Le Agevolazioni Fiscali sulle Spese Sanitarie
(Maggio 2021)
Tra le numerose agevolazioni previste dalla normativa fiscale italiana, quella delle spese sanitarie rappresenta la tipologia più richiesta.
Nella maggior parte dei casi è riconosciuta una detrazione dall’Irpef di una percentuale della spesa sostenuta (19%) per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro (la cosiddetta franchigia).
In alcune situazioni, invece della detrazione dall’imposta lorda, si può usufruire di una deduzione dal reddito complessivo.
L’Agenzia delle entrate predispone ogni anno una circolare contente le istruzioni e i chiarimenti per compilare correttamente la dichiarazione dei redditi, offrendo un quadro completo delle spese e degli oneri che danno diritto a detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta.
La presente guida intende focalizzare l’attenzione sulla categoria “spese sanitarie”, evidenziando le diverse tipologie che è possibile riportare nella propria dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi Persone fisiche).
Per ciascuna di esse sono specificati tutti i documenti che è necessario esibire all’intermediario che predispone e invia la dichiarazione o che devono essere conservati per eventuali controlli dell’Agenzia.
Un capitolo della guida è dedicato alle spese mediche generiche e a quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dalle persone con disabilità.
Come per tutti gli oneri e le spese che danno diritto a una detrazione d’imposta, anche per le spese sanitarie valgono alcune regole generali. Prima fra tutte, quella che prevede la detraibilità solo delle spese espressamente indicate nell’art. 15 del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi) o in altre disposizioni di legge.
Un’importante novità, in vigore dal 1° gennaio 2020, è quella introdotta dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 679 e 680 legge n. 160/2019): ha previsto che la detrazione del 19% degli oneri indicati nell’articolo 15 del Tuir, tra i quali rientrano le spese sanitarie, è fruibile soltanto se il pagamento è effettuato con versamento bancario o postale o altri sistemi tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Tuttavia, il versamento in contanti continua a essere ammesso, senza perdere il diritto alla detrazione, per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e per pagare le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o dalle strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Per usufruire delle detrazioni è necessario, anzitutto, indicare le spese nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono state sostenute e documentarle adeguatamente.
I giustificativi delle spese devono essere conservati per tutto il tempo in cui l’Agenzia delle entrate può effettuare un accertamento (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione).
Per la verifica del sostenimento della spesa, i documenti rilevanti sono costituiti unicamente dalle fatture, dalle ricevute fiscali e dagli scontrini “parlanti”. Il contribuente, pertanto, non è tenuto a esibire la prova del pagamento.
Le detrazioni possono essere fruite solo se le spese restano effettivamente a carico di chi le ha sostenute e nel limite dell’imposta lorda annua. L’eventuale eccedenza non può essere chiesta a rimborso, né utilizzata nel periodo d’imposta successivo.
La detrazione delle spese sanitarie è ammessa anche per quelle sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico e, in alcuni casi, nell’interesse di familiari non a carico (spese sanitarie per patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket sanitario).
Un familiare è considerato fiscalmente a carico se possiede un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Solo per i figli di età non superiore a 24 anni, questo limite è di 4.000 euro.
ATTENZIONE
Non si ha il diritto alla detrazione quando la spesa è intestata al genitore e sostenuta per il figlio che nel corso dell’anno ha percepito redditi superiori al limite previsto per essere considerato a carico. In tale situazione, non può fruirne né la persona che ha sostenuto l’onere, né la persona che ha beneficiato della prestazione.
Tra le spese sanitarie detraibili rientrano anche quelle relative a una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso, anche se non era un familiare a carico. Se le spese sono state effettuate da più eredi, ognuno di essi beneficerà della detrazione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta.
MISURA DELLA DETRAZIONE
È possibile portare in detrazione dall’Irpef il 19% delle spese sanitarie per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro. In sostanza, la detrazione spettante è pari al 19% della differenza tra il totale della somma spesa e la franchigia di 129,11 euro.
Alcune spese sostenute per le persone con disabilità sono invece ammesse integralmente alla detrazione del 19%, senza applicare la franchigia di 129,11 euro (per esempio, le somme pagate per il trasporto in ambulanza del disabile, per l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione, eccetera).
Per maggiori dettagli sulle spese sanitarie e i mezzi di ausilio delle persone con disabilità si consiglia la consultazione della “Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità” pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate.
L’imposta di bollo (attualmente pari a 2 euro), che deve essere applicata sulle fatture esenti da Iva di importo superiore a 77,47 euro, è detraibile se pagata dal cliente ed evidenziata a parte sulla fattura.
LE SPESE CHE SI CONSIDERANO A CARICO IN PRESENZA DI RIMBORSI
Si può usufruire della detrazione solo se le spese sono rimaste effettivamente a carico del contribuente.
Vi sono dei casi in cui la detrazione delle spese è comunque riconosciuta, anche se le stesse sono state rimborsate.
In particolare, si considerano rimaste a carico le spese sanitarie rimborsate per effetto di:
In tali ipotesi, la detrazione è ammessa in quanto i premi pagati non hanno determinato alcun beneficio fiscale in termini di detrazione d’imposta o di esclusione dal reddito.
Non si considerano, invece, rimaste a carico del contribuente:
Questi contributi sono indicati nella Certificazione unica rilasciata dal sostituto d’imposta.
In questi casi, comunque, è ammessa in detrazione la differenza tra la spesa sostenuta e la quota rimborsata.
Se i contributi versati sono superiori al limite di 3.615,20 euro, è possibile portare in detrazione, oltre alla somma non rimborsata, anche una quota parte di quella rimborsata, calcolata sulla base della percentuale risultante dal rapporto tra i contributi eccedenti il tetto di 3.615,20 euro e il totale dei contributi versati.
Anche i contributi versati in misura eccedente sono riportati nella Certificazione unica rilasciata dal sostituto d’imposta.
Esempio
Consideriamo un contribuente che in un anno:
Calcoliamo le spese che può portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi:
Il contribuente può quindi portare in detrazione 4.216 euro (2000 + 2.216).
Lo stesso principio si applica anche quando sono stati versati contributi associativi alle società di mutuo soccorso (detraibili nel limite di 1.300 euro).
Le spese mediche sostenute all’estero seguono lo stesso trattamento previsto per quelle effettuate in Italia. Anche per esse è necessaria una documentazione dalla quale sia possibile ricavare le stesse indicazioni richieste per le spese sostenute in Italia.
Se la documentazione è in lingua straniera è necessaria la traduzione. Questa, se i documenti sono in inglese, francese, tedesco e spagnolo, può essere eseguita dal contribuente stesso.
Non vi è obbligo di traduzione per i residenti in Valle d’Aosta, se la documentazione è scritta in francese, e per i residenti a Bolzano, se i documenti sono scritti in tedesco.
Per i documenti redatti in una lingua diversa da inglese, francese, tedesco e spagnolo, è richiesta una traduzione giurata.
Per i contribuenti residenti nella regione Friuli Venezia Giulia, se appartenenti alla minoranza slovena, la documentazione sanitaria redatta in sloveno può essere corredata da una traduzione non giurata.
ATTENZIONE
Non sono detraibili le spese di trasferimento e di soggiorno all’estero, anche se dovuti a motivi di salute.
È possibile ripartire la detrazione per le spese sanitarie in quattro quote annuali costanti e di pari importo quando il loro ammontare complessivo annuo (righi E1, E2 ed E3 del modello 730 o righi RP1, RP2 ed RP3 del modello Redditi Persone fisiche) è superiore a 15.493,71 euro, al lordo della franchigia di 129,11 euro. La scelta tra rateizzazione e detrazione in un’unica soluzione va fatta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le spese sono state effettuate ed è irrevocabile.
Le spese per le quali si ha diritto alla detrazione Irpef (19%) sono quelle relative a:
Inoltre, sono detraibili, nella stessa misura del 19%, le seguenti spese di assistenza specifica:
Tutte queste spese possono essere indicate nella dichiarazione dei redditi per l’importo eccedente 129,11 euro.
Se sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale la detrazione spetta per l’importo del ticket pagato.
ATTENZIONE
Quando risulta difficile inquadrare una spesa in una delle categorie elencate nell’articolo 15, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), bisogna far riferimento ai provvedimenti, emanati dal ministero della Salute, che contengono l’elenco delle specialità farmaceutiche, delle protesi e delle prestazioni specialistiche.
SPESE MEDICHE GENERICHE
Le spese mediche generiche sono quelle sostenute per le prestazioni rese da un medico generico o da un medico specializzato in una branca diversa da quella cui si riferisce la prestazione.
Rientrano tra le spese mediche generiche, inoltre, quelle per il rilascio di certificati medici per usi sportivi (sana e robusta costituzione), per la patente, eccetera.
ACQUISTO DI FARMACI
Le spese per l’acquisto di farmaci sono quelle relative a:
Questi prodotti devono essere acquistati presso le farmacie, a eccezione dei farmaci “da banco” e quelli “da automedicazione” che sono ormai commercializzati anche nei supermercati e in altri esercizi commerciali.
È possibile usufruire della detrazione anche per farmaci senza obbligo di prescrizione medica che si acquistano on line da farmacie o esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza. L’elenco delle farmacie e degli esercizi commerciali autorizzati alla vendita on line è consultabile sul sito del Ministero della Salute (www.salute.gov.it).
Non rientrano tra le spese detraibili (o deducibili) quelle per l’acquisto di “parafarmaci” (per esempio, integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate), anche se acquistati in farmacia o assunti a scopo terapeutico su prescrizione medica.
Come documentare l’acquisto dei medicinali
Per essere detraibile o deducibile, la spesa dell’acquisto dei medicinali deve essere certificata da fattura o dal cosiddetto “scontrino parlante”, in cui risulti specificato natura, qualità e quantità del prodotto e codice fiscale dell’acquirente.
Riguardo alla natura del prodotto, è sufficiente l’indicazione generica nello scontrino fiscale della parola “farmaco” o “medicinale”. Queste diciture possono essere indicate anche attraverso sigle e terminologie chiaramente riferibili ai farmaci (per esempio, “OTC”, “SOP”, “Omeopatico”) e abbreviazioni come “med” e “f.co”.
Anche la parola “ticket” è idonea a indicare sia la natura sia la qualità del farmaco. Per i ticket, inoltre, non si è più tenuti a conservare la fotocopia della ricetta medica.
Per quanto riguarda la qualità del prodotto, tenuto conto delle indicazioni del Garante della privacy, nello scontrino non va più riportata in maniera specifica la denominazione commerciale dei medicinali acquistati, ma deve essere indicato il numero di autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco (AIC).
Per i medicinali omeopatici che non hanno il codice AIC, la qualità è indicata da un codice identificativo attribuito da organismi privati e valido sull’intero territorio nazionale.
Anche per i medicinali preparati in farmacia (preparazioni galeniche) è necessario che la spesa risulti certificata con documenti contenenti l’indicazione della natura, qualità (in questo caso preparazione galenica), quantità e codice fiscale del destinatario.
Per questi prodotti, la farmacia, se ha difficoltà a emettere scontrini fiscali parlanti, deve certificare la spesa con la fattura.
ATTENZIONE
Non è possibile integrare le indicazioni da riportare sullo scontrino con altra documentazione, come, per esempio, la prescrizione medica.
Medicinali acquistati all’estero
Per le spese sostenute all’estero è necessaria una documentazione dalla quale sia possibile ricavare le stesse indicazioni degli acquisti effettuati in Italia.
In particolare, se il farmacista estero ha rilasciato un documento di spesa da cui non risultano le indicazioni richieste, si potrà:
ACQUISTO ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI
Dal 1° gennaio 2019 non è più possibile portare in detrazione le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’articolo 7 del Dm 8 giugno 2001.
PRESTAZIONI MEDICHE SPECIALISTICHE
Per prestazioni specialistiche si intendono quelle rese da un medico specializzato in una particolare branca della medicina.
Non tutte le prestazioni rese da un medico o sotto la sua supervisione sono ammesse alla detrazione, ma solo quelle di natura sanitaria, rispondenti a trattamenti sanitari qualificati che, in quanto finalizzati alla cura di una patologia, devono essere effettuati da medici o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria.
Perché la spesa possa considerarsi detraibile, la natura sanitaria della prestazione deve risultare dalla descrizione indicata nella fattura. Se questa non risulta, occorre chiedere l’integrazione della fattura al medico che l’ha emessa.
Sono detraibili, senza necessità di prescrizione medica, le prestazioni rese da:
Non sono detraibili le spese per prestazioni meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario.
SPESE SPECIALISTICHE
Rientrano tra le spese specialistiche detraibili le terapie e gli esami di seguito elencati a titolo esemplificativo:
Queste spese sono detraibili se gli esami e le terapie sono state eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista.
Appartengono alla categoria delle spese specialistiche anche quelle sostenute per la redazione di una perizia medico legale e le eventuali spese mediche a essa finalizzate (per esempio, le spese sostenute per visite mediche, analisi, indagini radioscopiche, eccetera).
ASSISTENZA SPECIFICA
Sono detraibili anche i compensi erogati a:
Per semplificare gli adempimenti fiscali a carico dei contribuenti, le spese sostenute per queste prestazioni sono detraibili anche in assenza di una specifica prescrizione medica.
Per esercitare il diritto alla detrazione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario dal quale risulti la figura professionale che ha effettuato la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa.
Le prestazioni rese dal massofisioterapista sono detraibili solo se eseguite da soggetti che:
Anche per le prestazioni dei terapisti della riabilitazione, la detrazione spetta solo se resa da soggetti che hanno conseguito il diploma o l’attestato entro il 17 marzo 1999, in quanto tali titoli sono da considerarsi equipollenti ai titoli universitari di fisioterapista, logopedista, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva e terapista occupazionale e, pertanto, il terapista rientra tra le professioni sanitarie (parere del Ministero della Salute del 6 marzo 2018).
La detrazione spetta se, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestato il possesso del titolo a tale data.
SPESE DETRAIBILI SOLO CON PRESCRIZIONE MEDICA
Alcune spese possono essere detratte solo se vi è una prescrizione medica che dimostri il collegamento tra la prestazione e la patologia. Tra queste, per esempio:
le spese per le prestazioni rese dal massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (parere del Ministero della Salute del 6 marzo 2018).
SPESE DETRAIBILI SOLO IN PRESENZA DI PARTICOLARI CONDIZIONI
Per alcune prestazioni si può richiedere la detrazione fiscale solo al verificarsi di determinate condizioni.
Interventi di dermopigmentazione
Come chiarito dal Ministero della Salute, l’intervento di dermopigmentazione di ciglia e sopracciglia, per rimediare a danni estetici causati dall’alopecia universale può essere considerato di natura medico sanitaria, anche se non viene effettuato per finalità di cura.
Tuttavia, perché la spesa sia detraibile, è necessario che:
Prestazioni di luce pulsata
Le spese per le prestazioni di luce pulsata sono detraibili quando effettuate per sopperire ai danni estetici provocati dall’irsutismo. Le condizioni sono le stesse di quelle previste per gli interventi di dermopigmentazione.
Interventi di procreazione medicalmente assistita (PMA)
La spesa per gli interventi di procreazione medicalmente assistita (PMA) è detraibile da entrambi i componenti della coppia e, in particolare, è detraibile dal soggetto intestatario della fattura. Se la fattura è cointestata, la spesa è detraibile nella misura del 50% da ciascuno.
La detrazione spetta per le prestazioni di crioconservazione di ovociti e degli embrioni, se effettuate nelle strutture autorizzate, nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita (disciplinata dalla legge n. 40/2014 e dalle linee guida aggiornate, da ultimo, con decreto del Ministero della Salute del 1° luglio 2015). La descrizione della prestazione resa deve essere evidenziata nel documento di spesa.
Le spese per le prestazioni di crioconservazione degli ovociti e degli embrioni, così come quelle per il trattamento di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI), effettuate nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita, sono detraibili anche quando sono state sostenute all’estero. È necessario che le prestazioni siano eseguite per le finalità consentite in Italia e attestate da una struttura estera specificamente autorizzata ovvero da un medico specializzato italiano. In questi casi, la documentazione sanitaria in lingua estera deve essere corredata da una traduzione in italiano.
Conservazione delle cellule del cordone ombelicale
Sono detraibili anche le spese per la conservazione, presso strutture trasfusionali pubbliche o individuate dalle norme vigenti, delle cellule del cordone ombelicale a uso “dedicato” per il neonato o consanguinei con patologia e con approvazione scientifica e clinica.
SPESE NON DETRAIBILI
Non sono ammesse alla detrazione, invece, le spese sostenute nei casi seguenti:
Per spese chirurgiche devono intendersi quelle direttamente imputabili a interventi chirurgici veri e propri, compresi quelli di piccola chirurgia, che possono essere eseguiti anche soltanto ambulatorialmente (cosiddetto day hospital) da parte di un medico chirurgo, con anestesia locale e senza necessità di alcuna degenza.
Sono detraibili se sostenute per interventi ritenuti necessari “per un recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona ovvero per interventi tesi a riparare inestetismi, sia congeniti sia talvolta dovuti ad eventi pregressi di vario genere (es: malattie tumorali, incidenti stradali, incendi, ecc.), comunque suscettibili di creare disagi psico-fisici alle persone”.
Tra le spese detraibili rientrano, a determinate condizioni, anche le spese per l’intervento di metoidioplastica per l’adeguamento dei caratteri sessuali.
Sono detraibili anche:
Se tali spese sono certificate da più documenti di spesa, la detrazione spetta per l’intera spesa a condizione che il collegamento delle diverse spese con l’intervento chirurgico si evinca dai documenti di spesa o sia attestato dalla struttura sanitaria mediante integrazione dei predetti documenti o mediante documentazione aggiuntiva.
Nei casi di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza la detrazione può essere fatta valere solo per le spese mediche e non per la retta di ricovero. E spetta anche se dette spese sono determinate applicando alla retta di ricovero la percentuale forfettaria fissata da una delibera regionale.
Non sono invece detraibili le spese sostenute per il trasporto in ambulanza. Possono essere detratte solo le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto.
Le somme pagate per acquistare o affittare i dispositivi medici, nella cui categoria rientrano anche le protesi, possono essere portate in detrazione al verificarsi di determinate condizioni.
È necessario, per esempio, che dalla certificazione fiscale (scontrino fiscale o fattura) risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e la persona che sostiene la spesa. In sostanza, non sono considerati validi gli scontrini e le fatture con la sola dicitura “dispositivo medico”.
Sono detraibili nella misura del 19% anche le spese sostenute per l’acquisto di “mascherine protettive”, a condizione che siano classificate da provvedimenti del Ministero della Salute, in base alla tipologia, quali dispositivi medici o che rispettino i requisiti di marcatura CE (circolare n. 11/2020).
Nella categoria delle “protesi” rientrano non solo le sostituzioni di un organo naturale o di parti dello stesso ma anche i mezzi correttivi o ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità:
Per rendere più agevole individuare un dispositivo medico, alla circolare n. 20 del 2011 è stato allegato un elenco, non esaustivo, di quelli più comuni.
Alcuni dei dispostivi contenuti nell’elenco corrispondono a quelli in precedenza individuati dall’amministrazione finanziaria con diversi documenti di prassi:
Se il documento di spesa riporta il codice AD o PI (che attesta la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici), ai fini della detrazione non è necessario che sia riportata anche la marcatura CE o la conformità alle direttive europee.
Se, invece, il documento di spesa non riporta il codice AD o PI:
I dispositivi medici su misura, fabbricati appositamente per un determinato paziente, sulla base di una prescrizione medica, non devono avere la marcatura CE ma occorre che sia attestata la conformità al decreto legislativo n. 46/1997.
Fermo restando quanto sopra specificato, per individuare i dispositivi medici è possibile consultare l’apposito elenco nel sistema “Banca dati dei dispositivi medici” pubblicato sul sito del Ministero della Salute.
L’onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione può assumerlo anche chi vende il dispositivo, integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino o sulla fattura con la dicitura “prodotto con marcatura CE” o, per i dispositivi diversi da quelli di uso comune elencati in allegato alla citata circolare n. 20/2011, il numero della direttiva comunitaria di riferimento.
In questo caso, il contribuente non deve conservare anche la documentazione comprovante la conformità alle direttive europee del dispositivo medico acquistato.
ATTENZIONE
I dispositivi medici sono detraibili anche se non acquistati in farmacia (ma, per esempio, in erboristeria), se, però, risultano soddisfatte le condizioni indicate nella circolare n. 20/2011.
Infine, sono detraibili anche le spese effettuate per acquistare:
La necessità di tale acquisto deve risultare da prescrizione medica e la parrucca, per essere detraibile, deve essere immessa in commercio dal fabbricante con la destinazione d’uso di dispositivo medico (secondo i principi contenuti nel decreto legislativo n. 46/1997 e, quindi, con la marcatura CE). Se la parrucca è su misura non è obbligatoria la marcatura CE ma è necessario che sia attestata la conformità del prodotto al decreto legislativo n. 46 del 1997.
Quando le spese sanitarie e di assistenza specifica sono relative a patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, devono essere indicate in maniera distinta nella dichiarazione dei redditi.
Questo perché per esse è prevista la possibilità di non perdere la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta annua dovuta.
Infatti, la parte di spesa che non ha trovato capienza nell’Irpef dovuta dalla persona affetta dalla patologia può essere portata in detrazione, nel limite massimo di 6.197,48 euro, dal familiare che l’ha sostenuta (si veda capitolo successivo).
La parte di spesa detraibile dal familiare deve risultare dalla dichiarazione dei redditi del contribuente affetto dalla patologia (campo delle annotazioni del modello 730-3 o quadro RN del modello Redditi Persone fisiche).
Le patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie correlate sono state individuate dal decreto n. 329/1999, successivamente modificato dal Dm 296/2001 e dal regolamento delle malattie rare (Dm 279/2001). In questi decreti sono anche individuate, per ciascuna patologia, le correlate prestazioni che godono dell’esenzione.
Per avere diritto all’esenzione, le persone affette da tali patologie devono essere in possesso di un’apposita certificazione, rilasciata dalla Asl di appartenenza che riporta (nel rispetto della privacy) un codice numerico identificativo della malattia.
Una documentazione medica o un’autocertificazione che ne attesti il possesso è necessaria, invece, per stabilire la connessione tra spesa sostenuta e patologia esente.
I documenti giustificativi delle spese possono essere intestati indifferentemente al contribuente con la patologia o al familiare che le ha sostenute.
Se i documenti sono intestati a quest’ultimo, ma non indicano la persona a favore della quale sono state effettuate le spese, è necessario integrarli con tale informazione.
Tra le spese sanitarie che si possono portare in detrazione rientrano quelle sostenute per conto di un familiare non a carico fiscalmente, se relative a determinate patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica.
La detrazione può essere usufruita solo per la parte di spesa che non ha trovato capienza nell’Irpef dovuta dal familiare affetto dalla patologia e nel limite massimo di 6.197,48 euro per anno.
Questa parte di spesa detraibile deve risultare dalla dichiarazione dei redditi del familiare affetto dalla patologia, nel campo delle annotazioni del modello 730-3 o nel quadro RN del modello Redditi Persone fisiche.
Se il contribuente affetto dalla patologia esente non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, il familiare che ha sostenuto la spesa può portare in detrazione nella propria dichiarazione l’intero importo, rispettando comunque il limite annuo previsto.
Per poter usufruire della detrazione, il contribuente deve documentare, con certificazione rilasciata dall’azienda sanitaria locale, che la patologia di cui è affetto il familiare rientra tra quelle che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
I documenti che certificano la spesa devono essere intestati al contribuente che ha effettuato il pagamento e contenere l’indicazione del familiare a favore del quale è stata sostenuta.
Se il documento è intestato al contribuente affetto dalla patologia, è necessario che questi annoti sullo stesso, con valore di autocertificazione, quale parte di spesa è stata sostenuta dal familiare.
Per i dati che devono essere riportati sullo scontrino fiscale valgono le stesse indicazioni fornite con riferimento alle spese mediche (natura, qualità, eccetera)
Le persone con disabilità possono portare in deduzione dal reddito complessivo, ai sensi dell’art. 10 del Tuir, le spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione.
Sono considerate con disabilità, ai fini della deduzione:
Per coloro che sono stati riconosciuti portatori di handicap, la grave e permanente invalidità o menomazione non implica necessariamente la condizione di handicap grave indicata nell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. È sufficiente la condizione di handicap riportata al comma 1 dello stesso articolo.
Per gli invalidi civili, invece, occorre accertare la grave e permanente invalidità o menomazione. Se non espressamente indicata nella certificazione, questa può essere comunque ravvisata nei casi in cui sia stata certificata un’invalidità totale o sia stata attribuita l’indennità di accompagnamento.
Anche i grandi invalidi di guerra (articolo 14 del Testo Unico n. 915/1978) e le persone a essi equiparate sono considerati portatori di handicap in situazione di gravità sulla base della documentazione rilasciata dai competenti ministeri al momento della concessione dei benefici pensionistici.
Tra le spese sanitarie deducibili rientrano anche quelle relative a una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso. Se le spese sono state sostenute da più eredi, ognuno di essi può beneficiare della deduzione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta.
Le spese ammesse in deduzione sono:
Si considerano di assistenza specifica le spese sostenute per:
Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel Dm 29 marzo 2001 sono deducibili anche senza la specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento di spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario.
È possibile, inoltre, portare in deduzione anche le spese sostenute per le attività di ippoterapia e musicoterapia, a condizione che:
Non rientrano, invece, tra le spese deducibili:
Se il dispositivo medico rientra tra i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità (per esempio stampelle), il diritto alla detrazione del 19% può essere fatto valere sull’intero importo della spesa sostenuta
Il Ministero della Salute ha precisato, infatti, che questa attività, di natura essenzialmente pedagogica e posta in essere da operatori non sanitari, pur se qualificati nel sostegno didattico - educativo, è priva di connotazione sanitaria. Non è rilevante il fatto che l’attività sia effettuata sotto la direzione di una psicologa.
Le spese mediche generiche e di assistenza specifica sono interamente deducibili dal reddito complessivo, anche se sostenute dai familiari dei disabili (coniuge, figli, compresi quelli adottivi, genitori, generi e nuore, suoceri e suocere, fratelli e sorelle, nonni e nonne) e anche se questi non risultano fiscalmente a carico.
Se il documento di spesa è intestato solo alla persona disabile, il familiare che ha sostenuto il costo, per fruire della deduzione, dovrà integrarlo, annotandovi l’importo da lui pagato. Lo stesso familiare sarà tenuto a fornire la documentazione comprovante la spesa in sede di controllo della dichiarazione dei redditi.
In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e di assistenza specifica, anche se sono state determinate sulla base della percentuale forfettaria stabilita da una delibera regionale.
A tal fine, è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza.
I DOCUMENTI
La documentazione delle spese è generalmente costituita dalle fatture, ricevute o quietanze rilasciate al contribuente da chi ha percepito le somme, con indicazione del suo codice fiscale o numero di partita Iva.
Tali documenti non devono essere allegati alla dichiarazione dei redditi ma conservati, in originale, per tutto il periodo durante il quale l’Agenzia delle entrate ha la possibilità di richiederli.
NORMATIVA
Testo unico delle imposte sui redditi - Dpr 917/1986 - art. 15, comma 1, lett. c) e comma 2 - art. 10, comma 1 lett. b) e comma 2
Dm 29 marzo 2001 (definizione delle figure professionali sanitarie)
Provvedimento Garante Protezione Dati Personali del 29.04.2009 (trattamento dei dati personali contenuti nello scontrino fiscale rilasciato per l’acquisto di farmaci)
Decreto legge n. 148/2017 - art. 5 quinquies (detraibilità degli alimenti a fini medici speciali)
Legge n. 160/2019 - articolo 1, commi 679 e 680 (obbligo di pagamento di alcune spese sanitarie con versamento bancario o postale o altri sistemi tracciabili)
CIRCOLARI
n.3/E del 2.03.2016, risposta 1.1 (spese per prestazioni di mesoterapia, ozonoterapia e grotte di sale), risposta 1.2 (spese per pedagogista)
RISOLUZIONI
I documenti di normativa e di prassi indicati sono reperibili attraverso il servizio curato dal CERDEF (Centro di Ricerche e Documentazione Economica e Finanziaria), presente sul sito del Dipartimento delle Finanze