Salta al contenuto

Scadenze per Enti che non svolgono attivita' commerciali del 31-07-2018

Adempimento

Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari

Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente

Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/07/2018 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/07/2018

Rimborsi Iva trimestrali: presentazione modello IVA TR

Presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (Modello IVA TR)

Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12

Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12)

Versamento rata semestrale del canone tv per i soggetti per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche

Versamento della seconda rata semestrale del Canone tv. N.B.: Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica nel luogo in cui hanno la loro residenza anagrafica il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate

Versamento rata trimestrale del canone tv per i soggetti per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche

Versamento della terza rata trimestrale del Canone TV. N.B.: Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica nel luogo in cui hanno la loro residenza anagrafica il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate

Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 per i quali l'istanza di adesione è stata presentata entro il 31 marzo 2017 (c.d. rottamazione delle cartelle di pagamento): pagamento 2° rata del debito residuo per perfezionare la rottamazione

Pagamento della 2° rata del debito residuo che è stato comunicato dall'Agente delle riscossione - ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225 - per perfezionare la "definizione agevolata" dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 per i quali l'istanza di adesione è stata presentata entro il 31 marzo 2017

Definizione agevolata (c.d. rottamazione delle cartelle di pagamento) dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 per i quali non è stata presentata una precedente domanda di adesione ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del D.L. 193/2016 (art. 1, comma 4, lettera a, n. 1, del D.L. 148/2017): pagamento 1° rata del debito residuo per perfezionare la rottamazione

Pagamento della 1° rata del debito residuo che è stato comunicato dall'Agente delle riscossione per perfezionare la "definizione agevolata" dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 per i quali non è stata presentata una precedente domanda di adesione ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del D.L. 193/2016 (art. 1, comma 4, lettera a, n. 1, del D.L. 148/2017)

Definizione agevolata (c.d. rottamazione delle cartelle di pagamento) dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017 (art. 1, comma 4, lettera b, del D.L. 148/2017): pagamento 1° rata del debito residuo per perfezionare la rottamazione

Pagamento della 1° rata del debito residuo che è stato comunicato dall'Agente delle riscossione per perfezionare la "definizione agevolata" dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017 (rottamazione cartelle di pagamento) prevista dall'art. 1, comma 4, lettera b), del D.L. 148/2017)

Definizione agevolata (c.d. rottamazione delle cartelle di pagamento) dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata, in applicazione dell'alinea del comma 8 dell'art. 6 del D.L. 193/2016, esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016 (art. 1, comma 4, lettera a, n. 2, del D.L. 148/2017): pagamento in unica soluzione del debito residuo per perfezionare la rottamazione

Pagamento in unica soluzione del debito residuo che è stato comunicato dall'Agente delle riscossione per perfezionare la "definizione agevolata" dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata, in applicazione dell'alinea del comma 8 dell'art. 6 del D.L. 193/2016, esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016 (art. 1, comma 4, lettera a, n. 2, del D.L. 148/2017))

Contribuente