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Le Agevolazioni Fiscali sulle Spese Sanitarie

(Maggio 2021)

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1. Introduzione

Tra le numerose agevolazioni previste dalla normativa fiscale italiana, quella delle spese sanitarie rappresenta la tipologia più richiesta.

Nella maggior parte dei casi è riconosciuta una detrazione dall’Irpef di una percentuale della spesa sostenuta (19%) per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro (la cosiddetta franchigia).

In alcune situazioni, invece della detrazione dall’imposta lorda, si può usufruire di una deduzione dal reddito complessivo.

L’Agenzia delle entrate predispone ogni anno una circolare contente le istruzioni e i chiarimenti per compilare correttamente la dichiarazione dei redditi, offrendo un quadro completo delle spese e degli oneri che danno diritto a detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta.

La presente guida intende focalizzare l’attenzione sulla categoria “spese sanitarie”, evidenziando le diverse tipologie che è possibile riportare nella propria dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi Persone fisiche).

Per ciascuna di esse sono specificati tutti i documenti che è necessario esibire all’intermediario che predispone e invia la dichiarazione o che devono essere conservati per eventuali controlli dell’Agenzia.

Un capitolo della guida è dedicato alle spese mediche generiche e a quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dalle persone con disabilità.

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2. ASPETTI GENERALI

Come per tutti gli oneri e le spese che danno diritto a una detrazione d’imposta, anche per le spese sanitarie valgono alcune regole generali. Prima fra tutte, quella che prevede la detraibilità solo delle spese espressamente indicate nell’art. 15 del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi) o in altre disposizioni di legge.

Un’importante novità, in vigore dal 1° gennaio 2020, è quella introdotta dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 679 e 680 legge n. 160/2019): ha previsto che la detrazione del 19% degli oneri indicati nell’articolo 15 del Tuir, tra i quali rientrano le spese sanitarie, è fruibile soltanto se il pagamento è effettuato con versamento bancario o postale o altri sistemi tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Tuttavia, il versamento in contanti continua a essere ammesso, senza perdere il diritto alla detrazione, per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e per pagare le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o dalle strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Regole principali

Per usufruire delle detrazioni è necessario, anzitutto, indicare le spese nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono state sostenute e documentarle adeguatamente.

I giustificativi delle spese devono essere conservati per tutto il tempo in cui l’Agenzia delle entrate può effettuare un accertamento (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione).

Per la verifica del sostenimento della spesa, i documenti rilevanti sono costituiti unicamente dalle fatture, dalle ricevute fiscali e dagli scontrini “parlanti”. Il contribuente, pertanto, non è tenuto a esibire la prova del pagamento.

Le detrazioni possono essere fruite solo se le spese restano effettivamente a carico di chi le ha sostenute e nel limite dell’imposta lorda annua. L’eventuale eccedenza non può essere chiesta a rimborso, né utilizzata nel periodo d’imposta successivo.

La detrazione delle spese sanitarie è ammessa anche per quelle sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico e, in alcuni casi, nell’interesse di familiari non a carico (spese sanitarie per patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket sanitario).

Un familiare è considerato fiscalmente a carico se possiede un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Solo per i figli di età non superiore a 24 anni, questo limite è di 4.000 euro.

ATTENZIONE

Non si ha il diritto alla detrazione quando la spesa è intestata al genitore e sostenuta per il figlio che nel corso dell’anno ha percepito redditi superiori al limite previsto per essere considerato a carico. In tale situazione, non può fruirne né la persona che ha sostenuto l’onere, né la persona che ha beneficiato della prestazione.

Tra le spese sanitarie detraibili rientrano anche quelle relative a una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso, anche se non era un familiare a carico. Se le spese sono state effettuate da più eredi, ognuno di essi beneficerà della detrazione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta.

MISURA DELLA DETRAZIONE

È possibile portare in detrazione dall’Irpef il 19% delle spese sanitarie per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro. In sostanza, la detrazione spettante è pari al 19% della differenza tra il totale della somma spesa e la franchigia di 129,11 euro.

Alcune spese sostenute per le persone con disabilità sono invece ammesse integralmente alla detrazione del 19%, senza applicare la franchigia di 129,11 euro (per esempio, le somme pagate per il trasporto in ambulanza del disabile, per l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione, eccetera).

Per maggiori dettagli sulle spese sanitarie e i mezzi di ausilio delle persone con disabilità si consiglia la consultazione della “Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità” pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate.

L’imposta di bollo (attualmente pari a 2 euro), che deve essere applicata sulle fatture esenti da Iva di importo superiore a 77,47 euro, è detraibile se pagata dal cliente ed evidenziata a parte sulla fattura.

LE SPESE CHE SI CONSIDERANO A CARICO IN PRESENZA DI RIMBORSI

Si può usufruire della detrazione solo se le spese sono rimaste effettivamente a carico del contribuente.

Vi sono dei casi in cui la detrazione delle spese è comunque riconosciuta, anche se le stesse sono state rimborsate.

In particolare, si considerano rimaste a carico le spese sanitarie rimborsate per effetto di:

  • premi di assicurazioni sanitarie versati dal contribuente
  • assicurazioni sanitarie stipulate dal proprio sostituto d’imposta o pagate dallo stesso, con o senza trattenuta a carico del dipendente (i premi versati per queste assicurazioni è evidenziata nella Certificazione unica rilasciata dal sostituto).

In tali ipotesi, la detrazione è ammessa in quanto i premi pagati non hanno determinato alcun beneficio fiscale in termini di detrazione d’imposta o di esclusione dal reddito.

 

Non si considerano, invece, rimaste a carico del contribuente:

  • nel caso di danni arrecati alla persona da terzi, le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto
  • le spese rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto d’imposta o pagate dallo stesso contribuente a enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale che, fino a 3.615,20 euro, non hanno concorso a formare il reddito imponibile.

Questi contributi sono indicati nella Certificazione unica rilasciata dal sostituto d’imposta.

In questi casi, comunque, è ammessa in detrazione la differenza tra la spesa sostenuta e la quota rimborsata.

Se i contributi versati sono superiori al limite di 3.615,20 euro, è possibile portare in detrazione, oltre alla somma non rimborsata, anche una quota parte di quella rimborsata, calcolata sulla base della percentuale risultante dal rapporto tra i contributi eccedenti il tetto di 3.615,20 euro e il totale dei contributi versati.

Anche i contributi versati in misura eccedente sono riportati nella Certificazione unica rilasciata dal sostituto d’imposta.

Esempio

Consideriamo un contribuente che in un anno:

  • ha versato 5.000 euro di contributi per assistenza sanitaria
  • ha sostenuto spese mediche per 10.000 euro
  • ha ricevuto un rimborso di 8.000 euro.

Calcoliamo le spese che può portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi:

  1. l’importo non rimborsato, detraibile, è di 000 euro (10.000-8.000)
  2. per calcolare la quota detraibile delle spese rimborsate bisogna prima calcolare la percentuale risultante dal rapporto tra i contributi versati in eccedenza, rispetto al limite di 3.615,20 euro, e il totale dei contributi versati. Tale percentuale è quindi pari a (5.000 - 3.615,20) / 5.000 = 27,7%. Pertanto, la quota detraibile delle spese rimborsate è 8.000 x 27,7% = 216 euro.

Il contribuente può quindi portare in detrazione 4.216 euro (2000 + 2.216).

Lo stesso principio si applica anche quando sono stati versati contributi associativi alle società di mutuo soccorso (detraibili nel limite di 1.300 euro).

Spese sostenute all'estero

Le spese mediche sostenute all’estero seguono lo stesso trattamento previsto per quelle effettuate in Italia. Anche per esse è necessaria una documentazione dalla quale sia possibile ricavare le stesse indicazioni richieste per le spese sostenute in Italia.

Se la documentazione è in lingua straniera è necessaria la traduzione. Questa, se i documenti sono in inglese, francese, tedesco e spagnolo, può essere eseguita dal contribuente stesso.

Non vi è obbligo di traduzione per i residenti in Valle d’Aosta, se la documentazione è scritta in francese, e per i residenti a Bolzano, se i documenti sono scritti in tedesco.

Per i documenti redatti in una lingua diversa da inglese, francese, tedesco e spagnolo, è richiesta una traduzione giurata.

Per i contribuenti residenti nella regione Friuli Venezia Giulia, se appartenenti alla minoranza slovena, la documentazione sanitaria redatta in sloveno può essere corredata da una traduzione non giurata.

ATTENZIONE

Non sono detraibili le spese di trasferimento e di soggiorno all’estero, anche se dovuti a motivi di salute.

Ripartizione della detrazione in piú anni

È possibile ripartire la detrazione per le spese sanitarie in quattro quote annuali costanti e di pari importo quando il loro ammontare complessivo annuo (righi E1, E2 ed E3 del modello 730 o righi RP1, RP2 ed RP3 del modello Redditi Persone fisiche) è superiore a 15.493,71 euro, al lordo della franchigia di 129,11 euro. La scelta tra rateizzazione e detrazione in un’unica soluzione va fatta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le spese sono state effettuate ed è irrevocabile.

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3. SPESE SANITARIE DETRAIBILI

Le spese per le quali si ha diritto alla detrazione Irpef (19%) sono quelle relative a:

Inoltre, sono detraibili, nella stessa misura del 19%, le seguenti spese di assistenza specifica:

Tutte queste spese possono essere indicate nella dichiarazione dei redditi per l’importo eccedente 129,11 euro.

Se sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale la detrazione spetta per l’importo del ticket pagato.

ATTENZIONE

Quando risulta difficile inquadrare una spesa in una delle categorie elencate nell’articolo 15, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), bisogna far riferimento ai provvedimenti, emanati dal ministero della Salute, che contengono l’elenco delle specialità farmaceutiche, delle protesi e delle prestazioni specialistiche.

Spese mediche generiche e farmaci

SPESE MEDICHE GENERICHE

Le spese mediche generiche sono quelle sostenute per le prestazioni rese da un medico generico o da un medico specializzato in una branca diversa da quella cui si riferisce la prestazione.

Rientrano tra le spese mediche generiche, inoltre, quelle per il rilascio di certificati medici per usi sportivi (sana e robusta costituzione), per la patente, eccetera.

ACQUISTO DI FARMACI

Le spese per l’acquisto di farmaci sono quelle relative a:

  • specialità medicinali
  • farmaci
  • medicinali omeopatici.

Questi prodotti devono essere acquistati presso le farmacie, a eccezione dei farmaci “da banco” e quelli “da automedicazione” che sono ormai commercializzati anche nei supermercati e in altri esercizi commerciali.

È possibile usufruire della detrazione anche per farmaci senza obbligo di prescrizione medica che si acquistano on line da farmacie o esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza. L’elenco delle farmacie e degli esercizi commerciali autorizzati alla vendita on line è consultabile sul sito del Ministero della Salute (www.salute.gov.it).

Non rientrano tra le spese detraibili (o deducibili) quelle per l’acquisto di “parafarmaci” (per esempio, integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate), anche se acquistati in farmacia o assunti a scopo terapeutico su prescrizione medica.

Come documentare l’acquisto dei medicinali

Per essere detraibile o deducibile, la spesa dell’acquisto dei medicinali deve essere certificata da fattura o dal cosiddetto “scontrino parlante”, in cui risulti specificato natura, qualità e quantità del prodotto e codice fiscale dell’acquirente.

Riguardo alla natura del prodotto, è sufficiente l’indicazione generica nello scontrino fiscale della parola “farmaco” o “medicinale”. Queste diciture possono essere indicate anche attraverso sigle e terminologie chiaramente riferibili ai farmaci (per esempio, “OTC”, “SOP”, “Omeopatico”) e abbreviazioni come “med” e “f.co”.

Anche la parola “ticket” è idonea a indicare sia la natura sia la qualità del farmaco. Per i ticket, inoltre, non si è più tenuti a conservare la fotocopia della ricetta medica.

Per quanto riguarda la qualità del prodotto, tenuto conto delle indicazioni del Garante della privacy, nello scontrino non va più riportata in maniera specifica la denominazione commerciale dei medicinali acquistati, ma deve essere indicato il numero di autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco (AIC).

Per i medicinali omeopatici che non hanno il codice AIC, la qualità è indicata da un codice identificativo attribuito da organismi privati e valido sull’intero territorio nazionale.

Anche per i medicinali preparati in farmacia (preparazioni galeniche) è necessario che la spesa risulti certificata con documenti contenenti l’indicazione della natura, qualità (in questo caso preparazione galenica), quantità e codice fiscale del destinatario.

Per questi prodotti, la farmacia, se ha difficoltà a emettere scontrini fiscali parlanti, deve certificare la spesa con la fattura.

ATTENZIONE

Non è possibile integrare le indicazioni da riportare sullo scontrino con altra documentazione, come, per esempio, la prescrizione medica.

Medicinali acquistati all’estero

Per le spese sostenute all’estero è necessaria una documentazione dalla quale sia possibile ricavare le stesse indicazioni degli acquisti effettuati in Italia.

In particolare, se il farmacista estero ha rilasciato un documento di spesa da cui non risultano le indicazioni richieste, si potrà:

  • riportare a mano sullo stesso documento il codice fiscale del destinatario
  • chiedere alla farmacia apposita documentazione dalla quale si evinca la natura (“farmaco” o “medicinale”), la qualità (nome del farmaco) e la quantità.

ACQUISTO ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI

Dal 1° gennaio 2019 non è più possibile portare in detrazione le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’articolo 7 del Dm 8 giugno 2001.

Prestazioni mediche e spese specialistiche

PRESTAZIONI MEDICHE SPECIALISTICHE

Per prestazioni specialistiche si intendono quelle rese da un medico specializzato in una particolare branca della medicina.

Non tutte le prestazioni rese da un medico o sotto la sua supervisione sono ammesse alla detrazione, ma solo quelle di natura sanitaria, rispondenti a trattamenti sanitari qualificati che, in quanto finalizzati alla cura di una patologia, devono essere effettuati da medici o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria.

Perché la spesa possa considerarsi detraibile, la natura sanitaria della prestazione deve risultare dalla descrizione indicata nella fattura. Se questa non risulta, occorre chiedere l’integrazione della fattura al medico che l’ha emessa.

Sono detraibili, senza necessità di prescrizione medica, le prestazioni rese da:

  • psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche
  • biologi, compresi i biologi nutrizionisti la cui professione, pur non essendo sanitaria, è inserita nel ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale
  • ambulatori specialistici per la disassuefazione dal fumo di tabacco (parere Ministero della Salute del 20 ottobre 2016).

Non sono detraibili le spese per prestazioni meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario.

SPESE SPECIALISTICHE

Rientrano tra le spese specialistiche detraibili le terapie e gli esami di seguito elencati a titolo esemplificativo:

  • esami di laboratorio e controlli ordinari sulla salute della persona, ricerche e applicazioni
  • elettrocardiogrammi, ecocardiografia, elettroencefalogrammi
  • A.C. (tomografia assiale computerizzata)
  • risonanza magnetica nucleare
  • ecografie
  • indagini laser
  • ginnastica correttiva e di riabilitazione degli arti e del corpo
  • sedute di neuropsichiatria
  • dialisi
  • cobaltoterapia
  • iodio-terapia
  • anestesia epidurale, inseminazione artificiale, amniocentesi, villocentesi, altre analisi di diagnosi prenatale.

Queste spese sono detraibili se gli esami e le terapie sono state eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista.

Appartengono alla categoria delle spese specialistiche anche quelle sostenute per la redazione di una perizia medico legale e le eventuali spese mediche a essa finalizzate (per esempio, le spese sostenute per visite mediche, analisi, indagini radioscopiche, eccetera).

ASSISTENZA SPECIFICA

Sono detraibili anche i compensi erogati a:

  • personale paramedico abilitato (infermieri professionali) e a quello autorizzato a effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (per esempio, prelievi per analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa)
  • personale appartenente alle figure professionali elencate nel Dm del 29 marzo 2001 (si veda la tabella più avanti).

Per semplificare gli adempimenti fiscali a carico dei contribuenti, le spese sostenute per queste prestazioni sono detraibili anche in assenza di una specifica prescrizione medica.

Per esercitare il diritto alla detrazione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario dal quale risulti la figura professionale che ha effettuato la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa.

 

Le prestazioni rese dal massofisioterapista sono detraibili solo se eseguite da soggetti che:

  • hanno conseguito il diploma di formazione triennale entro il 17 marzo 1999. La detrazione spetta a condizione che nel documento di spesa, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestato il possesso del diploma a tale data
  • hanno conseguito entro il 17 marzo 1999 il diploma di formazione biennale, a condizione che il titolo sia considerato equivalente alla laurea di fisioterapista
  • hanno conseguito titoli dopo il 17 marzo 1999, a condizione che entro il 30 giugno 2020 si siano iscritti negli elenchi speciali a esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. La detrazione spetta per le prestazioni rese a partire dalla data di iscrizione al predetto elenco e a condizione che nel documento fiscale di spesa, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestata l’iscrizione all’elenco speciale (Dm 9 agosto 2019 e pareri del Ministero della Salute del 18 ottobre 2019 e del 2 marzo 2020).

Anche per le prestazioni dei terapisti della riabilitazione, la detrazione spetta solo se resa da soggetti che hanno conseguito il diploma o l’attestato entro il 17 marzo 1999, in quanto tali titoli sono da considerarsi equipollenti ai titoli universitari di fisioterapista, logopedista, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva e terapista occupazionale e, pertanto, il terapista rientra tra le professioni sanitarie (parere del Ministero della Salute del 6 marzo 2018).

La detrazione spetta se, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestato il possesso del titolo a tale data.

SPESE DETRAIBILI SOLO CON PRESCRIZIONE MEDICA

Alcune spese possono essere detratte solo se vi è una prescrizione medica che dimostri il collegamento tra la prestazione e la patologia. Tra queste, per esempio:

  • le spese per i trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia effettuati da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria
  • le spese per le prestazioni chiropratiche (oltre alla prescrizione medica, è richiesto che siano eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista)
  • le spese per le cure termali (sono escluse le spese di viaggio e di soggiorno)

le spese per le prestazioni rese dal massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (parere del Ministero della Salute del 6 marzo 2018).

SPESE DETRAIBILI SOLO IN PRESENZA DI PARTICOLARI CONDIZIONI

Per alcune prestazioni si può richiedere la detrazione fiscale solo al verificarsi di determinate condizioni.

Interventi di dermopigmentazione

Come chiarito dal Ministero della Salute, l’intervento di dermopigmentazione di ciglia e sopracciglia, per rimediare a danni estetici causati dall’alopecia universale può essere considerato di natura medico sanitaria, anche se non viene effettuato per finalità di cura.

Tuttavia, perché la spesa sia detraibile, è necessario che:

  • il contribuente possieda una certificazione medica attestante la finalità dell’intervento
  • la fattura sia rilasciata da una struttura sanitaria autorizzata e da essa o da altra documentazione risulti che la prestazione è stata resa da personale medico.

Prestazioni di luce pulsata

Le spese per le prestazioni di luce pulsata sono detraibili quando effettuate per sopperire ai danni estetici provocati dall’irsutismo. Le condizioni sono le stesse di quelle previste per gli interventi di dermopigmentazione.

Interventi di procreazione medicalmente assistita (PMA)

La spesa per gli interventi di procreazione medicalmente assistita (PMA) è detraibile da entrambi i componenti della coppia e, in particolare, è detraibile dal soggetto intestatario della fattura. Se la fattura è cointestata, la spesa è detraibile nella misura del 50% da ciascuno.

La detrazione spetta per le prestazioni di crioconservazione di ovociti e degli embrioni, se effettuate nelle strutture autorizzate, nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita (disciplinata dalla legge n. 40/2014 e dalle linee guida aggiornate, da ultimo, con decreto del Ministero della Salute del 1° luglio 2015). La descrizione della prestazione resa deve essere evidenziata nel documento di spesa.

Le spese per le prestazioni di crioconservazione degli ovociti e degli embrioni, così come quelle per il trattamento di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI), effettuate nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita, sono detraibili anche quando sono state sostenute all’estero. È necessario che le prestazioni siano eseguite per le finalità consentite in Italia e attestate da una struttura estera specificamente autorizzata ovvero da un medico specializzato italiano. In questi casi, la documentazione sanitaria in lingua estera deve essere corredata da una traduzione in italiano.

Conservazione delle cellule del cordone ombelicale

Sono detraibili anche le spese per la conservazione, presso strutture trasfusionali pubbliche o individuate dalle norme vigenti, delle cellule del cordone ombelicale a uso “dedicato” per il neonato o consanguinei con patologia e con approvazione scientifica e clinica.

SPESE NON DETRAIBILI

Non sono ammesse alla detrazione, invece, le spese sostenute nei casi seguenti:

  • conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale a uso “autologo”, cioè per future esigenze personali
  • circoncisione rituale non finalizzata alla soluzione di patologie cliniche e spese per il test del DNA per il riconoscimento della paternità
  • prestazioni rese dagli osteopati (l’osteopata non rientra tra le professioni sanitarie riconosciute). Tuttavia, queste prestazioni, se riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili quando rese da iscritti a dette professioni sanitarie
  • prestazioni rese dai pedagogisti (anche quella del pedagogista non è considerata una professione sanitaria)
  • prestazioni di massofisioterapia effettuate da soggetti aventi diplomi conseguiti dopo il 17 marzo 1999, non iscritti, entro il 30 giugno 2020, negli elenchi speciali a esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, anche in presenza di prescrizione medica
  • trattamenti di haloterapia o “Grotte di sale”
  • acquisto e realizzazione di una piscina, anche se utilizzata per scopi terapeutici (idrokinesiterapia)
  • frequenza di corsi in palestra, anche in presenza di prescrizione medica.

Prestazioni chirurgiche

Per spese chirurgiche devono intendersi quelle direttamente imputabili a interventi chirurgici veri e propri, compresi quelli di piccola chirurgia, che possono essere eseguiti anche soltanto ambulatorialmente (cosiddetto day hospital) da parte di un medico chirurgo, con anestesia locale e senza necessità di alcuna degenza.

Sono detraibili se sostenute per interventi ritenuti necessari “per un recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona ovvero per interventi tesi a riparare inestetismi, sia congeniti sia talvolta dovuti ad eventi pregressi di vario genere (es: malattie tumorali, incidenti stradali, incendi, ecc.), comunque suscettibili di creare disagi psico-fisici alle persone”.

Tra le spese detraibili rientrano, a determinate condizioni, anche le spese per l’intervento di metoidioplastica per l’adeguamento dei caratteri sessuali.

 

Sono detraibili anche:

  • le spese direttamente inerenti all’intervento, quali quelle sostenute per l’anestesia, per l’acquisto del plasma sanguigno o del sangue necessario all’operazione, eccetera.

Se tali spese sono certificate da più documenti di spesa, la detrazione spetta per l’intera spesa a condizione che il collegamento delle diverse spese con l’intervento chirurgico si evinca dai documenti di spesa o sia attestato dalla struttura sanitaria mediante integrazione dei predetti documenti o mediante documentazione aggiuntiva.

  • le spese o le rette di degenza e quelle di cura, anche se non connesse a un intervento chirurgico. Nelle rette di degenza detraibili si possono includere anche le differenze di classe, relative, per esempio, alla presenza o meno del bagno in camera. Sono invece da escludere le spese relative a servizi extra (per esempio, le spese di pernottamento di congiunti del malato, gli addebiti per apparecchio telefonico o televisivo installato nella stanza di ricovero, per l’aria condizionata, eccetera)
  • le spese relative al trapianto di organi, comprese quelle necessarie a trasferire (anche dall’estero) l’organo da trapiantare sul luogo dell’intervento. Per essere ammesse alla detrazione, tuttavia, è necessario che le relative fatture siano intestate al contribuente che sostiene le spese e non alla struttura o al medico che esegue l’intervento.

Nei casi di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza la detrazione può essere fatta valere solo per le spese mediche e non per la retta di ricovero. E spetta anche se dette spese sono determinate applicando alla retta di ricovero la percentuale forfettaria fissata da una delibera regionale.

Non sono invece detraibili le spese sostenute per il trasporto in ambulanza. Possono essere detratte solo le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto.

Spese per acquisto o affitto di dispositivi medici

Le somme pagate per acquistare o affittare i dispositivi medici, nella cui categoria rientrano anche le protesi, possono essere portate in detrazione al verificarsi di determinate condizioni.

È necessario, per esempio, che dalla certificazione fiscale (scontrino fiscale o fattura) risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e la persona che sostiene la spesa. In sostanza, non sono considerati validi gli scontrini e le fatture con la sola dicitura “dispositivo medico”.

Sono detraibili nella misura del 19% anche le spese sostenute per l’acquisto di “mascherine protettive”, a condizione che siano classificate da provvedimenti del Ministero della Salute, in base alla tipologia, quali dispositivi medici o che rispettino i requisiti di marcatura CE (circolare n. 11/2020).

Nella categoria delle “protesi” rientrano non solo le sostituzioni di un organo naturale o di parti dello stesso ma anche i mezzi correttivi o ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità:

  • apparecchi di protesi dentaria (indipendentemente dal materiale impiegato)
  • apparecchi di protesi oculistica (occhi e cornee artificiali), di protesi fonetica (laringectomizzati) e simili
  • occhiali da vista (con esclusione delle spese sostenute per l’impiego nella montatura di metalli preziosi, quali oro, argento e platino) e lenti a contatto (comprese le spese per l’acquisto del liquido, indispensabile per il loro utilizzo)
  • apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi (modelli tascabili a filo, retroauricolare, a occhiali, eccetera), comprese le batterie di alimentazione
  • arti artificiali e apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche e le scarpe e i tacchi ortopedici, purché entrambi su misura)
  • apparecchi per fratture (garza e gesso), busti, stecche, eccetera, appositamente prescritti per la correzione o la cura di malattie o di malformazioni fisiche; stampelle, bastoni canadesi, carrozzelle, eccetera
  • gli apparecchi da inserire nell’organismo per compensare una deficienza o un’infermità (stimolatori e protesi cardiache, pacemakers, eccetera).

Per rendere più agevole individuare un dispositivo medico, alla circolare n. 20 del 2011 è stato allegato un elenco, non esaustivo, di quelli più comuni.

Alcuni dei dispostivi contenuti nell’elenco corrispondono a quelli in precedenza individuati dall’amministrazione finanziaria con diversi documenti di prassi:

  • macchina per aerosolterapia o apparecchio per la misurazione della pressione del sangue
  • siringhe e relativi aghi
  • ausili per incontinenti, compresi i pannoloni, anche se acquistati presso rivenditori commerciali
  • materassi antidecubito.

Se il documento di spesa riporta il codice AD o PI (che attesta la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici), ai fini della detrazione non è necessario che sia riportata anche la marcatura CE o la conformità alle direttive europee.

Se, invece, il documento di spesa non riporta il codice AD o PI:

  • per i dispositivi compresi nell’elenco allegato alla circolare n. 20/2011 è sufficiente conservare la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE
  • per i dispositivi medici non compresi nell’elenco, invece, per la detraibilità della spesa occorre che il dispositivo stesso riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE.

I dispositivi medici su misura, fabbricati appositamente per un determinato paziente, sulla base di una prescrizione medica, non devono avere la marcatura CE ma occorre che sia attestata la conformità al decreto legislativo n. 46/1997.

Fermo restando quanto sopra specificato, per individuare i dispositivi medici è possibile consultare l’apposito elenco nel sistema “Banca dati dei dispositivi medici” pubblicato sul sito del Ministero della Salute.

L’onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione può assumerlo anche chi vende il dispositivo, integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino o sulla fattura con la dicitura “prodotto con marcatura CE” o, per i dispositivi diversi da quelli di uso comune elencati in allegato alla citata circolare n. 20/2011, il numero della direttiva comunitaria di riferimento.

In questo caso, il contribuente non deve conservare anche la documentazione comprovante la conformità alle direttive europee del dispositivo medico acquistato.

ATTENZIONE

I dispositivi medici sono detraibili anche se non acquistati in farmacia (ma, per esempio, in erboristeria), se, però, risultano soddisfatte le condizioni indicate nella circolare n. 20/2011.

Infine, sono detraibili anche le spese effettuate per acquistare:

  • una parrucca, se volta a sopperire un danno estetico conseguente a una patologia e rappresenti il supporto in una condizione di grave disagio psicologico nelle relazioni di vita quotidiana.

La necessità di tale acquisto deve risultare da prescrizione medica e la parrucca, per essere detraibile, deve essere immessa in commercio dal fabbricante con la destinazione d’uso di dispositivo medico (secondo i principi contenuti nel decreto legislativo n. 46/1997 e, quindi, con la marcatura CE). Se la parrucca è su misura non è obbligatoria la marcatura CE ma è necessario che sia attestata la conformità del prodotto al decreto legislativo n. 46 del 1997.

  • apparecchiature mediche (per esempio, macchinari di nuova generazione, quali strumenti per la magnetoterapia, fasce elastiche con magneti a campo stabile, apparecchiatura per fisiokinesiterapia, apparecchio medicale per laserterapia), qualora rientrino nell’elenco dei dispositivi medici (CND).

Spese relative a patologie esenti

Quando le spese sanitarie e di assistenza specifica sono relative a patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, devono essere indicate in maniera distinta nella dichiarazione dei redditi.

Questo perché per esse è prevista la possibilità di non perdere la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta annua dovuta.

Infatti, la parte di spesa che non ha trovato capienza nell’Irpef dovuta dalla persona affetta dalla patologia può essere portata in detrazione, nel limite massimo di 6.197,48 euro, dal familiare che l’ha sostenuta (si veda capitolo successivo).

La parte di spesa detraibile dal familiare deve risultare dalla dichiarazione dei redditi del contribuente affetto dalla patologia (campo delle annotazioni del modello 730-3 o quadro RN del modello Redditi Persone fisiche).

Le patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie correlate sono state individuate dal decreto n. 329/1999, successivamente modificato dal Dm 296/2001 e dal regolamento delle malattie rare (Dm 279/2001). In questi decreti sono anche individuate, per ciascuna patologia, le correlate prestazioni che godono dell’esenzione.

Per avere diritto all’esenzione, le persone affette da tali patologie devono essere in possesso di un’apposita certificazione, rilasciata dalla Asl di appartenenza che riporta (nel rispetto della privacy) un codice numerico identificativo della malattia.

Una documentazione medica o un’autocertificazione che ne attesti il possesso è necessaria, invece, per stabilire la connessione tra spesa sostenuta e patologia esente.

I documenti giustificativi delle spese possono essere intestati indifferentemente al contribuente con la patologia o al familiare che le ha sostenute.

Se i documenti sono intestati a quest’ultimo, ma non indicano la persona a favore della quale sono state effettuate le spese, è necessario integrarli con tale informazione.

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4. SPESE PER FAMILIARI CON PATOLOGIE ESENTI

Tra le spese sanitarie che si possono portare in detrazione rientrano quelle sostenute per conto di un familiare non a carico fiscalmente, se relative a determinate patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica.

Importo detraibile

La detrazione può essere usufruita solo per la parte di spesa che non ha trovato capienza nell’Irpef dovuta dal familiare affetto dalla patologia e nel limite massimo di 6.197,48 euro per anno.

Questa parte di spesa detraibile deve risultare dalla dichiarazione dei redditi del familiare affetto dalla patologia, nel campo delle annotazioni del modello 730-3 o nel quadro RN del modello Redditi Persone fisiche.

Se il contribuente affetto dalla patologia esente non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, il familiare che ha sostenuto la spesa può portare in detrazione nella propria dichiarazione l’intero importo, rispettando comunque il limite annuo previsto.

Documenti necessari

Per poter usufruire della detrazione, il contribuente deve documentare, con certificazione rilasciata dall’azienda sanitaria locale, che la patologia di cui è affetto il familiare rientra tra quelle che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

I documenti che certificano la spesa devono essere intestati al contribuente che ha effettuato il pagamento e contenere l’indicazione del familiare a favore del quale è stata sostenuta.

Se il documento è intestato al contribuente affetto dalla patologia, è necessario che questi annoti sullo stesso, con valore di autocertificazione, quale parte di spesa è stata sostenuta dal familiare.

Per i dati che devono essere riportati sullo scontrino fiscale valgono le stesse indicazioni fornite con riferimento alle spese mediche (natura, qualità, eccetera)

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5. SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA DELLE PERSONE CON DISABILITà

Le persone con disabilità possono portare in deduzione dal reddito complessivo, ai sensi dell’art. 10 del Tuir, le spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione.

Chi può usufruirne

Sono considerate con disabilità, ai fini della deduzione:

  • le persone che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/1992
  • le persone che sono state ritenute invalide da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra.

Per coloro che sono stati riconosciuti portatori di handicap, la grave e permanente invalidità o menomazione non implica necessariamente la condizione di handicap grave indicata nell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. È sufficiente la condizione di handicap riportata al comma 1 dello stesso articolo.

Per gli invalidi civili, invece, occorre accertare la grave e permanente invalidità o menomazione. Se non espressamente indicata nella certificazione, questa può essere comunque ravvisata nei casi in cui sia stata certificata un’invalidità totale o sia stata attribuita l’indennità di accompagnamento.

Anche i grandi invalidi di guerra (articolo 14 del Testo Unico n. 915/1978) e le persone a essi equiparate sono considerati portatori di handicap in situazione di gravità sulla base della documentazione rilasciata dai competenti ministeri al momento della concessione dei benefici pensionistici.

Tra le spese sanitarie deducibili rientrano anche quelle relative a una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso. Se le spese sono state sostenute da più eredi, ognuno di essi può beneficiare della deduzione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta.

Spese deducibili

Le spese ammesse in deduzione sono:

  • le spese mediche generiche, quali medicinali, prestazioni rese da un medico generico, eccetera
  • le spese di assistenza specifica.

 

Si considerano di assistenza specifica le spese sostenute per:

  • l’assistenza infermieristica e riabilitativa resa da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica
  • le prestazioni rese dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, se dedicato esclusivamente all’assistenza diretta della persona
  • le prestazioni fornite dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, dal personale con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel Dm 29 marzo 2001 sono deducibili anche senza la specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento di spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario.

È possibile, inoltre, portare in deduzione anche le spese sostenute per le attività di ippoterapia e musicoterapia, a condizione che:

  • siano prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura del portatore di handicap
  • siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, eccetera) ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.

Non rientrano, invece, tra le spese deducibili:

  • quelle per prestazioni svolte da un pedagogista (secondo il Ministero della Salute, infatti, il pedagogista non può essere considerato un professionista sanitario, in quanto opera nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-culturali)
  • le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) e quelle per l’acquisto dei dispositivi medici che, in ogni caso, rientrano tra le spese detraibili nella misura del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro.

Se il dispositivo medico rientra tra i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità (per esempio stampelle), il diritto alla detrazione del 19% può essere fatto valere sull’intero importo della spesa sostenuta

  • le spese corrisposte a una cooperativa per sostenere un minore portatore di handicap nell’apprendimento.

Il Ministero della Salute ha precisato, infatti, che questa attività, di natura essenzialmente pedagogica e posta in essere da operatori non sanitari, pur se qualificati nel sostegno didattico - educativo, è priva di connotazione sanitaria. Non è rilevante il fatto che l’attività sia effettuata sotto la direzione di una psicologa.

LIMITE DI DEDUCIBILITÀ

Le spese mediche generiche e di assistenza specifica sono interamente deducibili dal reddito complessivo, anche se sostenute dai familiari dei disabili (coniuge, figli, compresi quelli adottivi, genitori, generi e nuore, suoceri e suocere, fratelli e sorelle, nonni e nonne) e anche se questi non risultano fiscalmente a carico.

Se il documento di spesa è intestato solo alla persona disabile, il familiare che ha sostenuto il costo, per fruire della deduzione, dovrà integrarlo, annotandovi l’importo da lui pagato. Lo stesso familiare sarà tenuto a fornire la documentazione comprovante la spesa in sede di controllo della dichiarazione dei redditi.

In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e di assistenza specifica, anche se sono state determinate sulla base della percentuale forfettaria stabilita da una delibera regionale.

A tal fine, è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza.

I DOCUMENTI

La documentazione delle spese è generalmente costituita dalle fatture, ricevute o quietanze rilasciate al contribuente da chi ha percepito le somme, con indicazione del suo codice fiscale o numero di partita Iva.

Tali documenti non devono essere allegati alla dichiarazione dei redditi ma conservati, in originale, per tutto il periodo durante il quale l’Agenzia delle entrate ha la possibilità di richiederli.

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6. PER SAPERNE DI PIù

NORMATIVA

Testo unico delle imposte sui redditi - Dpr 917/1986 - art. 15, comma 1, lett. c) e comma 2 - art. 10, comma 1 lett. b) e comma 2

Dm 29 marzo 2001 (definizione delle figure professionali sanitarie)

Provvedimento Garante Protezione Dati Personali del 29.04.2009 (trattamento dei dati personali contenuti nello scontrino fiscale rilasciato per l’acquisto di farmaci)

Decreto legge n. 148/2017 - art. 5 quinquies (detraibilità degli alimenti a fini medici speciali)

Legge n. 160/2019 - articolo 1, commi 679 e 680 (obbligo di pagamento di alcune spese sanitarie con versamento bancario o postale o altri sistemi tracciabili)

CIRCOLARI

  1. 14 del 23 aprile 1981 (disciplina per la deducibilità degli oneri per le spese mediche)
  2. 108 del 3 maggio 1996, risposta 2.4.1 (spese sostenute per il trasporto in ambulanza), risposta 2.4.3 (anestesia epidurale, inseminazione artificiale e indagini di diagnosi prenatale), risposta 2.4.5 (acquisto del liquido per le lenti a contatto)
  3. 25 del 6 febbraio 1997, punto 1.2 (nuovi criteri di deduzione e di detrazione delle spese sanitarie)
  4. 122 del 1° giugno 1999, risposta 1.1.1 (spese sanitarie relative a ricoveri per degenze non collegate a interventi chirurgici), risposta 1.1.2 (detrazione delle spese mediche parzialmente rimborsate), risposta 1.1.4 (spese mediche pagate da familiari di un contribuente deceduto), risposta 1.1.5 (spese di acquisto o affitto di attrezzature sanitarie), risposta 1.1.6 (spese per trapianto di organi), risposta 1.1.10 (spese mediche sostenute all’estero)
  5. 95 del 12 maggio 2000, risposta 1.1.4 (detraibilità delle spese mediche per perizie medico legali), risposta 1.1.6 (detraibilità delle spese per l’acquisto di siringhe ed aghi)
  6. 207 del 16 novembre 2000, punto 1.5.2 (spese di assistenza specifica)
  7. 1 del 3 gennaio 2001, punto 1.1.1 - lettera g (ripartizione della detrazione in quattro anni)
  8. 55 del 14 giugno 2001, risposta 1.2.4 (spese mediche sostenute per familiari), risposte 1.2.7, 1.2.8 e 1.2.9 (spese mediche per patologie esenti dal contributo al servizio sanitario nazionale)
  9. 50/E del 12 giugno 2002, risposta 6.1 (contributi di assistenza sanitaria versati a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale)
  10. 24/E del 10 giugno 2004, punto 2.1 (spese per assistenza specifica), punto 3.3 (acquisto di medicinali)
  11. 4/E del 28 gennaio 2005 (esenzione Iva delle prestazioni mediche)
  12. 15/E del 20 aprile 2005, risposta 5 (spese sanitarie per patologie esenti)
  13. 17/E del 18 maggio 2006, risposta 1 (spese sostenute per prestazioni eseguite da dietisti e chiropratici), risposta 2 (detrazione delle spese per l’acquisto di pannoloni per incontinenti)
  14. 34/E del 4 aprile 2008, risposta 6.1 (acquisto di farmaci all’estero)
  15. 18/E del 21 aprile 2009, risposta 4 (scontrini acquisto farmaci)
  16. 40/E del 30 luglio 2009, (documenti di spesa attestanti l’acquisto di medicinali)
  17. 21/E del 23 aprile 2010, risposta 4.6 (detrazione delle spese sostenute per prestazioni rese da chiropratici), risposta 4.7 (detrazione delle spese sanitarie per acquisto di medicinali omeopatici)
  18. 39/E del 1.07.2010, risposta 3.1 (spese mediche e di assistenza specifica)
  19. 20/E del 13 maggio 2011, risposta 4.2 (acquisto di una piscina per fini terapeutici), risposta 5.15 (spese per sedute di psicoterapia), risposta 5.16 (dispositivi medici)
  20. 19/E del 1° giugno 2012, risposta 2.1 (acquisto di dispositivi medici in erboristeria), risposta 2.2 (prestazioni rese dagli operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel Dm 29 marzo 2001), risposta 2.3 (spese sostenute per la frequenza di palestre), risposta 2.4 (Acquisto macchina a ultrasuoni), risposta 3.3 (ippoterapia e musicoterapia)
  21. 11/E del 21 maggio 2014, risposta 2.1 (detraibilità spese per osteopata), risposta 2.2 (detraibilità spese per biologo nutrizionista)
  22. 17/E del 24 aprile 2015, risposta 1.1 (detraibilità spese massofisioterapista), risposta 1.2 (detraibilità spese per odontoiatra), risposta 1.3 (detraibilità spese per crioconservazione), risposta 1.4 (detraibilità spese per trasporto di disabili)

n.3/E del 2.03.2016, risposta 1.1 (spese per prestazioni di mesoterapia, ozonoterapia e grotte di sale), risposta 1.2 (spese per pedagogista)

  1. 18/E del 6 maggio 2016, risposta 1.1 (spese per dermopigmentazione), risposta 1.2 (crioconservazione degli embrioni), risposta 1.3 (crioconservazione degli ovociti e degli embrioni all'estero), risposta 1.4 (intervento all’estero in ambito della procreazione medicalmente assistita)
  2. 7/E del 4 aprile 2017 (spese che danno diritto a deduzioni dal reddito e a detrazioni d'imposta)
  3. 7/E del 27 aprile 2018 (spese che danno diritto a deduzioni dal reddito e a detrazioni d'imposta)
  4. 13/E del 31 maggio 2019 (spese che danno diritto a deduzioni dal reddito e a detrazioni d’imposta)
  5. 11/E del 6 maggio 2020 (quesito 5.12 - detraibilità delle spese sostenute per l’acquisto di mascherine protettive)
  6. 19/E dell’8 luglio 2020 (spese che danno diritto a deduzioni dal reddito e a detrazioni d’imposta)

RISOLUZIONI

  1. 207 del 9 aprile 1976 (spese mediche, chirurgiche e termali deducibili)
  2. 11 del 26/E gennaio 2007 (detrazione per acquisto di materassi antidecubito)
  3. 156/E del 5 luglio 2007 (chiarimenti sul contenuto dello scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia, per la deduzione o la detrazione delle spese mediche)
  4. 396/E del 22 ottobre 2008 (acquisto di parafarmaci)
  5. 444/E del 18 novembre 2008 (imposta di bollo su fatture per visite mediche)
  6. 155/E del 12 giugno 2009 (prelievo e conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale)
  7. 218/E del 12 agosto 2009 (detrazione per l’acquisto di preparazioni galeniche)
  8. 253/E del 29 settembre 2009 (spese per l’acquisto di macchinari di nuova generazione)
  9. 9/E del 16 febbraio 2010 (detrazione spese per acquisto di parrucca)
  10. 10/E del 17 febbraio 2010 (certificazione spese sanitarie per l’acquisto di medicinali)
  11. 71/E del 3 agosto 2015 (trattamento medico chirurgico per adeguare i propri caratteri sessuali)
  12. 79/E del 23 settembre 2016 (accertamento della grave e permanente invalidità o menomazione per la deducibilità delle spese mediche e di assistenza specifica)

I documenti di normativa e di prassi indicati sono reperibili attraverso il servizio curato dal CERDEF (Centro di Ricerche e Documentazione Economica e Finanziaria), presente sul sito del Dipartimento delle Finanze

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