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Scadenze del mese di Maggio per Organi e amministrazioni dello Stato

Adempimento

Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Data scadenza: 17-05-2021

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. Ad eccezione degli enti pubblici non commerciali di cui art. 73, c. 1, lett. c) del Tuir

Bollo auto: versamento

Data scadenza: 31-05-2021

Pagamento tasse automobilistiche (bollo auto)

Versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno

Data scadenza: 31-05-2021

Pagamento, in unica soluzione, dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno. N.B.: Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014. Se l'importo dovuto per il primo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre. Se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro

Data scadenza: 31-05-2021

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/05/2021 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/05/2021.

Comunicazione liquidazioni periodiche IVA effettuate nel primo trimestre solare

Data scadenza: 31-05-2021

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel primo trimestre solare del 2021, da effettuare utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA".

Superbollo: versamento

Data scadenza: 31-05-2021

Pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a venti euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione

Contribuente