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Scadenze per Comunicazioni del 10-12-2020

Adempimento

Monitoraggio fiscale: Comunicazione dei dati analitici dei trasferimenti da o verso l'estero di importo pari o superiore a euro 15.000,00 posti in essere nell'anno 2019

Comunicazione - limitatamente alle operazioni poste in essere nell'anno 2019 oggetto di registrazione ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del Dlgs 231/2007 - dei dati analitici dei trasferimenti da o verso l'estero, di importo pari o superiore a euro 15.000, effettuati, anche attraverso movimentazione di conti, con i mezzi di pagamento indicati nell'articolo 1, comma 2, lettera i), del Dlgs 231/2007 (gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi), eseguiti per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR. Sono oggetto della comunicazione le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, sia che si tratti di un'operazione unica che di più operazioni che appaiono tra loro collegate per realizzare un'operazione frazionata

Sostituti d'imposta: Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle CU 2020 a.i. 2019 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la "dichiarazione dei redditi precompilata" corrisposti nel 2019

Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche (c.d. CU 2020) contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la "dichiarazione dei redditi precompilata" corrisposti nel 2019

Remissione in bonis: trasmissione del modello EAS per l'anno d'imposta 2020

Ultimo giorno utile per la presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi (c.d. modello EAS), per l'anno d'imposta 2020, avvalendosi della remissione in bonis ex art. 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012. N.B.: Ai fini del perfezionamento dell'istituto in esame è necessario versare, contestualmente alla presentazione tardiva della comunicazione, la sanzione in misura pari ad EUR 250,00 nonché possedere i requisiti sostanziali previsti dalla normativa di riferimento

Contribuente