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Scadenze per Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, societa' fiduciarie del 30-04-2020

Adempimento

Versamento della prima rata di acconto dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 601/1973

Versamento della prima rata di acconto dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 601/1973. Si rammenta che l'acconto è dovuto nella misura del 95% dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nell'esercizio precedente ed è versato in due rate: la prima, nella misura del 45%, entro il 30 aprile; la seconda, nella restante misura, entro il 31 ottobre

Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 601/1973

Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 601/1973.

Scambio di informazioni finanziarie ai fini fiscali tra le Istituzioni finanziarie degli Stati UE (CRS-DAC2): comunicazione annuale

Comunicazione annuale, riferita all'anno precedente, delle seguenti informazioni: a) codice fiscale dell'Istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione; b) informazioni di cui all'art. 3 del D.M. 28 dicembre 2015 relative alle persone, alle entità e ai conti ivi indicati, fatte salve le derogre previste dallo stesso D.M.; c) codice fiscale italiano, ove disponibile, delle persone o entità richiamate nella lettera b). N.B.: Qualora a seguito delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all'art. 2 del D.M. 28 dicembre 2015 non venga identificato alcun conto oggetto di comunicazione per l'anno di riferimento, la comunicazione annuale è effettuata nella forma di "Comunicazione di assenza dati da comunicare". Ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 62, commi 1 e 6, l'adempimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Presentazione della Dichiarazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti relativa all'anno precedente

Presentazione della Dichiarazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti relativa all'anno precedente. Ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 62, commi 1 e 6, l'adempimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al primo trimestre 2020 (c.d. Esterometro)

Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al primo trimestre 2020 - N.B.: la comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 89757/2018. Ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 62, commi 1 e 6, l'adempimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Presentazione della dichiarazione IVA 2020 relativa all'anno d'imposta 2019

Presentazione della dichiarazione IVA 2020 relativa all'anno d'imposta 2019. Ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 62, commi 1 e 6, l'adempimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Vendita a distanza di beni importati o già presenti nella Ue: comunicazione trimestrale dei dati di ciascun fornitore

Comunicazione dei dati relativi a ciascun fornitore che ha effettuato almeno una vendita a distanza (vendite a distanza intracomunitarie di beni e vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi) nel primo trimestre 2020. Ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 62, commi 1 e 6, limitatamente ai soggetti residenti, l'adempimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

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