Salta al contenuto

Scadenze per Enti che non svolgono attivita' commerciali del 16-04-2020

Adempimento

Versamento ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo

Versamento ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo

Regime speciale IVA MOSS: Trasmissione telematica della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell'Iva dovuta.

Trasmissione telematica della dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell'Iva dovuta in base alla stessa. L'obbligo di comunicazione sussiste anche in caso di mancanza di operazioni nel trimestre.

Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa

Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi pagati nel mese di febbraio 2020 per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa. Ai sensi dell'art. 21 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, l'adempimento in scadenza il 16 marzo 2020 è considerato tempestivo se effettuato entro il 16 aprile 2020

Versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno

Pagamento, in unica soluzione, dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno. N.B.: Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014. Il pagamento può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250 euro.

Contribuente