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Scadenze del mese di Maggio per Societa' di persone, societa' semplici, Snc, Sas, Studi Associati

Adempimento

Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Data scadenza: 18-05-2020

Versamento ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese precedente. Per i soggetti indicati all'art. 61, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, il versamento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, può essere effettuato entro il 31 maggio 2020, ad eccezione dei soggetti indicati alla lettera b), per i quali il versamento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, può essere effettuato entro il 30 giugno 2020. Per i soggetti indicati all'art. 18 del DL 23/2020 il versamento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020.

Contribuenti Iva trimestrali "naturali": versamento Iva relativa al 1° trimestre

Data scadenza: 18-05-2020

Versamento dell'IVA dovuta relativa al 1° trimestre. Per i soggetti indicati all'art. 18 del DL 23/2020 il versamento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020

Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Data scadenza: 18-05-2020

Versamento ritenute alla fonte su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza) corrisposte nel mese precedente, ad eccezione dei soggetti indicati all'art. 19 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23

Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Data scadenza: 18-05-2020

Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente, ad eccezione dei soggetti indicati all'art. 19 del del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23

Contribuenti Iva trimestrali (subfornitori): Versamento Iva dovuta nel 1° trimestre relativa alle operazioni derivanti da contratti di subfornitura

Data scadenza: 18-05-2020

Versamento dell'IVA dovuta relativa al 1° trimestre. Per i soggetti indicati all'art. 18 del DL 23/2020 il versamento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020

Contribuenti Iva trimestrali "per opzione": versamento Iva 1° trimestre

Data scadenza: 18-05-2020

Versamento dell'IVA dovuta per il 1° trimestre (maggiorata dell'1% ad esclusione dei regimi speciali ex art.74, comma 4, D.P.R. 633/72). Per i soggetti indicati all'art. 18 del DL 23/2020 il versamento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020

Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Data scadenza: 18-05-2020

Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente. Per i soggetti indicati all'art. 61, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, il versamento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, può essere effettuato entro il 31 maggio 2020, ad eccezione dei soggetti indicati alla lettera b), per i quali il versamento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, può essere effettuato entro l 30 giugno 2020. Per i soggetti indicati all'art. 18 del DL 23/2020 il versamento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020.

Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Data scadenza: 18-05-2020

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente. Per i soggetti indicati all'art. 61, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, il versamento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, può essere effettuato entro il 31 maggio 2020, ad eccezione dei soggetti indicati alla lettera b), per i quali il versamento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, può essere effettuato entro il 30 giugno 2020. Per i soggetti indicati all'art. 18 del DL 23/2020 il versamento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020.

Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale

Data scadenza: 18-05-2020

Versamento 3° rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2019 risultante dalla dichiarazione annuale, aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima (per la presente rata, 0,66%)". Per i soggetti indicati all'art.18, commi da 1 a 6, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, il versamento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, può essere effettuato entro il 30 giugno 2020

Contribuente