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Scadenze per ritenute del 16-04-2020

Adempimento

Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Versamento ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo. Ai sensi dell'art. 21 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, l'adempimento in scadenza il 16 marzo 2020 è considerato tempestivo se effettuato entro il 16 aprile 2020

Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti a febbraio 2020. Ai sensi dell'art. 21 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, l'adempimento in scadenza il 16 marzo 2020 è considerato tempestivo se effettuato entro il 16 aprile 2020

Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti a febbraio 2020. Ai sensi dell'art. 21 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, l'adempimento in scadenza il 16 marzo 2020 è considerato tempestivo se effettuato entro il 16 aprile 2020

Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Versamento ritenute alla fonte su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza) corrisposte a febbraio 2020. Ai sensi dell'art. 21 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, l'adempimento in scadenza il 16 marzo 2020 è considerato tempestivo se effettuato entro il 16 aprile 2020

Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte a febbraio 2020. Ai sensi dell'art. 21 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, l'adempimento in scadenza il 16 marzo 2020 è considerato tempestivo se effettuato entro il 16 aprile 2020

Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte a febbraio 2020. Ai sensi dell'art. 21 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, l'adempimento in scadenza il 16 marzo 2020 è considerato tempestivo se effettuato entro il 16 aprile 2020

Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati a febbraio 2020. Ai sensi dell'art. 21 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, l'adempimento in scadenza il 16 marzo 2020 è considerato tempestivo se effettuato entro il 16 aprile 2020

Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti a febbraio 2020. Ai sensi dell'art. 21 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, l'adempimento in scadenza il 16 marzo 2020 è considerato tempestivo se effettuato entro il 16 aprile 2020

Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti a febbraio 2020. Ai sensi dell'art. 21 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, l'adempimento in scadenza il 16 marzo 2020 è considerato tempestivo se effettuato entro il 16 aprile 2020

Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti a febbraio 2020. Ai sensi dell'art. 21 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, l'adempimento in scadenza il 16 marzo 2020 è considerato tempestivo se effettuato entro il 16 aprile 2020

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