Salta al contenuto

Riallineamento dei valori civilistici ai valori fiscali: versamento imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap sulle deduzioni extracontabili da parte dei contribuenti non interessati dagli studi di settore con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Adempimento

18 Luglio 2016

Chi: Contribuenti che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC ai sensi dell'art. 1 comma 48, della Legge 244/2007 (c.d. riallineamento istantaneo) e che esercitano attivitą economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore o che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione e che non partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a societą, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore e che si avvalgono della facoltą di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (16 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

Cosa: Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap sulle deduzioni extracontabili, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. N. B. Ai sensi dell'art. 3 del D. M. 3 marzo 2008 l'imposta sostitutiva deve essere versata obbligatoriamente in tre rate annuali; sulla seconda e sulla terza sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5% annuali

Modalità: Modello F24 con modalitą telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

Codici Tributo:

  • 1123 - Imposta sostitutiva epr il recupero a tassazione dell'eccedenza dedotta ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lett. b) del Tuir - Art. 1, comma 48, legge n. 244/2007

Tipologie tributi:

  • Imposte sostitutive

Categorie contribuenti:

  • Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali
  • Societa' di persone, societa' semplici, Snc, Sas, Studi Associati
  • Societa' di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle societa'
  • Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, societa' fiduciarie
Contribuente