Riammissione al pagamento rateale di debiti tributari
31 Maggio 2016
Chi: Contribuenti che, nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, sono decaduti dal beneficio della rateazione in relazione agli accertamenti definiti in adesione o non impugnati ai sensi del D.Lgs. n. 218/1997, e che ora intendono essere riammessi, limitatamente al versamento delle imposte dirette, al piano di ratezione inizialmente concesso ai sensi dello stesso D.Lgs. n. 218/1997
Cosa: Scade il termine per riprendere il versamento della prima delle rate scadute ai fini della riammissione al pagamento rateali dei debiti tributari derivanti dagli accertamenti definiti in adesione o non impugnati ai sensi del D.Lgs. N. 218/1997. N.B.: Il contribuente interessato, nei 10 giorni successivi al versamento, trasmette copia della relativa quietanza all'Ufficio competente affinché lo stesso proceda alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo ancorché rateizzati e a ricalcolare le rate dovute
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche
Tipologie tributi:
- altro
- Richieste/domande/Istanze
Categorie contribuenti:
- Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.
- Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali
- Societa' di persone, societa' semplici, Snc, Sas, Studi Associati
- Societa' di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle societa'
- Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, societa' fiduciarie
- Enti che non svolgono attivita' commerciali
- Organi e amministrazioni dello Stato
- Altri soggetti