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DECRETO XX settembre 1999 |
Approvazione delle specifiche tecniche da osservare per la trasmissione in via telematica allAmministrazione finanziaria dei dati rilevanti ai fini dellapplicazione degli studi di settore nonché delle modifiche ed integrazioni apportate alle specifiche tecniche già pubblicate per la trasmissione telematica delle dichiarazioni presentate nel 1999.
Prot. n. 1999/15761
Ministero delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI GENERALI
IL PERSONALE E LORGANIZZAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato emanato il Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, allimposta regionale sulle attività produttive e allimposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dellimposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Visto lart. 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede da parte degli uffici del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze lelaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici;
Visto lart. 3, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che stabilisce che i soggetti che hanno dichiarato ricavi derivanti dallesercizio dellattività di impresa di cui allart. 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati alla lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi derivanti dallesercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi sono tenuti a fornire allAmministrazione finanziaria i dati contabili ed extracontabili necessari per lelaborazione degli studi di settore;
Visto i decreti concernenti lapprovazione di questionari per gli studi di settore relativi ad attività imprenditoriali nel settore del commercio, delle manifatture e dei servizi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto lart. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonché le cause di esclusione degli stessi;
Visto lart. 5 del decreto ministeriale 30 marzo 1999 in base al quale i contribuenti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dellapplicazione degli stessi;
Visti i decreti 1° aprile 1999 con i quali sono stati approvati i modelli di dichiarazione UNICO 99 Società di capitali, enti commerciali ed equiparati, UNICO 99 Persone fisiche, UNICO 99 Società di persone ed equiparate, UNICO 99 Enti non commerciali ed equiparati;
Visti i decreti 21 maggio 1999, pubblicati nel supplemento ordinario n. 108 alla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 1999 con i quali sono stati approvati 11 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dellapplicazione degli studi di settore relativi alle attività economiche del commercio, 14 modelli relativi alle attività economiche delle manifatture, e 20 modelli relativi alle attività economiche dei servizi, da utilizzare per il periodo dimposta 1998;
Visti gli art. 4, comma 2, dei suddetti decreti i per i quali con successivo decreto devono essere approvate le specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione in via telematica dei dati rilevanti ai fini dellapplicazione degli studi di settore;
Visto il decreto dirigenziale 31 luglio 1998 concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;
Visto il decreto dirigenziale 18 febbraio 1999 con il quale sono stati individuati altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
Viste le convenzioni stipulate dal Ministero delle Finanze con lABI e la Poste Italiane S.p.a. concernenti le modalità di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e degli uffici postali;
Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti lesercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;
Considerato che occorre stabilire le modalità di predisposizione dei dati rilevanti ai fini dellapplicazione degli studi di settore da trasmettere allAmministrazione finanziaria in via telematica;
Considerato che occorre modificare in alcune parti le specifiche tecniche, relative alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, già approvate e pubblicate in precedenti decreti;
Decreta:
Art. 1.
I soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi devono trasmettere, in via telematica, i dati rilevanti ai fini dellapplicazione degli studi di settore contenuti negli appositi modelli per la comunicazione degli stessi secondo le specifiche tecniche di cui allallegato A al presente decreto.
Art. 2.
Nellallegato B al presente decreto sono riportate le modifiche e le integrazioni apportate alle specifiche tecniche già pubblicate ed approvate dai seguenti decreti:
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 settembre 1999.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to ROMANO
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