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Presentazione della "Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti" e pagamento degli importi dovuti per il perfezionamento della definizione agevolata

Adempimento

31 Maggio 2019

Chi: Contribuenti che intendono avvalersi della definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate prevista dall'art. 6 e dall'art. 7, comma 2, lettera b), del D.L. n. 119 del 2018. Si tratta dei soggetti che hanno proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado (o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione) che intendono definire, ai sensi delle citate norme, mediante il versamento delle somme indicate nelle medesime disposizioni normative, le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva

Cosa: Presentazione della "Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti". Per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, va presentata all'Agenzia delle Entrate una distinta domanda di definizione, esente dall'imposta di bollo, esclusivamente mediante trasmissione telematica. Per il perfezionamento della definizione agevolata, oltre alla presentazione della domanda, è necessario il pagamento di un importo pari al valore della controversia stabilito ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 546/1992

Modalità: La trasmissione va effettuata: a) direttamente, dai contribuenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate; b) incaricando un intermediario abilitato; c) recandosi presso uno degli Uffici Territoriali di una qualunque Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, che attesta la presentazione diretta della domanda consegnando al contribuente la stampa del numero di protocollo attribuito. Il pagamento deve essere effettuato con modello F24

Codici Tributo:

  • PF30 - IVA e relativi interessi - Definizione controversie tributarie - art. 6 DL n. 119/2018;
  • PF31 - Altri tributi erariali e relativi interessi - Definizione controversie tributarie - Art. 6 DL n. 119/2018
  • PF32 - Sanzioni relative ai tributi erariali - Definizione controversie tributarie - Art. 6 DL n. 119/2018
  • PF33 - IRAP e addizionale regionale all'IRPEF e relativi interessi - Definizione controversie tributarie - Art. 6 DL n. 119/2018
  • PF34 - Sanzioni relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF - Definizione controversie tributarie - Art. 6 DL n. 119/2018
  • PF35 - Addizionale comunale all'IRPEF e relativi interessi - Definizione controversie tributarie - Art. 6 DL n. 119/2018
  • PF36 - Sanzioni relative all'addizionale comunale all'IRPEF - Definizione controversie tributarie - Art. 6 DL. N. 119/2018

Tipologie tributi:

  • Richieste/domande/Istanze

Categorie contribuenti:

  • Societa' di persone, societa' semplici, Snc, Sas, Studi Associati
  • Societa' di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle societa'
  • Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, societa' fiduciarie
  • Enti che non svolgono attivita' commerciali
  • Dipendenti, pensionati, persone fisiche non titolari di partita Iva, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori occasionali
  • Altri soggetti
  • Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.
  • Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali
  • Organi e amministrazioni dello Stato
Contribuente