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LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA 2021

(MAGGIO 2021)

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1. LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

Cos’è

L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, sul proprio sito internet, la dichiarazione precompilata, sia per chi presenta il modello 730 sia per chi presenta il modello Redditi.

Si tratta di una vera e propria dichiarazione precompilata dall’Agenzia, nella quale sono già inseriti i dati su redditi, ritenute, versamenti e numerose spese detraibili o deducibili.

Il contribuente deve verificare se i dati inseriti sono corretti.

Quindi, a seconda dei casi, può:

  • accettare la dichiarazione (solo se si sceglie il modello 730) senza fare modifiche
  • rettificare i dati non corretti
  • integrare la dichiarazione per inserire, per esempio, altre spese deducibili o detraibili non presenti
  • inviare la dichiarazione direttamente all’Agenzia delle entrate.

I coniugi possono presentare la dichiarazione precompilata in forma congiunta, direttamente tramite l’applicazione, a condizione che ci siano i requisiti richiesti per la presentazione del modello 730 in forma congiunta.

Il contribuente può anche rivolgersi al proprio sostituto d’imposta, se presta assistenza fiscale, a un Caf o a un professionista abilitato, al quale deve consegnare un’apposita delega per l’accesso al 730 precompilato.

Quando e' disponibile

A partire dal 10 maggio 2021, in un’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate è disponibile la dichiarazione precompilata 2021 (730 e Redditi) e il relativo foglio riepilogativo. Potrà essere inviata, se si sceglie il modello 730, fino al 30 settembre 2021. Il 30 novembre 2021 è invece la scadenza per l’invio del modello Redditi.

Per accedere occorre essere in possesso:

  • delle credenziali SPID - “Sistema Pubblico dell’Identità Digitale” per accedere ai servizi della pubblica amministrazione
  • della Carta d’identità elettronica 3.0 (CIE)
  • delle credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate (codice Pin e password), fino a quando saranno in uso
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
  • Pin dispositivo rilasciato dall’Inps, fino a quando sarà utilizzabile.

Con le credenziali dell’Agenzia, o con SPID, CNS e CIE si può anche scegliere di operare in qualità di “tutore” o “genitore” per presentare la dichiarazione di un tutelato o di un minore, o in qualità di “erede” se si deve presentare la dichiarazione di una persona deceduta.

Effettuato l’accesso, si possono visualizzare:

  • la dichiarazione dei redditi precompilata
  • l’elenco dei dati inseriti nella dichiarazione e di quelli che l’Agenzia non ha potuto inserire perché non completi o incongruenti.

Le principali novita' del 2021

DICHIARAZIONE DELL’EREDE

A partire dalla dichiarazione precompilata 2021 l’Agenzia mette a disposizione dell’erede, se abilitato, una dichiarazione dei redditi completa dei dati reddituali, degli oneri detraibili e deducibili sostenuti dalla persona deceduta (già comunicati all’Agenzia delle entrate da enti esterni) e delle altre informazioni presenti nell’Anagrafe Tributaria.

L’erede dopo aver accettato, modificato o integrato la dichiarazione, può inviarla direttamente tramite l'applicazione web.

Abilitazione dell’erede

Per essere abilitati ad accedere alla dichiarazione per conto di un soggetto deceduto bisogna esibire personalmente, presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate, la documentazione attestante la condizione di erede o presentare una dichiarazione sostitutiva che certifichi tale condizione.

In alternativa, è possibile inviare la richiesta di abilitazione all’ufficio territoriale tramite PEC, sottoscrivendola digitalmente insieme alla copia del documento di identità.

Dopo essere stato abilitato dall’ufficio, l’erede può accedere alla dichiarazione precompilata della persona deceduta, autenticandosi ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate con le credenziali Fisconline, Entratel, SPID, CNS, CIE.

Per le persone decedute nel 2020 o entro il 30 settembre 2021, gli eredi abilitati possono utilizzare sia il modello Redditi sia il modello 730, se la persona deceduta sia stata in possesso dei requisiti per presentare quest’ultimo modello (cioè se ha percepito nel 2020 redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente).

Per le persone decedute dopo il 30 settembre 2021, la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2020 può essere presentata utilizzando esclusivamente il modello Redditi - PF.

Se un erede, autorizzato all’accesso, ha inviato la dichiarazione 730 precompilata riferita alla persona deceduta o l’ha accettata o ha iniziato a modificarla, gli altri eredi, se autorizzati all’accesso, possono comunque visualizzare e stampare la dichiarazione precompilata, ma non possono effettuare altre operazioni (per esempio accettare, modificare o inviare la dichiarazione).

ONERI E SPESE

Dal 1° gennaio 2020 la detrazione del 19% della maggior parte degli oneri e delle spese spetta se il pagamento è stato effettuato con sistemi “tracciabili” (versamento bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Questa regola non si applica agli acquisti di medicinali e dispositivi medici e per il pagamento di prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Pertanto, la dichiarazione precompilata viene elaborata tenendo conto della regola sulla tracciabilità dei pagamenti, in base a quanto comunicato dagli enti esterni.

Nuovi oneri sono stati inseriti nella dichiarazione precompilata 2021. Essi si aggiungono a quelli già considerati negli scorsi anni e riguardano:

  • le spese scolastiche e le erogazioni liberali agli istituti scolastici e i relativi rimborsi, se sono state comunicate all’Agenzia delle entrate. Infatti, l’invio di questi dati da parte degli istituti scolastici è ancora facoltativo per gli anni d’imposta 2020 e 2021
  • la detrazione del 20% del “Bonus vacanze” utilizzato nel 2020.

I dati presenti nel modello

Nella dichiarazione precompilata 2021 sono presenti:

  • i dati della Certificazione unica (Cu), consegnata dal datore di lavoro o ente pensionistico, nella quale sono indicati il reddito di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef e le addizionali regionale e comunale, i compensi di lavoro autonomo occasionale, i premi di risultato, i rimborsi di oneri erogati dal datore di lavoro e i dati dei familiari a carico
  • i compensi di lavoro autonomo occasionale indicati nella Certificazione unica - sezione Lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
  • i compensi corrisposti per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale certificati e indicati nella Certificazione unica
  • i dati sulle locazioni brevi (corrispettivi e ritenute) contenuti nella Certificazione unica - Locazioni brevi, inviata dagli intermediari immobiliari (il corrispettivo comunicato costituisce reddito fondiario per il proprietario dell’immobile o per il titolare di altro diritto reale oppure reddito diverso per il sublocatore o il comodatario)
  • gli interessi passivi sui mutui, i premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni, i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi e i contributi previdenziali
  • i contributi deducibili e/o detraibili versati a enti o casse con finalità assistenziali o a società di mutuo soccorso
  • i contributi versati per i lavoratori domestici (compresi i contributi previdenziali versati all’Inps tramite lo strumento del “Libretto di famiglia”)
  • le somme restituite nell’anno d’imposta dal contribuente all’Inps, ma assoggettate a tassazione, anche separata, in anni precedenti
  • le somme rimborsate nell’anno d’imposta dall’Inps relative a oneri deducibili sostenuti dal contribuente in anni precedenti
  • le spese sanitarie e i relativi rimborsi (comunicati da medici, farmacie, strutture sanitarie accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari, strutture sanitarie autorizzate e non accreditate, parafarmacie, ottici, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica e altri professionisti sanitari, o da enti e casse con finalità assistenziali per quanto riguarda i rimborsi)
  • le spese veterinarie e i relativi rimborsi (comunicati da farmacie, parafarmacie e veterinari)
  • le spese universitarie e i relativi rimborsi, le spese funebri e i contributi versati alla previdenza complementare (comunicati, rispettivamente, da università e da enti che erogano rimborsi delle spese universitarie, da soggetti che esercitano attività di pompe funebri e da enti previdenziali)
  • le spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi (comunicate dagli asili nido pubblici e privati e dagli atri soggetti che ricevono le rette e/o che erogano i relativi rimborsi
  • le spese scolastiche e le erogazioni liberali agli istituti scolastici e relativi rimborsi che vengono comunicate, in via facoltativa, dagli istituti scolastici costituenti il sistema nazionale di istruzione e/o da altri soggetti che erogano i rimborsi
  • le tasse scolastiche versate con modello di pagamento F24 per l’iscrizione, la frequenza, il sostenimento degli esami e il rilascio dei diplomi. Tali informazioni, infatti, sono già in possesso dell’Agenzia delle entrate e non vengono trasmesse dagli istituti scolastici
  • le erogazioni liberali agli enti del terzo settore e relativi rimborsi (comunicati, in via facoltativa, dalle Onlus, dalle associazioni di promozione sociale, dalle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e dalle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica)
  • i bonifici riguardanti le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per arredo degli immobili ristrutturati e per la riqualificazione energetica degli edifici (comunicati dalle banche e da Poste italiane)

Le spese sostenute nell’anno d’imposta, relative alle singole abitazioni, vengono riportate nel foglio informativo. Nella dichiarazione, infatti, vengono direttamente inserite solo le spese relative alle parti comuni condominiali. Per le spese sostenute negli anni precedenti, invece, la nuova rata viene sempre indicata in dichiarazione (sia che si tratti di spese condominiali che su abitazioni singole).

  • alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, per esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, arredo degli immobili ristrutturati), i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili
  • le spese per interventi per i quali si può usufruire del “Superbonus” e quelle per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per arredo degli immobili ristrutturati e per la riqualificazione energetica e per interventi di sistemazione a verde degli immobili effettuati sulle parti comuni dei condomini (comunicati dagli amministratori di condominio)
  • la detrazione del 20% del “Bonus vacanze” utilizzato nel 2020
  • altri dati presenti nell'Anagrafe tributaria (per esempio, le informazioni relative agli immobili, i versamenti effettuati con il modello F24 e le compensazioni eseguite).

Non sono inserite nella dichiarazione precompilata le informazioni che l’Agenzia ritiene incomplete o incoerenti.

Può accadere, per esempio, che dall’Anagrafe tributaria risulti l’atto di acquisto di un fabbricato di cui però l'Amministrazione finanziaria non conosce ancora la destinazione (concesso in comodato, tenuto a disposizione, ecc.); oppure, che gli interessi passivi per il mutuo comunicati dalla banca siano di importo superiore a quelli indicati nella dichiarazione dell’anno precedente (di norma, accade il contrario). Questi dati sono comunque riportati in un prospetto riepilogativo, in modo da poter essere verificati ed eventualmente inseriti in dichiarazione da parte del contribuente.

I vantaggi

730 PRECOMPILATO

Oltre ad avere il modello già compilato, in cui sono stati già inseriti la maggior parte dei dati e calcolate le imposte da pagare o il rimborso da incassare, il contribuente che utilizza il 730 precompilato:

  • deve solo preoccuparsi di verificare l’esattezza e la completezza dei dati inseriti dall’Agenzia delle entrate e, se necessario, integrarli o modificarli
  • può usufruire di importanti vantaggi sui controlli.

Vantaggi sui controlli

A seconda che il contribuente accetti o modifichi la dichiarazione proposta dall’Agenzia, direttamente o tramite un soggetto delegato (sostituto, Caf o professionista), è prevista una diversa procedura sui controlli documentali.

PRESENTAZIONE

DIRETTA 730

O TRAMITE SOSTITUTO D’IMPOSTA

Se il contribuente accetta il 730 precompilato senza apportare modifiche:

non saranno controllati i documenti che attestano le spese indicate nella dichiarazione, i cui dati sono stati forniti all’Agenzia delle entrate da medici, strutture accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari, strutture autorizzate e non accreditate, farmacie e parafarmacie, professionisti sanitari (ottici, psicologi, ecc.) infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica, università, banche, assicurazioni, enti previdenziali, imprese di pompe funebri, amministratori di condominio, asili nido pubblici e privati, istituti scolastici e dagli enti del terzo settore.

Se, invece, il contribuente modifica la precompilata (direttamente o tramite il sostituto d’imposta): l’Agenzia potrà eseguire il controllo formale su tutti gli oneri indicati, compresi quelli trasmessi dagli enti esterni.

 

PRESENTAZIONE 730

TRAMITE CAF O PROFESSIONISTA ABILITATO

Sul 730 precompilato, con o senza modifiche, il controllo formale sui documenti relativi agli oneri deducibili e detraibili sarà effettuato nei confronti del Caf o del professionista che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazione, anche con riferimento agli oneri comunicati all’Agenzia delle entrate da soggetti terzi.

Salvo i casi di condotta dolosa del contribuente, l’eventuale pagamento di sanzioni sarà a carico del Caf o del professionista. Resta a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi.

L'Agenzia può comunque effettuare nei confronti del contribuente i controlli per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di detrazioni o deduzioni: di questo rispondono sempre i contribuenti e non i Caf o i professionisti.

Per esempio, per la detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale, può essere controllata l’effettiva destinazione ad abitazione principale dell’immobile.

MODELLO REDDITI PRECOMPILATO

Da qualche anno i contribuenti hanno a disposizione anche il modello Redditi precompilato. Infatti, anche in questo modello l’Agenzia delle entrate ha inserito le informazioni presenti in Anagrafe tributaria.

Sono presenti, per esempio, premi assicurativi, interessi sui mutui, contributi previdenziali, spese sanitarie, spese universitarie, spese funebri, contributi a forme di previdenza complementare, spese per l’acquisto di farmaci, spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati anche sulle parti comuni dei condomini, spese per la frequenza degli asili nido, spese scolastiche ed erogazioni liberali agli istituti scolastici (se comunicate dagli istituti), tasse scolastiche versate con modello di pagamento F24 ed erogazioni liberali agli enti del terzo settore, la detrazione del 20% del “Bonus vacanze” utilizzato nel 2020.

Il contribuente deve completarlo con gli altri dati non in possesso dell’Agenzia come, per esempio, i redditi di lavoro autonomo o d’impresa, i redditi di partecipazione in società di persone.

Sul modello Redditi precompilato, presentato con o senza modifiche, l’Agenzia può effettuare i controlli documentali ordinari.

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2. ACCESSO ALLA DICHIARAZIONE E SCELTA DEL MODELLO

Come si accede

Per prima cosa bisogna verificare se è necessario abilitarsi, richiedendo, nel caso non si possiedano già, le credenziali di accesso.

Per accedere alla dichiarazione precompilata occorrono:

  • credenziali SPID, “Sistema Pubblico dell’Identità Digitale” per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione
  • Carta d’identità elettronica 3.0 (CIE)
  • credenziali Fisconline, rilasciate dell’Agenzia delle entrate
  • credenziali Inps (pin “dispositivo”), rilasciate dell’ente di previdenza, con le quali si accede alla precompilata direttamente dal sito Inps
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

ATTENZIONE

Dal 1° marzo 2021 l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione deve avvenire esclusivamente attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta di Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Da questa data in poi le Amministrazioni non possono più rilasciare o rinnovare le vecchie credenziali, mentre quelle rilasciate in precedenza potranno continuare ad essere utilizzate fino alla loro naturale scadenza, e comunque non oltre il 30 settembre 2021.

Con le credenziali dell’Agenzia, o con SPID, CNS e CIE si può scegliere di operare in qualità di “tutore”, di “genitore” o di “erede”, per presentare la dichiarazione di un tutelato, di un minore o di una persona deceduta.

Per la registrazione a SPID (Sistema pubblico dell’identità digitale), basta seguire le istruzioni riportate a questa pagina del sito SPID.

Registrazione in qualità di tutore o genitore e abilitazione

I tutori, nominati dal Giudice tutelare, e i genitori di minori, tenuti alla presentazione della dichiarazione, possono presentare la precompilata per conto dei tutelati e dei figli minori. Per farlo è necessario l’utilizzo delle credenziali personali (Fisconline, Entratel, SPID, CIE, CNS) e l’acquisizione di una specifica delega rilasciata dall'Agenzia delle entrate. Se il tutore o il genitore non è in possesso delle credenziali di accesso ai servizi telematici deve dunque richiederle.

Il tutore, per essere abilitato all’accesso alla dichiarazione precompilata del soggetto sotto tutela, deve prima recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate ed esibire la documentazione attestante la propria condizione di tutore. In alternativa, in caso di prima nomina, può inviare la richiesta (comprensiva della documentazione) tramite PEC a qualunque ufficio territoriale, sottoscrivendola digitalmente. Per gli anni successivi la richiesta di rinnovo può essere inviata all’ufficio anche con semplice email, allegando comunque il provvedimento già depositato in ufficio (o fornendo gli estremi di quello già depositato con la prima richiesta) e la copia del documento di identità del tutore.

Il genitore, invece, può presentare una dichiarazione sostitutiva con la quale attesta la sua condizione. Come il tutore, anche il genitore può comunque inviare la richiesta tramite PEC a qualunque ufficio territoriale, sottoscrivendola digitalmente, insieme alla copia del documento di identità del minore.

Se il genitore ha presentato per conto del figlio minore la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta precedente, potrà accedere direttamente alla dichiarazione precompilata del minore senza bisogno di recarsi in ufficio.

Registrazione in qualità di erede e abilitazione

L’erede può presentare la dichiarazione per una persona deceduta direttamente tramite l’applicazione web, a condizione che sia in possesso di proprie credenziali di accesso ai servizi telematici (Fisconline, Entratel, SPID, CIE, CNS). Se non le ha, dunque, deve richiederle e acquisire, inoltre, la specifica abilitazione per poter accedere alla dichiarazione precompilata della persona deceduta.

A tal fine, deve recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate ed esibire la documentazione attestante la propria condizione di erede o una dichiarazione sostitutiva con la quale attesta la propria condizione. In alternativa, l’erede può inviare la richiesta all’ufficio territoriale tramite PEC, sottoscrivendola digitalmente.

Come visualizzare i dati

Effettuato l’accesso, si possono visualizzare:

  • la dichiarazione dei redditi precompilata
  • l’elenco riepilogativo dei dati inseriti nella dichiarazione e di quelli che l’Agenzia non ha potuto inserire perché non completi o incongruenti.

Se la dichiarazione precompilata non è stata predisposta dall’Agenzia delle entrate, si può utilizzare l’applicazione “La tua dichiarazione precompilata” per compilare autonomamente e inviare la dichiarazione.

Oltre a visualizzare, accettare (solo il modello 730), modificare, integrare e inviare la dichiarazione precompilata 2021 è possibile consultare e, se necessario, correggere le dichiarazioni precompilate degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 purché inviate tramite l’applicazione web. L’apposita funzione “Cambia anno di dichiarazione” consente di selezionare la dichiarazione che interessa correggere.

Per le eventuali modifiche occorre utilizzare il modello Unico 2016 integrativo oppure il modello Redditi 2017, 2018, 2019 o 2020 integrativo, che l’Agenzia mette a disposizione con i dati presenti nella dichiarazione inviata.

Il contribuente può chiedere di far vedere questi documenti (dichiarazione precompilata ed elenco riepilogativo dei dati inseriti):

  • al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se presta assistenza fiscale
  • a un Caf (Centro di assistenza fiscale)
  • a un professionista abilitato.

In questi casi, è necessario che il contribuente rilasci preventivamente un’apposita delega nella quale deve indicare:

  • il proprio codice fiscale
  • l’anno d'imposta cui si riferisce la dichiarazione precompilata
  • la data di conferimento della delega, precisando che, a partire dalla stessa data, è possibile accedere sia alla precompilata sia al foglio riepilogativo dei dati.

La scelta tra i modelli disponibili

Il contribuente può scegliere autonomamente il modello precompilato dall’Agenzia delle entrate che ritiene più idoneo: modello 730 o modello Redditi. Può anche decidere di essere guidato nella scelta del modello rispondendo a delle semplici domande.

I modelli disponibili sono tre: 730, Redditi Web, Redditi Online

Modello 730

È il modello dedicato a lavoratori dipendenti e pensionati. Il contribuente che ha il sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) ottiene il rimborso direttamente nella busta paga o nella rata di pensione. Se, invece, deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione o dalla pensione.

Redditi web

È l’applicazione che consente di compilare i principali quadri del modello Redditi (fascicolo 1 e, in parte, fascicolo 2) senza scaricare alcun software.

Non possono utilizzare Redditi Web (ma devono utilizzare Redditi online) i contribuenti soggetti a Isa (Indici sintetici di affidabilità fiscale), quelli che possiedono redditi da partecipazione o che devono presentare il modello Iva.

Redditi Online

È il software completo per la compilazione del modello Redditi (fascicoli 1, 2 e 3), utilizzabile da tutti i contribuenti. In questo caso bisogna installare sul proprio pc un apposito programma. Devono utilizzare Redditi online i contribuenti soggetti agli studi di settore, con redditi da partecipazione o che devono presentare il modello Iva.

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3. LE OPERAZIONI PRIMA DELL'INVIO DELLA DICHIARAZIONE

Accettazione, modifica o integrazione

Dal 19 maggio 2021 è possibile accettare, modificare, integrare e inviare la dichiarazione 730 precompilata all’Agenzia delle entrate, direttamente tramite l’applicazione web.

Chi vuole utilizzare la compilazione assistita per gli oneri detraibili e deducibili da indicare nel quadro E del modello 730 può farlo dal 26 maggio 2021.

Dal 19 maggio 2021 è possibile modificare e inviare anche il modello Redditi precompilato. I contribuenti interessati a questo modello possono solo modificarlo, integrarlo e inviarlo all’Agenzia delle entrate.

Nell’applicazione web sarà poi possibile consultare la dichiarazione trasmessa e la ricevuta telematica dell’avvenuta presentazione.

DICHIARAZIONE 730 ACCETTATA O MODIFICATA

Se il modello 730 precompilato non richiede alcuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche e, di conseguenza, usufruire dei vantaggi previsti sui controlli. Se, invece, alcuni dati risultano non corretti o incompleti, o mancano del tutto, è necessario modificare o integrare la dichiarazione. Queste operazioni possono essere effettuate direttamente dall’interessato o tramite un soggetto delegato (sostituto, Caf, professionista).

Il modello 730 precompilato si considera accettato se è trasmesso senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata oppure se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito complessivo o dell’imposta. Per esempio, quando:

  • vengono indicati o modificati i dati anagrafici del contribuente, senza però modificare il comune del domicilio fiscale, che potrebbe incidere sulla determinazione delle addizionali regionale e comunale all’Irpef
  • vengono indicati o modificati i dati identificativi del sostituto che effettua il conguaglio
  • viene indicato o modificato il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico
  • viene compilato il quadro per la scelta dell’utilizzo in compensazione, totale o parziale, dell’eventuale credito che risulta dal modello (quadro I)
  • si congiunge la propria dichiarazione con quella del coniuge
  • viene scelto di non versare o di versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dovuti, mediante la compilazione dell’apposito rigo del quadro F.
  • viene richiesta la suddivisione in rate mensili delle somme dovute a titolo di saldo e acconto, mediante la compilazione dell’apposito rigo del quadro F.

Invece, la dichiarazione precompilata si considera modificata se vengono variati i redditi, gli oneri o le altre informazioni presenti in essa, oppure se sono inserite nuove voci non presenti nel modello precompilato.

MODIFICA DICHIARAZIONE “REDDITI WEB”

Per modificare e inviare il modello “Redditi web” occorre:

  • visualizzare i quadri precompilati per verificare che i dati inseriti siano corretti e completi
  • completare i quadri con le informazioni mancanti
  • effettuare le scelte per la destinazione dell’8, 5 e 2 per mille.

Per l’inserimento dei dati è stata prevista un’apposita funzione che facilita la ricerca dei “campi della dichiarazione” in cui vanno riportati.

Come predisporre una dichiarazione congiunta

I coniugi possono presentare la dichiarazione congiunta se:

  • possiedono solo redditi che si possono dichiarare con tale modello
  • almeno uno dei due può utilizzare il modello 730.

Anche se l’anno precedente si è presentato il modello 730 in forma congiunta, l’Agenzia delle entrate predispone comunque due distinte dichiarazioni, una per ciascun coniuge.

Chi presenta la dichiarazione congiunta è indicato come “dichiarante”, l’altro è definito “coniuge”. Il dichiarante, dopo aver completato il suo modello, sceglie di congiungerlo a quello del coniuge (che a sua volta deve aver scelto la dichiarazione congiunta), selezionando nella sezione Dichiarazione congiunta “Sì, come dichiarante” e poi “Salva”. In tal modo, le informazioni contenute nella dichiarazione del coniuge confluiscono nel 730 congiunto, disponibile e visualizzabile solo nell’area autenticata del dichiarante.

ATTENZIONE

Non può essere trasmessa in forma congiunta la dichiarazione presentata per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso del coniuge avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Verifica del rimborso spettante o degli importi da pagare

In base ai dati inseriti dall’Agenzia delle Entrate e a quelli modificati o integrati, il contribuente stesso può verificare se dalla dichiarazione risulta un credito, un debito o se non ci sono imposte né a credito né a debito (saldo zero).

730 PRECOMPILATO

Il rimborso o il pagamento delle imposte risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 precompilato avviene con le stesse modalità del 730 ordinario.

Pertanto, a prescindere dal fatto che la dichiarazione sia stata accettata o modificata, quando emerge un credito da rimborsare la somma si otterrà direttamente dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico. In alternativa, il credito (per intero o in parte) può essere utilizzato per pagare, mediante compensazione nel modello F24, altre imposte non comprese nel modello 730.

Se, invece, emerge un debito il datore di lavoro o l’ente pensionistico effettuerà la trattenuta.

730 precompilato senza sostituto d'imposta

I contribuenti che non hanno un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, per esempio perché hanno perso il lavoro nel corso dell’anno, ricevono l’eventuale rimborso direttamente dall’Agenzia delle entrate. Se il contribuente ha fornito all’Agenzia le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice Iban), il rimborso viene accreditato su quel conto.

Quando, al contrario, emerge un debito, il contribuente che invia direttamente la dichiarazione può effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione online (la procedura consente, infatti, di indicare l’Iban del conto corrente su cui effettuare l’addebito). Può anche stampare il modello F24 che l'Agenzia ha già precompilato con i dati necessari e pagare con le modalità ordinarie. Il contribuente, invece, che si rivolge per l’assistenza fiscale a un Caf o a un professionista abilitato, può trasmettere in via telematica il modello F24 all’Agenzia delle entrate tramite lo stesso intermediario, oppure versare con il modello F24 che gli sarà consegnato.

MODELLO REDDITI PRECOMPILATO

Il contribuente che presenta il modello Redditi precompilato può effettuare i versamenti e ottenere i rimborsi con le stesse modalità ed entro gli stessi termini descritti nelle istruzioni per la compilazione del modello Redditi Pf 2021.

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4. LA PRESENTAZIONE E LE OPERAZIONI SUCCESSIVE

Quando e come si presenta

Dal 19 maggio al 30 settembre 2021 è possibile presentare la dichiarazione 730 precompilata 2021 tramite l’applicazione web all’Agenzia delle entrate.

Chi sceglie il modello Redditi precompilato può inviarlo a partire dal 19 maggio e fino al 30 novembre 2021.

La presentazione può essere effettuata, in alternativa:

  • direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, in via telematica
  • per il modello 730, tramite il proprio sostituto d’imposta, ma solo se presta assistenza fiscale
  • tramite un Caf o un professionista abilitato.

PRESENTAZIONE DIRETTA DEL MODELLO 730 O REDDITI

Se il contribuente presenta direttamente il modello deve:

  • indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio
  • compilare la scheda per la scelta dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef (anche se non si vuole esprimere alcuna scelta)

PRESENTAZIONE MODELLO 730 TRAMITE SOSTITUTO, CAF, PROFESSIONISTA

Chi presenta il modello 730 al proprio sostituto d’imposta, a un Caf o a un professionista abilitato, deve consegnare:

  • la delega per l’accesso al modello 730 precompilato
  • la scheda per la scelta dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, nella quale devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici (anche se non si intende effettuare alcuna scelta).

Al Caf o al professionista il contribuente deve sempre esibire i documenti necessari a verificare la conformità dei dati indicati nella dichiarazione.

DICHIARAZIONE INVIATA

Dopo la presentazione, in una apposita sezione è possibile visualizzare e stampare la dichiarazione inviata all’Agenzia delle entrate.

Inoltre, nella sezione “Ricevute” si possono controllare e stampare le ricevute dell’invio della dichiarazione e dei versamenti F24 effettuati.

Come annullare, integrare o rettificare la dichiarazione presentata

ANNULLARE IL 730 INVIATO

A partire dal 25 maggio 2021 il contribuente che ha già trasmesso il 730 e riscontra un errore, o si accorge di non aver indicato tutti gli elementi, deve annullare la dichiarazione precedente e inviarne una nuova, tramite l'applicazione web.

L’annullamento del modello 730 inviato può essere effettuato una sola volta e deve avvenire entro il 22 giugno 2021. Tutti i dati inseriti dal contribuente saranno cancellati e sarà di nuovo disponibile la dichiarazione precompilata dall’Agenzia delle Entrate.

Per annullare il modello 730 è necessario che lo stato della ricevuta dell’invio risulti con la dicitura “Elaborato” e occorre accedere all’applicazione con le stesse credenziali utilizzate per l’invio.

Se è stato compilato anche Redditi aggiuntivo o correttivo del 730, bisogna prima cancellare i dati inseriti, cliccando su “Ripristina” nella sezione “Redditi aggiuntivo e correttivo/integrativo”.

Quando si annulla il modello 730 inviato, automaticamente viene rimosso anche il modello F24 eventualmente predisposto e nella sezione “Ricevute” è possibile controllare e stampare le ricevute dell’annullamento.

Nel caso di dichiarazione congiunta, l’operazione di annullamento può essere richiesta solo dal dichiarante.

ATTENZIONE

Quando si annulla il 730, all’Agenzia delle entrate non risulta presentata alcuna dichiarazione e, pertanto, occorre trasmetterne una nuova, altrimenti la dichiarazione risulterà omessa. L’invio del nuovo 730 può essere fatto dopo che sono trascorse 24/48 ore dall’annullamento del precedente.

REDDITI AGGIUNTIVO E CORRETTIVO/INTEGRATIVO DOPO INVIO “730”

Se è già stato inviato un 730 e si ha la necessità di completare o correggere la dichiarazione, è possibile inviare, entro il 30 novembre 2021, “Redditi aggiuntivo” oppure “Redditi correttivo”.

Redditi aggiuntivo

Occorre presentare “Redditi aggiuntivo” se è stato inviato il 730 precompilato e, per esempio, sono stati percepiti nel 2020 redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva, plusvalenze di natura finanziaria o investimenti e attività finanziarie all’estero (quadri RM, RT e RW).

Redditi correttivo

Se dopo aver inviato il modello 730 ci si accorge di aver dimenticato dei dati o di averli inseriti in modo errato, occorre presentare “Redditi correttivo” entro il 30 novembre 2021. Dopo questa data sarà possibile presentare solo “Redditi integrativo”.

Se la nuova dichiarazione comporta un maggiore credito o un minor debito, si può chiedere l’eventuale rimborso. Se, invece, dalla nuova dichiarazione emerge un minor credito o un maggior debito, bisogna contestualmente pagare l’imposta dovuta, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e la sanzione ridotta come previsto dal ravvedimento operoso (art. 13 del D. Lgs. n. 472/97).

REDDITI AGGIUNTIVO E CORRETTIVO/INTEGRATIVO DOPO INVIO “REDDITI WEB”

Se dopo aver inviato il modello Redditi web ci si accorge di aver dimenticato dei dati o di averli inseriti in modo errato, occorre presentare “Redditi correttivo”, entro il 30 novembre 2021, per modificarli o integrarli. Dopo questa data sarà possibile presentare solo “Redditi integrativo”.

Redditi correttivo è predisposto con i dati già presenti nell’ultima dichiarazione inviata.

730 INTEGRATIVO “TIPO 2” (RETTIFICA DATI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA)

Se il sostituto d’imposta indicato comunica all’Agenzia un avviso di diniego nell’effettuare le operazioni di conguaglio fiscale, il contribuente riceve dall’Agenzia delle entrate una mail che lo invita ad accedere all’ultima dichiarazione 730 presentata per visualizzare comunicazioni importanti.

Il diniego del sostituto può verificarsi se dopo la presentazione della dichiarazione il contribuente ha un nuovo sostituto o nessun sostituto, per esempio perché ha cambiato lavoro dopo aver presentato il modello.

In questa situazione è possibile:

  • indicare un nuovo sostituto, inviando un modello 730 integrativo di “tipo 2”
  • inviare un modello 730 integrativo di tipo 2 senza indicazione del sostituto.

Se, oltre ad aggiornare i dati del sostituto di imposta, bisogna completare o correggere la dichiarazione, occorre invece inviare “Redditi aggiuntivo/correttivo” oppure “Redditi integrativo”.

La presentazione del 730 integrativo di tipo 2 attraverso l’applicazione precompilata sarà disponibile fino al 10 novembre 2021. Dopo tale data il contribuente potrà inviare il modello Redditi.

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5. INFO, ASSISTENZA E CALENDARIO

Il sito di assistenza

L’Agenzia delle entrate, come ogni anno, ha predisposto un sito internet dedicato alla dichiarazione precompilata 2021.

All’indirizzo https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/ sono presenti tutte le informazioni utili e i passi da seguire per accedere al modello precompilato e inviarlo direttamente e comodamente da casa.

Nel sito, inoltre, è presente l’elenco delle scadenze e altre utili sezioni quali: le principali novità del 2021, i vantaggi, le risposte alle domande più frequenti.

Si ricorda, infine, che l’Agenzia delle entrate garantisce, in ogni caso, il servizio di assistenza ai cittadini attraverso i seguenti canali:

Assistenza telefonica: 800.90.96.96 da telefono fisso, 0696668907 (da cellulare) e +39 0696668933 per chi chiama dall’estero, operativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17, e il sabato dalle 9 alle 13 (con esclusione delle festività nazionali)

Assistenza prima informazione canale facebook.

Le date da ricordare

Di seguito le date da ricordare per la dichiarazione precompilata 2021.

10
MAGGIO
primo giorno per l'accesso alla dichiarazione precompilata 2021
19
MAGGIO

da questa data è possibile:

  • accettare, modificare e inviare all’Agenzia delle entrate la dichiarazione 730 precompilata, direttamente tramite l'applicazione web
  • modificare e inviare il modello Redditi precompilato
25
MAGGIO

da questa data è possibile:

  • inviare il modello
    • Redditi aggiuntivo del 730 presentando il frontespizio e i quadri RM, RT e RW
    • Redditi correttivo per correggere e sostituire il 730 o il modello Redditi già inviato
  • annullare il 730 già inviato e presentare una nuova dichiarazione tramite l’applicazione web (l'annullamento può essere fatto solo una volta ed entro il 22 giugno)
26
MAGGIO

da questa data e' possibile utilizzare la compilazione assistita per gli oneri detraibili e deducibili da indicare nel quadro E

22
GIUGNO

ultimo giorno per annullare tramite l'applicativo web il 730 gia' inviato

30
GIUGNO

per i contribuenti con 730 senza sostituto d'imposta o con modello Redditi, scade il termine per versare il saldo e il primo acconto

30
LUGLIO

per i contribuenti con 730 senza sostituto d'imposta o con modello Redditi, scade il primo acconto termine per versare, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse, il saldo e il

30
SETTEMBRE

scade il termine per presentare il 730 precompilato all'Agenzia delle entrate direttamente tramite l'applicazione web

10
OTTOBRE

scade il termine per comunicare al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore

25
OTTOBRE

scade il termine per presentare, al Caf o professionista abilitato, il 730 integrativo (la presentazione e' possibile solo se l'integrazione comporta un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata)

10
NOVEMBRE

scade il termine per presentare, al Caf o professionista abilitato, il 730 integrativo (la presentazione e' possibile solo se l'integrazione comporta un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata)

30
NOVEMBRE

scade il termine per:

  • presentare il modello Redditi precompilato e Redditi aggiuntivo del 730 (frontespizio e quadri RM, RT e RW)
  • inviare il modello Redditi correttivo del 730
  • versare il secondo o unico acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditiweb (l'annullamento può essere fatto solo una volta ed entro il 22 giugno)
28 FEBBRAIO
2022

ultimo giorno per presentare il modello Redditi precompilato "tardivo" (entro 90 giorni. dalla scadenza) e per scaricare il modello Redditi PF On line 2021

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6. PER SAPERNE DI PIu'

Dpr n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi)

Dpr n. 322/1998 (Regolamento su modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto)

Decreto legislativo n. 175/2014 (semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata)

Decreto legge n. 41/2021 - art. 5, comma 22 (modifica del termine a partire dal quale è disponibile la dichiarazione dei redditi precompilata 2021)

Provvedimento del 7 maggio 2021 (accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati)

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E dell’8 luglio 2020 (chiarimenti su deduzioni e detrazioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi)

SITO DI ASSISTENZA ALLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA:

https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/

SITO DI ASSISTENZA AI SERVIZI TELEMATICI:

https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (sito dell’Agenzia delle Entrate):

Modello 730/2021 e istruzioni

Modello redditi persone fisiche 2021 e istruzioni





I documenti di normativa e di prassi indicati sono reperibili attraverso il servizio curato dal CERDEF (Centro di Ricerche e Documentazione Economica e Finanziaria), presente sul sito del Dipartimento delle Finanze

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