Salta al contenuto

Scadenze per Dipendenti, pensionati, persone fisiche non titolari di partita Iva, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori occasionali del 01-10-2018

Adempimento

Non titolari di partita Iva: versamento 3° rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Versamento 3° rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,44%

Non titolari di partita Iva: versamento 3° rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Versamento 3° rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,44%

Non titolari di partita Iva: Versamento da parte dei creditori pignoratizi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Versamento 3° rata dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,44%

Non titolari di partita Iva: versamento 3° rata dell'IVIE a titolo di saldo 2017 e primo acconto 2018 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Versamento 3° rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2017 e di primo acconto per l'anno 2018, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,44%

Non titolari di partita Iva: versamento 4° rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2017 e primo acconto 2018 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Versamento 3° rata dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2017 e di primo acconto per l'anno 2018, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,44%

Non titolari di partita Iva: versamento 3° rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2017 e primo acconto 2018 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Versamento della 3° rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2017 e di primo acconto per l'anno 2018, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,44%

Modello "Redditi PF 2018": presentazione cartacea tardiva entro novanta giorni dalla scadenza del termine

Ultimo giorno utile per sanare la mancata presentazione, in formato cartaceo, della dichiarazione dei redditi modello "Redditi PF 2018", e della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef

Ravvedimento operoso dei tributi che dovevano essere pagati entro il 31 agosto 2018

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 31 agosto 2018, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve). N.B. Per beneficiare del ravvedimento operoso è necessario che il pagamento della sanzione ridotta venga eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno

Contribuente