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Scadenze per Enti che non svolgono attivita' commerciali del 30-09-2022

Adempimento

Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2022 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis

Per le ASD interessate a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2022 che hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine del 11 aprile 2022 (in quanto il 10 aprile cade di domenica) ma hanno omesso la trasmissione della documentazione integrativa, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare ¿ecessario: trasmettere al CONI la dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet¿on allegata la copia del documento del legale rappresentante dell'ente; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00.

Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2022 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis

Per le ASD interessate a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2022 che hanno presentato la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet¿ei termini, ma hanno omesso di allegare copia del documento d'identit¿el sottoscrittore, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare ¿ecessario: trasmettere al CONI la fotocopia non autenticata del documento d'identit¿el legale rappresentante dell'ente; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00.

Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2022 - Enti della ricerca scientifica e dell'universit¿Remissione in bonis

Gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2022 che non abbiano posto in essere gli adempimenti relativi all'iscrizione al contributo e alle successive integrazioni documentali nel termine del 30 aprile, possono regolarizzare la propria posizione, procedendo alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio ovvero all'integrazione documentale, purch¿ia pagata contestualmente una sanzione di EUR 250,00.

Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2022 - Enti della ricerca sanitaria: Remissione in bonis

Gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2022 che non abbiano posto in essere gli adempimenti relativi all'iscrizione al contributo e alle successive integrazioni documentali nei termini di legge, possono regolarizzare la propria posizione, procedendo alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio ovvero all'integrazione documentale, purch¿enga contestualmente pagata una sanzione di EUR 250,00.

Bollo auto: versamento

Pagamento tasse automobilistiche (bollo auto)

Superbollo: versamento

Pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a venti euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non ¿i¿ dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione

Non titolari di partita Iva: Versamento da parte dei creditori pignoratizi

Versamento 4¿ rata dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,99%

Non titolari di partita Iva: Versamento da parte dei creditori pignoratizi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Versamento 3¿ rata dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,42%

Versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre dell'anno

Pagamento, in unica soluzione, dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre dell'anno. N.B.: Le fatture elettroniche per le quali ¿bbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014. Ai sensi dell'art. 26, D.L. 8 aprile 2020, n.23, il pagamento pu¿ essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro

Contribuente