Scadenze del mese di Maggio per Organi e amministrazioni dello Stato
Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
Data scadenza: 17-05-2021
Liquidazione e versamento mensile IVA
Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
Data scadenza: 17-05-2021
Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. Ad eccezione degli enti pubblici non commerciali di cui art. 73, c. 1, lett. c) del Tuir
Versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno
Data scadenza: 31-05-2021
Pagamento, in unica soluzione, dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno. N.B.: Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014. Se l'importo dovuto per il primo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre. Se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
Data scadenza: 31-05-2021
Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/05/2021 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/05/2021.
Comunicazione liquidazioni periodiche IVA effettuate nel primo trimestre solare
Data scadenza: 31-05-2021
Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel primo trimestre solare del 2021, da effettuare utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA".
Superbollo: versamento
Data scadenza: 31-05-2021
Pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a venti euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione