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Scadenze del 31-03-2014 raggruppate per Adempimento

Adempimento

Sanatoria dei ruoli e degli accertamenti esecutivi affidata in riscossione fino al 31 ottobre 2013

Adempimento: altro

Scade il termine per avvalersi della possibilit¿i estinguere i ruoli mediante il pagamento, in unica soluzione, di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, e dell'aggio dovuto all'agente della riscossione, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'art. 20 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 e degli interessi di mora previsti dall'art. 30 del medesimo D.P.R. n. 602/1973.

Sanatoria dei ruoli e degli accertamenti esecutivi affidata in riscossione fino al 31 ottobre 2013

Adempimento: Imposta di bollo

Scade il termine per avvalersi della possibilit¿i estinguere i ruoli mediante il pagamento, in unica soluzione, di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, e dell'aggio dovuto all'agente della riscossione, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'art. 20 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 e degli interessi di mora previsti dall'art. 30 del medesimo D.P.R. n. 602/1973.

Sanatoria dei ruoli e degli accertamenti esecutivi affidata in riscossione fino al 31 ottobre 2013

Adempimento: addizionali

Scade il termine per avvalersi della possibilit¿i estinguere i ruoli mediante il pagamento, in unica soluzione, di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, e dell'aggio dovuto all'agente della riscossione, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'art. 20 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 e degli interessi di mora previsti dall'art. 30 del medesimo D.P.R. n. 602/1973.

Sanatoria dei ruoli e degli accertamenti esecutivi affidata in riscossione fino al 31 ottobre 2013

Adempimento: Irpef

Scade il termine per avvalersi della possibilit¿i estinguere i ruoli mediante il pagamento, in unica soluzione, di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, e dell'aggio dovuto all'agente della riscossione, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'art. 20 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 e degli interessi di mora previsti dall'art. 30 del medesimo D.P.R. n. 602/1973.

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