17 Luglio 2013
Chi: Persone Fisiche (titolari e non titolari di partita IVA), Società di Persone ed enti equiparati ex art. 5 del TUIR, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale che sono estranei agli studi di settore e che non partecipano, ai sensi degli artt. 5-115-116 del TUIR, a società, associazioni e imprese alle quali si applicano gli studi di settore, che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (17 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento in unica soluzione o come prima rata, del contributo di solidarietà dovuto per l'anno d'imposta 2012 risultante dalla dichiarazione dei redditi annuale, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva
Codici Tributo:
- 1683 - Contributo di solidarietà di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011
Tipologie tributi:
- altro
Categorie contribuenti:
- Dipendenti, pensionati, persone fisiche non titolari di partita Iva, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori occasionali
- Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali
- Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.