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Scadenze del mese di Settembre per Organi e amministrazioni dello Stato

Adempimento

Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Data scadenza: 16-09-2015

Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente

Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Data scadenza: 16-09-2015

Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

Enti pubblici: Ravvedimento

Data scadenza: 21-09-2015

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 20 agosto 2015 (ravvedimento), con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta al 3%

Mod. 770/2015 Semplificato: Presentazione

Data scadenza: 21-09-2015

Presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta per l'anno 2014 - Mod. 770/2015 Semplificato

Mod. 770/2015 Ordinario: Presentazione

Data scadenza: 21-09-2015

Presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari relativa all'anno 2014 - Mod. 770/2015 Ordinario

Ravvedimento

Data scadenza: 21-09-2015

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 20 agosto 2015 (ravvedimento), con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta al 3%

Presentazione della dichiarazione IRAP 2015

Data scadenza: 30-09-2015

Presentazione della dichiarazione IRAP 2015

Bollo auto: versamento

Data scadenza: 30-09-2015

Pagamento tasse automobilistiche (bollo auto)

Presentazione modello UNICO ENC 2015

Data scadenza: 30-09-2015

Presentazione della dichiarazione dei redditi - Modello UNICO ENC 2015

Superbollo: versamento

Data scadenza: 30-09-2015

Pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a venti euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non č pių dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione

Contribuente