Scadenze per Enti che non svolgono attivita' commerciali del 30-09-2014
Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2014 - Enti della ricerca sanitaria: Remissione in bonis
Gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2014 che non abbiano posto in essere gli adempimenti relativi all'iscrizione al contributo e alle successive integrazioni documentali nei termini di legge, possono regolarizzare la propria posizione, procedendo alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio ovvero all'integrazione documentale, purché venga contestualmente pagata una sanzione di EUR 258,00.
Presentazione della dichiarazione IRAP 2014
Presentazione della dichiarazione Irap 2014
Presentazione della dichiarazione IVA 2014
Presentazione in forma autonoma della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno d'imposta 2013
Presentazione modello UNICO ENC 2014
Presentazione della dichiarazione dei redditi - Modello UNICO ENC 2014
Soggetti IVA: Comunicazione mensile delle operazioni di acquisto da operatori economici sammarinesi annotate nei registri Iva nel mese precedente
Comunicazione mensile delle operazioni di acquisto da operatori economici sammarinesi annotate nei registri Iva nel mese precedente
Remissione in bonis: trasmissione del modello EAS per l'anno d'imposta 2014
Ultimo giorno utile per la presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi (c.d. modello EAS), per l'anno d'imposta 2014, avvalendosi della remissione in bonis ex art. 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012. N.B.: Ai fini del perfezionamento dell'istituto in esame è necessario versare, contestualmente alla presentazione tardiva della comunicazione, la sanzione in misura pari ad EUR 258,00 nonché possedere i requisiti sostanziali previsti dalla normativa di riferimento
Bollo auto: versamento
Pagamento tasse automobilistiche (bollo auto)
Superbollo: versamento
Pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a venti euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione