GLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE
(Gennaio 2023)
Gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) rappresentano uno strumento attraverso il quale si intende fornire a professionisti e imprese un riscontro accurato e trasparente sul loro livello di affidabilità fiscale.
Introdotti con il decreto legge n. 50/2017, a partire dal periodo d'imposta 2018 gli ISA sostituiscono definitivamente gli studi di settore e i parametri.
In sostanza, rappresentano la sintesi di una serie di indicatori costruiti con una metodologia statistico-economica basata su dati e informazioni contabili e strutturali dichiarati dai contribuenti in pià periodi d'imposta. Essi consentono agli operatori economici di valutare autonomamente la propria posizione e di verificare il grado di affidabilità su una scala di valori che va da 1 a 10.
Per i lavoratori autonomi e le imprese che risultano "affidabili" sono previsti significativi benefici premiali.
A seconda del valore raggiunto, per esempio, possono essere esclusi da alcuni tipi di controlli o beneficiare della riduzione dei termini per gli accertamenti da parte dell'Agenzia delle entrate o essere esonerati dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d'imposta.
L'istituzione degli Isa si inserisce tra la serie di iniziative che l'Agenzia ha avviato da qualche anno con l'obiettivo di favorire una sempre più proficua collaborazione tra Fisco e contribuenti e promuovere, utilizzando anche efficaci forme di assistenza, l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari (tax compliance).
L'introduzione degli ISA risponde all'esigenza di:
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La metodologia utilizzata per elaborare e applicare gli ISA tiene conto di una pluralità di indicatori, sostanzialmente riconducibili a due gruppi:
La media del valore dei singoli indicatori elementari esprime, da 1 a 10, il punteggio ISA e rappresenta il posizionamento del contribuente: più alto sarà il valore dell'indice maggiore sarà l'affidabilità fiscale. A determinati livelli di affidabilitàà fiscale vengono riconosciuti specifici vantaggi.
Per garantire collaborazione e trasparenza, il decreto legge n. 50/2017 ha previsto anche l'istituzione di una "Commissione di Esperti", alla quale è richiesto un parere sulla capacità degli ISA di rappresentare le realtà cui si riferiscono.
Gli esperti sono nominati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, tenuto conto anche delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali.
IDENTIKIT DEGLI ISA | |
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VALUTAZIONE DELLA "STORIA" DEL CONTRIBUENTE | la metodologia si basa su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta |
ANALISI COMPLESSIVA | rappresentano la sintesi di indicatori elementari che verificano la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili |
FINALITÀ | forniscono un giudizio più coerente con il comportamento fiscale del/della contribuente nel suo complesso, così da attribuirgli un punteggio di affidabilità |
Gli ISA sono particolari strumenti che forniscono al contribuente una valutazione complessiva sulla propria affidabilità fiscale, graduata su una scala di valori da 1 a 10, che è il risultato dell'applicazione di singoli indicatori.
Più alto è il punteggio ottenuto in termini di affidabilità maggiori sono i benefici premiali per gli interessati.
Per l'attribuzione del punteggio ISA, il contribuente deve comunicare all'Agenzia delle entrate, attraverso gli appositi modelli, i propri dati economici, contabili e strutturali rilevanti (vedi capitolo 4).
ATTENZIONE Per la compilazione e l'invio dei dati, contribuenti e intermediari possono utilizzare il software "Il tuo Isa", scaricabile gratuitamente dal sito internet dell'Agenzia nella sezione dedicata |
I MODELLI DI BUSINESS
Gli ISA sono stati costruiti facendo riferimento a specifici Modelli di Business (MoB), cioè gruppi omogenei di imprese con caratteristiche simili, ai quali il contribuente viene assegnato sulla base di quanto indicato nel modello dichiarativo.
Le probabilità di appartenenza ai MoB rappresentano variabili rilevanti sia per le stime econometriche di alcuni indicatori elementari di affidabilità, sia per la determinazione delle soglie di riferimento di alcuni indicatori elementari.
I Modelli di Business rappresentano la struttura della "catena del valore" alla base del processo di produzione del bene o del servizio e sono espressione delle differenze fondamentali che derivano dalle diverse combinazioni delle funzioni operative di impresa (produzione, logistica, commerciale).
L'ISA è la media semplice di due tipi di indicatori elementari:
Questi indicatori, che contribuiscono alla determinazione della media dell'indice sintetico solo in presenza dell'anomalia, si distinguono, in base al punteggio che possono assumere, in due categorie:
Gli elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli ISA sono individuati nelle Note tecniche e metodologiche.
Le Note Tecniche e Metodologiche, allegate ai decreti ministeriali, di approvazione degli ISA, contengono:
Tutta la documentazione inerente gli ISA è consultabile nella sezione dedicata del sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate.
Gli ISA non si applicano in caso ricorrano particolari fattispecie, denominate cause di esclusione. Per la verifica delle cause di esclusione in vigore nei periodi d'imposta in cui trovano applicazione gli ISA è possibile consultare le Istruzioni - parte generale - presenti nella sezione dedicata alla modulistica ISA.
Alcune cause di esclusione, di tipo generale, sono definite già all'interno della norma che ha istituito e disciplinato gli ISA, altre, più specifiche, sono individuate anno per anno nei diversi decreti ministeriali di approvazione degli ISA stessi ovvero in norme particolari.
In linea di massima l'esclusione dalla applicazione degli ISA comporta anche l'esclusione dalla presentazione del relativo modello in fase di dichiarazione annuale dei redditi; esistono, tuttavia, dei casi in cui anche i contribuenti esclusi dalla applicazione degli ISA sono tenuti alla presentazione del modello.
Per esempio, sono esclusi con decreto ministeriale:
In entrambi i casi i contribuenti sono comunque tenuti a presentare il modello ISA.
Causa di esclusione* | Presentazione modello ISA |
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Inizio attività | NO |
Cessazione attività | NO |
Ammontare ricavi / compensi superiori a € 5.164.569 | NO |
Periodo di non normale svolgimento dell'attività | NO |
I contribuenti forfetari non sono tenuti all'applicazione degli ISA.
Ai contribuenti considerati più "virtuosi", sulla base del punteggio ISA, sono riconosciuti una serie di particolari vantaggi.
In particolare, con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate ogni anno sono definiti i diversi punteggi in base ai quali È possibile accedere alle agevolazioni, anche con riferimento alle annualità pregresse.
I criteri di accesso ai benefici premiali definiti dal periodo d'imposta 2019 sono ispirati alla duplice esigenza:
Il punteggio conseguito e le agevolazioni
BENEFICI PREMIALI | PUNTEGGIO periodo d'imposta di applicazione | MEDIA PUNTEGGI periodo d'imposta di applicazione e periodo d'imposta precedente |
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esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'Iva e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'Irap | 8 | 8,5 |
esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'Iva per un importo non superiore a 50.000 euro annui | ||
esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative (articolo 30 della legge n. 724/1994) | 9 | 9 |
esclusione degli accertamenti «analitico-induttivi» di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del Dpr n. 600/1973, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del Dpr n. 633/1972 | 8,5 | 9 |
anticipazione di un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del Dpr n. 600/1973 con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del Dpr n. 633/1972 | 8 | _ |
esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del Dpr n. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato | 9 | 9 |
esclusione dalla prestazione della garanzia di cui al comma 5 dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 546/1992 | punteggio ISA 9 negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello del ricorso |
Per accedere ai vantaggi fiscali, chi esercita attività di impresa o di lavoro autonomo ha la possibilità di migliorare il punteggio di affidabilità.
È possibile farlo, per esempio, correggendo eventuali errori commessi in fase di compilazione che possono aver condizionato negativamente il punteggio di uno o più indicatori elementari, oppure indicando in dichiarazione ulteriori componenti positivi che non risultano dalle scritture contabili e che sono rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'Iva.
Per quanto riguarda l'Iva, in particolare, al maggior volume d'affari dichiarato si applica l'aliquota media risultante dal seguente rapporto:
Iva su operazioni imponibili
+
Iva sulle operazioni di intrattenimento
-
Iva sulle cessioni dei beni ammortizzabili + Iva sui passaggi interni
+ Iva detraibile forfettariamente
Volume d'affari
+
altre operazioni, sempre che diano luogo a ricavi, quali operazioni
fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione
Il contribuente può comunque applicare l'aliquota propria delle attività esercitate, fornendo "prova contraria", già in fase di dichiarazione dei dati rilevanti ai fini ISA.
Pensiamo, per esempio, al caso di un operatore sanitario che dimostri che tutti o parte dei ricavi non contabilizzati derivino da operazioni esenti ai fini dell'Iva.
La dichiarazione di questi ulteriori componenti positivi non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previste per il versamento a saldo delle imposte sui redditi. È possibile, inoltre, effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte.
È prevista una sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro (articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997) nei seguenti casi:
Prima di contestare la violazione, tuttavia, l'Agenzia delle entrate deve mettere a disposizione del contribuente le informazioni in suo possesso, invitandolo a eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi.
Gli Uffici dell'Agenzia devono, in ogni caso, tenere conto del comportamento del contribuente per la graduazione della misura della sanzione. Inoltre, nei casi di omissione della comunicazione, possono accertare, previo contraddittorio, le imposte sui redditi, l'Iva e l'Irap mediante una ricostruzione di tipo induttivo "puro".
La modulistica ISA, con riferimento a ciascun periodo di applicazione degli Indici sintetici di affidabilità, viene approvata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e resa disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate nella sezione relativa agli ISA.
Il Modello costituisce parte integrante del modello "Redditi" e deve essere presentato dai contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale.
Essi devono barrare la casella "ISA" presente sulla prima pagina del modello "Redditi" e inviarlo, in via telematica, insieme a quest'ultimo.
Nel frontespizio del modello di compilazione deve essere indicato, anzitutto, il codice di attività. Per individuarlo, bisogna far riferimento al codice inerente l'attività da cui deriva il maggior ammontare dei ricavi o dei compensi tra quelle per le quali à stato approvato l'ISA da applicare.
La tabella di classificazione delle attività economiche (ATECO 2007), nella versione aggiornata, à disponibile in formato elettronico sul sito dell'Agenzia delle entrate.
Nei modelli ISA sono richieste informazioni di natura contabile ed extracontabile. Occorre, inoltre, tener conto di alcune precise indicazioni, come riportato nelle stesse istruzioni di compilazione.
Per esempio:
Oltre a quelli trasmessi attraverso le dichiarazioni fiscali, per l'applicazione degli ISA i contribuenti interessati
devono utilizzare ulteriori dati che la stessa Agenzia delle entrate rende disponibili e che sono stati individuati
nella Nota tecnica e metodologica delle variabili precalcolate, allegata ai decreti di approvazione e di modifiche
agli ISA in applicazione nei relativi periodi d'imposta.
Tali ulteriori dati, denominati "precalcolate ISA", sono forniti per "posizione ISA" e, una volta acquisiti dal
contribuente o dal suo intermediario, sono utilizzati per l'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità,
mediante un programma informatico realizzato dall'Agenzia delle entrate e disponibile sul suo sito.
La posizione Isa à definita sulla base dei seguenti elementi identificativi: codice fiscale, codice Isa, tipologia di reddito
L'ACQUISIZIONE DEI DATI
à possibile acquisire questi dati:
Intermediari delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente
Per acquisire "massivamente" gli ulteriori dati, i soggetti incaricati della trasmissione telematica devono trasmettere all'Agenzia delle entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente l'elenco dei contribuenti per i quali richiedono i dati e dai quali hanno avuto delega per consultare il cassetto fiscale.
Il file à preparato tramite il software di predisposizione reso disponibile dall'Agenzia delle entrate ovvero secondo le specifiche tecniche utilizzando il software di controllo reso disponibile sempre dall'Agenzia delle entrate.
L'attivazione della fornitura massiva dei dati à subordinata alla positiva verifica che la delega sia attiva alla data di invio della richiesta. Il contribuente può visualizzare, consultando il proprio cassetto fiscale, l'elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili gli ulteriori dati.
Intermediari senza delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente
I soggetti incaricati della trasmissione telematica che non hanno delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, per l'acquisizione massiva degli ulteriori dati devono prima ottenere le deleghe insieme a una copia di un documento di identità in corso di validità del delegante, in formato cartaceo o elettronico.
Per le acquisizioni in formato elettronico la delega deve essere sottoscritta nel rispetto delle regole tecniche adottate sulla base di quanto prevede l'articolo 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale.
I Caf imprese e i professionisti abilitati, su richiesta dei contribuenti, possono rilasciare l'asseverazione dei dati.
Essa consiste nel verificare che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli Isa corrispondano a
quelli risultanti dalle scritture contabili e da altri documenti.
Per esempio, va verificato che il costo del venduto e i dati sui beni strumentali e sulle altre spese corrispondano
effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.
L'asseverazione non deve essere effettuata per i dati che implicano valutazioni che non possono essere rilevate dalla documentazione.
Il calcolo del punteggio del singolo indice sintetico di affidabilità fiscale, effettuabile tramite il software "Il Tuo ISA", è operato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente per il periodo d'imposta di applicazione e dei "dati precalcolati", forniti dall'Agenzia delle entrate al contribuente o su richiesta all'intermediario.
Nella sezione "Indice sintetico di affidabilità" del software "Il Tuo ISA", vengono visualizzati gli esiti del calcolo del punteggio di affidabilità.
Il software "Il tuo ISA" propone, a partire dal p.i. 2020, nell'ottica di riduzione degli adempimenti in materia di ISA, la funzionalità di importazione dei dati contabili dal modello REDDITI. Tale modalità di precompilazione permette ai contribuenti che utilizzano il software "Il tuo ISA" di importare i dati contabili comuni ai modelli REDDITI e ISA che sono stati dichiarati nei quadri RE, RF e RG dei modelli REDDITI tramite il software dichiarativo "RedditiOnLine".
In particolare, dopo aver compilato i citati quadri del modello REDDITI, è possibile effettuare, attraverso pochi semplici passaggi, l'esportazione dei dati da "RedditiOnLine" e l'importazione dei medesimi all'interno de "Il tuo ISA". L'operazione di importazione avviene selezionando il pulsante "Importa Dati Contabili REDDITI" presente nella parte bassa di ciascun quadro di compilazione.
Sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate è presente una sezione relativa agli ISA, dove è pubblicata la relativa documentazione.
In particolare, in questa sezione, sono disponibili: