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Agricoltori Esonerati: comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto

Adempimento

22 Aprile 2014

Chi: Produttori agricoli di cui all'art. 34, comma 6, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 che non effettuano la liquidazione mensile ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)

Cosa: Comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2013. Per le sole cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2013 per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora l'importo unitario dell'operazione sia pari o superiore ad EUR 3.600,00, al lordo dell'Iva.

Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013

Tipologie tributi:

  • Comunicazioni

Categorie contribuenti:

  • Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali
  • Societa' di persone, societa' semplici, Snc, Sas, Studi Associati
  • Societa' di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle societa'
Contribuente