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Scadenze per Imposte sostitutive del 02-07-2018

Adempimento

Rideterminazione del valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio 2017: versamento della seconda rata imposta sostitutiva

Versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva nella misura del 8% del valore risultante dalla perizia giurata di stima . N.B. sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata

Rideterminazione del valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute al 1° gennaio 2018: versamento in un'unica soluzione o della prima rata imposta sostitutiva

Versamento in un'unica soluzione o, in caso di pagamento rateale, della prima rata dell'imposta sostitutiva nella misura del 8% del valore risultante dalla perizia giurata di stima. N.B. in caso di pagamento rateale, contestualmente al versamento della seconda e terza rata (30 giugno 2019 e 30 giugno 2020) sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata

Rideterminazione del valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio 2018: versamento in un'unica soluzione o della prima rata imposta sostitutiva

Versamento in un'unica soluzione o, in caso di pagamento rateale,della prima rata dell'imposta sostitutiva nella misura del 8% del valore risultante dalla perizia giurata di stima . N.B. in caso di pagamento rateale, contestualmente al versamento della seconda e terza rata (30 giugno 2019 e 30 giugno 2020) sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata

Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef

Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata forfettariamente nella misura di centomila euro per ogni anno d'imposta in cui è valida l'opzione, a prescindere dalla tipologia e dalla quantificazione dei redditi prodotti all'estero. Nel caso, invece, di estensione ai familiari di cui all'art. 433 c.c., il pagamento dell'imposta sostitutiva forfettaria sui redditi esteri prodotti da ciascuno di essi ammonta a venticinquemila euro. N.B. Non si applica la disciplina del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472; non sarà, quindi, possibile versare l'imposta sostitutiva oltre il termine ordinariamente previsto per il saldo delle imposte sui redditi, attualmente fissato al 30 giugno di ciascun anno

Contribuente