Scadenze del 30-11-2017 raggruppate per Adempimento
Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2016 (c.d. rottamazione delle cartelle di pagamento): pagamento terza rata del debito residuo per perfezionare la rottamazione
Adempimento: Richieste/domande/Istanze
Pagamento della terza rata del debito residuo che è stato comunicato dall'Agente delle riscossione - ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225 - per perfezionare la "definizione agevolata" dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016
Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2016 (c.d. rottamazione delle cartelle di pagamento) non perfezionata per mancato pagamento delle prime due rate: pagamento delle prime tra rate del debito residuo per perfezionare la rottamazione
Adempimento: Richieste/domande/Istanze
Pagamento delle prime tre rate del debito residuo che è stato comunicato dall'Agente delle riscossione - ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225 - per perfezionare la "definizione agevolata" dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016
Collaborazione volontaria (c.d. Voluntary disclosure): Versamento della terza rata di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base alla "Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria" (c.d. voluntary disclosure) presentata entro il 2 ottobre 2017
Adempimento: Richieste/domande/Istanze
Versamento della terza rata di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base alla "Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria" (c.d. voluntary disclosure) presentata entro il 2 ottobre 2017
Ravvedimento operoso dei tributi che dovevano essere pagati entro il 31 ottobre 2017
Adempimento: Ravvedimento
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 31 ottobre 2017, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve). N.B. Per beneficiare del ravvedimento operoso è necessario che il pagamento della sanzione ridotta venga eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno
Operatori finanziari: comunicazione mensile all'Anagrafe Tributaria dei dati riferiti al mese precedente
Adempimento: Comunicazioni
Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria
Comunicazione liquidazioni periodiche IVA effettuate nel terzo trimestre solare precedente
Adempimento: Comunicazioni
Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel terzo trimestre solare del 2017, da effettuare utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA"
Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12
Adempimento: Intra
Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12)
Non titolari di partita Iva: versamento 6° rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
Adempimento: Imposte sostitutive
Versamento 6° rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,65%
Assegnazione o cessione agevolata di beni ai soci: versamento del 60% dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap
Adempimento: Imposte sostitutive
Versamento del 60% dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap. L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura dell'8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, cessione o trasformazione. Inoltre, le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società trasformate sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%
Trasformazione in società semplice: versamento del 60% dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap
Adempimento: Imposte sostitutive
Versamento del 60% dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap. L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura dell'8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, cessione o trasformazione. Inoltre, le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società trasformate sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%