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Scadenze del 30-04-2020 raggruppate per Adempimento

Adempimento

Ordini professionali: comunicazioni annuali

Adempimento: Comunicazioni

Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi all'anno precedente riguardanti iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi, registri ed elenchi. Ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 62, commi 1 e 6, l'adempimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Comunicazione annuale in attuazione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo degli USA finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA

Adempimento: Comunicazioni

In attuazione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo degli USA finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA, e al fine di ottemperare agli adempimenti di trasmissione dei dati all'IRS (Internal Revenue Service) statunitense, le RIFI devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati, relativi all'anno 2019, sul titolare statunitense del conto e sul conto stesso, compresi gli importi dei pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti (NPFI). Ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 62, commi 1 e 6, l'adempimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Scambio di informazioni finanziarie ai fini fiscali tra le Istituzioni finanziarie degli Stati UE (CRS-DAC2): comunicazione annuale

Adempimento: Comunicazioni

Comunicazione annuale, riferita all'anno precedente, delle seguenti informazioni: a) codice fiscale dell'Istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione; b) informazioni di cui all'art. 3 del D.M. 28 dicembre 2015 relative alle persone, alle entità e ai conti ivi indicati, fatte salve le derogre previste dallo stesso D.M.; c) codice fiscale italiano, ove disponibile, delle persone o entità richiamate nella lettera b). N.B.: Qualora a seguito delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all'art. 2 del D.M. 28 dicembre 2015 non venga identificato alcun conto oggetto di comunicazione per l'anno di riferimento, la comunicazione annuale è effettuata nella forma di "Comunicazione di assenza dati da comunicare". Ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 62, commi 1 e 6, l'adempimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al primo trimestre 2020 (c.d. Esterometro)

Adempimento: Comunicazioni

Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al primo trimestre 2020 - N.B.: la comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 89757/2018. Ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 62, commi 1 e 6, l'adempimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Vendita a distanza di beni importati o già presenti nella Ue: comunicazione trimestrale dei dati di ciascun fornitore

Adempimento: Comunicazioni

Comunicazione dei dati relativi a ciascun fornitore che ha effettuato almeno una vendita a distanza (vendite a distanza intracomunitarie di beni e vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi) nel primo trimestre 2020. Ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 62, commi 1 e 6, limitatamente ai soggetti residenti, l'adempimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Imposta di bollo sugli assegni circolari: dichiarazione trimestrale

Adempimento: altro

Presentazione della dichiarazione relativa all'ammontare complessivo degli assegni in circolazione alla fine del trimestre solare precedente, per la liquidazione dell'imposta di bollo sugli assegni circolari. Ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 62, commi 1 e 6, l'adempimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Presentazione della Dichiarazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti relativa all'anno precedente

Adempimento: altro

Presentazione della Dichiarazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti relativa all'anno precedente. Ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 62, commi 1 e 6, l'adempimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12

Adempimento: Intra

Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12). Ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 62, commi 1 e 6, l'adempimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Esonero canone Rai per gli ultrasettantacinquenni: presentazione dichiarazione sostitutiva

Adempimento: dichiarazioni sostitutive

Presentazione della dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 ai fini dell'esenzione del pagamento del canone RAI ai sensi dell'art. 1, comma 132, della legge n. 244 del 2007. Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore. N.B. La dichiarazione di esenzione deve essere spedita o consegnata entro il 30 aprile dell'anno di riferimento; coloro che intendono fruire del beneficio, per la prima volta, relativamente al secondo semestre dell'anno (sempre che il compimento dei 75 anni avvenga entro il 31 luglio) devono presentare la dichiarazione sostitutiva entro il 31 luglio. Ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 62, commi 1 e 6, l'adempimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Presentazione della dichiarazione IVA 2020 relativa all'anno d'imposta 2019

Adempimento: dichiarazioni iva

Presentazione della dichiarazione IVA 2020 relativa all'anno d'imposta 2019. Ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 62, commi 1 e 6, l'adempimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

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