Riallineamento dei valori civilistici ai valori fiscali: versamento imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap sulle deduzioni extracontabili da parte dei contribuenti interessati dagli studi di settore
06 Luglio 2015
Chi: Contribuenti che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC ai sensi dell'art. 1 comma 48, della Legge 244/2007 (c.d. riallineamento istantaneo) e che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione, compresi quelli che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelli che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore
Cosa: Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap sulle deduzioni extracontabili. N. B. Ai sensi dell'art. 3 del D. M. 3 marzo 2008 l'imposta sostitutiva deve essere versata obbligatoriamente in tre rate annuali; sulla seconda e sulla terza sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5% annuali
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche
Codici Tributo:
- 1123 - Imposta sostitutiva epr il recupero a tassazione dell'eccedenza dedotta ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lett. b) del Tuir - Art. 1, comma 48, legge n. 244/2007
Tipologie tributi:
- Imposte sostitutive
Categorie contribuenti:
- Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali
- Societa' di persone, societa' semplici, Snc, Sas, Studi Associati
- Societa' di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle societa'
- Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, societa' fiduciarie