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Scadenze per dichiarazioni sostitutive del 30-06-2021

Adempimento

Enti del volontariato che hanno presentato domanda per partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille: presentazione dichiarazione sostitutiva con allegata copia del documento di riconsocimento del rappresentante legale in corso di validità

Gli enti che sono presenti nell'elenco permanente degli iscritti non sono tenuti a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione. Solo nel caso di variazione del rappresentante legale, quest'ultimo è tenuto entro il 30 giugno 2021, a pena di decadenza dell'ente dal beneficio, a sottoscrivere e trasmettere una nuova dichiarazione sostitutiva, ferma restando la domanda telematica di iscrizione già presentata - N. B. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, la fotocopia non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore.

ASD che hanno presentato domanda per l'ammissione al riparto della quota del 5 per mille: presentazione dichiarazione sostitutiva con allegata copia del documento di riconoscimento del rappresentante legale in corso di validità

Gli enti che sono presenti nell'elenco permanente degli iscritti non sono tenuti a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione. Solo nel caso di variazione del rappresentante legale, quest'ultimo è tenuto entro il 30 giugno 2021, a pena di decadenza dell'ente dal beneficio, a sottoscrivere e trasmettere al CONI una nuova dichiarazione sostitutiva, ferma restando la domanda telematica di iscrizione già presentata - N. B. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, la fotocopia non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore.

Enti della ricerca scientifica e dell'università che hanno presentato domanda per partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille: presentazione dichiarazione sostitutiva con allegata copia del documento di riconoscimento del rappresentante legale in corso di validità

Gli enti che sono presenti nell'elenco permanente degli iscritti non sono tenuti a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione. Solo nel caso di variazione del rappresentante legale, quest'ultimo è tenuto entro il 30 giugno 2021, a pena di decadenza dell'ente dal beneficio, a sottoscrivere e trasmettere al MUR una nuova dichiarazione sostitutiva, ferma restando la domanda telematica di iscrizione già presentata - N. B. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, la fotocopia non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore.

Contribuente