Scadenze per Altri soggetti del 30-09-2022
Comunicazione liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre solare precedente
Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre solare del 2022, da effettuare utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA"
Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese precedente (c.d. Esterometro)
Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese precedente - N.B.: la comunicazione ¿acoltativa per tutte le operazioni per le quali ¿tata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 89757/2018
Versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre dell'anno
Pagamento, in unica soluzione, dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre dell'anno. N.B.: Le fatture elettroniche per le quali ¿bbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014. Ai sensi dell'art. 26, D.L. 8 aprile 2020, n.23, il pagamento pu¿ essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro
Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12
Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12)
Bollo auto: versamento
Pagamento tasse automobilistiche (bollo auto)
Superbollo: versamento
Pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a venti euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non ¿i¿ dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione
Non titolari di partita Iva: Versamento da parte dei creditori pignoratizi
Versamento 4¿ rata dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,99%
Non titolari di partita Iva: Versamento da parte dei creditori pignoratizi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Versamento 3¿ rata dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,42%
Versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre dell'anno
Pagamento, in unica soluzione, dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre dell'anno. N.B.: Le fatture elettroniche per le quali ¿bbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014. Ai sensi dell'art. 26, D.L. 8 aprile 2020, n.23, il pagamento pu¿ essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro