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Scadenze per Imposte sostitutive del 30-06-2021

Adempimento

Affrancamento saldo attivo della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni: versamento imposta sostitutiva

Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali, nella misura del 10%, sul saldo attivo della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni.

Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)

Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, senza alcuna maggiorazione

Affrancamento dei maggiori valori contabili delle partecipazioni di controllo a seguito di operazioni straordinarie o traslative realizzate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020: versamento imposta sostitutiva sui maggiori valori delle partecipazioni

Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, con aliquota del 16% ,sui maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell'operazione a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali nonché sui maggiori valori - attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre attività immateriali nel bilancio consolidato - delle participazioni di controllo acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni, senza alcuna maggiorazione

Rideterminazione del valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute al 1° gennaio 2021: versamento in unica soluzione o della prima rata imposta sostitutiva

Versamento in unica soluzione o della prima rata dell'imposta sostitutiva nella misura del 11% del valore risultante dalla perizia giurata di stima.

Rideterminazione del valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio 2021: versamento in unica soluzione o della prima rata imposta sostitutiva

Versamento in unica soluzione o della prima rata dell'imposta sostitutiva nella misura del 11% del valore risultante dalla perizia giurata di stima.

Rideterminazione del valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute al 1° gennaio 2020: versamento della seconda rata imposta sostitutiva

Versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva nella misura del 11%. Sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata

Rideterminazione del valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio 2020: versamento della seconda rata imposta sostitutiva

Versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva nella misura del 11% del valore risultante dalla perizia giurata di stima. Sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata

Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni: versamento imposta sostitutiva

Versamento in unica soluzione o della prima rata dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali sul maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, nella misura del 3%.

Affrancamento saldo attivo della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni: versamento imposta sostitutiva

Versamento in unica soluzione o della prima rata dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali, nella misura del 10%, sul saldo attivo della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni.

Estromissione agevolata dal patrimonio dell'impresa individuale dell'immobile strumentale: versamento della seconda rata pari al 40 % dell'imposta sostitutiva dovuta (8%)

Estromissione agevolata dal patrimonio dell'impresa individuale dell'immobile strumentale: versamento della seconda rata pari al 40 % dell'imposta sostitutiva dovuta (8%)

Contribuente