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Scadenze per Imposte sostitutive del 30-11-2017

Adempimento

Imposta sostitutiva sul regime forfetario agevolato 2017: versamento Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

Versamento della 2° o unica rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2017, a titolo di acconto per l'anno 2017

Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità 2017: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione

Versamento della 2° o unica rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali dovuta a titolo di acconto per l'anno 2017

Non titolari di partita Iva: versamento 6° rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)

Versamento 6° rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,65%

Non titolari di partita Iva: versamento 6° rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Versamento 6° rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,32%

Non titolari di partita Iva che si sono avvalsi della proroga dei versamenti: versamento 6° rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)

Versamento 6° rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,43%

Non titolari di partita Iva che si sono avvalsi della proroga dei versamenti: versamento 5° rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Versamento 5° rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,09%

Assegnazione o cessione agevolata di beni ai soci: versamento del 60% dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap

Versamento del 60% dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap. L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura dell'8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, cessione o trasformazione. Inoltre, le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società trasformate sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%

Trasformazione in società semplice: versamento del 60% dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap

Versamento del 60% dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap. L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura dell'8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, cessione o trasformazione. Inoltre, le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società trasformate sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%

Estromissione degli immobili strumentali dall'impresa individuale: versamento del 60% dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap

Versamento del 60% dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap nella misura dell'8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto

Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate: pagamento seconda rata

Pagamento della seconda rata, pari al 40% dell'importo netto dovuto sulle controversie tributarie per le quali ci si è avvalsi della definizione agevolata di cui all'art.11 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50

Contribuente