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Scadenze del 31-07-2023 raggruppate per Adempimento

Adempimento

Rimborsi Iva trimestrali: presentazione modello IVA TR

Adempimento: Richieste/domande/Istanze

Presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (Modello IVA TR).

Affrancamento saldo attivo della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni: versamento imposta sostitutiva con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Adempimento: Imposte sostitutive

Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali, nella misura del 10%, sul saldo attivo della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni: versamento imposta sostitutiva con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Adempimento: Imposte sostitutive

Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali sul maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Titolari di partita Iva: versamento unica soluzione o come prima rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)

Adempimento: Imposte sostitutive

Versamento in unica soluzione o come prima rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)

Adempimento: Imposte sostitutive

Versamento in unica soluzione o come prima rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Adempimento: Imposte sostitutive

Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata forfettariamente nella misura di centomila euro per ogni anno d'imposta in cui ¿alida l'opzione, a prescindere dalla tipologia e dalla quantificazione dei redditi prodotti all'estero, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Nel caso, invece, di estensione ai familiari di cui all'art. 433 c.c., il pagamento dell'imposta sostitutiva forfettaria sui redditi esteri prodotti da ciascuno di essi ammonta a venticinquemila euro. N.B. Non si applica la disciplina del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472; non sar¿quindi, possibile versare l'imposta sostitutiva oltre il termine ordinariamente previsto per il saldo delle imposte sui redditi, attualmente fissato al 30 giugno di ciascun anno

Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Adempimento: Imposte sostitutive

Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata forfettariamente con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validit¿ell'opzione, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Le modalit¿pplicative del regime ex art. 24-ter del D.P.R. n. 917/1986 sono illustrate nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 maggio 2019 prot. 167878

Versamento in unica soluzione o come prima rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attivit¿i lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023

Adempimento: Imposte sostitutive

Versamento in unica soluzione o come prima rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attivit¿i lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Regime forfetario agevolato: versamento in unica soluzione o come prima rata imposta sostitutiva

Adempimento: Imposte sostitutive

Versamento in unica soluzione o come prima rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2023, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit¿versamento in unica soluzione o come prima rata del primo acconto 2023 e del saldo 2022 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali

Adempimento: Imposte sostitutive

Versamento in unica soluzione o come prima rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2023, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

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