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Scadenze per Societa' di persone, societa' semplici, Snc, Sas, Studi Associati del 20-08-2014

Adempimento

Società di persone ed enti equiparati di cui all'art. 5 del TUIR non interessati dagli studi di settore e non partecipanti in società e/o enti interessati dagli studi di settore: versamento 2° rata del saldo IVA 2013 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Versamento della 2° rata del saldo IVA relativo al 2013 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dell'1,6048% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%

Società di persone ed enti equiparati di cui all'art. 5 del TUIR interessati dagli studi di settore o che partecipano in società e/o enti interessati dagli studi di settore: versamento IRAP a titolo di primo acconto 2014 e saldo 2013 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Versamento, in unica soluzione o come prima rata, delI'rap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2013 e di primo acconto per l'anno 2014, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Società di persone ed enti equiparati di cui all'art. 5 del TUIR interessati dagli studi di settore o che partecipano in società e/o enti interessati dagli studi di settore: versamento del saldo IVA 2013 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativo al 2013 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dell'1,6048% a titolo di interesse corrispettivo

Sostituti c.d. "minimi" non interessati dagli studi di settore e che non partecipano in società e/o enti interessati dagli studi di settore: versamento 2° rata ritenute su redditi di lavoro autonomo con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Versamento 2° rata delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nell'anno 2013, con la maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%

Sostituti c.d. "minimi" non interessati dagli studi di settore e che non partecipano in società e/o enti interessati dagli studi di settore: versamento 2° rata ritenute alla fonte su provvigioni con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Versamento 2° rata ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nell'anno 2013,maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%

Sostituti c.d. "minimi" non interessati dagli studi di settore e che non partecipano in società e/o enti interessati dagli studi di settore: versamento 2° rata ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Versamento 2° rata ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nell'anno 2013, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%

Sostituti c.d. "minimi" interessati dagli studi di settore o che partecipano in società e/o enti interessati dagli studi di settore: versamento ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Versamento 3° rata ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nell'anno 2013, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Riallineamento dei valori civilistici ai valori fiscali: versamento imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap sulle deduzioni extracontabili da parte dei contribuenti interessati dagli studi di settore con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap sulle deduzioni extracontabili, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. N. B. Ai sensi dell'art. 3 del D. M. 3 marzo 2008 l'imposta sostitutiva deve essere versata obbligatoriamente in tre rate annuali; sulla seconda e sulla terza sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5% annuali

Contribuente