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Scadenze per Dipendenti, pensionati, persone fisiche non titolari di partita Iva, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori occasionali del 31-07-2019

Adempimento

Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/07/2019 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/07/2019

Esonero canone Rai per gli ultrasettantacinquenni: presentazione dichiarazione sostitutiva

Presentazione della dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 ai fini dell'esenzione del pagamento del canone RAI ai sensi dell'art. 1, comma 132, della legge n. 244 del 2007. Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore. N.B. La dichiarazione di esenzione deve essere spedita o consegnata entro il 30 aprile dell'anno di riferimento; coloro che intendono fruire del beneficio, per la prima volta, relativamente al secondo semestre dell'anno (sempre che il compimento dei 75 anni avvenga entro il 31 luglio) devono presentare la dichiarazione sostitutiva entro il 31 luglio

Versamento rata semestrale del canone RAI per i soggetti per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche

Versamento della seconda rata semestrale del Canone TV. N.B.: Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica nel luogo in cui hanno la loro residenza anagrafica il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate

Versamento rata trimestrale del canone RAI per i soggetti per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche

Versamento della terza rata trimestrale del Canone TV. N.B.: Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica nel luogo in cui hanno la loro residenza anagrafica il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate

Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata forfettariamente nella misura di centomila euro per ogni anno d'imposta in cui è valida l'opzione, a prescindere dalla tipologia e dalla quantificazione dei redditi prodotti all'estero, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Nel caso, invece, di estensione ai familiari di cui all'art. 433 c.c., il pagamento dell'imposta sostitutiva forfettaria sui redditi esteri prodotti da ciascuno di essi ammonta a venticinquemila euro. N.B. Non si applica la disciplina del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472; non sarà, quindi, possibile versare l'imposta sostitutiva oltre il termine ordinariamente previsto per il saldo delle imposte sui redditi, attualmente fissato al 30 giugno di ciascun anno

Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno: versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata forfettariamente con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Le modalità applicative del regime ex art. 24-ter del D.P.R. n. 917/1986 sono illustrate nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 maggio 2019 prot. 167878

Non titolari di partita Iva: versamento 2° rata Irpef a titolo di primo acconto 2019 e saldo 2018

Versamento 2° rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per l'anno 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,32%

Non titolari di partita Iva: versamento 2° rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef

Versamento 2° rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2018, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,32%

Non titolari di partita IVA: versamento 2° rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2019 e saldo 2018

Versamento 2° rata dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per l'anno 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,32%

Non titolari di partita Iva: versamento 2° rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

Versamento 2° rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,32%

Contribuente