Remissione in bonis: trasmissione del modello EAS per l'anno d'imposta 2023
30 Novembre 2023
Chi: Enti associativi interessati alla presentazione del modello EAS per il periodo d'imposta 2023 ma che non hanno trasmesso tempestivamente detto modello e per i quali sussistono i presupposti per la regolarizzazione previsti dall'art. 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012 e dalla Circolare n. 38/E del 2012
Cosa: Ultimo giorno utile per la presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi (c.d. modello EAS), per l'anno d'imposta 2022, avvalendosi della remissione in bonis ex art. 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012. N.B.: Ai fini del perfezionamento dell'istituto in esame e' necessario versare, contestualmente alla presentazione tardiva della comunicazione, la sanzione in misura pari ad EUR 250,00 nonche' possedere i requisiti sostanziali previsti dalla normativa di riferimento
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate e contestuale versamento della sanzione di EUR 250,00 tramite modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE, senza possibilita' di ravvedimento) con modalita' telematiche. N.B. La sanzione deve essere versata senza possibilita' di effettuare compensazione con crediti eventualmente disponibili e non puo' essere oggetto di ravvedimento
Codici Tributo:
- 8114 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012 - RIMESSIONE IN BONIS
Tipologie tributi:
- Comunicazioni
- Ravvedimento
Categorie contribuenti:
- Enti che non svolgono attivita' commerciali