Scadenze del 31-03-2014 raggruppate per Adempimento
Sanatoria dei ruoli e degli accertamenti esecutivi affidata in riscossione fino al 31 ottobre 2013
Adempimento: altro
Scade il termine per avvalersi della possibilit¿i estinguere i ruoli mediante il pagamento, in unica soluzione, di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, e dell'aggio dovuto all'agente della riscossione, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'art. 20 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 e degli interessi di mora previsti dall'art. 30 del medesimo D.P.R. n. 602/1973.
Sanatoria dei ruoli e degli accertamenti esecutivi affidata in riscossione fino al 31 ottobre 2013
Adempimento: Imposta di bollo
Scade il termine per avvalersi della possibilit¿i estinguere i ruoli mediante il pagamento, in unica soluzione, di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, e dell'aggio dovuto all'agente della riscossione, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'art. 20 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 e degli interessi di mora previsti dall'art. 30 del medesimo D.P.R. n. 602/1973.
Sanatoria dei ruoli e degli accertamenti esecutivi affidata in riscossione fino al 31 ottobre 2013
Adempimento: addizionali
Scade il termine per avvalersi della possibilit¿i estinguere i ruoli mediante il pagamento, in unica soluzione, di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, e dell'aggio dovuto all'agente della riscossione, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'art. 20 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 e degli interessi di mora previsti dall'art. 30 del medesimo D.P.R. n. 602/1973.
Sanatoria dei ruoli e degli accertamenti esecutivi affidata in riscossione fino al 31 ottobre 2013
Adempimento: Irpef
Scade il termine per avvalersi della possibilit¿i estinguere i ruoli mediante il pagamento, in unica soluzione, di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, e dell'aggio dovuto all'agente della riscossione, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'art. 20 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 e degli interessi di mora previsti dall'art. 30 del medesimo D.P.R. n. 602/1973.