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Scadenze per Imposta di registro del 31-03-2014

Adempimento

Contratti di locazione: registrazione e versamento dell'imposta di registro e degli altri tributi dovuti

Versamento dell'imposta di registro e degli altri tributi dovuti sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/03/2014 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/03/2014. I tributi devono essere autoliquidati e versati entro 30 giorni dalla stipula, prima della registrazione; la copia dell'attestato di versamento va poi consegnata all'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione. In caso di registrazione telematica, il pagamento ¿ontestuale alla registrazione

Contratti di locazione: registrazione e versamento dell'imposta di registro e degli altri tributi dovuti

Versamento dell'imposta di registro e degli altri tributi dovuti sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/03/2014 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/03/2014. I tributi devono essere autoliquidati e versati entro 30 giorni dalla stipula, prima della registrazione; la copia dell'attestato di versamento va poi consegnata all'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione. In caso di registrazione telematica, il pagamento ¿ontestuale alla registrazione

Contratti di locazione: registrazione e versamento dell'imposta di registro e degli altri tributi dovuti

Versamento dell'imposta di registro e degli altri tributi dovuti sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/03/2014 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/03/2014. I tributi devono essere autoliquidati e versati entro 30 giorni dalla stipula, prima della registrazione; la copia dell'attestato di versamento va poi consegnata all'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione. In caso di registrazione telematica, il pagamento ¿ontestuale alla registrazione

Sanatoria dei ruoli e degli accertamenti esecutivi affidata in riscossione fino al 31 ottobre 2013

Scade il termine per avvalersi della possibilit¿i estinguere i ruoli mediante il pagamento, in unica soluzione, di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, e dell'aggio dovuto all'agente della riscossione, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'art. 20 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 e degli interessi di mora previsti dall'art. 30 del medesimo D.P.R. n. 602/1973.

Contribuente