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Bonus Vacanze

Ottobre 2021

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1. Introduzione

Il decreto legge n. 34/2020 (decreto “Rilancio”) ha istituito il “tax credit vacanze”, un bonus da richiedere entro il 31 dicembre 2020, in favore delle famiglie con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità non superiore a 40.000 euro, da utilizzare per il pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast, nonché per il pagamento di servizi offerti dalle agenzie di viaggi e tour operator (novità introdotta dal decreto legge n. 73/2021 (decreto “Sostegni-bis”).

Il decreto “Milleproroghe” (decreto legge n. 183/2020, convertito con la legge n. 21 del 26 febbraio 2021) ha prorogato al 31 dicembre 2021 il termine di utilizzo dell’agevolazione.

Pertanto, chi ha richiesto il bonus dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 ha tempo per utilizzarlo fino al 31 dicembre 2021. Può usufruirne un solo componente per nucleo familiare, anche diverso da chi ha effettuato la richiesta.

Il bonus è riconosciuto fino a un importo massimo di 500 euro per i nuclei familiari composti da più di due persone. L’importo è ridotto a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione per i servizi resi da una singola impresa turistica e documentate con fattura o documento commerciale o, per il solo anno 2020, scontrino/ricevuta fiscale, nei quali sia indicato il codice fiscale di chi intende fruire dell’agevolazione.

Il bonus è fruibile nella misura dell’80% sotto forma di sconto per il pagamento dei servizi prestati dal fornitore e per il 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

Lo sconto praticato viene recuperato dal fornitore sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione senza limiti di importo, attraverso il modello F24. In alternativa può essere ceduto a terzi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

La presente guida intende fornire le indicazioni utili per richiedere correttamente il bonus vacanze, illustrando modalità e adempimenti, precisati dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020, adottato previo parere favorevole dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, sentito l’Istituto nazionale della previdenza sociale, e dalla circolare n. 18/E del 3 luglio 2020.

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2. L'AGEVOLAZIONE

In cosa consiste

Il bonus, richiesto dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, può essere utilizzato, una sola volta, nel periodo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, per il pagamento di servizi offerti - in ambito nazionale - da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast abilitati a livello nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva, nonché per il pagamento di servizi offerti, sempre in ambito nazionale, dalle agenzie di viaggi e tour operator.

Il bonus, riconosciuto per il periodo d’imposta 2020 e 2021, spetta nella misura massima di:

  • 500 euro per i nuclei familiari composti da tre o più persone
  • 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone
  • 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Può essere fruito da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso da chi ha effettuato la richiesta.

Non ci sono vincoli per l’utilizzo: si può scegliere liberamente se utilizzare il bonus per una vacanza in cui siano presenti tutti i familiari oppure solo alcuni, e non è necessario che sia presente il soggetto che lo ha richiesto.

Il beneficio spetta per l’80% sotto forma di sconto sull’importo dovuto al fornitore del servizio turistico e, per il restante 20%, sotto forma di detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2020 o 2021 (in funzione dell’anno in cui è avvenuto l’utilizzo), che verrà presentata dal componente del nucleo familiare che ha usufruito dello sconto.

Per poter utilizzare l’agevolazione è necessario verificare preventivamente con il fornitore del servizio turistico che aderisca all’iniziativa e “accetti” il bonus.

ATTENZIONE

Il bonus vacanze deve essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica (o un’unica agenzia viaggi o tour operator) e, nel caso di corrispettivo dovuto inferiore al bonus, lo sconto e la detrazione sono commisurati al corrispettivo e il residuo non è più utilizzabile.

La stessa persona che ha utilizzato il bonus presso l’operatore turistico e alla quale è intestata la fattura o il documento commerciale o, per il solo anno 2020, lo scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore può poi fruire della detrazione del 20%, indicando tale importo nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2020 (o 2021, a seconda dell’anno in cui il bonus viene utilizzato). L’eventuale parte della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda non può essere riportata a credito per gli anni d’imposta successivi, né richiesta a rimborso.

ATTENZIONE

Il bonus deve essere comunicato al fornitore del servizio turistico solo al momento dell’effettivo pagamento dell’importo dovuto per la vacanza, per poter ottenere lo sconto sul corrispettivo dovuto.

Non è ammesso un utilizzo del bonus diverso da quello previsto dalla norma e descritto in questa guida (per esempio, non è ammessa la cessione del bonus, da parte del cittadino, a soggetti terzi, né a titolo gratuito né in cambio di un corrispettivo in denaro).

Lo sconto sul corrispettivo del servizio turistico viene recuperato poi dal fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le modalità previste per il soggetto cedente.

ATTENZIONE

Il bonus vacanze viene richiesto ed erogato in modalità esclusivamente digitale. Per ottenerlo è necessario avere un’identità digitale (SPID o CIE) e aver installato ed effettuato l’accesso all’applicazione per smartphone e tablet denominata IO, l’app dei servizi pubblici.

A chi spetta

Possono fruire dell’agevolazione i nuclei familiari con indicatore ISEE in corso di validità - ordinario o corrente - non superiore a 40.000 euro.

Per il calcolo dell’indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), occorre presentare all’Inps la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU): un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali necessari a descrivere la situazione economica di un nucleo familiare e che ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo.

Accedendo al sito dell’Inps è possibile presentare la DSU in modalità non precompilata o precompilata: quest’ultima contiene alcuni campi già precompilati dall’Agenzia delle entrate e dall’Inps. In alternativa è possibile rivolgersi ai Centri di assistenza fiscale (Caf) che prestano assistenza all’utente a titolo gratuito.

ATTENZIONE

Qualora il nucleo familiare abbia subito delle variazioni nel numero dei componenti rispetto a quelli presenti nella DSU ordinaria in corso di validità, prima di procedere a richiedere il bonus vacanze è necessario presentare una nuova DSU ordinaria relativa agli attuali componenti del nucleo, per aggiornare l’indicatore ISEE e l’elenco dei componenti del nucleo.

Se la situazione economica dei componenti del nucleo familiare è significativamente variata rispetto alla situazione rappresentata nella DSU ordinaria, è possibile presentare una nuova DSU per il calcolo dell’ISEE corrente: l’indicatore può, infatti, essere aggiornato prendendo a riferimento i redditi relativi a un periodo di tempo più ravvicinato (ultimi 12 mesi o 2 mesi).

Maggiori informazioni sulle modalità di compilazione della DSU ordinaria e corrente e sulla richiesta dell’ISEE sono disponibili sul sito dell’Inps (Istituto nazionale della previdenza sociale) nel quale sono pubblicate una serie di FAQ in materia di ISEE, oppure presso il Caf a cui l’utente si sia rivolto.

Il bonus è utilizzabile da uno (e solo uno) dei componenti del nucleo familiare, anche diverso dal soggetto richiedente, purché risulti intestatario della fattura o del documento commerciale emesso dal fornitore. Lo stesso componente che lo utilizza è quello che potrà beneficiare della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2020 o 2021.

Altri requisiti

Le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione per i servizi resi da un solo fornitore (il bonus, quindi, deve essere utilizzato per un solo pagamento, senza possibilità di frazionarlo) e devono essere documentate da fattura o documento commerciale o, per il solo anno 2020, scontrino/ricevuta fiscale, nei quali deve essere indicato il codice fiscale del componente del nucleo familiare che intende fruire del bonus.

La legge n. 126/2020 ha modificato la norma istitutiva dell’agevolazione, prevedendo che il pagamento del servizio può essere corrisposto anche con l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, oltre che – come già previsto inizialmente - di agenzie di viaggio e tour operator.

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3. LA RICHIESTA DEL BONUS

Per usufruire del bonus, entro il 31 dicembre 2021, occorre aver fatto richiesta entro il 31 dicembre 2020. Di seguito, la descrizione delle regole per richiedere l’agevolazione.

Come si richiede il bonus: l'app IO

Dal 1° luglio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020, il cittadino deve - preventivamente - aver installato ed effettuato l’accesso all’applicazione per dispositivi mobili, denominata IO, l’app dei servizi pubblici, resa disponibile gratuitamente da PagoPA Spa.

Tutte le informazioni su come scaricare l’app, accedere e utilizzarla sono disponibili online sul sito io.italia.it, unitamente all’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli interessati (disponibile anche in app).

 

La richiesta del bonus vacanze può essere effettuata, tramite l’app IO, da uno dei componenti del nucleo familiare, in possesso di identità digitale SPID o di Carta di identità elettronica (CIE 3.0):

  • il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un’unica identità digitale. SPID è composto da un nome utente e una password ed è utilizzabile da computer, tablet e smartphone. Tutti i cittadini maggiorenni possono ottenere SPID, scegliendo tra diversi fornitori di identità digitale (identity provider) abilitati.

Al link https://www.spid.gov.it/richiedi-spid è possibile consultare l’elenco dei fornitori di identità SPID e le modalità di rilascio dell’identità digitale previste da ciascuno. Si segnala che , in considerazione dell’emergenza da Coronavirus e delle conseguenti misure di distanziamento sociale, diversi provider forniscono gratuitamente la possibilità di riconoscimento da remoto.

  • la Carta di identità elettronica (CIE) è il nuovo documento identificativo a cui è associato un Pin di 8 cifre, che permette di accedere ai servizi digitali della Pubblica amministrazione.

Le prime 4 cifre del Pin vengono fornite al cittadino dall’ufficio dell’anagrafe comunale al momento della richiesta di emissione della Carta d’identità elettronica (si veda di seguito la figura 1), mentre le ultime 4 cifre vengono recapitate al cittadino con la raccomandata contenente la CIE (figura 2). Qualora il cittadino abbia smarrito il Pin associato alla CIE, può chiederne la ristampa all’ufficio dell’anagrafe comunale.

Al primo accesso, dopo l’autenticazione con SPID o CIE (versione 3.0), l’app IO chiede all’utente di impostare un codice di sblocco (PIN) ed eventualmente una delle funzionalità di riconoscimento biometrico (impronta digitale o riconoscimento del volto) disponibile sul proprio dispositivo. In seguito alla prima registrazione, l’utente può accedere a IO direttamente digitando il PIN da lui scelto o tramite riconoscimento biometrico.

 

LA RICHIESTA

Dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, uno dei componenti del nucleo familiare deve aver effettuato l’accesso alla funzione per richiedere il bonus Vacanze disponibile nella sezione “Pagamenti” dell’app IO.

Prima di procedere con la richiesta, l’app IO mostra una pagina di dettaglio sul funzionamento e le regole del bonus Vacanze, che include i Termini e condizioni d’uso e le Privacy policy specifiche del bonus, per presa visione da parte dell’utente.

In seguito, attraverso un collegamento con la banca dati dell’Inps, l’app IO verifica che il richiedente sia in possesso di tutti i requisiti necessari e comunica al richiedente l’esito del riscontro, con un messaggio in app.

Dalla verifica possono emergere cinque situazioni:

  • Caso 1: richiesta valida

L’app IO invia all’utente una conferma della validità della richiesta, comunicando l’importo massimo dell’agevolazione spettante e l’elenco dei componenti del nucleo familiare che, oltre al richiedente, potranno spendere il bonus. Il richiedente può quindi confermare l’attivazione del bonus e, da questo momento, non sarà più possibile annullare la richiesta.

ATTENZIONE

Se il richiedente riscontra degli errori nell’elenco dei componenti del nucleo familiare, non deve procedere alla conferma del bonus. In questo caso è necessario presentare una nuova DSU ordinaria al fine di aggiornare l’elenco dei componenti ed il relativo indicatore ISEE.

È sufficiente seguire le indicazioni fornite nell’app e annullare la richiesta. In caso di annullamento, l’utente può richiedere nuovamente il bonus in un secondo momento.

  • Caso 2: richiesta valida ma bonus già attivato sullo stesso nucleo familiare

Se risulta già attivato il bonus per lo stesso nucleo familiare di cui il richiedente fa parte non si può procedere con la richiesta. In questo caso, il richiedente - e ogni altro componente dello stesso nucleo familiare che abbia un account attivo su IO - può visualizzare i dati relativi al bonus già attivo per il nucleo familiare nella sezione “Pagamenti” dell’app, dove rimane disponibile fino all’utilizzo da parte di uno dei componenti.

  • Caso 3: richiesta valida ma DSU con omissioni o difformità

L’app IO informa il richiedente circa l’esito positivo della verifica sui requisiti ma avverte che la DSU presenta “omissioni o difformità” e che, una volta speso il bonus, l’utilizzatore sarà chiamato a fornire idonea documentazione per provare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella DSU. Il richiedente può decidere di proseguire comunque con la richiesta o annullarla. In caso di annullamento, l’utente può richiedere nuovamente il bonus in un secondo momento.

  • Caso 4: soglia ISEE superata

Un messaggio sull’app IO avvisa che l’ISEE del nucleo familiare del richiedente supera la soglia di 40.000 euro e che pertanto non è possibile procedere con la richiesta.

  • Caso 5: DSU assente

Per il richiedente non risulta presentata una DSU in corso di validità: un messaggio sull’app IO avvisa l’utente della necessità di presentare la DSU per il calcolo dell’ISEE e, solo successivamente, di ripresentare la richiesta di accesso all’agevolazione.

ATTENZIONE

Il cittadino viene invitato a fare una simulazione per il calcolo dell’ISEE direttamente sul sito dell’Inps. Tuttavia, il calcolo effettuato con la simulazione non ha valore certificativo e l’esito non sostituisce in alcun modo l’attestazione ISEE rilasciata dall’Inps.


Nei casi in cui l’utente sia risultato idoneo a ricevere il bonus (casi 1 e 3), dopo aver visualizzato l’anteprima del bonus vacanze, può confermare la sua richiesta e deve attendere che l’app IO comunichi l’attivazione del bonus.

Dopo la conferma dell’attivazione del bonus vacanze attribuito al nucleo familiare, il richiedente e gli altri beneficiari che hanno già installato l’app IO possono visualizzarlo immediatamente nella sezione “Pagamenti”. Sono riportate le seguenti informazioni:

  • il codice univoco ed il QR-code associato, da comunicare al fornitore del servizio turistico al momento del pagamento del soggiorno presso il fornitore stesso. Attraverso la funzione “Condividi” presente nella schermata di riepilogo del bonus, IO crea una copia del codice univoco e del relativo QR-code che il richiedente può inoltrare (come una semplice immagine) ai componenti del nucleo familiare che non hanno accesso all’app
  • l’importo massimo dell’agevolazione spettante al nucleo familiare, con separata indicazione dell’importo massimo dello sconto e dell’importo massimo della detrazione fruibile in dichiarazione
  • l’elenco dei componenti del nucleo familiare risultanti dalla DSU presentata (uno qualunque tra questi potrà utilizzare il bonus al momento del pagamento del servizio turistico)
  • il periodo di validità entro il quale spendere il bonus (dalla data di attivazione fino al 31 dicembre 2021).

Il QR-code è un simbolo grafico al cui interno sono contenuti dati che possono essere decodificati tramite dispositivi dotati di fotocamera o lettore dedicato.

Nel caso del bonus vacanze, il QR-code contiene il codice univoco per la fruizione dell’agevolazione.

ATTENZIONE

Dopo la conferma dell’attivazione del bonus, non è più possibile annullare l’operazione né inoltrare una nuova richiesta, sia da parte del richiedente, sia da parte di un altro componente dello stesso nucleo familiare.

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4. COME SI UTILIZZA IL BONUS

Cosa deve fare il cittadino

Dopo aver ricevuto la conferma di poter usufruire dell’agevolazione, il richiedente, o un altro componente del suo nucleo familiare, può utilizzare il bonus come segue:

  • lo sconto, una sola volta entro il 31 dicembre 2021 presso una struttura situata sul territorio nazionale che aderisce all’iniziativa o presso un’agenzia di viaggi o un tour operator per l’acquisto di un servizio turistico reso in Italia
  • la detrazione, con la dichiarazione dei redditi che sarà presentata per l’anno di imposta 2020 o 2021, in funzione dell’anno di utilizzo del bonus.

Al momento del pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio turistico, la persona che intende fruire del bonus deve comunicare al fornitore il proprio codice fiscale e il codice univoco assegnato o, in alternativa al codice univoco, esibire il QR code. Quest’ultimo può essere visualizzato su smartphone (o altro dispositivo mobile) accedendo all’app IO nella sezione “Pagamenti” o come immagine condivisa dal familiare che ha richiesto il bonus.

Per poter applicare lo sconto, il fornitore acquisisce questi dati e li inserisce, insieme all’importo del corrispettivo dovuto, in un’apposita sezione della procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (seguendo il percorso “La mia scrivania - Servizi per - Comunicare”).

In questo modo, viene verificato, in tempo reale, lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile. In caso di esito positivo della verifica (bonus attivo e valido), il fornitore può confermare nella procedura l’applicazione dello sconto.

È importante che il cliente comunichi il codice univoco solo al momento del pagamento, per evitare che il bonus venga utilizzato per errore. Una volta utilizzato, il bonus non potrà essere chiesto nuovamente.

Si ricorda che la persona che usufruisce dello sconto deve essere, necessariamente, l’intestatario della fattura o del documento commerciale emesso dal fornitore.

Da questo momento il bonus risulterà come “utilizzato” (con indicazione della data dell’avvenuta riscossione) e sarà inutilizzabile. All’interno della sezione “Pagamenti” dell’app IO del richiedente lo stato del bonus sarà aggiornato.

 

Le stesse informazioni sono messe a disposizione del soggetto che ha utilizzato lo sconto nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, all’interno del suo cassetto fiscale (seguendo il percorso “La mia scrivania - Consultazioni - Cassetto fiscale - Crediti Iva/Agevolazioni utilizzabili”).

ATTENZIONE

A partire da quel momento, l’agevolazione si considera interamente utilizzata e non può essere più fruita da alcun componente del nucleo familiare, neanche per l’importo eventualmente residuo rispetto alla misura massima.

Come già anticipato, l’80% del bonus è erogato sotto forma di sconto immediato sull’importo dovuto per il servizio e il restante 20% viene erogato sotto forma di detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2020 o 2021, in funzione dell’anno di utilizzo del bonus. L’eventuale parte della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda non può essere riportata a credito per gli anni d’imposta successivi, né richiesta a rimborso.

Un esempio

Un nucleo familiare di 4 persone, che ha a disposizione 500 euro di bonus, usufruisce di una vacanza nel 2021, il cui prezzo è pari a 1.000 euro.

Al momento dell’emissione della fattura o del documento commerciale, chi usufruisce del bonus ottiene 400 euro di sconto immediato (pari all’80% del bonus di 500 euro) sul corrispettivo dovuto, pagando la vacanza 600 euro. Nella dichiarazione dei redditi 2022, relativa all’anno di imposta 2021, potrà inoltre riportare 100 euro (il restante 20% di 500 euro) in detrazione dall’imposta dovuta.

Se il costo della vacanza è inferiore all’importo massimo del bonus riconosciuto (ad esempio pari a 450 euro), lo sconto va calcolato sul corrispettivo dovuto: nel caso in esame sarà pari a 360 euro (80% di 450 euro). Anche la detrazione dovrà essere calcolata sul corrispettivo, e nell’esempio sarà pari a 90 euro (20% di 450 euro).

Cosa deve fare l'esercente

Il fornitore del servizio turistico (struttura ricettiva, agenzia di viaggio o tour operator), per poter applicare lo sconto al momento dell’incasso, deve accedere all’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate con le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate o mediante l’identità digitale SPID, la Carta di identità elettronica (CIE 3.0) o la Carta Nazionale dei Servizi.

Se il fornitore è una società (o comunque un soggetto diverso dalla persona fisica), la procedura web potrà essere utilizzata in nome e per conto della società dalle persone fisiche registrate come “gestori incaricati” o come “incaricati”, questi ultimi appositamente autorizzati dai gestori stessi.

Questi utenti potranno accedere all’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (identificandosi con le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate, mediante l’identità digitale SPID, la CIE o la Carta Nazionale dei Servizi), scegliere di operare per la società (scelta dell’utenza di lavoro) e accedere all’applicazione.

Registrazione ai servizi telematici

I dettagli sulla registrazione ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate sono disponibili alla pagina https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Registrati.jsp.

Dall’area «La mia scrivania» scegliere > Servizi per


Servizi per > Comunicare > Bonus vacanze

Il fornitore inserisce i seguenti dati:

  • il codice univoco o il QR-code associato al bonus, fornito dal cliente
  • il codice fiscale del cliente, che sarà indicato nella fattura o nel documento commerciale o nello scontrino/ricevuta fiscale
  • l’importo totale del corrispettivo dovuto (al lordo dello sconto da effettuare)

La procedura verifica lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile. In caso di esito positivo, l’applicazione fornisce l’importo dello sconto effettivamente applicabile e l’importo della detrazione. Il fornitore conferma a sistema l’applicazione dello sconto e procede a incassare dal cliente la differenza tra il corrispettivo della prestazione turistica e lo sconto confermato a sistema.

È possibile consultare anche l’elenco di tutte le comunicazioni inviate.

ATTENZIONE

Fino al momento dell’effettivo pagamento da parte del cliente il fornitore non deve confermare l’applicazione dello sconto. In caso di conferma, infatti, il bonus si intende utilizzato e non potrà più essere speso dalla famiglia, anche in caso di mancata fruizione del soggiorno. Per questo è importante che l’operazione di verifica e conferma dello sconto, a sistema, sia effettuata solo al momento del pagamento del soggiorno, e non prima (per esempio, al momento della prenotazione).

IL RECUPERO DELLO SCONTO

A partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, il fornitore può recuperare lo sconto sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, senza l’applicazione del limite annuale di cui all'articolo 34 della legge n. 388/2000.

Inoltre, all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta non si applica il limite annuale di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007.

Il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’acquisizione del modello.

Inoltre, il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle cessioni, pena lo scarto del modello F24.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai fini del pagamento di tutti i tributi e contributi che possono essere versati tramite modello F24 (per esempio, ritenute alla fonte, Iva, contributi Inps, premi Inail, imposte sui redditi e Irap, Imu, tassa rifiuti e altri tributi locali).

Con la risoluzione n. 33 del 25 giugno 2020 è stato istituito il codice tributo (6915) da indicare nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta da bonus vacanze.

In alternativa all’utilizzo in compensazione, sempre dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, il fornitore può cedere il relativo credito d’imposta - totalmente o parzialmente - a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. Il credito d’imposta non utilizzato dal cessionario, in tutto o in parte, può essere oggetto di ulteriori cessioni di credito.

La cessione deve essere comunicata attraverso la piattaforma disponibile in un’apposita sezione dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

I cessionari, previa conferma della cessione del credito da comunicare attraverso la medesima piattaforma, utilizzano il credito d’imposta con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

Tutte le indicazioni operative sulla cessione del credito sono contenute nella guida “Bonus vacanze – Manuale cessione crediti”, consultabile nell’area tematica “Bonus Vacanze” del sito dell’Agenzia delle entrate.

ATTENZIONE

Le strutture ricettive (o agenzia di viaggi o tour operator) devono utilizzare direttamente sia la procedura web dedicata all’applicazione dello sconto sia la piattaforma per la cessione del credito, mediante le proprie credenziali di accesso all’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, senza la possibilità di avvalersi di professionisti e intermediari fiscali (per esempio, commercialisti, tributaristi, consulenti del lavoro).

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5. DOMANDE E RISPOSTE

Cosa si intende per “nucleo familiare” ai fini ISEE?

Secondo la normativa ISEE (art. 3 del Dpcm n. 159/2013) il nucleo familiare è l’insieme dei componenti della famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, salve le eccezioni stabilite dallo stesso articolo 3.

Per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti o aventi dimora abituale nello stesso comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.

Il nucleo familiare per determinare l’ISEE non va confuso, quindi, con la nozione di “familiare a carico” valida ai fini fiscali (prevista dall’articolo 12 del Dpr n.917/1986).

In caso di dubbio su quali familiari debbano essere considerati, si invita il cittadino a consultare il sito dell’Inps o a rivolgersi al Caf presso il quale intende presentare la DSU.

Cosa fare se, al momento della richiesta del bonus, il nucleo familiare esposto nella app IO non corrisponde alla situazione aggiornata?

Non bisogna confermare la richiesta del bonus. La composizione del nucleo familiare è molto importante perché sulla base del numero dei componenti viene calcolato l’importo dell’agevolazione spettante (500 euro se il nucleo familiare è composto da tre o più persone, 300 euro se il nucleo familiare è composto da due persone e 150 euro se il nucleo familiare è composto da una sola persona).

Quindi, al momento della richiesta del bonus è necessario prestare molta attenzione alla composizione del nucleo familiare e confermare la richiesta solo se il nucleo indicato nella APP IO è corretto e aggiornato. Se si riscontrano errori o ci sono state variazioni (per esempio, perché una delle persone è fuoriuscita dal nucleo familiare), è necessario prima presentare una nuova DSU con i dati corretti e solo dopo procedere con la richiesta del bonus.

Presso quali strutture è possibile usare il bonus vacanze?

Il bonus può essere speso in Italia nelle strutture che svolgono attività turistico ricettiva oppure presso agenzie di viaggi o tour operator per l’acquisto di un servizio turistico reso in Italia. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si tratta delle attività corrispondenti ai codici ATECO:


Il bonus vacanze può essere utilizzato anche presso strutture alberghiere o agriturismi che svolgono attività stagionale?

Sì, può essere speso anche presso strutture ricettive che svolgono attività stagionale. Anche in questo caso, le imprese turistico ricettive e gli agriturismi devono essere in possesso dei titoli previsti dalle norme nazionali e regionali per l’esercizio dell’attività (per gli agriturismi il riferimento è la legge n. 96/2006).

Il bonus vacanze vale anche se il soggiorno si estende al di fuori del periodo previsto dall’agevolazione?

Sì, ma deve comprendere almeno un giorno tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 (termine finale così modificato dal decreto “Milleproroghe”).

Per quanto riguarda la detrazione da indicare nella dichiarazione dei redditi da parte del cittadino che ha fruito del bonus vacanze (pari al 20% del bonus massimo e, se inferiore, del corrispettivo del soggiorno), occorre fare riferimento alla data del pagamento. Pertanto, relativamente ai soggiorni pagati entro il 31 dicembre 2020, la detrazione va indicata nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2021 per l’anno di imposta 2020, mentre nel caso di soggiorni pagati dal 1° gennaio 2021, la detrazione verrà indicata nella dichiarazione dei redditi che verrà presentata nel 2022 per l’anno di imposta 2021.

Se il fornitore non è tenuto a emettere fattura elettronica, si perde il bonus?

No, è valida anche l’emissione di una fattura non elettronica o un documento commerciale. Possono quindi applicare lo sconto anche i forfettari che non sono tenuti all’emissione di fattura elettronica (in base all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 127/2015).

Come si compilano la fattura elettronica o il documento commerciale?

Al momento del pagamento, il fornitore del servizio deve indicare, nella fattura o nel documento commerciale, il prezzo di vendita comprensivo dello sconto e dell’imposta sul valore aggiunto applicata sull’intero ammontare, e l’importo dello sconto applicato.

In particolare, la fattura elettronica deve essere compilata valorizzando nel campo “Imponibile Importo” (2.2.2.5), l’intero importo del servizio comprensivo dello sconto applicato, mentre lo sconto applicato deve essere riportato valorizzando i campi del blocco “Sconto Maggiorazione” (identificato dal codice 2.1.1.8). I codici suddetti sono definiti all’interno del documento “Specifiche tecniche” allegato al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modificazioni.

Per quanto riguarda, invece, l'emissione del documento commerciale da parte degli operatori turistici che utilizzano la procedura web “Documento Commerciale on line” sul portale “Fatture e Corrispettivi”, è necessario indicare il codice fiscale del componente del nucleo familiare che fruisce del bonus nel campo “Descrizione prodotto/servizio” insieme alla descrizione del servizio, mentre la modalità di pagamento del corrispettivo e l’importo dello sconto praticato vanno indicati nel campo “Sconto a pagare”.

Cosa succede se il fornitore del servizio emette una fattura di acconto e una a saldo, con i relativi pagamenti?

Il bonus vacanze potrà essere utilizzato solo in relazione a uno dei due pagamenti. Il tax credit, infatti, va impiegato in un’unica soluzione, senza possibilità di frazionamento, e non può essere oggetto di rimborso nel caso di mancata fruizione del soggiorno.

Il bonus vacanze copre anche i costi dei servizi balneari, se inclusi nel servizio alberghiero?

Sì, ma solo se questi vengono indicati nell’unica fattura dell’impresa turistica. Per esempio, chi soggiorna presso una struttura alberghiera Alfa, può includere nel bonus vacanze anche i costi per la fruizione dei servizi balneari offerti dalla società Beta, ma solo se questi ultimi vengono inclusi nella fattura unica emessa da Alfa.

Chi paga deve essere lo stesso soggetto che fruisce del bonus vacanze?

No, il componente del nucleo familiare ISEE che effettua il pagamento può non coincidere con chi intende fruire del bonus vacanze ed il cui codice fiscale viene riportato sulla fattura, documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale.

Per aver diritto al bonus deve partecipare al soggiorno turistico l’intero nucleo familiare?

No, non è necessario che l’intero nucleo familiare fruisca del servizio turistico per poter beneficiare del bonus vacanze.

Che fare se la fattura è intestata a un familiare fiscalmente a carico di un altro?

Il soggetto che ha fiscalmente a carico il familiare a cui è intestata la fattura potrà beneficiare della detrazione del 20% nella propria dichiarazione dei redditi, a patto che entrambi i soggetti facciano parte dello stesso nucleo familiare ISEE.

In caso di genitori separati, con figlio fiscalmente a carico di entrambi, a chi spetta la detrazione?

La detrazione collegata al bonus vacanze può essere fruita nella dichiarazione dei redditi solo dal genitore che ha nel nucleo familiare ai fini ISEE il figlio a carico fiscalmente, che ha fruito del servizio e a cui la fattura è intestata.

Cosa fare se il fornitore del servizio turistico (struttura alberghiera, agenzia viaggi o tour operator) omette di indicare il codice fiscale del fruitore del bonus vacanze sulla fattura (o documento commerciale, ricevuta fiscale/scontrino)?

La struttura che ha applicato lo sconto da bonus vacanze ma per errore materiale non ha riportato sulla fattura il codice fiscale del cliente correttamente comunicato all’Agenzia mediante la procedura web in area riservata, può limitarsi a suggerire al cliente di riportare il codice fiscale manualmente sulla copia del documento fiscale a lui rilasciato al momento del pagamento.


Cosa fare se il fornitore del servizio turistico ha comunicato nella procedura web in area riservata un importo errato del corrispettivo del soggiorno turistico?

L’importo del corrispettivo indicato nella procedura web dell’Agenzia non è in alcun modo rettificabile.

Nel caso di importo indicato in misura superiore al corrispettivo pagato e che ha condotto il sistema a calcolare uno sconto e una detrazione superiori a quelli spettanti:

Nel caso di importo indicato in misura inferiore al corrispettivo pagato, che ha condotto il sistema a confermare uno sconto e una detrazione inferiori a quelli spettanti:

Cosa succede se il cittadino ha già pagato il corrispettivo e utilizzato il bonus prima della partenza e successivamente non può più recarsi in vacanza?

L’importo dello sconto per bonus vacanze non può essere, in alcun caso, oggetto di rimborso da parte dell’operatore turistico nel caso di mancata fruizione del soggiorno. Il bonus può essere utilizzato in un’unica soluzione e senza possibilità di frazionamento. Pertanto, non potrà essere utilizzato nuovamente per futuri soggiorni turistici.

Se il nucleo familiare ha richiesto e ottenuto un bonus vacanze, ma non ha occasione o non intende fruirne per un soggiorno turistico entro il 31 dicembre 2021, è possibile regalare il bonus ad altre persone o cederlo a terzi in cambio di corrispettivo in denaro?

L’unico utilizzo del bonus consentito dalla normativa è a fronte della fruizione di un soggiorno turistico e nel momento del pagamento di tale soggiorno alla struttura ricettiva (o intermediario di viaggi). Non sono consentiti utilizzi diversi.

Cosa deve fare chi ha usufruito nel 2020 del bonus vacanze non spettante, a causa di una non corretta compilazione della dichiarazione Isee?

Il “bonus vacanze” è utilizzabile:

Nel caso in cui l’80% del bonus sia stato indebitamente fruito, può essere restituito, senza sanzioni e interessi, compilando gli appositi campi della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2020 (modello 730/2021 e modello Redditi Persone fisiche 2021).

In particolare, nel modello 730 occorre compilare il rigo E83 (Altre detrazioni), nel quale indicare con il codice “4” l’importo del credito non spettante, totalmente o parzialmente. Ovviamente, il rigo non va compilato con il codice “3”, non avendo diritto all’ulteriore detrazione del 20%.

Nel modello Redditi Pf tale importo va inserito, sempre con il codice 4, nel rigo RP83 (Altre detrazioni) e poi riportato nella colonna 3 del rigo RN41. Anche in questo caso il rigo RP83 non va compilato con il codice “3”.

Nel prospetto di liquidazione dell’imposta, l’importo non spettante va a incrementare il debito Irpef dovuto per il periodo d’imposta 2020 o a ridurre il credito Irpef spettante per il medesimo periodo.

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6. PER SAPERNE DI PIÚ : NORMATIVA E PRASSI

Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 - articolo 176 (Tax credit vacanze)

Decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020 – articolo 77 (misure urgenti per il settore turistico)

Decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 - articolo 5 (misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura)

Decreto legge n. 183 del 31 dicembre 2020, articolo 7, convertito con la legge n. 21 del 26 febbraio 2021 (proroga dei termini di utilizzo del bonus)

Decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021 – articolo 7, comma 3 (estensione del bonus per il pagamento dei servizi alle agenzie di viaggi e tour operator)

Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020 (modalità di applicazione delle disposizioni in materia di tax credit vacanze)

Risoluzione n. 33/E del 25 giugno 2020 (istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta spettante in relazione agli sconti praticati in favore dei beneficiari del bonus vacanze)

Circolare n. 18/E del 3 luglio 2020 (primi chiarimenti per la fruizione del credito d’imposta vacanze di cui all’articolo 176 del decreto legge n. 34/2020)

Altri documenti utili

Decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 (norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni)

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 5 dicembre 2013 (regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente Isee)

Decreto legislativo n. 127 del 5 agosto 2015 (disposizioni in tema di fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi)

Decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 - art. 10 (disposizioni per la precompilazione della DSU)

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 agosto 2019 (individuazione delle modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione Isee precompilata, nonché disposizioni in materia di omissioni e difformità rispetto al patrimonio mobiliare dichiarato)

I documenti di normativa e di prassi indicati sono reperibili attraverso il servizio curato dal CERDEF (Centro di Ricerche e Documentazione Economica e Finanziaria), presente sul sito del Dipartimento delle Finanze

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