D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427).
• Prospetto G - Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da enti territoriali
Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi, i premi e gli altri frutti, corrisposti nel 1997, dei titoli obbligazionari emessi da enti territoriali e assoggettati alla ritenuta di cui all’art. 35, comma 6, della L. 23 dicembre 1994, n. 724.
• Prospetto H - Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti
Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, maturati nel corso dell’anno 1997, derivanti da depositi di denaro, titoli o valori mobiliari costituiti a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti sui quali è stato operato il prelievo del 20 per cento ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla L. 8 agosto 1996, n. 425 (cfr. circolare del Ministero delle Finanze n. 269/E del 5 novembre 1996).
n QUADRO SU - SOMME CORRISPOSTE A TITOLO DI INDENNITÀ DI ESPROPRIO O AD ALTRO TITOLO NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO
Questo quadro deve essere utilizzato per indicare l’elenco dei percipienti cui sono state corrisposte nel 1997, indipendentemente dalla data del provvedimento sottostante, somme relative a indennità di esproprio, cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, ad acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza, comprese quelle relative ad occupazioni temporanee, al risarcimento danni, rivalutazione e interessi, con riferimento ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all’interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167 (art. 11, commi da 5 a 8, L. 30 dicembre 1991, n. 413).
n QUADRO SV - PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A O.I.C.V.M. DI DIRITTO ESTERO, REALIZZATI DA PARTE DI PERSONE FISICHE, DI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 5 DEL TUIR NON ESERCENTI ATTIVITÀ D’IMPRESA E DI ENTI NON COMMERCIALI
Nel presente quadro devono essere indicati i proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento in valori mobiliari di diritto estero, conformi alle direttive comunitarie, commercializzati nel territorio dello Stato e conseguiti nel 1997 da parte di persone fisiche, di soggetti di cui all’art. 5 del Tuir non esercenti attività d’impresa commerciale, nonché da enti non commerciali, per i quali trova applicazione la ritenuta a titolo d’imposta del 12,50 per cento di cui all’art. 10-ter, terzo comma, della L. 23 marzo 1983, n. 77.
n QUADRO SW - UTILI DISTRIBUITI NELL’ANNO 1997
Il presente quadro deve essere compilato dalle società per azioni, dalle società in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle cooperative a responsabilità limitata e dagli altri enti commerciali soggetti all’Irpeg, che nell’anno solare di riferimento hanno distribuito utili sotto qualsiasi forma e denominazione.
Le società a responsabilità limitata, le società di mutua assicurazione, le società cooperative a responsabilità limitata e gli altri enti commerciali soggetti all’Irpeg, le cui quote non sono rappresentate da azioni devono compilare l’apposita distinta contenuta nel presente quadro. In tale distinta, oltre ad indicare i dati anagrafici o di residenza del percipiente, devono essere riportati:
• nel punto 11, la percentuale di partecipazione posseduta nel 1997 arrotondata alla seconda cifra decimale;
• nel punto 12, l’ammontare degli utili pagati nel 1997, anche se relativi ad anni precedenti.
Le società e gli enti che hanno pagato utili in esenzione da ritenuta ovvero applicando un’aliquota di ritenuta inferiore a quella istituzionalmente prevista devono inoltre tenere a disposizione dell’Amministrazione finanziaria un dettaglio esplicativo recante i dati identificativi dei soggetti che hanno riscosso gli utili in esenzione o con una minore ritenuta e la causale dell’esenzione o della riduzione. Qualora le ritenute non siano state in tutto o in parte operate in applicazione di convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, di altri accordi internazionali, di leggi relative ad enti e organismi internazionali, nonché dell’art.27-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, il sostituto d’imposta deve tenere a disposizione dell’Amministrazione finanziaria il certificato rilasciato dal competente Ufficio fiscale estero, attestante la residenza del percettore, nonché la documentazione comprovante l’esistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle esenzioni o riduzioni di aliquota applicata. Nel caso in cui esista un modello concordato, tale modello, debitamente compilato, sostituisce la predetta documentazione.
• Prospetto degli utili dei quali è stata deliberata la distribuzione
Nelle sezioni 1 e 2, in deroga al criterio generale, l’importo degli utili imputabile a ciascuna azione o quota deve essere indicato senza troncamento.
• Prospetto degli utili pagati e delle ritenute effettuate
Il presente prospetto va utilizzato per dichiarare gli utili pagati e le ritenute effettuate nel corso del 1997. Non si deve tenere conto degli utili per i quali è maturata la prescrizione, salvo che la società o l’ente non abbia stabilito di effettuarne comunque il pagamento.
In particolare, indicare nel rigo SW9 (o SW20):
– nel punto 1, l’importo degli utili già deliberati e non ancora pagati alla data del 31 dicembre 1996;
– nel punto 2, l’importo degli utili di cui è stata deliberata la distribuzione nel corso del 1997.
Nel rigo SW10 (o SW21) indicare:
– nelle colonne 1 e 2, l’importo degli utili di cui è stato effettuato il pagamento nel primo e nel secondo semestre 1997;
– nella colonna 5, le ritenute effettuate sugli utili pagati nel corso del 1997.
Nel rigo SW19 (o SW30), va indicato l’importo degli utili da corrispondere alla data del 31 dicembre 1997.
ATTENZIONE
Nella colonna 3 sono state riportate le principali aliquote di ritenuta applicabili. Qualora le ritenute siano state effettuate con aliquote diverse da quelle indicate (ad esempio, in applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni, di altri accordi internazionali e di leggi relative ad enti e organismi intenzionali) devono essere utilizzati gli appositi righi in bianco, anche con riferimento al titolo della ritenuta. A tal fine, nella colonna 4, indicare "A" (acconto) ovvero "I" (imposta).
• Prospetto delle ritenute versate
Nella sezione 1 del presente prospetto deve essere indicato l’ammontare delle ritenute versate sugli utili di cui è stata deliberata la distribuzione nel 1997 e nella sezione 2 l’ammontare delle ritenute e delle maggiori ritenute versate sugli utili pagati nel corso dello stesso anno.
Nella medesima sezione 2, nella casella "Meno recuperi" deve essere indicato l’importo delle ritenute precedentemente versate di cui si è effettuato il recupero sui versamenti semestrali di conguaglio. Il recupero è ammesso nel caso in cui gli utili non siano stati assoggettati a ritenuta trattandosi di dividendi spettanti a soggetti di cui all’art. 88 del T.U.I.R. ovvero siano stati pagati in esenzione da ritenuta o con un’aliquota di ritenuta inferiore a quella istituzionalmente prevista, in applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni, di altri accordi internazionali e di leggi relative ad enti e organismi internazionali, nonché in applicazione degli artt. 27-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 10-bis della L. 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni.
Le società e gli enti che hanno proceduto ai recuperi devono tenere a disposizione dell’Amministrazione finanziaria un dettaglio esplicativo comprendente:
• gli ammontari degli utili corrisposti in esenzione o con riduzione delle relative ritenute versate precedentemente, distintamente per ogni deliberazione di distribuzione;
• l’ammontare delle maggiori ritenute che dovevano essere versate, ai sensi dell’art. 8, n. 5, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, alla data del 1° settembre dell’anno del pagamento degli utili e a quella del 1° marzo dell’anno successivo;
• l’ammontare delle somme effettivamente versate in dipendenza dei recuperi eventualmente eseguiti.
La sezione 4 deve essere compilata dalle società cooperative indicate nell’art. 14 del D.P.R. 9 settembre 1973, n. 601 e nell’art. 20, settimo comma, del D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito, dalla L. 7 giugno 1974, n. 216, incluse le banche di credito cooperativo di cui all’art. 33 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.
• DATI RIASSUNTIVI
Il presente riquadro deve essere compilato riportando, nel punto 1, il numero complessivo dei percipienti elencati nominativamente nella distinta degli utili pagati ai soci.
Nei punti 2 e 3 indicare rispettivamente i totali relativi ai punti 12 e 13 della distinta degli utili pagati ai soci.
Nei punti 4 e 5 indicare i totali relativi rispettivamente ai punti 1 e 2 dei righi SW9 e SW20.
Nei punti 6 e 7 indicare i totali relativi rispettivamente alle colonne 1 e 2 delle sezioni 1 e 2 del prospetto degli utili pagati e delle ritenute effettuate.
Nel punto 8 indicare il totale della colonna 5 delle sezioni 1 e 2 del prospetto degli utili pagati e delle ritenute effettuate, in relazione alle sole ritenute a titolo d’acconto.
Nel punto 9 indicare il totale della colonna 5 delle sezioni 1 e 2 del prospetto degli utili pagati e delle ritenute effettuate, in relazione alle sole ritenute a titolo d’imposta.
Nel punto10 indicare i totali delle colonne 1 e 2 delle sezioni 1 e 2 del prospetto degli utili pagati e delle ritenute effettuate, in relazione ai soli righi riguardanti utili non assoggettati a ritenuta.
Nel punto 11 indicare i totali dei righi SW19 e SW30.
n QUADRO SZ - UTILI DEI TITOLI ESTERI DISTRIBUITI NELL’ANNO 1997
Il presente quadro deve essere compilato dagli intermediari residenti presso i quali sono stati depositati i titoli esteri, con l’incarico di amministrarli o di incassarne in Italia i relativi utili. In esso devono essere indicati gli utili pagati nel corso dell’anno 1997 e le relative ritenute versate entro i termini indicati dall’art. 11 della L. 9 dicembre 1962, n. 1745 (art. 27, quarto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973; art. 8 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227).
Gli intermediari che hanno pagato gli utili in esenzione da ritenute devono tenere a disposizione dell’Amministrazione finanziaria un dettaglio esplicativo comprendente le generalità dei soggetti che li hanno riscossi e la causale dell’esenzione.
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