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Modello ICI 1999 - Istruzioni generali |
1. Premessa (le novità sui soggetti passivi)
A decorrere dal primo gennaio 1998, in forza dellarticolo 58 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, la soggettività passiva ICI è stata estesa al superficiario ed enfiteuta, nonché al locatario finanziario (si avverte che il contratto di locazione finanziaria - cd. leasing - ha una connotazione giuridica caratteristica e ben diversa dal contratto di locazione semplice; il locatario semplice rimane completamente estraneo al rapporto di imposta ICI).
Lassunzione della soggettività passiva ICI in commento avviene a decorrere dalla data della concessione del diritto reale di superficie sullarea, ovvero della concessione del diritto reale di enfiteusi sul suolo, ovvero della stipula del contratto di locazione finanziaria, laddove siffatti diritti siano acquisiti successivamente al 31 dicembre 1997; avviene, invece, a decorrere dal primo gennaio 1998, qualora i diritti medesimi siano stati acquisiti anteriormente a questultima data.
Una eccezione è prevista per lipotesi in cui il contratto di locazione finanziaria si riferisca ad un fabbricato il cui valore deve essere calcolato sulla base delle scritture contabili ai sensi del comma 3 dellarticolo 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992; in tal caso (ferma restando lassunzione della soggettività passiva in capo al locatario finanziario a decorrere dal primo gennaio 1998 per i contratti, del tipo in commento, stipulati antecedentemente a tale data) qualora il contratto sia stipulato successivamente al 31 dicembre 1997, la soggettività passiva si trasferisce dal locatore al locatario finanziario a decorrere dal primo gennaio dellanno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto (pertanto, ai fini della presente dichiarazione, se la stipula del contratto in esame è avvenuta nel 1998, la soggettività passiva per lanno 1998 continua a rimanere in testa al locatore finanziario; sarà soltanto a decorrere dal 1999 che il locatario finanziario subentrerà nella soggettività passiva ICI)
Per quanto concerne il diritto di superficie, si avverte che nulla è innovato, con il predetto articolo 58, per il periodo in cui deve essere assunto ad oggetto della tassazione il fabbricato. Infatti, come chiarito nella circolare riportata in Appendice sotto la voce "Superficie (diritto di ...)" il concessionario che ha realizzato la costruzione è soggetto passivo ICI relativamente alla stessa, in quanto ne è proprietario.
Linnovazione si ha, invece, per il periodo in cui deve essere assunto ad oggetto della tassazione il suolo, ovverosia nel periodo che va dalla costituzione del diritto di superficie fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se precedente, fino a quella di utilizzo del fabbricato. Per gli anni di imposta antecedenti al 1998 soggetto passivo per tale suolo era il proprietario con diritto di rivalsa sul superficiario, con la conseguenza che, laddove il proprietario fosse il Comune e il suolo insistesse sul suo territorio, non essendo il comune soggetto passivo ICI di se stesso e quindi non potendo esserci rivalsa, si verificava una esclusione da imposizione del suolo. A partire dallanno 1998, invece, soggetto passivo ICI per il suolo concesso in superficie è il superficiario e, quindi, in particolare, la cooperativa edilizia concessionaria del diritto di superficie su aree di proprietà comunale.
2. In quali casi occorre presentare la dichiarazione ICI
La presente dichiarazione Ici deve essere prodotta limitatamente agli immobili, siti nel territorio dello Stato, per i quali, nel corso dellanno 1998, si sono verificate modificazioni nella soggettività passiva oppure nella struttura o destinazione determinante un diverso debito di imposta.
A titolo esemplificativo, vi è lobbligo di presentare la dichiarazione se nel 98 si è verificata una delle seguenti circostanze:
Per quanto concerne i suoli concessi in superficie od enfiteusi e gli immobili dati in locazione finanziaria antecedentemente al primo gennaio 1998, e che si trovino ancora in tale situazione al primo gennaio 1998, poiché, come sopra detto, il 1998 è il primo anno in cui il superficiario, lenfiteuta ed il locatario finanziario subentrano al proprietario nella soggettività passiva ICI, gli immobili in commento dovranno essere denunciati con la presente dichiarazione. Ovviamente non devono essere denunciati i suoli concessi in superficie, sui quali è stata realizzata la costruzione antecedentemente al primo gennaio 1998 in quanto, come chiarito nella menzionata circolare riportata in appendice, loggetto di tassazione ICI è gia divenuto il solo fabbricato con assunzione della relativa soggettività passiva da parte del concessionario che ne è divenuto proprietario pieno.
Attenzione
La dichiarazione va fatta anche se le variazioni, essendo avvenute verso la fine del 1998, non si riflettono sullammontare dellIci dovuta per tale anno, ma solo su quella dovuta per il 99.
NOTA:
Si precisa che non vanno dichiarati:
Attenzione
Non costituiscono causa di variazione e quindi non determinano, di per sé, lobbligo di presentazione della dichiarazione:
3. Chi deve presentare la dichiarazione
I mutamenti di soggettività passiva nel corso dellanno 1998, qualunque ne sia la causa (ad esempio, a seguito di compra vendita, donazione, successione ereditaria, costituzione od estinzione dei cennati diritti reali di godimento, locazione finanziaria) devono essere dichiarati, separatamente, sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo che da chi ha iniziato ad esserlo. Le modificazioni strutturali o di destinazione dellimmobile, determinanti un diverso debito di imposta, intervenute nel corso dellanno 1998, devono essere dichiarate dal soggetto passivo, ovverosia dal titolare del diritto di proprietà piena oppure, qualora limmobile sia gravato da diritto reale di godimento o sia oggetto di locazione finanziaria, dallusufruttuario, enfiteuta, superficiario, locatario finanziario.
Per quanto concerne i suoli concessi in superficie od enfiteusi e gli immobili dati in locazione finanziaria antecedentemente al primo gennaio 1998, e che si trovino ancora in tale situazione al primo gennaio 1998, essi devono essere dichiarati, separatamente, sia dal concedente che dal concessionario salvo restando, ovviamente, lesonero per il comune di presentare la sua dichiarazione qualora sia diretta a sé stesso.
Nota bene:
4. Come si dichiarano le parti condominiali
Per le parti comuni delledificio indicate nel n. 2 dellart. 1117 del codice civile accatastate in via autonoma (o di cui è stato chiesto laccatastamento in via autonoma) la dichiarazione deve essere presentata dallamministratore del condominio per conto di tutti i condòmini. Qualora lamministrazione riguardi più condomìni, per ciascuno di essi va presentata una distinta dichiarazione, escludendo in ogni caso gli immobili appartenenti allamministratore.
5. A chi va presentata la dichiarazione
La dichiarazione Ici deve essere presentata, con le modalità che saranno specificate più avanti, al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili denunciati. Se gli immobili sono ubicati in più Comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i Comuni (in ciascuna di esse, naturalmente, verranno indicati i soli immobili situati nel territorio del Comune al quale la dichiarazione viene inviata).
Se limmobile è situato nel territorio di più Comuni, lo si considera interamente situato nel Comune nel quale si trova la maggior parte della superficie (per talune fattispecie, vedasi in Appendice, la voce "fabbricato su più comuni".
6. Pagamento dellici
A differenza dellIrpef, lIci viene pagata nello stesso anno a cui si riferisce e, pertanto, nellanno 1998 lICI relativa a tale anno.
MODALITA DI COMPILAZIONE
7. Generalità
La prima delle due facciate del modello Ici è dedicata allindicazione del Comune destinatario e dei dati identificativi del contribuente (e dei contitolari, laddove venga resa dichiarazione congiunta) nonché delleventuale "denunciante", qualora diverso dal contribuente; la seconda è destinata alla descrizione degli immobili per i quali sussiste lobbligo della denuncia (e cioè - si ripete - non tutti gli immobili posseduti, ma solo quelli che hanno subìto variazioni nel corso del 98).
Se il modello non è sufficiente ne vanno utilizzati altri avendo cura, in questo caso, di indicare, nellapposito spazio posto in calce alla seconda facciata di ciascun modello adoperato, il numero totale dei modelli compilati.
Il modello di dichiarazione è composto di tre esemplari, di cui uno per il Comune, un secondo necessario per lelaborazione meccanografica (i quali vanno presentati insieme secondo le modalità indicate più avanti) e un terzo riservato al contribuente. Si consiglia di cominciare da questo a compilare la dichiarazione in modo da correggere eventuali errori prima di passare alla compilazione degli altri due esemplari.
La compilazione va effettuata con la massima chiarezza (a macchina o a mano a carattere stampatello) e ciascun esemplare deve contenere i medesimi dati; se viene utilizzata la carta carbone, deve essere assicurata la leggibilità nonchè lesatto allineamento dei dati alle singole voci.
Si consiglia, inoltre, di conservare la "copia per il contribuente", che risulterà necessaria, oltre che per motivi di documentazione personale, per la compilazione di eventuali dichiarazioni di variazione per gli anni successivi.
I modelli possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali.
8. Frontespizio
Sul frontespizio deve essere indicato il Comune destinatario della dichiarazione (e, cioè, come già detto, quello sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati).
Nel quadro dedicato al "contribuente" (da compilare sempre) devono essere riportati i dati identificativi di chi ha posseduto (a titolo di proprietà piena oppure, qualora limmobile sia gravato da diritto reale di godimento o sia oggetto di locazione finanziaria, a titolo di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, leasing) nel corso dellanno 1998, gli immobili denunciati.
Per quanto concerne i suoli concessi in superficie od enfiteusi e gli immobili dati in locazione finanziaria antecedentemente al primo gennaio 1998, e che si trovino in tale situazione alla predetta data, la dichiarazione che, come già anticipato, deve presentare il concedente, riporterà i dati identificativi del concedente medesimo.
Il quadro è unico e serve sia per le persone fisiche che per le società, gli enti pubblici o privati, le associazioni o fondazioni, i condomini, ecc.
Le persone non residenti in Italia devono indicare, nello spazio riservato al domicilio fiscale, lo Stato estero di residenza con la specificazione della relativa località ed indirizzo.
In caso di presentazione della dichiarazione da parte dellamministratore del condominio per le parti comuni delledificio va indicato il codice fiscale del condominio e la sua denominazione nonché, in luogo del domicilio fiscale, lindirizzo del condominio stesso.
Il quadro intestato al "denunciante" (diverso dal contribuente) deve essere compilato nel caso che il contribuente sia deceduto ovvero sia stato privato della disponibilità dei suoi beni; in particolare il quadro va compilato: dallerede (in caso di più eredi, saranno indicati i dati di uno di essi); dal curatore fallimentare; dal commissario liquidatore in caso di liquidazione coatta amministrativa.
Questo quadro deve essere compilato anche nei casi in cui il contribuente sia rappresentato o in forza della legge o a seguito di titolo negoziale; in particolare, va compilato: dal rappresentante legale o negoziale; dal socio amministratore; dal commissario giudiziale; dal liquidatore in caso di liquidazione volontaria; dallamministratore del condominio. La natura della carica deve essere indicata nellapposito rigo.
Anche nellipotesi di compilazione di questo secondo quadro va, comunque, sempre compilato il quadro intestato al "contribuente".
Il quadro dei "contitolari" deve essere compilato solo per gli immobili per i quali viene presentata dichiarazione congiunta.
Per lindicazione dei dati relativi a ciascun contitolare, vedasi le corrispondenti istruzioni fornite per contribuente-dichiarante.
Regole analoghe a quelle sopraindicate per la compilazione della dichiarazione presentata dallerede di persona fisica per conto del "de cuius" valgono nel caso di presentazione della dichiarazione in presenza di fusione o scissione. In particolare, in caso di fusione, la società incorporante (o risultante) dovrà provvedere a presentare la propria dichiarazione per denunciare linizio del possesso degli immobili ricevuti a far data dal momento di decorrenza degli effetti dellatto di fusione ai sensi dellart. 2504-bis del codice civile e dovrà inoltre provvedere a presentare la dichiarazione per conto delle società incorporate (o fuse) per denunciare la cessazione del possesso. A questi ultimi effetti, nel riquadro relativo al Denunciante andranno indicati i dati relativi al rappresentante della stessa società incorporante (o risultante); nel riquadro relativo al Contribuente andranno indicati i dati della società incorporata (o fusa) e nello spazio riservato alle Annotazioni dovranno essere fornite le ulteriori informazioni per lindividuazione della società incorporante (o risultante).
Nel caso di scissione totale, ciascuna delle società beneficiarie procederà alla presentazione della propria dichiarazione per gli immobili ricevuti a far data dal momento di decorrenza degli effetti dellatto di scissione ai sensi dellart. 2504-decies del codice civile. Una delle società beneficiarie dovrà provvedere a presentare la dichiarazione per conto della società scissa con le stesse regole di compilazione sopraindicate per il caso di dichiarazione da parte della società incorporante (o risultante) per conto della società incorporata (o fusa).
9. Compilazione dei quadri descrittivi degli immobili
Ogni quadro descrittivo del singolo immobile si compone di tre settori. Il primo (che comprende i campi da 1 a 19) serve per indicare come si è andata modificando la titolarità di possesso e la tipologia dellimmobile nel corso dellanno 1998; il secondo (che comprende i campi da 20 a 23) serve per indicare la situazione esistente alla data del 31 dicembre 1998; il terzo serve per indicare gli estremi del titolo di acquisto o di cessione.
La compilazione del secondo settore (intitolato "situazione al 31 dicembre 1998"), pur non essendo necessaria per la determinazione dellimposta relativa allanno 1998, è essenziale in quanto la sussistenza o non di variazioni nel corso dellanno 1999, con eventuale obbligo di presentazione della relativa dichiarazione nel 2000, va verificata con riferimento alla situazione esistente nellultimo giorno dellanno 1998.
Si faccia, ad esempio, lipotesi di un fabbricato, venduto il 20 aprile 1998 ad una persona che lo ha adibito a sua abitazione principale per la restante parte dellanno. Il venditore, nel primo settore, indicherà 4 mesi di possesso, nel secondo specificherà che il fabbricato non è più in suo possesso al 31/12/1998 evidenziando così di non avere lobbligo di dichiararlo nel 2000.
Il compratore, nella sua dichiarazione, indicherà, nel primo settore, 8 mesi di possesso, mentre nel secondo settore specificherà che il fabbricato è destinato ad abitazione principale alla data del 31/12/1998 evidenziando così (a meno che non intervengano variazioni nellanno 1999) che non gli incombe lobbligo di dichiararlo nel 2000.
In Appendice, alla voce "Quadri descrittivi (compilazione)" sono riportati altri esempi che chiariscono le modalità di compilazione di questi settori.
9.1 Casi di compilazione di piu quadri per lo stesso immobile
Possono verificarsi casi in cui il contribuente debba utilizzare più quadri descrittivi relativamente allo stesso immobile.
Si considerino, fra le più frequenti, le seguenti ipotesi:
a) terreno agricolo al primo gennaio 1998, diventato area edificabile dal 20 settembre 1998.
Il contribuente compilerà due quadri; nel primo descriverà il terreno agricolo, indicando come periodo di suo possesso 9 mesi; nel secondo descriverà larea edificabile, indicandone il possesso in 3 mesi. Il settore relativo alla "situazione al 31 dicembre 1998" deve essere compilato limitatamente allarea fabbricabile, essendo questa lultima caratteristica assunta dallimmobile (va lasciato, quindi, in bianco il predetto settore corrispondente a quello descrittivo del terreno agricolo). Per evidenziare che si tratta dello stesso immobile deve essere dato ai due quadri lo stesso numero dordine, con laggiunta di una sottonumerazione progressiva (ad esempio: il primo quadro sarà contraddistinto con il numero dordine 1/1; il secondo con il numero dordine 1/2);
b) area edificabile al primo gennaio 1998, diventata terreno agricolo dal 10 giugno 1998.
Il contribuente seguirà gli stessi criteri sovraenunciati, descrivendo nel primo quadro larea edificabile, con un periodo di possesso di 5 mesi; nel secondo, il terreno agricolo, con un periodo di possesso di 7 mesi, e compilando il settore della "situazione al 31 dicembre 1998" solo corrispondentemente al terreno agricolo;
c) area edificabile al primo gennaio 1998, sulla quale sono stati ultimati i lavori di costruzione il 25 ottobre 1998.
Il contribuente, analogamente, compilerà due o più quadri; nel primo descriverà larea edificabile, indicandone in 10 mesi il periodo di possesso; negli altri descriverà i singoli fabbricati (per la nozione di fabbricato, vedere in Appendice la voce "Area fabbricabile, fabbricato, terreno agricolo") con un periodo di possesso di 2 mesi. I settori relativi alla "situazione al 31 dicembre 1998" vanno compilati limitatamente ai fabbricati. Il numero dordine che contraddistingue limmobile, che ha cambiato tipologia nel tempo, sarà lo stesso e sarà seguito da sottonumeri progressivi (ad esempio: 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, ecc.). Ovviamente, se larea interessata alla costruzione è stata precedentemente dichiarata insieme ad altre aree contigue, con lindicazione di unico valore, le aree edificabili residue devono ora essere dichiarate in separati quadri con la specificazione del relativo valore;
d) edificio relativamente al quale sono stati iniziati i lavori di demolizione il 18 dicembre 1998.
Saranno compilati due o più quadri; i primi dedicati alla descrizione dei fabbricati, costituenti ledificio sul quale saranno successivamente iniziati i lavori di demolizione, indicandone il periodo di possesso in 12 mesi; lultimo dedicato alla descrizione dellarea fabbricabile, con un periodo di possesso di 0 mesi. Il settore relativo alla "situazione al 31 dicembre 1998" va compilato limitatamente a questultimo quadro descrittivo dellarea;
e) fabbricato la cui quota di proprietà del 100 per cento al primo gennaio 1998 è diventata del 50 per cento a decorrere dal 5 marzo 1998.
Il contribuente compilerà due quadri; nel primo descriverà il fabbricato, indicando 2 mesi di possesso ed in 100 per cento la quota di possesso; nel secondo descriverà lo stesso fabbricato, indicando 10 mesi di possesso ed in 50 per cento la quota di possesso. Il settore relativo alla "situazione al 31 dicembre 1998" deve essere compilato soltanto relativamente al secondo quadro descrittivo dellultima posizione di titolarità.
9.2 Come compilare i singoli campi
Nel campo 1 relativo alle caratteristiche dellimmobile, va indicato 1, se il quadro si riferisce ad un terreno agricolo; va indicato 2, se il quadro si riferisce ad unarea fabbricabile; va indicato 3, se il quadro si riferisce ad un fabbricato il cui valore è determinato, come sarà chiarito meglio più avanti, moltiplicando la rendita catastale per 100, oppure per 50, oppure per 34, a seconda della categoria catastale di appartenenza del fabbricato; va indicato 4, se il quadro si riferisce ad un particolare tipo di fabbricato e, cioè, a quello interamente appartenente ad impresa e distintamente contabilizzato, classificabile nel gruppo catastale D e sfornito di rendita catastale oppure al quale sia stata attribuita la rendita, effettiva o "proposta", nel corso dellanno 1998.
Chiaramente non può che essere indicato un solo numero; se si presenta lesigenza di indicare più numeri, in considerazione delle mutate caratteristiche dellimmobile nel tempo, vuol dire che ci si trova in uno dei casi per i quali è necessario utilizzare più quadri (si vedano, in proposito, i casi illustrati al punto 9.1).
Nel campo 2 (indirizzo), va indicata lesatta ubicazione dellimmobile descritto (località, via o piazza, numero civico, ecc.). Si raccomanda, in caso di fabbricato, di indicare, oltre alla via ed al numero civico, la scala (se ve ne sono più) e linterno.Non deve essere indicato il comune ove è sito limmobile non potendo esso essere diverso da quello indicato sul frontespizio ed al quale è destinata la dichiarazione.
Nel campo 3 deve essere indicata la partita catastale, limitatamente ai terreni, siano essi agricoli od aree fabbricabili.
Nei campi da 4 a 7 vanno indicati gli estremi catastali dei fabbricati consistenti, rispettivamente, nella sezione (ove esistente), foglio, numero e subalterno. I predetti dati sono ricavabili dai certificati catastali.
Nei campi 8 e 9, in mancanza degli estremi catastali, indicare il numero di protocollo e lanno di presentazione della domanda di accatastamento. Ove il contribuente non sia in possesso degli estremi catastali nè del numero di protocollo della domanda di accatastamento, i predetti campi devono essere lasciati in bianco.
Attenzione
Per i comuni nei quali è in vigore il catasto tavolare gli estremi catastali vanno indicati secondo le modalità di seguito specificate:
a) Nel campo SEZIONE va riportato il codice catastale del comune;
b) Nel campo FOGLIO va riportato il numeratore della particella edificiale qualora frazionata;
c) Nel campo NUMERO va riportato il denominatore della particella frazionata ovvero il numero che identifica la particella qualora non frazionata;
d) Nel campo SUBALTERNO va riportato leventuale numero del "subalterno" della particella.
I campi da 4 a 7 non vanno, ovviamente, compilati se si tratta di fabbricati sforniti di rendita catastale o per i quali sono intervenute variazioni strutturali o di destinazione permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sullammontare della rendita catastale a suo tempo attribuita.
Nei campi 10 e 11 va indicata la categoria catastale e la classe dei fabbricati, anchesse desumibili dai certificati catastali. Per i fabbricati sforniti di rendita o per i quali la rendita originariamente attribuita non è più adeguata per effetto dei cennati cambiamenti intervenuti, va indicata la categoria e la classe attribuite a fabbricati similari iscritti in catasto.
Si ricorda, in proposito, che i fabbricati sono collocati in 5 gruppi catastali (A,B,C,D,E) a seconda della loro tipologia. Nellambito dello stesso gruppo, i fabbricati sono suddivisi, poi, in varie categorie.
Nota
I campi da 4 a 11 non vanno compilati se si tratta di fabbricato interamente posseduto da impresa e distintamente contabilizzato, classificabile nel gruppo catastale D, il cui valore deve essere determinato sulla base delle scritture contabili.
Nel campo 12 deve essere barrata la casella se si tratta di immobile di interesse storico o artistico ai sensi dellarticolo 3 della legge 1° giugno 1939, n.1089, e successive modificazioni.
Nel campo 13 deve essere indicato il valore dellimmobile descritto nel quadro. Il valore deve essere indicato per intero, indipendentemente dalla quota e dal periodo di possesso nel corso dellanno. È sullintero valore, infatti, che deve essere calcolata limposta la quale, poi, sarà dovuta in rapporto alla quota ed ai mesi di possesso nellanno.
Il valore deve essere indicato per intero anche qualora limmobile sia gravato da diritto reale di godimento o sia oggetto di locazione finanziaria. In tal caso, infatti, soggetto passivo ICI su tutto il valore dellimmobile è esclusivamente il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, oppure il locatario finanziario, restando il nudo proprietario ed il locatore finanziario completamente estranei al rapporto di imposta.
Si avverte che il valore deve continuare ad essere espresso in lire (e non può, quindi essere indicato in euro), come precisato, nella circolare ministeriale n. 291/E del 23.12.1998 (su supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7.1.1999).
Nel campo sono stati già stampati 3 zeri finali, per cui il contribuente dovrà esprimere il valore in migliaia di lire (ad esempio: se il valore è di 250 milioni, scriverà 250.000).
Per i criteri di determinazione del valore si rinvia a quanto precisato in Appendice, alla voce "Valore degli immobili agli effetti dellICI".
Nel campo 14 va barrata la casella se, trattandosi di fabbricato sfornito di rendita catastale o con rendita non più adeguata, il valore è stato determinato sulla base della rendita attribuita a fabbricati similari già iscritti in catasto.
Va ugualmente barrata la casella se trattasi di "rendita catastale proposta" non ancora divenuta definitiva.
Nel campo 15 va indicata la quota di possesso esprimendola in percentuale.
In caso di dichiarazione congiunta va, ugualmente, indicata, nel quadro
descrittivo del-
limmobile in contitolarità, la sola quota di possesso spettante al contribuente
dichiarante. Poiché limmobile può essere dichiarato congiuntamente, purché
interamente, la somma delle quote del dichiarante e dei contitolari deve essere pari a
100.
Per le parti comuni delledificio, che deve dichiarare lamministratore del condominio, va indicata come quota di possesso 100 e non va compilato il predetto quadro dei contitolari.
Nel campo 16 vanno indicati i mesi di possesso nel corso dellanno 1998. Il mese nel quale la predetta titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto per più di 14 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che ha posseduto per meno di 15 giorni.
Attenzione
I mesi di possesso possono anche essere 12 oppure 0. Si consideri, ad esempio, un immobile posseduto dal primo gennaio 1998 che sia stato venduto il 20 dicembre 1998. In tal caso il venditore dichiarerà 12 mesi di possesso, mentre il compratore, anchegli obbligato a dichiarare limmobile, indicherà 0 mesi di possesso.
Nei campi 17 e 18 vanno, rispettivamente, indicati i mesi durante i quali per limmobile descritto si sono eventualmente verificate condizioni di esclusione od esenzione dallimposta oppure condizioni per lapplicazione di riduzioni.Per le condizioni di esclusione od esenzione vedasi quanto detto in Appendice alle voci "Esenzioni" e "Terreni agricoli". Per le riduzioni di imposta si tratta di quelle previste nel comma 1 dellarticolo 8 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504 (come modificato dal comma 55 dellart. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662), e nel successivo articolo 9 concernenti, rispettivamente, i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati ed i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti.
Si richiama lattenzione sul fatto che per lapplicabilità della riduzione di imposta per i fabbricati è necessario che sussistano congiuntamente linagibilità o linabitabilità e lassenza di utilizzo.
Si precisa, infine, che linagibilità od inabitabilità in discorso deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non .superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Nel campo 19 va indicato limporto della detrazione spettante per labitazione principale descritta nel quadro.
Il campo va utilizzato anche dalla cooperativa edilizia a proprietà indivisa per gli alloggi adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché dagli IACP per gli alloggi regolarmente assegnati in locazione semplice.
Per chiarire come compilare questo campo può essere utile considerare il seguente esempio, ipotizzando la detrazione nella misura annua, non aumentata dal Comune, di lire 200.000:
- abitazione di proprietà, per lintero anno 1998, di 3 fratelli (il fratello A è proprietario per il 50%; il fratello B, per il 30%; il fratello C, per il 20%) dei quali soltanto i fratelli B e C vi hanno dimorato dal 10 gennaio 1998 fino al successivo 20 giugno.
Il fratello A non dichiarerà limmobile in quanto per la sua quota, in assenza di altri tipi di modificazioni, non cè stata alcuna variazione nellanno 1998. I fratelli B e C dovranno dichiarare limmobile essendo per le loro quote di possesso variata la situazione; il fratello B nella propria dichiarazione indicherà 12 mesi di possesso, 30% di quota di possesso e 50.000 lire di detrazione per abitazione principale; il fratello C nella sua dichiarazione indicherà 12 mesi di possesso, 20% di quota di possesso e 50.000 lire di detrazione per abitazione principale.
Se il fratello B vuole dichiarare limmobile anche per gli altri fratelli indicherà, nel quadro che lo descrive, 12 mesi di possesso, 30% di quota di possesso e 50.000 lire di detrazione per abitazione principale.Compilerà, quindi, il quadro dei contitolari, premettendo il numero dordine utilizzato per il quadro descrittivo dellimmobile in questione ed indicando il codice fiscale e lindirizzo non solo del fratello C ma altresì del fratello A, pur non essendosi per la quota di questultimo verificata alcuna variazione nellanno 1998. Per il fratello C dovrà essere indicato, oltre a 12 mesi di possesso, la quota del 20% e 50.000 lire di detrazione per abitazione principale; per il fratello A dovrà essere indicato, oltre a 12 mesi di possesso, la quota del 50% e 0 lire di detrazione per abitazione principale.
Settore della SITUAZIONE AL 31.12.1998: nel richiamare quanto già detto in precedenza, si aggiunge:
nel campo 20 va indicato [SI] o [NO] a seconda che limmobile sia posseduto o non alla predetta data del 31 dicembre 1998. Se non è posseduto, vanno lasciati in bianco i successivi campi. Se è posseduto, va indicato, nel campo 21, [SI] o [NO] a seconda che limmobile, sempre alla suindicata data, sia escluso o esente dallimposta, oppure no.Se limmobile è escluso o esente, vanno lasciati in bianco i successivi campi. Se non è escluso nè esente, va indicato, nel campo 22, [SI] o [NO] a seconda che competa o non la riduzione di imposta prevista per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, ovvero per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti.
Nel campo 23, va indicato [SI] o [NO] a seconda che si tratti o non di abitazione principale.
Settore degli estremi del titolo:
In questo settore è sufficiente indicare soltanto lUfficio del Registro oppure lUfficio unico delle entrate presso il quale è stato registrato o dichiarato il trasferimento o la costituzione di diritti generanti lacquisto o la perdita della soggettività passiva ICI nel corso dellanno 1998. In mancanza, vanno indicati gli estremi dellatto, contratto o concessione.
Va barrata la casella 24 se il contribuente ha acquistato. Va, invece, barrata la casella 25 se il contribuente ha ceduto, anche se per causa di morte.
9.3 Avvertenza
Per quanto concerne i suoli concessi in superficie od enfiteusi e gli immobili dati in locazione finanziaria antecedentemente al primo gennaio 1998 e che si trovino in tale situazione alla predetta data:
a) il concedente, nella sua dichiarazione, compilerà i predetti campi, facendo riferimento alla situazione al 31 dicembre 1997; ometterà di compilare i campi 17, 18 e 19; nel campo 16, indicherà 0 mesi di possesso; nel settore della "situazione al 31.12.1998" indicherà, nel campo 20, (NO); ometterà di indicare gli "estremi del titolo"; specificherà nello spazio riservato alle "Annotazioni" che si tratta di suoli concessi in superficie od enfiteusi o di immobili dati in locazione finanziaria antecedentemente al primo gennaio 1998;
b) il concessionario, nella sua dichiarazione, compilerà i campi ed il settore della "situazione al 31.12.1998" secondo le modalità normali precisate ai punti 9, 9.1 e 9.2; ometterà di indicare gli "estremi del titolo"; specificherà nello spazio riservato alle "Annotazioni" che si tratta di suoli acquisiti in diritto di superficie od enfiteusi o di immobili acquisiti in locazione finanziaria, antecedentemente al primo gennaio 1998.
9.4 Modelli aggiuntivi
Se i quadri descrittivi degli immobili non sono sufficienti, per cui devono essere utilizzati più modelli, essi vanno numerati progressivamente.
Negli appositi spazi posti in calce alla seconda facciata di ciascun modello va indicato il numero attribuito al singolo modello e il numero totale dei modelli utilizzati.
Sul frontespizio dei modelli aggiuntivi è sufficiente lindicazione del comune destinatario della dichiarazione e il codice fiscale del contribuente.
9.5 Firma
La dichiarazione deve essere firmata, utilizzando lapposito rigo, dalla persona indicata come "contribuente" sul frontespizio della dichiarazione stessa oppure dal "denunciante" diverso dal contribuente se è stato compilato lapposito quadro (in questultimo caso, se è stato indicato come denunciante un soggetto diverso dalla persona fisica, la denuncia sarà firmata dal relativo rappresentante). Analogamente vanno firmati gli eventuali modelli aggiuntivi. Nel quadro dei contitolari, accanto ad ognuno di essi, deve essere apposta la firma del contitolare o del suo rappresentante.
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE (MODALITA E TERMINI)
La dichiarazione, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere consegnata direttamente al Comune indicato sul frontespizio, il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta.
La dichiarazione può anche essere spedita in busta bianca, a mezzo di raccomandata postale senza ricevuta di ritorno, allUfficio Tributi del predetto Comune, riportando sulla busta stessa la dicitura "Dichiarazione ICI 1998"; in tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata allufficio postale.
La spedizione può essere effettuata anche dallestero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
Si raccomanda di presentare insieme, sia loriginale per il comune che la copia per lelaborazione meccanografica.
La dichiarazione deve essere presentata, a seguito del disposto differimento dei termini, nel periodo dal 1° maggio al 31 luglio 1999.
Per i soggetti allIRPEG, con periodo di imposta coincidente con lanno solare, la dichiarazione va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi allanno 1998, con conseguente estensione delle disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dellart. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e succ. modd.
Per le società di capitali ed enti il cui esercizio non coincide con lanno solare, la dichiarazione va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta che comprende il 31 dicembre 1998.
N.B. I differimenti dei termini, previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi allanno 1998 si applicano anche agli effetti della presentazione della dichiarazione ICI. In tal caso va indicata, nello spazio riservato alle "Annotazioni", la causa che legittima il differimento.
APPENDICE
Area fabbricabile, fabbricato e terreno agricolo (definizione)
Agli effetti dellICI, si intende:
- per area fabbricabile, larea utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dellindennità di espropriazione per pubblica utilità, considerandosi tuttavia non fabbricabili i terreni, di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, i quali siano dagli stessi proprietari condotti e sui quali persista lutilizzazione agro-silvo-pastorale mediante lesercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed allallevamento di animali;
Per coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale devono intendersi, ai sensi del secondo comma dellart. 58 del decreto legislativo n. 446 del 15dicembre 1997, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dallart. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dellassicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia (la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dellanno successivo). La predetta definizione normativa ha carattere interpretativo, con efficacia quindi anche per il passato, e vale non soltanto agli effetti dellapplicazione delle agevolazioni recate dallart. 9 del decreto legislativo n. 504/1992, ma altresì agli effetti della "finzione giuridica" di non edificabilità dei suoli, di cui è sopra detto:
- per fabbricato, la singola unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano (e quindi anche, distintamente, l"abitazione"; la "cantina"; il "garage") cui sia stata attribuita o sia attribuibile unautonoma rendita catastale;
Aree fabbricabili (tassazione in caso di utilizzazione edificatoria)
In caso di edificazione su area "vergine" dalla data di inizio dei lavori di costruzione fino al momento di ultimazione degli stessi (ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, qualora siffatto momento di utilizzo sia antecedente a quello della ultimazione dei lavori di costruzione) la base imponibile ICI è data solo dal valore dellarea, da qualificare agli effetti impositivi comunque come fabbricabile indipendentemente dalla sussistenza o meno del requisito delledificabilità, senza computare, quindi, il valore del fabbricato in corso dopera; similmente, in caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione sullarea di risulta oppure in caso di recupero edilizio ai sensi dellarticolo 31, comma 1, lettere c, d, e, della legge 5 agosto 1978, n. 457, dalla data di inizio dei lavori di demolizione oppure di recupero fino al momento di ultimazione dei lavori di ricostruzione oppure di recupero (ovvero, se antecedente, fino al momento dellutilizzo) la base imponibile ICI è data solo dal valore dellarea senza computare quindi il valore del fabbricato che si sta demolendo e ricostruendo oppure recuperando. Ovviamente, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o recupero (ovvero, se antecedente, dalla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o recuperato è comunque utilizzato) la base imponibile ICI è data dal valore del fabbricato.
Assegnatari
Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione con patto di futura vendita e riscatto, soggetto passivo dellimposta comunale sugli immobili diventa lassegnatario.
Infatti il diritto dellassegnatario, pur non potendo, civilisticamente, essere qualificato diritto di proprietà fino al pagamento dellultima rata di prezzo, tuttavia, sotto il profilo tributario, può essere assimilato al diritto reale di abitazione; pertanto, degradando il diritto del concedente a quello di nuda proprietà, soggetto obbligato alla dichiarazione ed al pagamento dellICI, quale titolare del predetto diritto reale di abitazione, è soltanto lassegnatario fin dal momento della concessione in locazione con patto di futura vendita e riscatto.
Diversa è lipotesi, naturalmente, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione semplice, essendo in tal caso il locatario completamente estraneo al rapporto ICI.
Soggetto passivo dellIci diventa lassegnatario anche per quanto riguarda le abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti costruite ai sensi della Legge n. 1676 del 30 dicembre 1960 ed assegnate a riscatto.
Fabbricato su più comuni
Risoluzione del Ministero delle finanze n. 53/E del 9 aprile 1996, concernente un fabbricato a valore contabile sito sul territorio di due comuni.
Come precisato da codesto comune e dalla società AGIP/Petroli con la nota n. 113/T del 2 aprile 1996, nella fattispecie si tratta di una raffineria interamente di proprietà della predetta società, la cui superficie si estende per circa il 30 per cento sul territorio di codesto comune e per circa il 70 per cento sul territorio del comune di Sannazzaro de Burgondi.
La raffineria in questione, stando ai criteri catastali fatti propri dalla legge sullICI (vedasi art. 2, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504), è un fabbricato e precisamente, come rappresentato dallAGIP/petroli nella predetta nota n. 113/T, un fabbricato interamente appartenente ad impresa (la Spa AGIP Petroli), sfornito di rendita catastale e classificabile nel gruppo catastale D, per cui, sempre come riferito con la succitata nota n. 113/T, ad esso è stato finora attribuito, agli effetti della tassazione ICI, un valore contabile ai sensi del comma 3 dellart. 5 del decreto legislativo n. 504/1992.
In tale situazione, stante la inscindibilità dei costi di acquisizione ed incrementativi che vanno a confluire nel valore contabilmente determinato, la raffineria in discorso non può che essere considerata come unico fabbricato. Pertanto, ai sensi del primo periodo del comma 1 dellart. 4 del decreto legislativo n. 504/1992, lICI su di essa raffineria gravante va corrisposta integralmente al Comune di Sannazzaro de Burgondi, sul cui territorio insiste la prevalenza della superficie della raffineria medesima.
Va da sè che qualora, eventualmente, fossero attribuite nel futuro alla raffineria due separate rendite catastali, luna per la parte insistente sul territorio di codesto comune e laltra per la parte sita sul territorio del comune di Sannazzaro de Burgondi, si sarebbe in presenza di due distinti fabbricati, con la conseguenza che, a decorrere dallanno successivo a quello nel corso del quale è intervenuta lattribuzione delle rendite, si dovrebbe assumere per ognuno di essi fabbricati un autonomo valore catastale sul quale calcolare limposta da versare al comune sul cui territorio si troverebbe così ad insistere interamente la superficie del singolo fabbricato.
Qualora, invece, fosse attribuita alla raffineria ununica rendita catastale si continuerebbe ad essere in presenza di un solo fabbricato per cui la situazione, sotto il profilo della individuazione del comune cui spetta il potere impositivo, rimarrebbe uguale a quella attuale.
Esenzioni
Sono esenti dallIci, per il periodo dellanno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla legge:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nellultimo periodo del comma 1 dellarticolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui allarticolo 41 della Legge 23 dicembre 1978, n.833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui allarticolo 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, e successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente alleser- cizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n.810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista lesenzione dallimposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dellarticolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984.
Per informazioni particolari riguardanti lesenzione dei terreni agricoli, v. la voce "Terreni agricoli";
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui allarticolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui allarticolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222.
"Orticelli" e piccoli appezzamenti
Se non sono aree fabbricabili, sono esclusi dal campo di applicazione dellIci: vedi voce "Terreni agricoli".
"Quadri descrittivi (compilazione)"
Per la compilazione dei quadri descrittivi degli immobili possono essere di orientamento i seguenti esempi.
Esempio 1
Fabbricato che il 10 ottobre 1998 ha perso le caratteristiche richieste dalla legge per essere escluso od esentato dallimposta.
Il proprietario, che lo ha posseduto per lintero anno 1998, indicherà, nel primo settore, 12 mesi di possesso e 9 mesi di esclusione od esenzione mentre, nel secondo settore, specificherà che limmobile, ancora in suo possesso al 31/12/1998, non è escluso od esente da tassazione alla data medesima per cui, in assenza di variazioni nel corso dellanno 1999, non sarà dichiarato nel 2000 pur continuando ad essere dovuto il versamento dellimposta.
Esempio 2
Abitazione principale data in locazione il 10 aprile 1998.
Il proprietario indicherà, nel primo settore, 12 mesi di possesso e la detrazione di lire 50.000 (o la maggiore detrazione eventualmente deliberata dal comune) mentre, nel secondo settore, specificherà che il fabbricato non è più abitazione principale al 31.12.98 per cui, in assenza di successive variazioni, nellanno 1999 sarà versata limposta senza detrazione e non verrà presentata, per il fabbricato medesimo, la dichiarazione nel 2000.
Esempio 3
Fabbricato dichiarato inagibile o inabitabile e di fatto utilizzato a decorrere dal 10 novembre 1998.
Il proprietario indicherà, nel primo settore, 12 mesi di possesso e 10 mesi di riduzione, mentre, nel secondo settore, specificherà che il fabbricato non ha, alla data del 31/12/1998, le caratteristiche per godere della riduzione per cui, permanendo tale situazione, nel corso dellanno 1999 sarà versata limposta per intero ed il fabbricato non sarà dichiarato nel 2000.
Altre ipotesi possono verificarsi in relazione alle variazioni che influiscono sullammontare dellimposta dovuta solo a partire dal 1999. Così, ad esempio, per limmobile per il quale soltanto a partire dal 23 dicembre 1998 si sono verificate le condizioni di esclusione od esenzione da ICI, il proprietario che lha posseduto per lintero anno indicherà, nel primo settore, 0 mesi di esclusione od esenzione, mentre, nel secondo settore, specificherà che limmobile è escluso, od esente al 31/12/1998, evidenziando in tal modo che, permanendo tale situazione nellanno 1999, non sarà presentata la dichiarazione nel 2000.
Inversamente, per limmobile che soltanto dal 22 dicembre 1998 ha perso le caratteristiche di esclusione od esenzione, il suo proprietario indicherà, nel primo settore, 12 mesi di esclusione od esenzione mentre, nel secondo, specificherà che limmobile non gode di alcuna esclusione od esenzione al 31/12/1998, preannunciando così, in mancanza di variazioni, il pagamento dellimposta per lanno 1999 e lassenza dellobbligo della dichiarazione nel 2000.
Superficie (diritto di)
Circolare del Ministero delle Finanze
n. 172/E del 14/06/95
Si fa riferimento ad alcune decisioni con le quali talune commissioni tributarie di primo grado hanno ritenuto che la soggettività passiva ICI per i fabbricati realizzati dalle cooperative edilizie su suoli loro concessi in superficie dal comune resti radicata in testa al comune stesso con conseguente esclusione dal campo di applicazione dellimposta dei predetti fabbricati laddove, come generalmente accade, il suolo concesso in superficie insista sul territorio del comune concedente.
Al riguardo la Scrivente ribadisce la propria posizione assunta con la circolare n. 4 del 9 giugno 1993, che qui di seguito si trascrive.
Sono pervenuti vari quesiti intesi a conoscere quale sia il trattamento ai fini ICI nel caso di costituzione del diritto di superficie e nel caso di concessione di aree comunali per la costruzione di case di tipo economico e popolare.
Al riguardo occorre premettere che per effetto della costituzione del diritto di superficie la proprietà della costruzione rimane distinta e separata rispetto alla proprietà del suolo sottostante alla costruzione medesima.
Ciò stante, si ipotizzi che il soggetto A, proprietario del suolo, abbia concesso al soggetto B il diritto di superficie sul proprio suolo.
Durante il periodo che va dalla data di costituzione del diritto di superficie fino alla data di ultimazione della costruzione, e quindi anche nel corso dei lavori di costruzione, la base imponibile ICI è costituita soltanto dal valore venale in comune commercio del suolo sul quale si sta costruendo, il quale è considerato comunque area fabbricabile; il soggetto passivo ICI, ovverosia colui che è obbligato alla presentazione della dichiarazione ed al versamento dellimposta, è, per detto periodo, il soggetto A, proprietario del suolo, il quale può rivalersi sul soggetto B dellimposta pagata.
Nel periodo successivo, che inizia a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, la base imponibile ICI è costituita dal valore del fabbricato; il soggetto passivo ICI, a decorrere da tale data, è il soggetto B quale proprietario del fabbricato. A decorrere dalla data stessa il soggetto A, proprietario del suolo sottostante alla costruzione realizzata, non è più soggetto passivo ICI per tale suolo in quanto trattasi di immobile non avente le caratteristiche né di area edificabile né di terreno adibito allesercizio di attività agricole e, quindi, al di fuori del campo di applicazione dellICI.
Gli stessi criteri sovraenunciati vanno seguiti nel caso in cui il comune concede, sulle aree di cui è proprietario, a terzi (normalmente, cooperative edilizie) il diritto di realizzare la costruzione di case di tipo economico e popolare, stante che nella fattispecie viene a configurarsi la costituzione di un diritto di superficie il quale normalmente ha una durata di 60 oppure 99 anni.
Pertanto, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione il soggetto passivo ICI sul valore del fabbricato è la cooperativa, la quale è proprietaria del fabbricato stesso.
Nella fase antecedente (che va dalla data della concessione fino al momento della ultimazione dei lavori di costruzione) il comune, che dovrebbe essere soggetto allICI sul valore dellarea concessa in quanto proprietario della stessa, normalmente non lo è stante che nella generalità dei casi si tratta di aree ubicate interamente o prevalentemente sul territorio del comune concedente, per cui non avendo il comune pagato limposta non può, ovviamente, rivalersi sulla cooperativa (si ricorda che, ai sensi del comma 1 dell art. 4 del Decreto Legislativo n. 504/1992, lICI non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio).
Oltre alle argomentazioni svolte in tale circolare, si puntualizza quanto segue, a fondamento dellassunto secondo il quale soggetto obbligato al pagamento dellICI sul valore del fabbricato, realizzato su terreno altrui a seguito di concessione del diritto di superficie, è la società cooperativa, in quanto proprietaria del fabbricato stesso, ovvero il socio assegnatario, in quanto titolare di un diritto reale di abitazione.
La soggettività passiva ICI è esaustivamente stabilita nel primo comma dellart. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. In tale comma è affermato il principio generale secondo il quale soggetto passivo ICI è il proprietario dellimmobile oggetto della tassazione. Solo eccezionalmente, qualora sia costituito sullimmobile il diritto reale di usufrutto, uso od abitazione, la soggettività passiva si trasferisce sul titolare di siffatto diritto reale.
Il secondo comma dellart. 3 non fa che ribadire il predetto principio, per cui in presenza di diritti reali diversi dallusufrutto, uso od abitazione (quali il diritto di superficie e di enfiteusi) soggetto passivo ICI rimane pur sempre il proprietario. La ragione dessere della norma sta nel fatto che, in tali casi, il legislatore ha voluto riconoscere al proprietario il potere di rivalersi dellICI su lui gravante.
Ai sensi del comma 1, lettera a), dellart. 2 e del comma 6 dellart. 5 del decreto legislativo n. 504/1992, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione (ovvero, se antecedente, a decorrere dalla data di utilizzo) loggetto della tassazione ICI è rappresentato dal fabbricato, e pertanto, obbligato al pagamento dellICI per il fabbricato stesso è il suo proprietario ovvero il soggetto che su di esso abbia il diritto reale di usufrutto, uso od abitazione. Ora, non può esserci alcun dubbio che la cooperativa edilizia sia proprietaria del fabbricato realizzato sul suolo concesso in superficie dal comune (il diritto di superficie, ai sensi del codice civile, comporta che la proprietà della costruzione rimane distinta e separata dalla proprietà del suolo sottostante alla costruzione medesima).
Il secondo comma dellart. 3, nei riflessi del diritto di superficie, è destinato ad operare, quindi, limitatamente al periodo in cui loggetto della tassazione ICI è rappresentato dal suolo, per cui obbligato al pagamento dellimposta su di esso è il suo proprietario. È destinato ad operare, cioè, dalla data di costituzione del diritto di superficie fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione (si ricorda che, ai sensi del comma 6 dellart. 5 precitato, in caso di utilizzazione edificatoria dellarea, a decorrere dalla data di inizio dei lavori di costruzione e fino alla loro ultimazione loggetto ICI è rappresentato soltanto dal suolo).
Né può avere alcun pregio losservazione della commissione tributaria secondo la quale il tenore letterale del secondo comma dellart. 3 condurrebbe a radicare la soggettività passiva ICI sul concedente il diritto di superficie, anche relativamente alla costruzione realizzata. Infatti, detto secondo comma si riferisce testualmente allimmobile concesso in superficie. E limmobile concesso in superficie non è certamente la costruzione che sarà realizzata (fra laltro, nessuno può concedere diritti su cose non ancora esistenti e non sue); limmobile concesso in superficie non può che essere solo ed esclusivamente il suolo, come, del resto, esplicitamente detto nelle leggi sulledilizia residenziale pubblica, laddove si parla di concessione del diritto di superficie sulle "aree" di proprietà comunale.
Nel secondo comma, più volte citato è stata usata la parola "immobile" e non quella specifica di "suolo" in quanto le fattispecie regolamentate dal comma comprendono anche la locazione finanziaria, la quale può riguardare pure i fabbricati.
Parimenti non può avere alcun pregio losservazione della commissione, secondo la quale (accedendo, alla scadenza del diritto di superficie, la proprietà della costruzione alla proprietà del suolo) non può essere soggetto passivo ICI il titolare di un diritto di proprietà "a termine".
Anche il diritto reale di usufrutto, uso od abitazione ha durata limitata e non può certamente esserci alcun dubbio che, in costanza di siffatto diritto reale, soggetto passivo ICI è lusufruttuario.
(fine della circolare n. 172/E del 14/6/95)
ANNOTAZIONE
Per le innovazioni arrecate a decorrere dallanno di imposta 1998, in relazione al periodo in cui deve essere assunto ad oggetto di tassazione il suolo concesso in superficie, vedasi quanto chiarito allinizio della presente circolare (Premessa - Le novità sui soggetti passivi).
Terreni agricoli (casi di esenzione)
Nellelenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14/6/93, predisposto sulla base dei dati forniti dal Ministero dellagricoltura e delle foreste, sono indicati i comuni, suddivisi per provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti dallimposta comunale sugli immobili ai sensi dellart. 7, lettera h), del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Se accanto allindicazione del comune non è riportata alcuna annotazione, significa che lesenzione opera sullintero territorio comunale.
Se, invece, è riportata lannotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla "PD", significa che lesenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale; alluopo, per lesatta individuazione delle zone agevolate occorre rivolgersi agli uffici locali competenti.
Per i comuni compresi nei territori delle provincie autonome di Trento e Bolzano e della regione Friuli-Venezia Giulia sono fatte salve eventuali leggi di dette province o regione che delimitino le zone agricole svantaggiate in modo diverso da quello risultante dallelenco allegato alla circolare citata.
Allelenco non sono interessati i terreni che possiedono le caratteristiche di area fabbricabile (v. la voce "Area fabbricabile, fabbricato, terreno agricolo") in quanto tali terreni, indipendentemente dal loro utilizzo e dalle modalità dellutilizzo medesimo, devono essere tassati non come terreni agricoli bensì come aree edificabili. Lunica eccezione è data dai terreni di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale i quali siano dagli stessi proprietari condotti e sui quali persista lutilizzazione agro-silvo-pastorale mediante lesercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed allallevamento di animali. Questi terreni, non potendo essere considerati aree fabbricabili per definizione legislativa, conservano comunque, sussistendo le predette condizioni, il carattere di terreno agricolo e, quindi, per essi può operare lesenzione originata dalla loro ubicazione in Comuni compresi nellelenco allegato.
Non sono, altresì, interessati allelenco i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non vengano esercitate le attività agricole intese nel senso civilistico (art. 2135 del Codice Civile) di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, allallevamento del bestiame ed alle connesse operazioni di trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli rientranti nellesercizio normale dellagricoltura: appartengono a questo primo gruppo i terreni normalmente inutilizzati (cosiddetti terreni "incolti") e quelli, non pertinenziali di fabbricati, utilizzati per attività diverse da quelle agricole.
Non sono egualmente interessati allelenco i terreni, sempre diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale: appartengono a questo secondo gruppo i piccoli appezzamenti (cosiddetti "orticelli") coltivati occasionalmente senza struttura organizzativa.
I terreni del primo e del secondo gruppo, non avendo il carattere di area fabbricabile né quello di terreno agricolo secondo la definizione di legge restano oggettivamente esclusi dal campo di applicazione dellIci.
N.B. Per la nozione di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli a titolo principale vedasi la voce in questa Appendice "Area fabbricabile, fabbricato e terreno agricolo (definizione)".
Terreni incolti
Se non sono aree fabbricabili, sono esclusi dal campo di applicazione dellIci: vedi voce "Terreni agricoli".
Valore degli immobili agli effetti dellIci
1. Fabbricati
Per i fabbricati (intendendosi per tali le singole unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano e quindi anche, distintamente, labitazione, la cantina, il garage, cui sia stata attribuita o, in caso di non ancora avvenuta iscrizione in catasto, sia attribuibile unautonoma rendita catastale) il valore è costituito dallintera rendita catastale moltiplicata:
- per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni) B (collegi, convitti, ecc.) e C (magazzini, depositi, laboratori, ecc.), con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
- per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, ecc.) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati);
- per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe).
Se il fabbricato è sfornito di rendita oppure se la rendita a suo tempo attribuita non è più adeguata in quanto sono intervenute variazioni strutturali o di destinazione permanenti, anche se dovute ad accorpamenti di più unità immobiliari, il contribuente dovrà far riferimento alla categoria ed alla rendita attribuite a fabbricati similari.
Le rendite da assumere per lanno 1998 sono quelle risultanti in catasto al primo gennaio 1998, aumentate del 5 per cento. Si tenga presente che tali rendite annotate negli atti catastali, anche se di recente attribuzione, non comprendono il predetto aumento del 5 per cento.
Nella stragrande maggiornaza dei casi (ovverosia, laddove non sia stata annotata negli atti catastali, nel corso dellanno 1997, una modificazione della rendita) il valore 1998 sarà pari al valore 1997.
Nota
Le operazioni di moltiplicazione illustrate sopra vanno effettuate sulla rendita catastale e non sul reddito, per cui non hanno alcuna rilevanza nè gli aumenti o riduzioni di rendita previsti agli effetti dellapplicazione dellimposizione sul reddito, nè il reddito effettivo. Così, ad esempio, se la rendita catastale di una abitazione, aumentata del 5 per cento, è di 2.100.000, il valore sarà sempre di 210.000.000, sia che si tratti di dimora abituale del contribuente, sia che si tratti di unità immobiliare tenuta a disposizione, sia che si tratti di abitazione sfitta, sia che si tratti di abitazione locata (si ricorda che i fabbricati sono soggetti ad ICI indipendentemente dalla loro destinazione ed indipendentemente dal fatto che siano utilizzati o meno).
1.1 Fabbricati di interesse storico o artistico
Per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi dellarticolo 3 della legge 1º giugno 1939, n.1089, e successive modificazioni, si assume la rendita (ovviamente, aumentata del 5 per cento), determinata mediante lapplicazione della tariffa destimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.
Tale rendita, per poter quantificare il valore, va moltiplicata per 100, anche se il fabbricato catastalmente è classificato nella categoria A/10 o C/1 oppure nel gruppo D. Ciò, in quanto, con il sistema suddetto di determinazione della rendita, il fabbricato è stato assimilato ad una abitazione.
1.2 Fabbricati delle imprese
Fanno eccezione agli illustrati criteri di determinazione del valore sulla base della rendita catastale, i fabbricati interamente posseduti da impresa e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale oppure ai quali sia stata attribuita la rendita, effettiva o "proposta", nel corso dellanno 1998. Per tali fabbricati il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante lapplicazione di determinati coefficienti. Si ricorda che il criterio di determinazione del valore sulla base dei costi contabilizzati si applica anche nel caso in cui i predetti fabbricati siano di interesse storico o artistico ai sensi dellart. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e succ. modificazioni.
2. Aree fabbricabili
Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, allindice di edificabilità, alla destinazione duso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
3. Terreni agricoli
Per i terreni agricoli il valore è costituito dal reddito dominicale moltiplicato per 75. Il reddito dominicale da assumere per lanno 1998 è quello risultante in catasto al primo gennaio 1998, aumentato del 25 per cento. Si tenga presente che anche i redditi dominicali negli atti catastali non comprendono il predetto aumento.
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