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Scadenze per Imposte sostitutive del 30-11-2016

Adempimento

Imposta sostitutiva sul regime forfetario agevolato 2016: versamento Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

Versamento della 2° o unica rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi Unico 2016, a titolo di acconto per l'anno 2016

Persone fisiche non titolari di partita Iva e non partecipanti a società e/o enti interessati dagli studi di settore che si avvalgono della possibilità di rateizzare: versamento 7° rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze

Versamento della 7° rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze conseguite a partire dal 01/07/1998 dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,81%

PF non titolari di partita iva e non partecipanti ad enti interessati dagli studi di settore: Versamento 6° rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Versamento 6° rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo,con applicazione degli interessi nella misura dello 1,45%

PF non titolari di partita iva che partecipano a società e/o enti interessati dagli studi di settore: Versamento 6° rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)

Versamento 6° rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,59%

PF non titolari di partita iva che partecipano a società e/o enti interessati dagli studi di settore: Versamento 5° rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Versamento 5° rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo,con applicazione degli interessi nella misura dello 1,08%

Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità 2016: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

Versamento della 2° o unica rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali dovuta a titolo di acconto per l'anno 2016

Assegnazione o cessione agevolata di beni ai soci: versamento del 60% dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap

Versamento del 60% dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap. L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura dell'8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, cessione o trasformazione. Inoltre, le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società trasformate sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%

Trasformazione in società semplice: versamento del 60% dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap

Versamento del 60% dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap. L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura dell'8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, cessione o trasformazione. Inoltre, le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società trasformate sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%

Estromissione degli immobili strumentali dall'impresa individuale: versamento del 60% dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap

Versamento del 60% dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap nella misura dell'8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto

Contribuente