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Scadenze per Iva del 16-04-2020

Adempimento

Versamento saldo IVA derivante dalla dichiarazione annuale

Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2019 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, senza applicazione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo. Ai sensi dell'art. 21 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, l'adempimento in scadenza il 16 marzo 2020 è considerato tempestivo se effettuato entro il 16 aprile 2020

Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativa a febbraio 2020. Ai sensi dell'art. 21 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, l'adempimento in scadenza il 16 marzo 2020 è considerato tempestivo se effettuato entro il 16 aprile 2020

Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015

Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015

Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015, relativa a febbraio 2020. Ai sensi dell'art. 21 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, l'adempimento in scadenza il 16 marzo 2020 è considerato tempestivo se effettuato entro il 16 aprile 2020

Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015, relativa a febbraio 2020. Ai sensi dell'art. 21 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, l'adempimento in scadenza il 16 marzo 2020 è considerato tempestivo se effettuato entro il 16 aprile 2020

Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente

Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente. Per i soggetti indicati all'art.18, commi da 1 a 6, del decreto legge 13 aprile 2020, n. 23, il versamento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, può essere effettuato entro il 30 giugno 2020

Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente

Liquidazione e versamento dell'Iva relativa a febbraio 2020. Ai sensi dell'art. 21 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, l'adempimento in scadenza il 16 marzo 2020 è considerato tempestivo se effettuato entro il 16 aprile 2020

Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale

Versamento 2° rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2019 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo di interessi. Per i soggetti indicati all'art.18, commi da 1 a 6, del decreto legge 13 aprile 2020, n. 23, il versamento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, può essere effettuato entro il 30 giugno 2020

Contribuente