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Scadenze per Imposte sostitutive del 30-06-2020

Adempimento

Rideterminazione del valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio 2019: versamento della prima rata imposta sostitutiva

Versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva nella misura del 10% del valore risultante dalla perizia giurata di stima. Sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata

Rideterminazione del valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute al 1° gennaio 2019: versamento della seconda rata imposta sostitutiva

Versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva nella misura del 11% (per le partecipazioni qualificate) e/o nella misura del 10% (per le partecipazioni non qualificate) del valore risultante dalla perizia giurata di stima. Sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata

Rideterminazione del valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio 2019: versamento della seconda rata imposta sostitutiva

Versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva nella misura del 10% del valore risultante dalla perizia giurata di stima. Sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata

Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef

Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata forfettariamente nella misura di centomila euro per ogni anno d'imposta in cui è valida l'opzione, a prescindere dalla tipologia e dalla quantificazione dei redditi prodotti all'estero. Nel caso, invece, di estensione ai familiari di cui all'art. 433 c.c., il pagamento dell'imposta sostitutiva forfettaria sui redditi esteri prodotti da ciascuno di essi ammonta a venticinquemila euro. N.B. Non si applica la disciplina del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472; non sarà, quindi, possibile versare l'imposta sostitutiva oltre il termine ordinariamente previsto per il saldo delle imposte sui redditi, attualmente fissato al 30 giugno di ciascun anno

Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef

Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata forfettariamente con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione. Le modalità applicative del regime ex art. 24-ter del D.P.R. n. 917/1986 sono illustrate nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 maggio 2019 prot. 167878

Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni: versamento imposta sostitutiva

Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali sul maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili.

Affrancamento saldo attivo della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni: versamento imposta sostitutiva

Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali, nella misura del 10%, sul saldo attivo della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni.

Contribuente